CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 10/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 399 dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa ex lege Parte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CORTI FAUSTO giusta Controparte_1
procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 23/2022 del RIunale di L'IL pubblicata il
30/03/2022
IN FATTO Il sig. è stato assunto nel 1987 dall'Università come lettore di madre CP_1 Parte_2
lingua straniera ai sensi dell'art. 28 d.p.r. n. 382/1980, prima rapporto autonomo, dal 1991/92 assunto con contratto a tempo determinato (deduce di aver svolto sempre mansioni diverse da quelle del semplice lettore, assimilabili ad attività di docenza, tenendo corsi di lingua inglese per gli studenti della facoltà di scienze.
La sent. n. 250/2000 RI IL (in sede di appello su sentenza del pretore) aveva riconosciuto in suo favore:
- La natura a tempo indeterminato del rapporto fin dalla prima assunzione ex art. 28 dpr
382/1990
- L'insufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione percepita, e una retribuzione dovuta in misura pari a quella per i “ricercatori confermati a tempo pieno”, con conseguente condanna dell'ateneo a pagare 279milioni, 553 mila lire per differenze retributive fino al deposito del ricorso (10 novembre 1995).
Nel 2003 il ricorrente agiva dinanzi al RI IL anche per le differenze relative al periodo successivo, rappresentando di aver continuato a svolgere sempre le stesse mansioni.
Deduceva che nel 1996 era stato sottoscritto CCNL per dipendenti Università che regolava per la prima volta il rapporto dei collaboratori linguistici, che avevano unicamente "mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti". Il CCNL prevedeva un aumento rispetto ai lettori, di fatto vanificato dalla riduzione del monte ore da parte dell'Università, di conseguenza la sua retribuzione rimaneva sostanzialmente la stessa a quella da lettore. Chiedeva quindi al RI. IL di riparametrare la retribuzione a quella dei ricercatori anche per il periodo dall'11 novembre 1996 in poi.
Nel 2003 interveniva la Cassazione in riforma della precedente sentenza del RI IL, con rinvio alla CdA ER. Quest'ultima, con sent. n. 368/2006, preso atto dell'entrata in vigore del D.L. 2/2004, utilizzava tale normativa (pur non applicabile ratione temporis) come parametro per determinare la retribuzione spettante al ricorrente in misura corrispondente a quella spettante ai ricercatori confermati “a tempo definito”.
Nel frattempo il giudizio davanti al RI IL veniva prima sospeso (nelle more di nuovo ricorso per Cassaz all'esito del quale la Cassazione confermava la sent. CdA ER, che quindi passava in giudicato) e poi si estingueva per mancata riassunzione.
Con ricorso depositato il 22.2.2018 il ricorrente rinnovava la domanda relativa a tutte le differenze retributive, chiedendole parametrate alla retribuzione del ricercatore a tempo definito, evidenziando di aver svolto mansioni superiori rispetto al “collaboratore ed esperto linguistico”, previsto dal CCNL per i dipendenti del comparto Università del 1996 al posto del lettore di lingua, deducendo di aver svolto 10/15 ore di lezioni a settimana (monte annuo di 556 ore) avendo la piena responsabilità didattica sulle lezioni, di aver svolto anche altre attività correlate quali ricevimento studenti, assistenza a laureandi, preparazione materiale didattico, partecipazione ad esami. Deduceva che le mansioni svolte fossero assimilabili a quelle dei professori.
Il ricorrente evidenziava che col contratto decentrato del 2009 l'Università si è adeguata alle indicazioni della giurisprudenza, riconoscendo ai CEL/ex lettori il medesimo trattamento del ricercatore confermato a tempo definito a cui l'esponente ritiene di aver diritto. La sola differenza è data dalla decorrenza dell'anzianità di carriera che il ricorrente fa partire dal 1987
(data della prima assunzione individuata dal Giudice del lavoro) e l'Università dalla stipula del contratto collettivo decentrato
Le differenze richieste con l'ultimo ricorso, pertanto, riguardano la retribuzione da ricercatore confermato a tempo definitivo tenuto conto dell'anzianità maturata dall'assunzione, anche sulla base di quanto già riconosciuto dalla sent. CdA ER.
L' ha contestato le pretese ed ha formulato domanda riconvenzionale Parte_1
di restituzione dell'importo di € 88.222,81 versato in più al ricorrente in esecuzione della sentenza del RI IL poi riformata.
Il RI IL con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso ritenendo che:
- in rapporto di durata come quello in esame il giudicato relativo all' accertamento della fattispecie, ove non siano intervenuti successivamente mutamenti, esplica effetti anche per il futuro (per discostarsi dal giudicato devono essere dedotte motivatamente accertate modifiche di elementi variabili nel tempo (quali modalità, quantità e qualità del lavoro del lettore) idonee a giustificare l'adozione di una decisione diversa).
- L'istruttoria svolta ha evidenziato come non sia intervenuta nessuna modifica qualitativa e quantitativa nel lavoro del ricorrente
- È infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'ateneo, in ragione dei numerosi atti interruttivi quali una istanza di conciliazione del 31 gennaio e del 20 febbraio 2001, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento n. 175/03, l'ulteriore istanza di conciliazione in data 25 giugno 2007, la comunicazione del 14 aprile 2011 e del 6 giugno
2013 fino ad arrivare alla notifica del presente ricorso in data 22 marzo 2018. - Il ricorrente ha diritto alle differenze retributive parametrate alla retribuzione di ricercatore a tempo definito comprensive degli scatti di anzianità dall'instaurazione del del rapporto, come calcolate dal CTU nominato, detratto quanto percepito in più sulla base della sent. CdA IL del 2000, poi riformata parzialmente da CP_2
Ha quindi così disposto:
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento economico del ricercatore a tempo definito, dal 10 novembre 1995 al 22 febbraio 2018, comprensivo degli scatti conseguenti alla progressione economica a decorrere dal novembre 1986 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dello stesso della Parte_1
complessiva somma di € 113.319,08 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 3.000 per diritti ed onorari oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU Parte_1
liquidate come da separato decreto
Avverso tale decisione ha proposto appello l' sulla scorta dei seguenti motivi: Parte_1
1. Erroneità della sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda del ricorrente, per insussistenza dei presupposti giuridico fattuali. - Infondatezza delle domande ex adverso proposte con il ricorso. il RIunale non avrebbe tenuto in considerazione che nel 2010 l'esponente ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro in cui si prevedeva, in conformità col contratto decentrato:
a) il riconoscimento di un trattamento economico fondamentale di euro 15.696,39;
b) l'erogazione di una “integrazione stipendiale” per equiparare tale importo alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo determinato;
c) che l'equiparazione al trattamento dei ricercatori veniva disposta solo ai fini stipendiali e senza che desse luogo a scatti di anzianità utili per la progressione stipendiale.
A parere dell' la sottoscrizione di tale contratto avrebbe comportato la rinuncia da Parte_1 parte dell'esponente ai suoi diritti pregressi e futuri con conseguente infondatezza della domanda svolta nel presente giudizio. L'Ateneo ha anche richiamato l'orientamento di Cassazione (20765/2018) secondo cui “la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2/2004 convertito con modifiche in Legge n. 63/2004 opera nei limiti precisati dalla Legge 240/2010 art. 26 comma
3 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di CEL all'ex lettore va attribuita la differenza a titolo di assegno personale tra la retribuzione determinata ai sensi del D.L.
2./2004 citato eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva e di comparto decentrata restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito”.
Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, quindi, la retribuzione del dott. CP_1 avrebbe potuto rimanere agganciata a quella del ricercatore a tempo definito solo fino alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di CEL (5.4.1995) e non perpetuarsi nel periodo successivo
2. In ogni caso, erroneità della sentenza di primo grado anche in ordine al quantum riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente.
Il CTU in primo grado non avrebbe risposto alle analitiche e puntuali osservazioni svolte dall' , limitandosi a confermare asetticamente il proprio operato (nonostante fosse Parte_1 stato invitato dal giudice a farlo).
Le osservazioni sono le seguenti:
1) Nel mese di luglio 1997 sono stati corrisposti arretrati di stipendio di € 1.445,86 che, tuttavia, non risultano inseriti nella colonna del percepito della CTU;
2) Negli anni dal 1999 al 2009 sono state retribuite in favore del ricorrente ore di didattica aggiuntiva per un totale di €22.900,06. Il CTU, tuttavia, ha sommato le ore aggiuntive, che sono relative a didattica integrativa, nella colonna dello stipendio spettante del ricercatore confermato a tempo definito provocando un incremento delle competenze riconosciute come parametro di riferimento rispetto all'erogato. Valga a riguardo la considerazione che le ore di impegno del ricercatore confermato a tempo definito sono 750 l'anno e anche sommando le ore di didattica aggiuntiva all'impegno da contratto del Lettore non si potrà Testimone_1
arrivare mai a superare le 750 ore anno.
3) Nel mese di dicembre 2010 è stata liquidata la tredicesima mensilità di € 1.820,52 che, tuttavia, non risulta inserita nella colonna del percepito della CTU. 4) Il calcolo della rivalutazione monetaria e dell'interesse legale non è stato, infine effettuato, effettuato applicando l' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica n.352 del 1 settembre 1998 ma sulle somme lorde delle differenze stipendiali.
Ove il ctu avesse correttamente emendato gli errori metodologici e di calcolo appena qui sopra evidenziati l'importo effettivamente liquidabile e riconoscibile, per le causali dedotte in giudizio, in favore del sig. sarebbe dovuto essere di € 66.500,16 e non Controparte_1
113.319,08, come invece riconosciuto in sentenza.
L' ha inoltre riproposto, per l'ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, Parte_1 domanda riconvenzionale di restituzione di € 88.222,81 (la cui necessità di restituzione è stata peraltro già riconosciuta dal giudice di primo grado, che ha sottratto la somma al calcolo complessivo effettuato dal CTU).
L'appellato ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di appello, poiché l'eccezione di avvenuta rinuncia non sarebbe mai stata formulata in primo grado. L'eccezione sarebbe anche infondata nel merito perché il contratto stipulato non prevederebbe alcuna rinuncia. In ogni caso opererebbe l'art. 2113 c.c.
Quanto a ciascun punto del secondo motivo di appello ha dedotto che:
Sul 1) non vi è la prova del pagamento di tale importo. Ad ogni buon conto si tratterebbe di incrementi stipendiali inerenti il periodo antecedente agli anni in discussione nel presente ricorso (1994/2017) che non possono incidere sul calcolo delle differenze retributive dovute all'esponente per quel periodo.
Sul 2) una volta stabilito che la retribuzione dovuta all'esponente è quella del ricercatore confermato a tempo definito, egli avrà diritto a tale parametro stipendiale per tutta la sua attività lavorativa e, quindi, anche per le attività di carattere per così “straordinario”, come nel caso di specie le ore aggiuntive.
Sul 3) non vi è in atti alcuna prova che tale importo sia stato pagato all'esponente.
Sul 4) l'appellante non tiene conto che il rapporto di lavoro dei lettori di madre lingua è qualificato come di “diritto privato” dall'art. 28 del DPR 382/1980. Ne consegue che non può trovare applicazione nei loro confronti una disciplina che è specificamente rivolta ai lavoratori inquadrati con contratto di pubblico impiego. In ogni caso l'art. 2 del Decreto
352/1998 non si applicherebbe ai crediti maturati dall'esponente dall'11 novembre 1995 al
31 agosto 1998. Il sig. ha inoltre formulato appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte CP_1
in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda da egli svolta per la condanna dell' Parte_1
a corrispondergli, a partire dal 1° maggio 2017, una retribuzione commisurata alla progressione economica effettivamente dovuta con decorrenza dal 1987 fino alla cessazione del rapporto di lavoro
IN DIRITTO
Sui rapporti di lavoro degli ex lettori di lingua straniera, ai quali è stata poi attribuita la qualifica di collaboratori esperti linguistici, la Cassazione si è più volte pronunciata esprimendo diversi principi (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonché
Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della legge n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal d.l.
n. 120/1995):
a) la continuità normativa e l'analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore ( Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);
b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto ( Cass.
S.U. n. 24963/2017);
c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);
d) è da escludere che la sola attribuzione della qualifica di collaboratore esperto linguistico in luogo di quella di lettore possa integrare un demansionamento, a prescindere dalla identità o meno della funzione svolta e delle mansioni assegnate;
il ricorso muove dal presupposto erroneo che nel previgente regime al lettore sarebbe stato assegnato un ruolo assimilabile a quello del personale docente;
anche detta prospettazione è stata disattesa da plurimi precedenti di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. 18709/2019; Cass. 13409/2020; Cass. 14108/2023) con i quali, in continuità con un orientamento già espresso da tempo risalente, si è evidenziato che sia l'art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l'art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di collaboratori esperti linguistici per soddisfare
«esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», oltre a porsi nella linea di continuità di cui si è già detto, evidenziano una sostanziale diversità dell'attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall'essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche
Nel caso di specie occorre in primo luogo rilevare che il rapporto di lavoro è stato convertito giudizialmente in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1987, ad opera della sentenza del RIunale di L'IL (che sul punto non è stata oggetto di riforma).
La stessa sentenza ha escluso che il sig. svolgesse mansioni equiparabili a quelle del CP_1 professore associato, evidenziando che egli provvedeva alla programmazione dei corsi di lingua straniera, insegnava la lingua, preparava e faceva sostenere gli esami, rispondeva agli approfondimenti richiesti dagli studenti, svolgendo così come i ricercatori compiti “integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale”
L'equiparazione retributiva ai ricercatori confermati a tempo pieno è stata travolta dalla
Cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza perché il RIunale aveva effettuato la comparazione ma senza valutare in concreto la sufficienza e proporzionalità della retribuzione corrisposta al come lettore. La Corte d'Appello di ER ha dunque riesaminato la CP_1
domanda ritenendo insufficiente la retribuzione corrisposta e ritenendo che dovesse essere utilizzato quale parametro ex art. 36 Cost il d.l. 2/2004, conv. in l. 63/200 (sebbene non applicabile al caso di specie tale norma recepisce la ratio della sent. CGUE che aveva censurato l'Italia per non aver dato ai lettori di lingua straniera pari diritti rispetto alla generalità dei lavoratori nazionali). Il giudicato tra le parti si è quindi formato esclusivamente 1) sulla data di inizio del rapporto a tempo indeterminato, a seguito di conversione e 2) sull'insufficienza ex art. 36 Cost della retribuzione percepita dal nel periodo dedotto nel primo giudizio (sino al 10 CP_1
novembre 1995). Non si è invece formato alcun giudicato sul diritto del lavoratore ad essere paragonato – per le mansioni espletate – al ricercatore confermato a tempo definito, né sul suo diritto ad essere inquadrato come tale.
Ciò posto, nel ricorso introduttivo dinanzi al RIunale di L'IL il sig. ha in effetti CP_1 dedotto da un lato l'inadeguatezza della retribuzione anche per il periodo successivo a quello sul quale si è formato il giudicato, fino all'entrata in vigore del contratto decentrato del 2009 che ha adeguato la retribuzione dei CEL a quella dei ricercatori a tempo definito, dall'altro il mancato riconoscimento della retribuzione dovuta tenuto conto dell'effettiva anzianità di servizio, che avrebbe dovuto essere riconosciuta sin dal 1987, con conseguente progressione stipendiale.
Sul diritto all'adeguamento della retribuzione:
Non vi è stata alcuna contestazione specifica da parte dell' sull'allegazione formulata CP_4
dal sig. in primo grado secondo cui la retribuzione, anche dopo l'entrata in vigore del CP_1
CCNL 1996 sia rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella percepita come ex lettore, fino alla sottoscrizione del contratto individuale (14/7/2010) al quale è stato applicato il contratto decentrato del 2009.
Sul punto quindi può trovare conferma il principio già richiamato dal giudice di prime cure, sull'ultrattività degli effetti del giudicato in assenza di modifiche, ed in ogni caso come già rilevato dalla CdA di ER (le cui motivazioni qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.) la retribuzione corrisposta all'appellato non può in alcun modo ritenersi adeguata e sufficiente ex art. 36 Cost. Al tempo stesso appare equo utilizzare il parametro già adottato dalla Corte
d'Appello di ER sullo stesso rapporto, anche tenuto conto che esso è stato successivamente utilizzato a seguito dell'entrata in vigore del Contratto decentrato del 2009.
Tuttavia l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. va parametrata al c.d. minimo costituzionale, rispetto al quale gli scatti di anzianità non incidono. La riparametrazione va quindi calcolata sulla retribuzione di base fino alla sottoscrizione del contratto individuale del
2010 in conformità del contratto decentrato. Al fine di calcolare quanto dovuto, al netto degli scatti di anzianità, è stata disposta CTU tecnico contabile. L'esperto incaricato, sulla base di conteggi analitici, che appaiono conformi a parametri assegnati, e tenuto conto di quanto effettivamente erogato, ha dunque indicato come dovuta la somma di euro 119.484,66, al netto della rivalutazione. Ha calcolato la somma di euro
56.319,84 a titolo di rivalutazione monetaria.
Tale circostanza assorbe il primo motivo di ricorso per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto. Preme osservare che nel caso in esame non può parlarsi di discriminazione tra lavoratore con contratto determinato e lavoratore a tempo indeterminato, perché il contratto del sig. è a tempo indeterminato dal 1987, ela CGUE ha escluso CP_1
che le direttive UE siano riferite a trattemento retributivo di due lavoratori a tempo indeterminato (v. sentenza Rossato)
Sul diritto alla riparametrazione della retribuzione a partire dalla sottoscrizione del nuovo contratto
A partire dalla sottoscrizione del nuovo contratto in avanti, il ricorrente ha effettivamente diritto alla ricostruzione di carriera, tenuto conto dell'effettiva anzianità di servizio, che impone di considerare la data di effettiva assunzione a tempo indeterminato a seguito di conversione giudiziale del rapporto. Ciò anche in virtù dei principi riconosciuti dalla
Cassazione sopra richiamati (b e c) . L'Università non ha infatti prodotto prova di alcuna rinuncia alla ricostruzione di carriera, ed in ogni caso qualsiasi rinuncia non avrebbe potuto operare che per il passato, non certo per la progressione stipendiale futura tenuto conto dell'anzianità di servizio effettiva.
Il diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva e alla corrispondente progressione economica non può quindi che riconoscersi quale diritto generale, valido anche per il periodo successivo al deposito del ricorso, seppur la condanna non può che limitarsi al pagamento delle differenze retributive maturate sino a quel momento.
Anche con riferimento a tale questione è stato formulato quesito al CTU nominato, chiedendogli di quantificare l'ammontare della retribuzione spettante al sig. Controparte_1
a partire dal 14.7.2010 fino ad aprile 2017 sulla base dei parametri retributivi previsti dal contratto decentrato del 2009, tenuto conto dell'anzianità di servizio a decorrere dal 1987 e degli scatti di anzianità ad essa relativi. Al tempo stesso, con riferimento al secondo motivo di appello, è stato chiesto di considerare tutto il percepito indicato nelle buste paga in atti, e di considerare che le ore aggiuntive sono da retribuirsi al pari delle altre. L'osservazione di cui al punto 2 del secondo motivo di appello è infatti infondata, posto che il calcolo viene effettuato sulle ore effettivamente svolte risultanti dalle buste paga (a prescindere dalle ore di impegno contrattualmente previste) e che in assenza di diversi parametri contrattuali le ore integrative sono da remunerarsi secondo i parametri previsti per quelle ordinarie.
Sulla base di conteggi analitici, che appaiono conformi ai parametri assegnati, e tenuto conto anche dell'erogazione di euro 35.302,13 in data 08/11/2023,come da Decreto
Interministeriale 688 del 24.05.2023, volto espressamente a finanziare la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera, il CTU ha individuato una differenza negativa per il lavoratore, pari a -€ 20.266,76, al netto della rivalutazione. Ha calcolato la somma di euro
1.534,24 a titolo di rivalutazione monetaria.
L'appellante vanta dunque un credito complessivo per differenze retributive, in base ai titoli ed ai periodi sopra indicati, pari ad euro 99.217,9. Da tale somma andrà dedotto quanto erogato dall' in esecuzione della prima sentenza del RIunale di L'IL, travolta Parte_1
dalla Cassazione, pari ad € 88.222,81. Ne residua un saldo in sorte capitale a favore del sig.
pari ad euro 10.995,09. A Tale somma andrà applicato l'importo Controparte_1 maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di rapporto alle dipendenze di ente pubblico.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono da compensarsi, tenuto conto della complessità della causa e dei calcoli eseguiti, oltre che della parziale soccombenza reciproca.
PQM
In riforma della sentenza impugnata dichiara che ha diritto alla Controparte_1 corresponsione di un trattamento economico parametrato a quello di ricercatore a tempo definito, al netto degli scatti di anzianità dal 10 novembre 1995 al 14/7/2010, e per il periodo dal 14/7/2010 al 30 aprile 2017 comprensivo degli scatti conseguenti alla progressione economica a decorrere dal novembre 1986;
e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dello Parte_1
stesso della complessiva somma di € 10.995,09 a titolo di differenze retributive maturate, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, già detratta la somma di euro € 88.222,81 erogata in esecuzione della sentenza del RIunale di L'IL n. 250/2000, cassata dalla Corte di Cassazione con sent.
12992/2003.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in L'IL, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 10/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 399 dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa ex lege Parte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CORTI FAUSTO giusta Controparte_1
procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 23/2022 del RIunale di L'IL pubblicata il
30/03/2022
IN FATTO Il sig. è stato assunto nel 1987 dall'Università come lettore di madre CP_1 Parte_2
lingua straniera ai sensi dell'art. 28 d.p.r. n. 382/1980, prima rapporto autonomo, dal 1991/92 assunto con contratto a tempo determinato (deduce di aver svolto sempre mansioni diverse da quelle del semplice lettore, assimilabili ad attività di docenza, tenendo corsi di lingua inglese per gli studenti della facoltà di scienze.
La sent. n. 250/2000 RI IL (in sede di appello su sentenza del pretore) aveva riconosciuto in suo favore:
- La natura a tempo indeterminato del rapporto fin dalla prima assunzione ex art. 28 dpr
382/1990
- L'insufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione percepita, e una retribuzione dovuta in misura pari a quella per i “ricercatori confermati a tempo pieno”, con conseguente condanna dell'ateneo a pagare 279milioni, 553 mila lire per differenze retributive fino al deposito del ricorso (10 novembre 1995).
Nel 2003 il ricorrente agiva dinanzi al RI IL anche per le differenze relative al periodo successivo, rappresentando di aver continuato a svolgere sempre le stesse mansioni.
Deduceva che nel 1996 era stato sottoscritto CCNL per dipendenti Università che regolava per la prima volta il rapporto dei collaboratori linguistici, che avevano unicamente "mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti". Il CCNL prevedeva un aumento rispetto ai lettori, di fatto vanificato dalla riduzione del monte ore da parte dell'Università, di conseguenza la sua retribuzione rimaneva sostanzialmente la stessa a quella da lettore. Chiedeva quindi al RI. IL di riparametrare la retribuzione a quella dei ricercatori anche per il periodo dall'11 novembre 1996 in poi.
Nel 2003 interveniva la Cassazione in riforma della precedente sentenza del RI IL, con rinvio alla CdA ER. Quest'ultima, con sent. n. 368/2006, preso atto dell'entrata in vigore del D.L. 2/2004, utilizzava tale normativa (pur non applicabile ratione temporis) come parametro per determinare la retribuzione spettante al ricorrente in misura corrispondente a quella spettante ai ricercatori confermati “a tempo definito”.
Nel frattempo il giudizio davanti al RI IL veniva prima sospeso (nelle more di nuovo ricorso per Cassaz all'esito del quale la Cassazione confermava la sent. CdA ER, che quindi passava in giudicato) e poi si estingueva per mancata riassunzione.
Con ricorso depositato il 22.2.2018 il ricorrente rinnovava la domanda relativa a tutte le differenze retributive, chiedendole parametrate alla retribuzione del ricercatore a tempo definito, evidenziando di aver svolto mansioni superiori rispetto al “collaboratore ed esperto linguistico”, previsto dal CCNL per i dipendenti del comparto Università del 1996 al posto del lettore di lingua, deducendo di aver svolto 10/15 ore di lezioni a settimana (monte annuo di 556 ore) avendo la piena responsabilità didattica sulle lezioni, di aver svolto anche altre attività correlate quali ricevimento studenti, assistenza a laureandi, preparazione materiale didattico, partecipazione ad esami. Deduceva che le mansioni svolte fossero assimilabili a quelle dei professori.
Il ricorrente evidenziava che col contratto decentrato del 2009 l'Università si è adeguata alle indicazioni della giurisprudenza, riconoscendo ai CEL/ex lettori il medesimo trattamento del ricercatore confermato a tempo definito a cui l'esponente ritiene di aver diritto. La sola differenza è data dalla decorrenza dell'anzianità di carriera che il ricorrente fa partire dal 1987
(data della prima assunzione individuata dal Giudice del lavoro) e l'Università dalla stipula del contratto collettivo decentrato
Le differenze richieste con l'ultimo ricorso, pertanto, riguardano la retribuzione da ricercatore confermato a tempo definitivo tenuto conto dell'anzianità maturata dall'assunzione, anche sulla base di quanto già riconosciuto dalla sent. CdA ER.
L' ha contestato le pretese ed ha formulato domanda riconvenzionale Parte_1
di restituzione dell'importo di € 88.222,81 versato in più al ricorrente in esecuzione della sentenza del RI IL poi riformata.
Il RI IL con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso ritenendo che:
- in rapporto di durata come quello in esame il giudicato relativo all' accertamento della fattispecie, ove non siano intervenuti successivamente mutamenti, esplica effetti anche per il futuro (per discostarsi dal giudicato devono essere dedotte motivatamente accertate modifiche di elementi variabili nel tempo (quali modalità, quantità e qualità del lavoro del lettore) idonee a giustificare l'adozione di una decisione diversa).
- L'istruttoria svolta ha evidenziato come non sia intervenuta nessuna modifica qualitativa e quantitativa nel lavoro del ricorrente
- È infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'ateneo, in ragione dei numerosi atti interruttivi quali una istanza di conciliazione del 31 gennaio e del 20 febbraio 2001, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento n. 175/03, l'ulteriore istanza di conciliazione in data 25 giugno 2007, la comunicazione del 14 aprile 2011 e del 6 giugno
2013 fino ad arrivare alla notifica del presente ricorso in data 22 marzo 2018. - Il ricorrente ha diritto alle differenze retributive parametrate alla retribuzione di ricercatore a tempo definito comprensive degli scatti di anzianità dall'instaurazione del del rapporto, come calcolate dal CTU nominato, detratto quanto percepito in più sulla base della sent. CdA IL del 2000, poi riformata parzialmente da CP_2
Ha quindi così disposto:
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore alla corresponsione in favore del ricorrente del trattamento economico del ricercatore a tempo definito, dal 10 novembre 1995 al 22 febbraio 2018, comprensivo degli scatti conseguenti alla progressione economica a decorrere dal novembre 1986 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dello stesso della Parte_1
complessiva somma di € 113.319,08 a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;
Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 3.000 per diritti ed onorari oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU Parte_1
liquidate come da separato decreto
Avverso tale decisione ha proposto appello l' sulla scorta dei seguenti motivi: Parte_1
1. Erroneità della sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda del ricorrente, per insussistenza dei presupposti giuridico fattuali. - Infondatezza delle domande ex adverso proposte con il ricorso. il RIunale non avrebbe tenuto in considerazione che nel 2010 l'esponente ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro in cui si prevedeva, in conformità col contratto decentrato:
a) il riconoscimento di un trattamento economico fondamentale di euro 15.696,39;
b) l'erogazione di una “integrazione stipendiale” per equiparare tale importo alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo determinato;
c) che l'equiparazione al trattamento dei ricercatori veniva disposta solo ai fini stipendiali e senza che desse luogo a scatti di anzianità utili per la progressione stipendiale.
A parere dell' la sottoscrizione di tale contratto avrebbe comportato la rinuncia da Parte_1 parte dell'esponente ai suoi diritti pregressi e futuri con conseguente infondatezza della domanda svolta nel presente giudizio. L'Ateneo ha anche richiamato l'orientamento di Cassazione (20765/2018) secondo cui “la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2/2004 convertito con modifiche in Legge n. 63/2004 opera nei limiti precisati dalla Legge 240/2010 art. 26 comma
3 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di CEL all'ex lettore va attribuita la differenza a titolo di assegno personale tra la retribuzione determinata ai sensi del D.L.
2./2004 citato eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva e di comparto decentrata restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito”.
Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, quindi, la retribuzione del dott. CP_1 avrebbe potuto rimanere agganciata a quella del ricercatore a tempo definito solo fino alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di CEL (5.4.1995) e non perpetuarsi nel periodo successivo
2. In ogni caso, erroneità della sentenza di primo grado anche in ordine al quantum riconosciuto e liquidato in favore del ricorrente.
Il CTU in primo grado non avrebbe risposto alle analitiche e puntuali osservazioni svolte dall' , limitandosi a confermare asetticamente il proprio operato (nonostante fosse Parte_1 stato invitato dal giudice a farlo).
Le osservazioni sono le seguenti:
1) Nel mese di luglio 1997 sono stati corrisposti arretrati di stipendio di € 1.445,86 che, tuttavia, non risultano inseriti nella colonna del percepito della CTU;
2) Negli anni dal 1999 al 2009 sono state retribuite in favore del ricorrente ore di didattica aggiuntiva per un totale di €22.900,06. Il CTU, tuttavia, ha sommato le ore aggiuntive, che sono relative a didattica integrativa, nella colonna dello stipendio spettante del ricercatore confermato a tempo definito provocando un incremento delle competenze riconosciute come parametro di riferimento rispetto all'erogato. Valga a riguardo la considerazione che le ore di impegno del ricercatore confermato a tempo definito sono 750 l'anno e anche sommando le ore di didattica aggiuntiva all'impegno da contratto del Lettore non si potrà Testimone_1
arrivare mai a superare le 750 ore anno.
3) Nel mese di dicembre 2010 è stata liquidata la tredicesima mensilità di € 1.820,52 che, tuttavia, non risulta inserita nella colonna del percepito della CTU. 4) Il calcolo della rivalutazione monetaria e dell'interesse legale non è stato, infine effettuato, effettuato applicando l' art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica n.352 del 1 settembre 1998 ma sulle somme lorde delle differenze stipendiali.
Ove il ctu avesse correttamente emendato gli errori metodologici e di calcolo appena qui sopra evidenziati l'importo effettivamente liquidabile e riconoscibile, per le causali dedotte in giudizio, in favore del sig. sarebbe dovuto essere di € 66.500,16 e non Controparte_1
113.319,08, come invece riconosciuto in sentenza.
L' ha inoltre riproposto, per l'ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, Parte_1 domanda riconvenzionale di restituzione di € 88.222,81 (la cui necessità di restituzione è stata peraltro già riconosciuta dal giudice di primo grado, che ha sottratto la somma al calcolo complessivo effettuato dal CTU).
L'appellato ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo di appello, poiché l'eccezione di avvenuta rinuncia non sarebbe mai stata formulata in primo grado. L'eccezione sarebbe anche infondata nel merito perché il contratto stipulato non prevederebbe alcuna rinuncia. In ogni caso opererebbe l'art. 2113 c.c.
Quanto a ciascun punto del secondo motivo di appello ha dedotto che:
Sul 1) non vi è la prova del pagamento di tale importo. Ad ogni buon conto si tratterebbe di incrementi stipendiali inerenti il periodo antecedente agli anni in discussione nel presente ricorso (1994/2017) che non possono incidere sul calcolo delle differenze retributive dovute all'esponente per quel periodo.
Sul 2) una volta stabilito che la retribuzione dovuta all'esponente è quella del ricercatore confermato a tempo definito, egli avrà diritto a tale parametro stipendiale per tutta la sua attività lavorativa e, quindi, anche per le attività di carattere per così “straordinario”, come nel caso di specie le ore aggiuntive.
Sul 3) non vi è in atti alcuna prova che tale importo sia stato pagato all'esponente.
Sul 4) l'appellante non tiene conto che il rapporto di lavoro dei lettori di madre lingua è qualificato come di “diritto privato” dall'art. 28 del DPR 382/1980. Ne consegue che non può trovare applicazione nei loro confronti una disciplina che è specificamente rivolta ai lavoratori inquadrati con contratto di pubblico impiego. In ogni caso l'art. 2 del Decreto
352/1998 non si applicherebbe ai crediti maturati dall'esponente dall'11 novembre 1995 al
31 agosto 1998. Il sig. ha inoltre formulato appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte CP_1
in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda da egli svolta per la condanna dell' Parte_1
a corrispondergli, a partire dal 1° maggio 2017, una retribuzione commisurata alla progressione economica effettivamente dovuta con decorrenza dal 1987 fino alla cessazione del rapporto di lavoro
IN DIRITTO
Sui rapporti di lavoro degli ex lettori di lingua straniera, ai quali è stata poi attribuita la qualifica di collaboratori esperti linguistici, la Cassazione si è più volte pronunciata esprimendo diversi principi (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonché
Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della legge n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal d.l.
n. 120/1995):
a) la continuità normativa e l'analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore ( Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);
b) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto ( Cass.
S.U. n. 24963/2017);
c) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);
d) è da escludere che la sola attribuzione della qualifica di collaboratore esperto linguistico in luogo di quella di lettore possa integrare un demansionamento, a prescindere dalla identità o meno della funzione svolta e delle mansioni assegnate;
il ricorso muove dal presupposto erroneo che nel previgente regime al lettore sarebbe stato assegnato un ruolo assimilabile a quello del personale docente;
anche detta prospettazione è stata disattesa da plurimi precedenti di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. 18709/2019; Cass. 13409/2020; Cass. 14108/2023) con i quali, in continuità con un orientamento già espresso da tempo risalente, si è evidenziato che sia l'art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l'art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di collaboratori esperti linguistici per soddisfare
«esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», oltre a porsi nella linea di continuità di cui si è già detto, evidenziano una sostanziale diversità dell'attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall'essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche
Nel caso di specie occorre in primo luogo rilevare che il rapporto di lavoro è stato convertito giudizialmente in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1987, ad opera della sentenza del RIunale di L'IL (che sul punto non è stata oggetto di riforma).
La stessa sentenza ha escluso che il sig. svolgesse mansioni equiparabili a quelle del CP_1 professore associato, evidenziando che egli provvedeva alla programmazione dei corsi di lingua straniera, insegnava la lingua, preparava e faceva sostenere gli esami, rispondeva agli approfondimenti richiesti dagli studenti, svolgendo così come i ricercatori compiti “integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale”
L'equiparazione retributiva ai ricercatori confermati a tempo pieno è stata travolta dalla
Cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza perché il RIunale aveva effettuato la comparazione ma senza valutare in concreto la sufficienza e proporzionalità della retribuzione corrisposta al come lettore. La Corte d'Appello di ER ha dunque riesaminato la CP_1
domanda ritenendo insufficiente la retribuzione corrisposta e ritenendo che dovesse essere utilizzato quale parametro ex art. 36 Cost il d.l. 2/2004, conv. in l. 63/200 (sebbene non applicabile al caso di specie tale norma recepisce la ratio della sent. CGUE che aveva censurato l'Italia per non aver dato ai lettori di lingua straniera pari diritti rispetto alla generalità dei lavoratori nazionali). Il giudicato tra le parti si è quindi formato esclusivamente 1) sulla data di inizio del rapporto a tempo indeterminato, a seguito di conversione e 2) sull'insufficienza ex art. 36 Cost della retribuzione percepita dal nel periodo dedotto nel primo giudizio (sino al 10 CP_1
novembre 1995). Non si è invece formato alcun giudicato sul diritto del lavoratore ad essere paragonato – per le mansioni espletate – al ricercatore confermato a tempo definito, né sul suo diritto ad essere inquadrato come tale.
Ciò posto, nel ricorso introduttivo dinanzi al RIunale di L'IL il sig. ha in effetti CP_1 dedotto da un lato l'inadeguatezza della retribuzione anche per il periodo successivo a quello sul quale si è formato il giudicato, fino all'entrata in vigore del contratto decentrato del 2009 che ha adeguato la retribuzione dei CEL a quella dei ricercatori a tempo definito, dall'altro il mancato riconoscimento della retribuzione dovuta tenuto conto dell'effettiva anzianità di servizio, che avrebbe dovuto essere riconosciuta sin dal 1987, con conseguente progressione stipendiale.
Sul diritto all'adeguamento della retribuzione:
Non vi è stata alcuna contestazione specifica da parte dell' sull'allegazione formulata CP_4
dal sig. in primo grado secondo cui la retribuzione, anche dopo l'entrata in vigore del CP_1
CCNL 1996 sia rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella percepita come ex lettore, fino alla sottoscrizione del contratto individuale (14/7/2010) al quale è stato applicato il contratto decentrato del 2009.
Sul punto quindi può trovare conferma il principio già richiamato dal giudice di prime cure, sull'ultrattività degli effetti del giudicato in assenza di modifiche, ed in ogni caso come già rilevato dalla CdA di ER (le cui motivazioni qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.) la retribuzione corrisposta all'appellato non può in alcun modo ritenersi adeguata e sufficiente ex art. 36 Cost. Al tempo stesso appare equo utilizzare il parametro già adottato dalla Corte
d'Appello di ER sullo stesso rapporto, anche tenuto conto che esso è stato successivamente utilizzato a seguito dell'entrata in vigore del Contratto decentrato del 2009.
Tuttavia l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. va parametrata al c.d. minimo costituzionale, rispetto al quale gli scatti di anzianità non incidono. La riparametrazione va quindi calcolata sulla retribuzione di base fino alla sottoscrizione del contratto individuale del
2010 in conformità del contratto decentrato. Al fine di calcolare quanto dovuto, al netto degli scatti di anzianità, è stata disposta CTU tecnico contabile. L'esperto incaricato, sulla base di conteggi analitici, che appaiono conformi a parametri assegnati, e tenuto conto di quanto effettivamente erogato, ha dunque indicato come dovuta la somma di euro 119.484,66, al netto della rivalutazione. Ha calcolato la somma di euro
56.319,84 a titolo di rivalutazione monetaria.
Tale circostanza assorbe il primo motivo di ricorso per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto. Preme osservare che nel caso in esame non può parlarsi di discriminazione tra lavoratore con contratto determinato e lavoratore a tempo indeterminato, perché il contratto del sig. è a tempo indeterminato dal 1987, ela CGUE ha escluso CP_1
che le direttive UE siano riferite a trattemento retributivo di due lavoratori a tempo indeterminato (v. sentenza Rossato)
Sul diritto alla riparametrazione della retribuzione a partire dalla sottoscrizione del nuovo contratto
A partire dalla sottoscrizione del nuovo contratto in avanti, il ricorrente ha effettivamente diritto alla ricostruzione di carriera, tenuto conto dell'effettiva anzianità di servizio, che impone di considerare la data di effettiva assunzione a tempo indeterminato a seguito di conversione giudiziale del rapporto. Ciò anche in virtù dei principi riconosciuti dalla
Cassazione sopra richiamati (b e c) . L'Università non ha infatti prodotto prova di alcuna rinuncia alla ricostruzione di carriera, ed in ogni caso qualsiasi rinuncia non avrebbe potuto operare che per il passato, non certo per la progressione stipendiale futura tenuto conto dell'anzianità di servizio effettiva.
Il diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva e alla corrispondente progressione economica non può quindi che riconoscersi quale diritto generale, valido anche per il periodo successivo al deposito del ricorso, seppur la condanna non può che limitarsi al pagamento delle differenze retributive maturate sino a quel momento.
Anche con riferimento a tale questione è stato formulato quesito al CTU nominato, chiedendogli di quantificare l'ammontare della retribuzione spettante al sig. Controparte_1
a partire dal 14.7.2010 fino ad aprile 2017 sulla base dei parametri retributivi previsti dal contratto decentrato del 2009, tenuto conto dell'anzianità di servizio a decorrere dal 1987 e degli scatti di anzianità ad essa relativi. Al tempo stesso, con riferimento al secondo motivo di appello, è stato chiesto di considerare tutto il percepito indicato nelle buste paga in atti, e di considerare che le ore aggiuntive sono da retribuirsi al pari delle altre. L'osservazione di cui al punto 2 del secondo motivo di appello è infatti infondata, posto che il calcolo viene effettuato sulle ore effettivamente svolte risultanti dalle buste paga (a prescindere dalle ore di impegno contrattualmente previste) e che in assenza di diversi parametri contrattuali le ore integrative sono da remunerarsi secondo i parametri previsti per quelle ordinarie.
Sulla base di conteggi analitici, che appaiono conformi ai parametri assegnati, e tenuto conto anche dell'erogazione di euro 35.302,13 in data 08/11/2023,come da Decreto
Interministeriale 688 del 24.05.2023, volto espressamente a finanziare la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera, il CTU ha individuato una differenza negativa per il lavoratore, pari a -€ 20.266,76, al netto della rivalutazione. Ha calcolato la somma di euro
1.534,24 a titolo di rivalutazione monetaria.
L'appellante vanta dunque un credito complessivo per differenze retributive, in base ai titoli ed ai periodi sopra indicati, pari ad euro 99.217,9. Da tale somma andrà dedotto quanto erogato dall' in esecuzione della prima sentenza del RIunale di L'IL, travolta Parte_1
dalla Cassazione, pari ad € 88.222,81. Ne residua un saldo in sorte capitale a favore del sig.
pari ad euro 10.995,09. A Tale somma andrà applicato l'importo Controparte_1 maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di rapporto alle dipendenze di ente pubblico.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono da compensarsi, tenuto conto della complessità della causa e dei calcoli eseguiti, oltre che della parziale soccombenza reciproca.
PQM
In riforma della sentenza impugnata dichiara che ha diritto alla Controparte_1 corresponsione di un trattamento economico parametrato a quello di ricercatore a tempo definito, al netto degli scatti di anzianità dal 10 novembre 1995 al 14/7/2010, e per il periodo dal 14/7/2010 al 30 aprile 2017 comprensivo degli scatti conseguenti alla progressione economica a decorrere dal novembre 1986;
e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dello Parte_1
stesso della complessiva somma di € 10.995,09 a titolo di differenze retributive maturate, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, già detratta la somma di euro € 88.222,81 erogata in esecuzione della sentenza del RIunale di L'IL n. 250/2000, cassata dalla Corte di Cassazione con sent.
12992/2003.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in L'IL, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga