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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01856/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00694 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01856/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2025, proposto da
TO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Palmigiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Milicia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2025; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta; N. 01856/2025 REG.RIC.
e per la conseguente condanna del Comune di Altavilla Milicia all'ostensione e al rilascio di copia degli atti richiesti con la predetta istanza di accesso del 9 luglio 2025, entro il termine da fissarsi dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR TI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato il sig. TO AN, proprietario di terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 9 luglio 2025 al Comune di Altavilla
Milicia, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'accesso ai seguenti atti: i) la nota comunale n. 8409 dell'8 giugno 2020 indirizzata al Dipartimento regionale della Protezione civile; ii) il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una via di fuga in località Passi, comprensivo di elaborati tecnici, economici e di sicurezza; iii) la deliberazione di Giunta municipale n. 56 del 29 maggio 2020; iv) ogni ulteriore documentazione istruttoria presupposta e conseguenziale.
Il ricorrente ha esposto di essere comproprietario, unitamente ai fratelli, di terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia, località Passi, identificati catastalmente al foglio 7, particelle nn. 579, 602 e 930, confinanti con aree di proprietà comunale.
Secondo quanto rappresentato nel ricorso, tali terreni risulterebbero direttamente interessati da iniziative dell'Amministrazione comunale relative alla realizzazione di una via di fuga all'interno di un parcheggio comunale. N. 01856/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che tra le parti risultano pendenti due giudizi civili innanzi al Tribunale di Termini Imerese, aventi ad oggetto diritti reali sulle medesime aree: i) un giudizio relativo all'accertamento della proprietà di alcune particelle catastali e alla richiesta di rilascio delle aree; ii) un ulteriore giudizio concernente l'asserita esistenza di una servitù carrabile che il Comune pretende di esercitare sui fondi del ricorrente.
Alla luce di tali circostanze, il sig. AN ha presentato l'istanza di accesso agli atti ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione amministrativa relativa al progetto comunale.
L'Amministrazione comunale, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro entro il termine previsto dalla legge, determinando così la formazione del silenzio-rigetto impugnato nel presente giudizio.
2 – Nessuno si è costituito per il Comune di Altavilla Milicia.
3 – Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 il Collegio ha chiesto all'Amministrazione di fornire le informazioni relative al presente giudizio, che tuttavia non sono state rese. Alla successiva camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
4 – Il ricorso è fondato.
Ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta ai soggetti che dimostrino la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesta l'ostensione. In particolare, l'art. 24, comma 7, della medesima legge stabilisce che deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, funzionale N. 01856/2025 REG.RIC.
alla realizzazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10). È stato altresì chiarito che l'interesse all'accesso deve ritenersi sussistente quando la conoscenza della documentazione richiesta sia strumentale alla tutela in giudizio o alla difesa di situazioni giuridiche soggettive, anche in presenza di contenziosi pendenti tra le parti
(Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2021, n. 3780; Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2022,
n. 862).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è proprietario di terreni confinanti con le aree interessate dal progetto comunale relativo alla realizzazione di una via di fuga e che tra le parti sono pendenti giudizi civili aventi ad oggetto diritti reali sui medesimi fondi.
La documentazione richiesta risulta pertanto direttamente collegata alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, risultando potenzialmente rilevante ai fini della difesa dei propri diritti nelle controversie in corso.
L'Amministrazione comunale, tuttavia, non ha adottato alcun provvedimento espresso sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente, limitandosi a mantenere una condotta meramente omissiva.
Tale comportamento si pone in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e determina l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del ricorrente.
Ne consegue che deve essere accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza..
5 – La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve invece essere respinta. N. 01856/2025 REG.RIC.
Dagli atti risulta che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha richiesto al ricorrente, con due distinte comunicazioni (l'ultima delle quali datata 16 febbraio
2026), la produzione della dichiarazione dei redditi del padre del ricorrente relativa all'anno 2024, documento necessario ai fini della verifica dei requisiti reddituali del nucleo familiare di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
Il ricorrente, tuttavia, non ha provveduto a depositare la documentazione richiesta, nonostante i termini per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale risultino ormai ampiamente scaduti e malgrado l'inutile decorso dei termini assegnati dalla
Commissione per provvedere all'integrazione documentale.
In assenza della documentazione necessaria non è pertanto possibile accertare la sussistenza dei presupposti reddituali richiesti per l'ammissione al beneficio, con conseguente rigetto della relativa istanza.
6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione intimata e si liquidano, come in dispositivo, in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
• dichiara l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2025;
• accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
• ordina al Comune di Altavilla Milicia di provvedere all'ostensione degli atti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. N. 01856/2025 REG.RIC.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €
2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre oneri e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato se versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR TI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR TI AN EN
IL SEGRETARIO N. 01856/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00694 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01856/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2025, proposto da
TO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Palmigiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Milicia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2025; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta; N. 01856/2025 REG.RIC.
e per la conseguente condanna del Comune di Altavilla Milicia all'ostensione e al rilascio di copia degli atti richiesti con la predetta istanza di accesso del 9 luglio 2025, entro il termine da fissarsi dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. DR TI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato il sig. TO AN, proprietario di terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 9 luglio 2025 al Comune di Altavilla
Milicia, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'accesso ai seguenti atti: i) la nota comunale n. 8409 dell'8 giugno 2020 indirizzata al Dipartimento regionale della Protezione civile; ii) il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una via di fuga in località Passi, comprensivo di elaborati tecnici, economici e di sicurezza; iii) la deliberazione di Giunta municipale n. 56 del 29 maggio 2020; iv) ogni ulteriore documentazione istruttoria presupposta e conseguenziale.
Il ricorrente ha esposto di essere comproprietario, unitamente ai fratelli, di terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia, località Passi, identificati catastalmente al foglio 7, particelle nn. 579, 602 e 930, confinanti con aree di proprietà comunale.
Secondo quanto rappresentato nel ricorso, tali terreni risulterebbero direttamente interessati da iniziative dell'Amministrazione comunale relative alla realizzazione di una via di fuga all'interno di un parcheggio comunale. N. 01856/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che tra le parti risultano pendenti due giudizi civili innanzi al Tribunale di Termini Imerese, aventi ad oggetto diritti reali sulle medesime aree: i) un giudizio relativo all'accertamento della proprietà di alcune particelle catastali e alla richiesta di rilascio delle aree; ii) un ulteriore giudizio concernente l'asserita esistenza di una servitù carrabile che il Comune pretende di esercitare sui fondi del ricorrente.
Alla luce di tali circostanze, il sig. AN ha presentato l'istanza di accesso agli atti ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione amministrativa relativa al progetto comunale.
L'Amministrazione comunale, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro entro il termine previsto dalla legge, determinando così la formazione del silenzio-rigetto impugnato nel presente giudizio.
2 – Nessuno si è costituito per il Comune di Altavilla Milicia.
3 – Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2026 il Collegio ha chiesto all'Amministrazione di fornire le informazioni relative al presente giudizio, che tuttavia non sono state rese. Alla successiva camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
4 – Il ricorso è fondato.
Ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta ai soggetti che dimostrino la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesta l'ostensione. In particolare, l'art. 24, comma 7, della medesima legge stabilisce che deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, funzionale N. 01856/2025 REG.RIC.
alla realizzazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10). È stato altresì chiarito che l'interesse all'accesso deve ritenersi sussistente quando la conoscenza della documentazione richiesta sia strumentale alla tutela in giudizio o alla difesa di situazioni giuridiche soggettive, anche in presenza di contenziosi pendenti tra le parti
(Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2021, n. 3780; Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2022,
n. 862).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è proprietario di terreni confinanti con le aree interessate dal progetto comunale relativo alla realizzazione di una via di fuga e che tra le parti sono pendenti giudizi civili aventi ad oggetto diritti reali sui medesimi fondi.
La documentazione richiesta risulta pertanto direttamente collegata alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, risultando potenzialmente rilevante ai fini della difesa dei propri diritti nelle controversie in corso.
L'Amministrazione comunale, tuttavia, non ha adottato alcun provvedimento espresso sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente, limitandosi a mantenere una condotta meramente omissiva.
Tale comportamento si pone in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e determina l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del ricorrente.
Ne consegue che deve essere accertato il diritto del ricorrente ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza..
5 – La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve invece essere respinta. N. 01856/2025 REG.RIC.
Dagli atti risulta che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha richiesto al ricorrente, con due distinte comunicazioni (l'ultima delle quali datata 16 febbraio
2026), la produzione della dichiarazione dei redditi del padre del ricorrente relativa all'anno 2024, documento necessario ai fini della verifica dei requisiti reddituali del nucleo familiare di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
Il ricorrente, tuttavia, non ha provveduto a depositare la documentazione richiesta, nonostante i termini per la presentazione della relativa dichiarazione fiscale risultino ormai ampiamente scaduti e malgrado l'inutile decorso dei termini assegnati dalla
Commissione per provvedere all'integrazione documentale.
In assenza della documentazione necessaria non è pertanto possibile accertare la sussistenza dei presupposti reddituali richiesti per l'ammissione al beneficio, con conseguente rigetto della relativa istanza.
6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione intimata e si liquidano, come in dispositivo, in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
• dichiara l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2025;
• accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
• ordina al Comune di Altavilla Milicia di provvedere all'ostensione degli atti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. N. 01856/2025 REG.RIC.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €
2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre oneri e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato se versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR TI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR TI AN EN
IL SEGRETARIO N. 01856/2025 REG.RIC.