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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2024, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 276/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Cariati Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 24.1.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, della pensione di inabilità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta, evidenziando, in corso di causa, l'aggravamento delle condizioni di salute mediante la produzione di certificazione medica posteriore alle operazioni peritali.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento o, in subordine, della pensione di inabilità.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 prevede, invece, il diritto alla pensione di inabilità per soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che siano invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100% che non possiedano redditi superiori a quelli stabiliti in via legislativa periodicamente aggiornati.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme citate non risulta soddisfatto.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica e dei successivi chiarimenti resi, il CTU (Dott. – vedi elaborato depositato il 27.8.2024 e Persona_1 integrazione del 16.10.2024) ha accertato che “[..] la ricorrente Sig.ra
[...]
presenta una riduzione della capacità lavorativa del 98% Parte_1
(novantottopercento) a decorrere dal mese di gennaio 2024, epoca in cui le patologie oggetto della presente rivalutazione coesistono nella loro interezza e complessità diagnostico-terapeutica.”.
Ed allora, sulla scorta consulenza (e dei chiarimenti resi), che è esauriente e priva di vizi logici e che può essere posta alla base della presente decisione, la domanda non può essere accolta.
2 Le spese di lite di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti mentre quelle di CTU rimangono a carico dell' , liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le CP_1 spese di CTU alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 27 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 276/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Cariati Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 24.1.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, in subordine, della pensione di inabilità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetta, evidenziando, in corso di causa, l'aggravamento delle condizioni di salute mediante la produzione di certificazione medica posteriore alle operazioni peritali.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento o, in subordine, della pensione di inabilità.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 prevede, invece, il diritto alla pensione di inabilità per soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età che siano invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100% che non possiedano redditi superiori a quelli stabiliti in via legislativa periodicamente aggiornati.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalle norme citate non risulta soddisfatto.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica e dei successivi chiarimenti resi, il CTU (Dott. – vedi elaborato depositato il 27.8.2024 e Persona_1 integrazione del 16.10.2024) ha accertato che “[..] la ricorrente Sig.ra
[...]
presenta una riduzione della capacità lavorativa del 98% Parte_1
(novantottopercento) a decorrere dal mese di gennaio 2024, epoca in cui le patologie oggetto della presente rivalutazione coesistono nella loro interezza e complessità diagnostico-terapeutica.”.
Ed allora, sulla scorta consulenza (e dei chiarimenti resi), che è esauriente e priva di vizi logici e che può essere posta alla base della presente decisione, la domanda non può essere accolta.
2 Le spese di lite di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti mentre quelle di CTU rimangono a carico dell' , liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le CP_1 spese di CTU alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 27 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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