TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 5672/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 22/11/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Enrico Balbo Parte_1 ricorrente contro nato in [...] il [...] con Controparte_1
l'avv. Renzo Interlenghi resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio conclusioni delle parti in punto status: per la ricorrente: “pronunciarsi sentenza non definitiva in punti status” per il resistente: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio anche con sentenza non definitiva”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 parte ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1 in data 22.5.2009, che dall'unione il 26.11.2010 era nata ad [...]
[...]
Terme la figlia , che in data 3.5.2022 il Tribunale pronunciava la Per_1 separazione con affido esclusivo della minore alla madre, assegnazione alla stessa 2
della casa coniugale, diritto di visita paterno a week-end alterni, onere paterno di contribuire con una somma mensile pari a €. 400 oltre il 50% delle spese, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, onere paterno di contribuire al mantenimento con una somma pari a euro 450 e il 50% delle spese straordinarie e conferma delle condizioni di visita come da separazione oltre alla percezione dell'assegno unico in capo alla sola madre.
La ricorrente allegava a sostegno che il padre anche dopo la separazione aveva continuato a disinteressarsi della gestione della figlia, limitandosi a sporadiche visite, corrispondendo il mantenimento con irregolarità e in misura inferiore al dovuto, senza alcun tentativo di coltivare un rapporto significativo con la figlia e disinteressandosi di ogni aspetto di vita della minore;
quanto alle attuali condizioni economiche riferiva di svolgere mansioni di addetta alle pulizie alle dipendenze dell'Istituto “Figlie Santa Maria della divina Provvidenza” con reddito mensile netto di 700 euro e di percepire l'assegno unico di euro 175; che il resistente coabita con la madre senza spese abitative e che lo stesso ha svolto attività di manutenzione in passato presso il Camping VI , mentre alcun informazione aveva sullo stato lavorativo attuale.
In data 18.6.2025 il ricorrente si costituiva tardivamente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio;
chiedeva il rigetto della domanda di affido super- esclusivo con conferma dell'affido esclusivo alla madre e collocamento presso la stessa;
disciplina del diritto di visita paterno come da separazione e onere per il padre di contribuire con il versamento di una somma mensile pari a euro 300 oltre il 30% delle spese straordinarie.
Il ricorrente allegava a sostegno di essere affetto da grave patologia oncologica che incide pesantemente sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di essere presente nella vita della figlia;
che non ricorrono i presupposti per un affido super- esclusivo in quanto la minore ha un ottimo rapporto col padre e alcuna prova vi è circa la carenza o inidoneità educativa del padre;
che la sporadicità degli incontri è dovuta alla distanza e alle condizioni di salute del resistente;
che le attuali condizioni di salute non gli consentono di contribuire se non nella misura pari a
2 3
euro 300 mensili e che il mancato versamento del contributo per il passato era parimenti dovuto alle sue difficili condizioni di salute.
All'udienza del 20.06.2025 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata il 25.06.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della minore:
“conferma le condizioni di cui alla separazione” e, rilevato che la causa era matura per la decisione in punto status, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte ricorrente è nata a [...] mentre il resistente è nato in [...]), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 22.11.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
3 4
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è stata pronunciata la separazione con sentenza n. 949/2022 pubblicata il 13.05.2022 e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del. del Tribunale di Padova in data 12.01.2018.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/11/2009 in Camaguey
(Cuba) da e matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di TORREGLIA al n. 8,
Parte II, Serie C dell'anno 2009;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Padova, 08/07/2025
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
4