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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. SC IA, al termine dell'udienza del 29.10.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 962/2025 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC CE BI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 30.03.2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249003287226/000, eccependo la prescrizione del credito incorporato nell'avviso n. 59920180001392153000 asseritamente notificato in data 25.7.2018 nonché l'insussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi riguardanti periodi successivi alla cancellazione della opponente dalla Gestione Commercianti con efficacia retroattiva al 31.12.2019 per ciò che attiene gli avvisi di addebito n.59920220001462134000 e n.59920220003051424000.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “– accertare e dichiarare
l'illegittimità degli atti impugnati, per i motivi esposti in narrativa;
-accertare e dichiarare che le somme di cui all'intimazione di pagamento opposta relativamente agli avvisi di addebito specificati in premessa n.59920180001392153000, n.59920220001462134000 e
n.59920220003051424000 non sono dovute da parte opponente;
- per l'effetto ed in ogni caso condannare l' l' Sede di CP_1 Controparte_2
Trapani, in solido con l' Sede di Trapani, ovvero ciascuna per quanto Controparte_2 di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi;
- in subordine e senza recesso alcuno delle superiori richieste, in caso di esito negativo per la ricorrente, in assenza di contestazioni e salvo che il Giudice incaricato non ritenga necessario procedere ai sensi dell'art.196 c.p.c., sollevare la medesima dalle spese di lite ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. come modif. dall'art.42 c.11 D.L.269/2003; all'uopo, la ricorrente dichiara che nell'anno anteriore alla presentazione del ricorso il reddito complessivo del suo nucleo familiare è stato inferiore al doppio di quello stabilito dall'art.76 co.da 1 a 3 d.lgs.n.113/92, come da autocertificazione allegata quale parte integrante del presente ricorso, con l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi negli anni precedenti”.
2. L' con memoria depositata il 6.6.2025, ha contestato variamente la fondatezza CP_1 del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. L' benché regolarmente evocata, non si è Controparte_2 costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 18.6.2025.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
5. Quanto all'eccezione circa la non debenza di alcuna somma con riferimento agli avvisi di addebito n. 59920220001462134000 e n.59920220003051424000 si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione;
allo spirate di tale temine, la cartella diviene irretrattabile con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione non può più farsi questione del merito della pretesa (cfr. Cass. civ. n. 6713/2022; Cass. civ. n.
23397/2016).
Nel caso di specie, in ragione della pacifica ricezione degli avvisi in data 26.9.2022 e
7.2.2024, le pretese creditorie dell' benché sgravate in data successiva alla sola CP_1 redazione dell'intimazione di pagamento opposta, devono dichiararsi in punto di merito irretrattabili. 6. È fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento all'avviso di addebito n.
59920180001392153000.
Vero è che in ragione della nota emergenza epidemiologica il legislatore ha sospeso la decorrenza della prescrizione per i crediti previdenziali di n. 311 giorni per effetto, prima, dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 per n.
129 giorni) e, dopo, dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 per n. 182 giorni); è altresì vero che il legislatore ha introdotto anche l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, prevedendo una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione nel caso di scadenza del termine di versamento nell'arco temporale ivi previsto.
Ciononostante, anche a volere applicare nella specie tali disposizioni, si osserva, comunque, che l' non ha documentato l'effettiva notifica dell'avviso di addebito alla CP_1 ricorrente in data 25.7.2018 e non ha notificato, senza giustificato motivo, all' CP_2
l'ordine di deposito della prova degli atti interruttivi relativi all'avviso di addebito
[...]
59920180001392153000.
Le superiori circostanze inducono, dunque, a ritenersi il credito previdenziale incorporato nell'avviso di addebito in commento certamente prescritto.
7. L'accoglimento solo in minima parte del ricorso e, dunque, la reciproca soccombenza suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa n. RG 962/2025, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto poiché prescritto il credito previdenziale indicato nell'intimazione di pagamento opposta e riguardante l'avviso di addebito n.
59920180001392153000. Spese compensate.
Marsala, 29.10.2025
Si comunichi.
IL GIUDICE
SC IA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SC
IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.