Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 giugno 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 giugno 1998 |
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- 1. Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibusFranco Della Casa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Decreto "antiscarcerazioni". Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibus* di Franco Della Casa La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art. 2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24, comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Assume un …
Leggi di più… - 2. C.cost. 74/2020: semilibertà applicabile in via provvisoria dal magistrato di sorveglianzahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 74, Pres. Cartabia, Red. Viganò Per leggere la sentenza, clicca qui. Per leggere l'ordinanza di rimessione (Magistrato di sorveglianza di Avellino, 12 marzo 2019, R.O. 314/2019, in G.U. n. 38/2019), clicca qui. Diamo sintetica notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una rilevante sentenza della Corte costituzionale nella materia dell'esecuzione penale, ed in particolare della procedura per l'applicazione del regime di semilibertà. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte appunto in cui non consentiva al magistrato di …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. C.cost. 74/2020: semilibertà applicabile in via provvisoria dal magistrato di sorveglianzahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 74, Pres. Cartabia, Red. Viganò Per leggere la sentenza, clicca qui. Per leggere l'ordinanza di rimessione (Magistrato di sorveglianza di Avellino, 12 marzo 2019, R.O. 314/2019, in G.U. n. 38/2019), clicca qui. Diamo sintetica notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una rilevante sentenza della Corte costituzionale nella materia dell'esecuzione penale, ed in particolare della procedura per l'applicazione del regime di semilibertà. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte appunto in cui non consentiva al magistrato di …
Leggi di più… - 5. Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a quibusFranco Della Casa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • 185
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 46387Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di OT HO, nato in [...] il [...], C.U.I. 0281711 avverso la ordinanza del 01/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 46387 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROCCHI …Leggi di più...
- esecuzione della pena subordinata all'avverarsi di una condizione·
- individuazione·
- esclusione·
- sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen·
- decorrenza e cessazione del termine di prescrizione·
- pene detentive·
- integrazione di una delle ipotesi di cui dell'art. 172, comma quinto, cod. pen·
- eventuale nuova decorrenza del termine·
- prescrizione·
- estinzione (cause di)·
- pena
- 2. Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 1070Provvedimento: N. R.G. 5313/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Luca Minniti Presidente rel. est. Dott. Maria Cristina Borgo Giudice Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5313/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. SEGALA ENRICO Parte_1 RICORRENTE contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1 Stato RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la …Leggi di più...
- radicamento straniero·
- art. 19 D.lgs. 286/1998·
- integrazione sociale·
- art. 8 CEDU·
- D.L. 130/2020·
- valutazione comparativa·
- protezione speciale·
- protezione umanitaria·
- diritto alla vita privata e familiare·
- giurisprudenza CEDU
- 3. Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 756Provvedimento: N. V.G. 2221/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: IA SI Presidente LA CI Giudice rel. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2221/2025 promosso da: - con C.F.: -, nata il [...] ad [...] C.F._1 Ancona; e - con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._2 Ancona; entrambi, rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. ANNA CUCCHIARINI in virtù di delega in atti; RICORRENTI e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede; INTERVENUTO OGGETTO: …Leggi di più...
- sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 21761/2021·
- trasferimento immobiliare·
- art. 1376 c.c.·
- art. 29 l. n. 52/1985·
- art. 2699 c.c.·
- omologazione separazione·
- art. 2657 c.c.·
- separazione consensuale·
- comunione legale dei beni·
- assegno di mantenimento
- 4. Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3298Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE * * * Il Giudice, nel procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 17090/2024, promosso da: C.F. nato in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 RCO mente domiciliato a Bologna in via G. Marconi nr. 8, presso il difensore; RICORRENTE contro , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 so gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni, nr. 6; RESISTENTE CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 23.10.2025; …Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- diritto all'unità familiare·
- giurisprudenza di legittimità·
- valutazione pericolosità·
- art. 19 d.lgs. n. 286/1998·
- art. 13 d.lgs. n. 286/1998·
- compensazione spese di lite·
- permesso di soggiorno per motivi familiari·
- art. 127 ter c.p.c.
- 5. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 3274Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso proposto da OS NC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del dott. Pietro Molino, che, con requisitoria scritta del 24/09/2025, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, depositata il 16 luglio 2025, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse del condannato NC OS volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di unificazione di pene …Leggi di più...
- misure alternative alla detenzione·
- divieto reiterazione sospensione·
- art. 80 cod. pen.·
- art. 51-bis ord. pen.·
- art. 656 cod. proc. pen.·
- esecuzione pene concorrenti·
- art. 76 cod. pen.·
- art. 663 cod. proc. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- unificazione pene·
- art. 656 comma 10 cod. proc. pen.·
- art. 656 comma 5 cod. proc. pen.·
- art. 656 comma 9 cod. proc. pen.·
- art. 656 comma 7 cod. proc. pen.·
- sospensione esecuzione pena
Versioni del testo
- Art. 1. Esecuzione delle pene detentive 1. L' articolo 656 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, puo' presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 , 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, senza formalita', all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Affidamento in prova al servizio sociale 1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
" 3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
" 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e' accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo' essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commisione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non e' accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non puo' essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale". - Art. 3. Affidamento in prova in casi particolari 1. L' articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, recava disposizioni sull'affidamento in prova in casi particolari.