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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 7 del mese di Maggio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 2497/24 RGAC;
promossa da
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. elettiv.te Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania P.zza Trento 2, presso lo studio dell'Avv. Teodoro Privitera dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente;
contro
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_1
Vecchia Ognina n° 149 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania da cui è rappresentato e difeso ope legis;
resistente contumace;
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI REVOCA DI AMMISSIONE AL GRATUITO
PATROCINIO.
E' presente il procuratore di parte ricorrente, il quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
pagina 1 di 7 il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso notificato – a seguito di ordine di rinnovazione della notifica - in data 10.02.2025
chiedeva disporsi l'annullamento del decreto di revoca di ammissione al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato del 26.02.2024, comunicato il 27.02.2024 nel giudizio n. 3772/2017 R.G.
(avente ad oggetto il risarcimento dei danni richiesto anche dalla ricorrente in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore quali eredi del defunto marito Persona_1 [...]
). Chiedeva altresì la liquidazione in favore del proprio legale dei compensi. Persona_2
Premetteva che il procedimento n. 3772/2017 R.G. – nel quale era stata ammessa al Parte_1
beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Catania del
21.02.2017- si concludeva con sentenza n. 1940/2023 del Tribunale di Catania che rigettava la domanda proposta anche da in proprio e n.q., condannandola in solido a rifondere le Parte_1
spese di lite alla compagnia convenuta, liquidate in complessivi € 29.123,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Il decreto impugnato disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a Spese dello
Stato e il rigetto dell'istanza di liquidazione compensi, in quanto il Giudice istruttore riteneva che l'attrice avesse agito in giudizio quanto meno con colpa grave (ex. 136 D.P.R. n. 115/2002). In
particolare rilevava il giudice che “…che il giudizio incoato anche dalla ricorrente e portante il n.
3772/17 si è concluso con l'integrale rigetto delle domande, evidenziando la totale assenza di prova
degli assunti e la non credibilità dell'asserito teste oculare, nient'affatto menzionato nel rapporto di
incidente stradale ove non si segnalava la presenza di testi oculari.”
pagina 2 di 7 L'odierna ricorrente eccepiva la mancanza dei presupposti di legge per configurare a suo carico la colpa grave ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n.115/02; l'infondatezza e l'illegittimità del decreto di revoca della delibera di ammissione al gratuito patrocinio e il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore, per avere dato prova ampia prova – documentale e testimoniale - della fondatezza del fatto storico così come descritto.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281sexies c.p.c.
In diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Occorre preliminarmente evidenziare che in sede di opposizione avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'Erario è preclusa la valutazione sulla decisione afferente al merito della vicenda processuale, mentre oggetto del giudizio è l'accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, più
specificamente, alla verifica sulla sussistenza della colpa grave che giustifica la revoca stessa.
Dispone l'art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che «con decreto il magistrato revoca
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se (…)
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» e che questa revoca «ha
efficacia retroattiva».
In tal senso la Suprema Corte, statuisce che “in materia di revoca del provvedimento di ammissione
al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione
nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa
grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del
pagina 3 di 7 decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non
sull'infondatezza dell'azione nel merito”(Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019 n.31681; in senso
conforme anche Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2017 n.20270; Cass. civ., sez. VI, 4 settembre 2018
n.21610).
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che in tema di responsabilità aggravata ex art. 96
comma 3 c.p.c. costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto - la proposizione di una domanda con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,
ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (si veda, Cass. Civ., n.32001/2022).
Dal provvedimento impugnato il requisito della colpa grave è stato ricondotto, nella vicenda in esame, alla temerarietà dell'azione intrapresa definitasi con il rigetto della domanda attorea così come proposta, per assenza di prova del fatto storico, nonché per la non credibilità dell'asserito teste oculare non menzionato nel rapporto di incidente stradale.
E' pur vero che dalla documentazione in atti – atto di citazione, verbali di causa, verbali s.i.t. del
VVUU di Catania intervenuti sul luogo del sinistro- è emerso che la ricorrente, attrice in solido nel giudizio di merito, ha usato l'ordinaria diligenza nel provare sia documentalmente che a mezzo testimoni – la dinamica dell'incidente a seguito del quale il marito perse la vita.
Sulla credibilità del teste oculare si può rilevare che sia in fase stragiudiziale (cfr. Testimone_1
verbale s.i.t. ex art. 351 cpp del 09.01.2014) che durante l'escussione testimoniale (cfr. verbale di causa del 21.01.2019) – le dichiarazioni rese sui fatti accaduti ai quali aveva assistito personalmente sono coincidenti.
pagina 4 di 7 In questa sede non viene in discussione la attendibilità o meno del teste, attività rimessa esclusivamente al giudice del merito della controversia, ma solamente la valutazione della colpa grave in capo alla parte.
Quest'ultima si configura quando la violazione di un obbligo di diligenza è particolarmente grave,
dimostrando una trascuratezza marcata e un comportamento che devia in modo sostanziale dalle norme di prudenza, perizia e diligenza applicabili al caso concreto.
Nella specie non appare configurarsi la colpa grave così come richiesta: la parte ha indicato un teste, che ha riferito la dinamica del sinistro con dichiarazioni in se non contraddittorie. Se poi la valutazione del giudice del merito è stata di non attendibilità del teste medesimo, tale valutazione non può ricadere sulla parte che ha agito in termini di colpa grave ai fini della revoca del beneficio.
Pertanto, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In merito alla domanda di liquidazione delle spese del procedimento va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la legittimazione attiva sulle domande di opposizione alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e sulla domanda di liquidazione delle spese del procedimento hanno presupposti e titolarità soggettiva diversi di talché non possono essere chiesti entrambi dalla medesima parte processuale, trattandosi di legittimazioni attive distinte (Così, Cass. Civ, 07 Gennaio
2022, n. 286, secondo cui: “Va in tal senso affermato che il giudice che accolga l'opposizione ex artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di
revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione
non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una
propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale
liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002”).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, il titolare della legittimazione ad agire al fine di chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta innanzi al Tribunale di Catania non è la parte - Parte_1
la quale è solo legittimata ad avanzare opposizione al provvedimento di revoca di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato - bensì il difensore Avv. Teodoro Privitera, il quale non si è costituito in proprio.
Pertanto, la domanda di liquidazione dei compensi va rigettata per difetto di legittimazione ad agire,
alla luce della più recente giurisprudenza.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese vanno compensate nei confronti del in ragione di metà, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione Controparte_1
della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 21.03.2024 da contro Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
in parziale accoglimento della domanda, annulla il decreto di revoca impugnato e dispone l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento definito con Parte_1
sentenza n. 1940/2023 del Tribunale di Catania, sez. V civile;
dichiara il difetto di legittimazione attiva in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali al difensore;
compensa in ragione di metà le spese di lite;
condanna il resistente al pagamento della restante metà delle spese liquidate in CP_1
complessivi € 810.00, oltre esborsi, spese generali, iva e cpa.
Il Giudice
pagina 6 di 7 (dott. Giorgio Marino)
pagina 7 di 7
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 7 del mese di Maggio avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 2497/24 RGAC;
promossa da
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. elettiv.te Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania P.zza Trento 2, presso lo studio dell'Avv. Teodoro Privitera dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente;
contro
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_1
Vecchia Ognina n° 149 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania da cui è rappresentato e difeso ope legis;
resistente contumace;
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI REVOCA DI AMMISSIONE AL GRATUITO
PATROCINIO.
E' presente il procuratore di parte ricorrente, il quale si riporta alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi la parte alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi,
pagina 1 di 7 il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso notificato – a seguito di ordine di rinnovazione della notifica - in data 10.02.2025
chiedeva disporsi l'annullamento del decreto di revoca di ammissione al beneficio del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato del 26.02.2024, comunicato il 27.02.2024 nel giudizio n. 3772/2017 R.G.
(avente ad oggetto il risarcimento dei danni richiesto anche dalla ricorrente in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore quali eredi del defunto marito Persona_1 [...]
). Chiedeva altresì la liquidazione in favore del proprio legale dei compensi. Persona_2
Premetteva che il procedimento n. 3772/2017 R.G. – nel quale era stata ammessa al Parte_1
beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Catania del
21.02.2017- si concludeva con sentenza n. 1940/2023 del Tribunale di Catania che rigettava la domanda proposta anche da in proprio e n.q., condannandola in solido a rifondere le Parte_1
spese di lite alla compagnia convenuta, liquidate in complessivi € 29.123,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Il decreto impugnato disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a Spese dello
Stato e il rigetto dell'istanza di liquidazione compensi, in quanto il Giudice istruttore riteneva che l'attrice avesse agito in giudizio quanto meno con colpa grave (ex. 136 D.P.R. n. 115/2002). In
particolare rilevava il giudice che “…che il giudizio incoato anche dalla ricorrente e portante il n.
3772/17 si è concluso con l'integrale rigetto delle domande, evidenziando la totale assenza di prova
degli assunti e la non credibilità dell'asserito teste oculare, nient'affatto menzionato nel rapporto di
incidente stradale ove non si segnalava la presenza di testi oculari.”
pagina 2 di 7 L'odierna ricorrente eccepiva la mancanza dei presupposti di legge per configurare a suo carico la colpa grave ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n.115/02; l'infondatezza e l'illegittimità del decreto di revoca della delibera di ammissione al gratuito patrocinio e il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore, per avere dato prova ampia prova – documentale e testimoniale - della fondatezza del fatto storico così come descritto.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281sexies c.p.c.
In diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Occorre preliminarmente evidenziare che in sede di opposizione avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'Erario è preclusa la valutazione sulla decisione afferente al merito della vicenda processuale, mentre oggetto del giudizio è l'accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, più
specificamente, alla verifica sulla sussistenza della colpa grave che giustifica la revoca stessa.
Dispone l'art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che «con decreto il magistrato revoca
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se (…)
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» e che questa revoca «ha
efficacia retroattiva».
In tal senso la Suprema Corte, statuisce che “in materia di revoca del provvedimento di ammissione
al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione
nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa
grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del
pagina 3 di 7 decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non
sull'infondatezza dell'azione nel merito”(Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019 n.31681; in senso
conforme anche Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2017 n.20270; Cass. civ., sez. VI, 4 settembre 2018
n.21610).
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che in tema di responsabilità aggravata ex art. 96
comma 3 c.p.c. costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto - la proposizione di una domanda con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,
ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (si veda, Cass. Civ., n.32001/2022).
Dal provvedimento impugnato il requisito della colpa grave è stato ricondotto, nella vicenda in esame, alla temerarietà dell'azione intrapresa definitasi con il rigetto della domanda attorea così come proposta, per assenza di prova del fatto storico, nonché per la non credibilità dell'asserito teste oculare non menzionato nel rapporto di incidente stradale.
E' pur vero che dalla documentazione in atti – atto di citazione, verbali di causa, verbali s.i.t. del
VVUU di Catania intervenuti sul luogo del sinistro- è emerso che la ricorrente, attrice in solido nel giudizio di merito, ha usato l'ordinaria diligenza nel provare sia documentalmente che a mezzo testimoni – la dinamica dell'incidente a seguito del quale il marito perse la vita.
Sulla credibilità del teste oculare si può rilevare che sia in fase stragiudiziale (cfr. Testimone_1
verbale s.i.t. ex art. 351 cpp del 09.01.2014) che durante l'escussione testimoniale (cfr. verbale di causa del 21.01.2019) – le dichiarazioni rese sui fatti accaduti ai quali aveva assistito personalmente sono coincidenti.
pagina 4 di 7 In questa sede non viene in discussione la attendibilità o meno del teste, attività rimessa esclusivamente al giudice del merito della controversia, ma solamente la valutazione della colpa grave in capo alla parte.
Quest'ultima si configura quando la violazione di un obbligo di diligenza è particolarmente grave,
dimostrando una trascuratezza marcata e un comportamento che devia in modo sostanziale dalle norme di prudenza, perizia e diligenza applicabili al caso concreto.
Nella specie non appare configurarsi la colpa grave così come richiesta: la parte ha indicato un teste, che ha riferito la dinamica del sinistro con dichiarazioni in se non contraddittorie. Se poi la valutazione del giudice del merito è stata di non attendibilità del teste medesimo, tale valutazione non può ricadere sulla parte che ha agito in termini di colpa grave ai fini della revoca del beneficio.
Pertanto, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In merito alla domanda di liquidazione delle spese del procedimento va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la legittimazione attiva sulle domande di opposizione alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e sulla domanda di liquidazione delle spese del procedimento hanno presupposti e titolarità soggettiva diversi di talché non possono essere chiesti entrambi dalla medesima parte processuale, trattandosi di legittimazioni attive distinte (Così, Cass. Civ, 07 Gennaio
2022, n. 286, secondo cui: “Va in tal senso affermato che il giudice che accolga l'opposizione ex artt.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di
revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione
non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una
propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale
liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002”).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, il titolare della legittimazione ad agire al fine di chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta innanzi al Tribunale di Catania non è la parte - Parte_1
la quale è solo legittimata ad avanzare opposizione al provvedimento di revoca di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato - bensì il difensore Avv. Teodoro Privitera, il quale non si è costituito in proprio.
Pertanto, la domanda di liquidazione dei compensi va rigettata per difetto di legittimazione ad agire,
alla luce della più recente giurisprudenza.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese vanno compensate nei confronti del in ragione di metà, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione Controparte_1
della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 21.03.2024 da contro Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
in parziale accoglimento della domanda, annulla il decreto di revoca impugnato e dispone l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento definito con Parte_1
sentenza n. 1940/2023 del Tribunale di Catania, sez. V civile;
dichiara il difetto di legittimazione attiva in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali al difensore;
compensa in ragione di metà le spese di lite;
condanna il resistente al pagamento della restante metà delle spese liquidate in CP_1
complessivi € 810.00, oltre esborsi, spese generali, iva e cpa.
Il Giudice
pagina 6 di 7 (dott. Giorgio Marino)
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