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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. RI Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 339/2019 R.G. avverso la sentenza n. 281 del 1°/08/2019 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n.
819/2015 R.G., avente ad oggetto : adempimento contrattuale/azione ex art. 2041 c.c.
T R A
TT CC (c.f. [...]), rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Andrea Di Santo - pec: andrea.disanto@pecavvocatiisernia.it APPELLANTE
E
AN ET NE (c.f. [...]), costituitosi in data 24/01/2022 in qualità di erede dell'appellata AU MA con l'avv. Salvino Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione -pec: salvino.greco@avvocaticatanzaro.legalmail.it, cui si è aggiunto l'avv. Claudio Petrecca con atto del 24/11/2023 in forza di procura allegata - pec: avvclaudio.petrecca@pecavvocatiisernia.it APPELLATO
AN TE (c.f. [...]), RA TE (c.f.
[...]) e NA TE (c.f. [...]), chiamate in giudizio ex art. 303 c.p.c., rappresentate e difese, in virtù di mandati allegati alla comparsa di costituzione, dall'avv. Cristina Mancinelli - pec: cristinamancinelli@ordineavvocatiroma.org APPELLATE
IO TE (c.f. [...]), chiamato in giudizio ex art. 303 c.p.c., rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Luigi Nicastro -pec: luiginicastro@ordineavvocatiroma.org APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Di Santo per l'appellante
1) - in via principale: condannare LA AN ET, TE IO, TE
AN, TE RA e TE NA, quali eredi di MA AU al pagamento in favore di CI TT:
- di €. 310.330,60, oltre interessi e rivalutazione, per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della cava e dei terreni limitrofi effettuati in località Tauruta di Sesto Campano
o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- di €. 68.125,39, oltre interessi e rivalutazione, per i lavori di recupero e trasformazione della vecchia masseria in locale ad uso turistico-ricettivo sita località Tauruta di Sesto
Campano, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- di €. 65.479,78, oltre interessi e rivalutazione, per le migliorie apportate all'immobile sito in località Tauruta di Sesto Campano dopo la sua trasformazione in locale commerciale o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
2 - al rimborso in favore di CI TT dei costi dallo stesso sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni, nonché al pagamento del compenso per tutta l'attività svolta in favore di AU MA da quantificarsi in €. 3.638,84 per costi di progettazione oltre a quella ulteriore somma ritenuta equa dalla Corte per l'attività profusa dall'appellante.
2) - in via subordinata: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della sig.ra
AU MA per l'attività svolta dal sig. CI TT, con condanna di LA
AN ET, TE IO, TE AN, TE RA e TE NA, quali eredi di MA AU, al pagamento della somma di €. 437.000,00 oltre interessi e rivalutazione o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia per l'appellato AN ET LA avv. Petrecca: conclude per l'accoglimento della propria domanda avv. Greco: chiede acclararsi la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che non ha mai accettato l'eredità della sig.ra MA AU rivestendo allo stato il solo status di chiamato all'eredità della de cuius;
spese distratte avv. Mancinelli per i chiamat iAN, RA e NA TE conclude riportandosi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta [ove non disposta la fissazione del termine di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. e non ordinata l'estromissione per carenza di legittimazione passiva di AN TE,
RA TE e NA TE, respingere l'appello proposto;
ove fissato il termine ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. ma non estromesse AN TE, RA TE e NA
TE, respingere l'appello proposto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.] avv. Nicastro per il chiamato IO TE precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta [dichiarare la carenza di legittimazione passiva di IO TE e, per l'effetto, ordinare l'estromissione di questi dal presente procedimento;
ove non disposta l'estromissione fissare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., un termine entro il quale AN ET LA dichiari se intenda accettare ovvero se intenda rinunziare all'eredità della defunta madre AU MA;
ove non disposta
3 l'estromissione respingere l'appello proposto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93
c.p.c.]
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 22/02/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con citazione notificata il 23/07/2015, TT CI ha convenuto AU MA dinanzi al Tribunale di Isernia, esponendo che:
- la convenuta era proprietaria dei terreni siti in Sesto Campano alla località Tauruta identificati in catasto alla partita n. 4126 fg. 33 p.lle nn. 139,140,141,142,143 e 147;
- nell'aprile del 2003 la MA aveva presentato istanza al Comune per la messa in sicurezza della cava insistente sull'area, incaricando esso CI perchè ottenesse le necessarie autorizzazioni ed eseguisse i lavori, in cambio della possibilità di commercializzare il materiale lapideo di risulta;
- essendo emerso che le autorizzazioni sarebbero state concesse a condizione che il materiale estratto non venisse commercializzato, la MA aveva in un primo tempo promesso all'attore di cedergli una parte del terreno in corrispettivo dei lavori;
- nelle more delle opere di messa in sicurezza della cava, svoltesi dal 2006 al 2009, nel
2008 le parti avevano convenuto di ristrutturare una vecchia masseria insistente sull'area in modo che potesse essere sfruttata commercialmente, al che aveva provveduto l'esponente sia seguendo il relativo iter amministrativo che provvedendo con propri mezzi ed a proprie spese ai lavori;
- con contratto del 13/01/2011, l'immobile ristrutturato era stato concesso in locazione dalla MA al CI per sei anni, con autorizzazione al conduttore ad apportare migliorie al fabbricato idonee allo svolgimento dell'attività di ristorante-pizzeria fino la concorrenza di € 58.600,00 (importo da defalcare gradualmente dal canone di locazione);
- il 29/07/2011, a causa di un nuovo smottamento, era stata disposta con ordinanza municipale la chiusura dell'attività protrattasi per circa un anno, tanto che le parti avevano
4 sottoscritto il 2/11/2012 un accordo integrativo per posticipare di 14 mesi le condizioni di pagamento (operanti quindi dal 28/02/2013 al 2/06/2015, in quanto il conduttore aveva esercitato il recesso il 2/01/2015, l'attività essendo risultata irrimediabilmente compromessa dal periodo di chiusura);
l'attore ha chiesto la condanna della MA, avvantaggiatasi delle opere eseguite senza avere versato alcun corrispettivo, al pagamento dei seguenti importi, tutti da maggiorare di interessi e rivalutazione:
€ 310.330,60 per la sistemazione e messa in sicurezza della cava e dei terreni limitrofi;
€ 68.125,39 per il recupero e la trasformazione della masseria in locale ad uso turistico- ricettivo;
€ 58.600,00 (ovvero € 43.000,00 al netto di canoni locativi per € 15.600,00 ove dovuti) per le migliorie eseguite dal conduttore con l'assenso della locatrice dopo il 2011;
- il CI ha chiesto inoltre il rimborso di quanto versato per le autorizzazioni e le ulteriori attività svolte per conto della MA, da liquidare equitativamente, nonché il risarcimento dei danni anche non patrimoniali pari ad € 500.000,00 o da determinarsi;
- in subordine, ha chiesto la condanna della convenuta all'indennizzo per l'arricchimento conseguito, ex art. 2041 c.c., pari ad € 400.000,00 o alla somma da determinarsi.
AU MA ha opposto che i rapporti fra le parti erano regolati da una scrittura privata del 1/12/2006, in base alla quale le spese per la realizzazione delle opere e per il conseguente sfruttamento della cava erano a carico del CI, come quelle per progetto e richiesta di autorizzazioni, mentre essa convenuta era unicamente tenuta a rilasciare i consensi necessari;
ha aggiunto che l'attività di sfruttamento della cava e quella di utilizzo del locale erano cessate per effetto dell'ordinanza comunale citata, onde nulla le era imputabile, mentre le opere di messa in sicurezza della cava dovevano ritenersi non correttamente eseguite dal CI, tanto da determinare lo smottamento, e che circa le asserite migliorie apportate valevano le previsioni del contratto di locazione circa i canoni, mentre il recesso esercitato dal conduttore era illegittimo;
con riferimento alla domanda subordinata, la MA sosteneva di non avere ricevuto alcun arricchimento, attesa l'inagibilità della cava.
5 All'esito dell'istruttoria orale e della ctu disposta, con la sentenza n. 281 del 1°/08/2019
(non notificata), il Tribunale, esclusa l'utilizzabilità della scrittura del 1°/12/2006 la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dal CI senza la successiva proposizione di rituale istanza di verificazione della controparte:
a) - ha ritenuto intercorso fra le parti un rapporto di appalto per la messa in sicurezza della cava, sia pure non concluso in forma scritta e privo di espressa pattuizione del compenso all'appaltatore;
b) - ha concluso dalle testimonianze assunte che, per rifarsi delle spese sostenute, era stato dapprima convenuto che il CI avrebbe dovuto commercializzare il materiale estratto dalla cava, e successivamente, venuta meno tale possibilità, che avrebbe dovuto sfruttare la struttura turistica, per l'avvio della quale lo stesso attore aveva eseguito i lavori con l'approvazione della convenuta;
c) - ha reputato non imputabili ad alcuna delle parti l'impossibilità della commercializzazione del materiale lapideo e lo smottamento che aveva determinato la cessazione dell'attività: da ciò l'esclusione dell'inadempimento della convenuta e del diritto dell'attore al risarcimento (con rigetto della domanda principale del CI);
d) - avendo escluso peraltro inadempienze dell'attore nell'esecuzione dei lavori o nell'esercizio del recesso dalla locazione, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dal CI ai sensi dell'art. 2041 c.c. e sulla scorta della ctu, che aveva accertato l'incremento di valore dei beni di AU MA per € 75.319,65 ha condannato la convenuta al relativo pagamento in favore di TT CI, oltre interessi e rivalutazione, dichiarazione di compensazione fra le parti delle spese e compenso al ctu in quote uguali.
2.-- Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata l'11/10/2019
TT CI, proponendo sei motivi di appello riguardanti : A) i primi tre: i lavori di messa in sicurezza della cava;
B) il quarto: i lavori di ristrutturazione e trasformazione della masseria in struttura turistica;
C) il quinto: le migliorie per la realizzazione di un ristorante - pizzeria;
D) il sesto: la domanda di arricchimento.
6 Come ribadito con le conclusioni sopra richiamate, i motivi sub A), B) e C) mirano ad ottenere, in riforma della pronuncia appellata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado in via principale;
con il quarto punto si chiede, in via subordinata, la modifica in senso migliorativo della sentenza di primo grado;
non vi è appello in ordine all'implicito rigetto della domanda risarcitoria.
2.1-- Legittimazione passiva in appello.
L'appellata AU MA si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Successivamente, entro i termini assegnati per note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si è costituito in giudizio AN ET LA, in qualità di erede di AU MA, chiedendo il rigetto dell'appello e nel contempo sollecitando la declaratoria di interruzione del giudizio: questa corte lo ha pertanto invitato a chiarire se la sua costituzione volontaria fosse avvenuta al fine di consentire la prosecuzione del processo nei suoi confronti quale unico successore di AU MA, ovvero se intendesse insistere nella richiesta di interruzione del processo al fine della sua eventuale riassunzione anche nei confronti di altri eredi della parte appellata.
Il LA ha riscontrato l'invito con note mediante le quali, qualificandosi “appellato”, ha chiesto di ritenere la precedente comparsa quale “notifica di atto interruttivo ex art. 300
c.p.c.” insistendo per la richiesta di interruzione del processo;
nella stessa occasione,
l'appellante ha documentato l'esistenza di un'altra figlia di AU MA (RI
AD LA, premorta in data 20/11/2019 alla madre deceduta il 13/8/20), la quale aveva lasciato propri eredi: rilevata pertanto l'esistenza in base alla documentazione prodotta dall'appellante di altri possibili chiamati all'eredità della defunta appellata AU
MA e dato atto della precisazione di AN ET LA, il processo è stato dichiarato interrotto.
In seguito alla riassunzione del processo su istanza dell'appellante, si sono costituiti il marito (IO TE) e le figlie (AN, RA e NA TE) di RI AD
LA, nonché -nuovamente- AN ET LA, tutti affermando la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessi dal giudizio:
7 - i TE hanno prodotto copia di testamento olografo pubblicato il 17/02/2022 e registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Roma in data 04/03/2022, con il quale AU MA nominava il figlio AN ET LA proprio erede universale, chiedendo, ove non ritenuta esclusa la propria qualità di eredi di AU MA - comunque insostenibile per IO TE, non operando nei suoi riguardi l'art. 467 c.c.-, di assegnare al LA un termine ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. entro cui dichiarare se intendesse accettare o meno l'eredità materna;
- AN ET LA, anche tramite ulteriore nuovo difensore, ha sostenuto di essere unicamente chiamato all'eredità della madre, non accettata né espressamente né tacitamente.
Ribadendo l'ordinanza del 21/09/2022, ritiene il collegio che non ricorrano i presupposti dell'actio interrogatoria, rappresentati dalla mancata accettazione espressa o tacita dell'eredità, dovendosi affermare la legittimazione passiva di AN ET
LA.
Questi ha infatti spiegato intervento volontario nel presente giudizio di appello con comparsa del 24/01/2022, qualificandosi erede dell'appellata AU MA e chiedendo il rigetto dell'appello, il che costituisce accettazione tacita dell'eredità della madre agli effetti dell'art. 476 c.c., la quale ricorre allorchè il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass. n. 8529 del 08/04/2013;
Cass. n. 15504 del 03/06/2024); a tale proposito, si sottolinea che tanto non può essere smentito dalla successiva richiesta di cui alle note del 4/03/2022 di voler ritenere la precedente comparsa “notifica di atto interruttivo ex art. 300 cpc effettuata in corso di causa mediante deposito della stessa ex art. 170 cpc nell'ambito del procedimento”, essendo previsto da tale articolo che l'evento interruttivo concernente la parte costituita sia dichiarato dal suo procuratore in udienza o notificato alle altre parti, mentre nel caso la dichiarazione della morte della MA (la quale era costituita con l'avv. Tommaso
Carpinella) è stata effettuata con atto di costituzione del LA, qualificantesi erede, a
8 mezzo del suo procuratore avv. Salvino Greco: non vi è ragione dunque di fissare allo stesso alcun termine ai sensi dell'art. 481 c.c.
Non va parimenti assegnato alcun termine allo stesso fine ai TE, carenti di legittimazione passiva, non essendo chiamati all'eredità di AU MA: anzitutto,
IO TE, coniuge di RI AD LA, figlia premorta della de cuius, non rientra fra i chiamati all'eredità in rappresentazione ex art. 467 c.c. (che opera unicamente per i discendenti, vale a dire ai parenti in linea retta: art. 75 c.c.); né sono allo stato chiamate all'eredità della MA le sorelle TE -senza che tanto implichi alcuna valutazione circa il diritto delle stesse a proporre azione di riduzione del testamento, il che esula dal presente giudizio-, giacchè il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/11/2008, n. 27556).
3.-- Con i tre motivi di appello sub A - lavori di messa in sicurezza della cava, il CI lamenta travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nonché
1322 e 1655 c.c. (sul contratto di appalto), 1230, 1352 e 2725 c.c. (sulle dichiarazioni testimoniali), 1221 e 1463 c.c. (sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta).
Le doglianze sul punto sono fondate.
Si addebita al primo giudice l'erronea affermazione, per i lavori di messa in sicurezza della cava, della mancanza di contratto di appalto in forma scritta e della carenza di previsione di corrispettivo per l'appaltatore CI.
L'appellante invoca la “dichiarazione” datata 26/07/2008 e sottoscritta dalle parti, già prodotta in primo grado (all. A14) -anche se non menzionata nell'atto di citazione-, con cui AU MA dichiarava di assumere ogni responsabilità per l'attuazione dell'ordinanza sindacale relativa alla messa in sicurezza della cava di sua proprietà in località Tauruta, adiacente alla S.P. Venafrana, p.lle 143 e 147 fol. 33, e che “la ditta
CI TT con la presente autorizzazione scritta dalla signora AU MA eseguirà i lavori”.
9 In realtà, il suddetto documento è stato valutato a pag. 7 dalla motivazione della sentenza appellata, che ne ha tratto tuttavia unicamente la conferma del conferimento dell'incarico all'attore: non è stata invece presa in considerazione dal primo giudice la
“dichiarazione aggiuntiva” presente sul retro dello stesso foglio, con la stessa data ed anch'essa sottoscritta dalle parti, non disconosciuta dalla convenuta, mediante la quale la
MA “con riferimento all'autorizzazione data alla ditta CI TT in data odierna di eseguire i lavori per la messa in sicurezza della cava in loc. Tauruta” confermava “che il pagamento sarà effettuato dalla sig.ra AU MA al termine dei lavori al sig. CI
TT. L'importo sarà stabilito in base al prezziario della Regione Molise. Per ogni regolamentazione si rinvia agli articoli 1655 e ss. del c.c. Sono nulli i patti precedenti.
Ogni modifica del presente accordo dovrà essere fatta necessariamente per iscritto”.
La conclusione tratta dalla sentenza appellata, secondo cui si sarebbe dovuto desumere dalle dichiarazioni dei testimoni il corrispettivo spettante al CI per i lavori alla cava, regolarmente eseguiti (come da comunicazione di fine lavori di messa in sicurezza del
22/10/2009 a firma della MA: all. A18), non può dunque condividersi, stante l'espresso richiamo della scrittura citata al prezziario della Regione Molise.
Neppure risulta corretta, di conseguenza, la valutazione operata dal tribunale quanto alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta di tutti i rapporti intercorsi fra le parti (ivi compreso quello concernente la messa in scurezza della cava), ricollegata alla impossibilità per il CI di commercializzare il materiale estratto dalla cava ed al nuovo smottamento verificatosi nel 2011, circostanze non influenti sui lavori riguardanti la cava: quanto alla impossibilità di commercializzazione, con la redazione della scrittura del 26/07/2008 le parti hanno inteso evidentemente superare l'iniziale accordo verbale in tal senso risalente al 2003; il secondo smottamento del 2011 è inoltre successivo all'ultimazione, in data
2009, dei lavori riguardanti la cava.
Il ctu nominato in primo grado geom. AN SA ha proceduto al conteggio dei corrispettivi dei lavori eseguiti in riferimento al prezziario regionale, ritenendo -pur con le riserve dovute all'impossibilità di verificare l'effettiva entità della volumetria contabilizzata- la possibile congruità dei conteggi di parte attrice, che ha quantificato i
10 lavori in € 310.330,60: in proposito, l'attore ha prodotto documentazione relativa all'attività svolta fino al 15/12/2008 -allegati da A1 ad A26 relativi a richieste di autorizzazioni amministrative e relativi provvedimenti, perizia di parte corredata da planimetrie e fotografie sullo stato dell'area antecedente e successivo ai lavori, fatture di acquisto di materie prime e relative a stipendi degli operai-, documentazione non contestata dalla convenuta, limitatasi alla richiesta di integrale rigetto delle richieste avverse sulla scorta della scrittura privata del dicembre 2006, disconosciuta e non oggetto di verificazione.
A tale importo va aggiunto, come espressamente ribadito con il presente appello, il corrispettivo per le spese relative a richieste di autorizzazioni e progettazione, sostenute dal
CI in funzione dei lavori di cui al successivo contratto del 2008 (all. A10, A11, A26) su espresso mandato della MA (all. A1, A2 ed A9), nei limiti in cui le stesse sono documentate, e quindi per € 5.048,00.
Sulle suddette somme spettano all'appellante gli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1,
c.c. dalla domanda proposta in primo grado (23/07/2015) al saldo;
non sono riconoscibili i chiesti interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva CE 2000/35 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali), il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce "transazioni commerciali", cui sono applicabili le previsioni relative ai cd. interessi commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, situazione non ricorrente nella specie, non risultando la MA titolare di attività imprenditoriale.
Quanto alla svalutazione monetaria richiesta sugli stessi importi : trattandosi di somme dovute a titolo di adempimento contrattuale, e dunque di obbligazione di valuta, secondo l'orientamento della Cassazione (v. Sez. Unite, 16/07/2008, n. 19499; Cass. n.7586/'11;
n.21828/'10; n.12609/'10), nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, co.2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli
11 interessi legali, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva (dimostrando ad es. di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero, attraverso la produzione dei bilanci, quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite); in mancanza di tanto, come nel caso, può riconoscersi solo l'eventuale eccedenza, rispetto al tasso legale degli interessi già riconosciuti, del tasso di rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno.
4.-- Con i motivi di appello sub B) - lavori di ristrutturazione e trasformazione della masseria in struttura turistica e sub C) - migliorie per la realizzazione di un ristorante pizzeria si sostiene l'omessa pronuncia, il travisamento dei fatti e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., 1709 e 1655, 1592, 1593 e 2727 c.c.
I motivi esposti non meritano accoglimento.
L'appellante assume in primo luogo che il tribunale, ipotizzando l'accordo verbale fra le parti ai fini del rientro dalle spese sostenute dal CI mediante lo sfruttamento commerciale degli immobili esistenti nell'area in questione, avrebbe omesso di considerare l'autonomia dei lavori di ristrutturazione della vecchia masseria sub B), eseguiti fra il 2008 ed il 2010 su incarico verbale della MA (allegati da B1 a B14), rispetto al rapporto locativo stipulato nel 2011; sotto un secondo aspetto, sarebbe stata omessa ogni valutazione circa il contratto di locazione ed il diritto del conduttore all'indennità per le migliorie apportate all'immobile.
La decisione impugnata è sul punto coerente con l'esposizione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva del primo grado, secondo cui nel 2008 il CI e la MA avevano deciso di “mettere a reddito” il vecchio edificio esistente sull'area, trasformandolo in struttura turistica, onde l'attore si era occupato delle relative pratiche amministrative ed aveva eseguito i lavori, dopo di che l'immobile gli era stato affidato in gestione dalla convenuta con il contratto locativo del 2011, con il quale si autorizzava espressamente il
12 conduttore all'esecuzione di migliorie, regolando di conseguenza il relativo dare-avere mediante la graduale riduzione dei canoni fino all'importo di € 58.600,00.
La sentenza appellata, richiamati i risultati delle prove testimoniali, secondo cui “le parti si accordarono nel senso che il CI sarebbe rientrato delle spese tramite lo sfruttamento della struttura turistico-ricettiva” (cfr. la deposizione di NC ON, genero del
CI, e quella analoga del figlio ER CI), ha in sostanza condivisibilmente reputato sussistente fra il rapporto di appalto instaurato verbalmente nel 2008 e la locazione del 2011 un'ipotesi di collegamento fra negozi giuridici.
Nel senso suddetto si integra sul punto la motivazione della sentenza appellata, in linea con l'indirizzo della S.C. circa il potere/dovere del giudice di appello di adottare al fine della conferma della decisione di primo grado una motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, nei limiti delle risultanze acquisite al processo e del devolutum, senza violare i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e senza che occorra la proposizione di appello sul punto (cfr. Cass. 2003/n. 15185; Cass. 2014/n.3594 e Cass. 2017/n.352).
Ricordato che in caso di collegamento negoziale l'esistenza o l'esecuzione di uno dei negozi collegati esercita influenza sulla formazione o sull'esecuzione dell'altro, deve sottolinearsi che non è oggetto di appello l'accertamento della risoluzione del complessivo rapporto fra le parti per impossibilità sopravvenuta inimputabile ad entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1463 c.c., causata dal nuovo smottamento che aveva determinato la cessazione dell'attività [a pag.15 dell'atto di appello si censura la decisione di primo grado sulla estensione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta all'appalto per i lavori della cava, affermando che “la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ha riguardato il rapporto locatizio, e non altro]; né l'appellante ha messo in discussione la conseguente impossibilità, ai sensi dell'articolo citato, di chiedere la controprestazione o il versamento di importi aventi fonte nei negozi in questione.
5.-- E' in parte assorbito il motivo di appello sub D) – sulla domanda di arricchimento, quanto alla riproposizione della richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. in via subordinata rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo dell'appalto dei lavori alla cava;
tali
13 lavori non sono stati inclusi dalla ctu espletata in primo grado nella risposta al quarto quesito, concernente l'incremento di valore dei beni della MA conseguente ai lavori eseguiti dall'attore, ma la questione è superata dall'accoglimento della domanda principale di cui ai motivi sub A.
Resta da valutare la richiesta di aumento dell'indennizzo riconosciuto dal primo giudice relativamente ai lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'immobile adibito a struttura ricettiva, richiesta che risulta infondata.
Il geom. SA, riscontrando sul punto le osservazioni del consulente di parte attrice, ha stimato in € 188.953,18 il valore dell'immobile al 2008, epoca antecedente ai lavori, ed in
€ 264.272,83 quello all'epoca della relazione (26/06/2018): tanto sulla scorta della documentata stima comparativa rispetto a beni aventi caratteristiche simili, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, tenuto conto dell'andamento negativo delle contrattazioni, successivo al 2008.
L'incremento di valore conseguito dalla proprietaria è stato pertanto stimato a tale epoca in
€ 75.319,65 -importo fatto proprio dal tribunale, che ha inoltre riconosciuto sullo stesso interessi e rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 2013/n. 1889; Cass. 2022/n. 28930), da calcolare sulla somma devalutata al luglio 2015 e rivalutata anno per anno ( Cass.Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712).
La conclusione del tecnico d'ufficio non è smentita dalla perizia di stima a firma della
MA, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., ai fini della valutazione del conferimento dei beni in questione alla società “Key snc di AN ET LA & C.”.
In tale documento, prodotto per la prima volta nel presente giudizio unitamente agli altri allegati sub F) al fascicolo di parte dell'appellante, che ha documentato ai fini della relativa ammissibilità ai sensi dell'art. 345, co.3, c.p.c. la trascrizione dell'atto di conferimento dell'11/08/2017 solo successivamente alla sentenza appellata- il valore al luglio 2017 dell'immobile adibito a struttura ricettiva è indicato in € 376.858,99 (l'importo di €
437.000,00 riportato dall'appellante comprende anche i terreni), dal quale andrebbe comunque detratto ai fini di cui all'art. 2041 c.c. il valore antecedente ai lavori di
14 ristrutturazione;
tale stima, peraltro, che precede di un anno quella della ctu, a differenza di quest'ultima non è sorretta da alcun elemento di raffronto.
6.-- In definitiva, l'appello va accolto per quanto di ragione, con riconoscimento a favore dell'appellante, a carico di AN ET LA, degli ulteriori importi di cui al paragrafo n. 3 che precede, con gli accessori ivi specificati.
In ordine alle spese giudiziali, l'esito complessivo del giudizio giustifica, in ulteriore parziale riforma della decisione impugnata, la condanna dell'appellato AN ET
LA al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, disponendo che il relativo versamento sia effettuato all'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. - TT
CI essendo stato ammesso per entrambi i gradi al patrocinio a spese dello Stato - con la precisazione che nell'ambito civile non devono quantificarsi in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. 2018/n. 22017; Cass. 2019/n. 11590; Cass.
2020/n.136); va dichiarata la compensazione fra le parti suddette della quota residua, il tutto liquidato in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n.
147/2022 per il presente appello, parametri fra minimi e medi, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia e dell'attività svolta.
Le spese della ctu disposta in prime cure, necessarie all'accertamento in questione nell'interesse di entrambe le parti, restano invece poste a carico delle stesse in parti uguali ed in via solidale (Cass. civ. Sez. VI - 2, 07/09/2016, n. 17739).
Sussistono infine gravi ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese relative al presente appello fra i chiamati in riassunzione e le altre parti, l'appellante avendo notificato nei confronti dei TE l'atto riassuntivo non essendo a conoscenza dell'esistenza delle disposizioni testamentarie della MA, e non sussistendo contrapposizione nel rapporto fra i medesimi TE ed AN ET LA.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
15 pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata l'11/10/2019 da TT CI avverso la sentenza n. 281/2019 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nei confronti di AN ET LA (quale erede di AU MA), nonché dei chiamati in riassunzione AN TE, RA TE, NA TE e
IO TE;
lette le conclusioni in atti, così provvede:
a) dichiara carenti di legittimazione passiva nel presente giudizio di appello AN
TE, RA TE, NA TE e IO TE;
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna AN ET LA, quale erede di AU MA, al pagamento in favore di TT CI degli ulteriori importi di € 310.330,60 e di € 5.048,00 oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284, co.1, c.c. dal 23/07/2015 al saldo ed all'eventuale eccedenza del tasso di rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno rispetto al tasso legale;
c) conferma la condanna di AN ET LA, nella suddetta qualità, al pagamento in favore di TT CI, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo di € 75.319,65 oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione;
d) condanna AN ET LA a versare all'Erario, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G., i due terzi delle spese di difesa di TT CI relative al doppio grado di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado, in € 5.409,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 6.078,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le suddette parti la quota residua e confermando l'imposizione delle spese della ctu disposta in primo grado a carico delle stesse in misura del 50% ciascuna;
e) dichiara compensate le spese del giudizio di appello fra i chiamati in riassunzione
AN TE, RA TE, NA TE e IO TE e le altre parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 12/12/2024.
dr. RI Grazia d'Errico - presidente est.
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