Sentenza 13 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 10088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10088 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 10088/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04587/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2023, proposto da
SA Di EG, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto reso dalla CORTE DI APPELLO di ROMA – SEZIONE EQUA RIPARAZIONE – il 5 dicembre 2016, depositato in cancelleria in data 14 febbraio 2017, all’esito del giudizio iscritto al n. 59173/2011 R.G.V.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale la parte ricorrente (interessata alla liquidazione della equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001) ha lamentato l’inottemperanza al decreto reso inter partes dalla Corte di Appello di Roma distinto in epigrafe, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;
Ritenuto che dall’esame del fascicolo di causa risulta la mancanza di qualsiasi documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni dell’azione proposta (titolo di cui si chiede l’ottemperanza, prova del passaggio in giudicato, della prova della sussistenza e della notifica della dichiarazione ex art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001);
Ritenuto che tale evenienza preclude l’esame nel merito della domanda di ottemperanza al giudicato poiché la norma sopra richiamata fa dipendere l’effettivo pagamento delle somme liquidate, a titolo di equa riparazione, per l’irragionevole durata del processo dalla trasmissione all’Amministrazione debitrice dalla dichiarazione sostitutiva e della documentazione appositamente prescritta anche dalle norme del c.p.a., le quali devono essere complete e regolari, atteso che, ai sensi del successivo comma 4 del suindicato art. 5 sexies, “nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso”;
Constatato che, nel caso oggetto della presente controversia, il ricorrente non ha dato prova di aver trasmesso all’Amministrazione alcuna documentazione;
Preso atto che comunque il vizio procedurale sopra descritto è stato, altresì, rilevato d’ufficio dandone atto a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a.;
Considerato che, per omissione dalla parte istante, non si è perfezionato lo spatium temporis accordato all’Amministrazione per eseguire, perché esso non ha mai avuto inizio e che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. da ultimo fra le tante, la decisione della sezione n. 14806 del 23 dicembre 2019).
Ritenuto, infine, che la mancata costituzione del Ministero intimato impone al collegio di non disporre alcunché sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia comunicata alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO