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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2718/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2718/2022
tra
Parte_1
ATTORE
e
NGINEERING S.R.L. CP_1
CONVENUTO
Oggi 07/03/2025 ad ore 12:25 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. COLA RENATO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Chiara Gioacchini
Per NGINEERING S.R.L. l'avv. MAZZOCCHI PAOLA, oggi sostituito dall'avv. CP_1
Stefania Petracca.
L'avv. Gioacchini precisa le conclusioni come all'atto di citazione nel merito e in rito come alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., insistendo per le richieste istruttorie ivi formulate e discute riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Petracchi precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusionale alla quale di riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLA Parte_1 P.IVA_1
RENATO, elettivamente domiciliato in Via Calatafimi 1 Ancona presso lo studio del difensore avv. COLA RENATO
ATTORE contro
ENGINEERING S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 P.IVA_2
MAZZOCCHI PAOLA, CI UE, TT SS, elettivamente domiciliato in via Leopardi n. 2 Ancona presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il decreto ingiuntivo n. 491/2022 emesso in data 19.4.2022 e notificato in data 22.4.2022, il
Tribunale di Ancona ingiungeva alla società di pagare alla Parte_1 CP_1
Engineering s.r.l. la somma di € 19.669,56, di cui €. 16.557,46 per sorte ed €. 3.092,50 per interessi nel ritardato pagamento, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, in relazione all'attività
svolta a favore della ingiunta avente ad oggetto le prestazioni così come indicate e contabilizzate nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la difesa della opponente società deduceva la nullità del contratto intercorso Parte_1
con la società opposta per avere la medesima svolto un'attività c.d. protetta, perché riservata ai dottori commercialisti e consulenti del lavoro, rispettivamente, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs.
n. 139/2005, istitutivo del nuovo albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che puntualmente ha definito l'ambito delle attività riservate agli iscritti, nonché della legge n.
12/1979, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro che, a sua volta, ha delimitato l'ambito delle attività riservate a tale categoria, precisava che l'esercizio illegittimo delle predette prestazioni non dava diritto al compenso, riferiva che la società opposta aveva posto in essere una condotta diffamatoria nei suoi confronti informando alcuni clienti e i più importanti istituti di credito dell'avvio del procedimento di ingiunzione, rilevava l'inadeguatezza delle prestazioni rese per evidenti errori nella compilazione della documentazione.
La difesa della opponente concludeva formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto da parte della
alla ricorrente. In accoglimento della domanda riconvenzionale che con la presente Parte_1
opposizione si propone condannare la Engineering srl al risarcimento dei danni provocati alla CP_1
opponente per le causali di cui in narrativa, danni da liquidarsi anche in via equitativa e che si indicano
nell'importo di €. 30.000,00 o in quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2022, si costituiva l'opposta Engineering CP_1
s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 491/2022, nel
merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, il pagina 3 di 8 decreto ingiuntivo opposto anche in ordine alle spese ivi liquidate. Sempre nel merito ed in subordine, nella
denegata ipotesi in cui il decreto non fosse confermato, si chiede che comunque la sia Parte_1
condannata al pagamento della somma di €. 16.557,46 oltre interessi dal dovuto al saldo. Sulle domande
riconvenzionali, preliminarmente dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. della domanda riconvenzionale
ex adverso spiegata, nel merito respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
perché infondata in fatto e in diritto.”
[...]
Nella propria comparsa di costituzione la difesa dell'opposta deduceva:
- di avere fornito, su incarico della società opponente, attività avente ad oggetto elaborazione cedolini paga, invii uniemens telematici mensili, presentazione di pratiche alla Camera di
Commercio, elaborazione dati contabili, predisposizione file e invio telematico modelli C.U.
autonomi, invii telematici F24, deposito bilanci in camera di commercio in via telematica,
redazione bilancio civile e relativa nota integrativa, redazione dichiarazione dei redditi mod.
Unico in via telematica e compilazione e invio telematico mod. di cessazione,
- di svolgere, avvalendosi di esperti dei vari settori, attività di elaborazione di dati contabili, di fornitura di servizi alle aziende, di consulenza aziendale, di assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria rivolta alle imprese commerciali, industriali ed artigianali, nonché a professionisti e a privati, di gestione del personale e disbrigo pratiche amministrative;
- di svolgere, nella fattispecie in esame, tutti gli adempimenti lavoristici, previdenziali e/o contabili avvalendosi della collaborazione di professionisti abilitati allo svolgimento della professione di consulenti del lavoro ed iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- di avere adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della società
opponente, fornendo alla medesima un'assistenza completa e puntuale in materia contabile e lavoristica;
- la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza e assoluta genericità dei fatti costitutivi della stessa.
Con ordinanza del 13.11.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2023, il
Giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 4 di 8 Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di seguito espressi.
La Cass con l'ordinanza n. 3495 del 7.2.2024 ha ribadito il principio che, per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell'attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, per la loro delicatezza, e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell'accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi.
La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività (Cass. n. 1424/2020).
Al fine di tracciare la linea di discrimine tra attività riservate alle c.d. professioni protette e attività c.d.
libere, occorre richiamare la decisione resa a Sezioni Unite dalla Cassazione penale (n. 11545/2012) la quale ha affermato il principio di diritto per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale,
redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale,
quali disciplinate, rispettivamente, dal dpr n. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione, dovendo invece pervenirsi ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del d. lgs. n. 139 del 2005.
La sentenza in esame ha ritenuto di dovere aderire al più recente orientamento che, superando quello tradizionale, secondo il quale gli atti inclusi nella protezione penale accordata dall'ordinamento erano ritenuti solo quelli attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, a far data da Cass. pen.
Sez. 6 n. 49 del 8.10.2002, aveva invece opinato nel senso che, ai fini della norma incriminatrice in esame, assumessero rilevanza tutti gli atti comunque caratteristici di una data professione,
ricomprendendosi fra gli stessi, oltre agli atti ad essa attribuiti in via esclusiva, anche quelli che la sentenza definisce “relativamente liberi” nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta, invece, riservato se avvenga in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato, in modo cioè che ne costituisca di pagina 5 di 8 fatto esercizio, creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante.
La sentenza ha avuto cura di precisare che la condotta “abituale” ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi.
Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p.
Con riguardo allo svolgimento da parte di non iscritti di attività che connotano tipicamente la professione dei commercialisti e degli esperti contabili, la Cassazione ha ritenuto di rimeditare la conclusione favorevole alla validità da parte di non iscritti all'albo di attività che connotano tipicamente quella professione, nella consapevolezza che anche dopo la svolta della giurisprudenza penale alcune pronunce delle sezioni civili hanno affermato la validità di contratti aventi ad oggetto analoghe prestazioni.
Il dichiarato intento è stato quello di recuperare la coerenza sistematica dell'ordinamento nei casi in cui la validità del contratto sia strettamente collegata alla valutazione che dei medesimi fatti sia chiamato a svolgere il giudice penale, non apparendo tollerabile che una condotta ritenuta abusiva, e tale da concretare il reato di cui all'art. 348 c.p., proprio in ragione della conclusione che la condotta sanzionata sia stata posta in essere da chi non era in possesso dei requisiti legali per il suo svolgimento, possa poi ricevere una diversa ed antitetica valutazione in sede civilistica, legittimando l'autore del reato a pretendere il compenso per l'attività ritenuta criminosa.
Con l'ordinanza n. 15004/2021 la Suprema Corte ha condiviso l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza penale, ritenendo che ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del d. lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. pagina 6 di 8 Quanto al contrasto tra la giurisprudenza penale di legittimità, da un lato, e l'ordinanza n. 13342/2018
e la sentenza 8683/2019, dall'altro lato, va osservato che tali ultime decisioni attenevano a fatti antecedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 139/2005 e che si riferivano ad attività svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale.
Con specifico riguardo all'attività riservata ai consulenti del lavoro, precedenti della Suprema Corte
(Cass. pen. n. 26294/2021) hanno specificamente ricordato “che in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità.
Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previsto in alternativa, ex art. 1, comma 1, legge n. 12/1979 che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, nonché ad altre figure professionali.
In argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, per precisare che le attività di carattere complesso e articolato nelle quali si estrinseca uno sforzo di carattere intellettuale implicante l'acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, che non si esaurisce nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo ricadono nella generale e residuale categoria degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, per i quali opera la riserva dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'art. 1 della l. n. 12 del 1979.
Tra queste l'adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative,
l'assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro, l'attività di consulenza per l'amministrazione del personale, con particolare riguardo a quelle fornite in occasione di eventuali accertamenti ispettivi (Consiglio di Stato
sez. VI n. 103/2015).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, pacifica la circostanza dello svolgimento di attività lavoristica-
previdenziale e di attività contabile in forma organizzata e remunerata, la Engineering ha CP_1
sostenuto di svolgere legittimamente le predette prestazioni in quanto si è sempre avvalsa di esperti dei vari settori.
Ebbene, ritiene il giudicante che parte opposta abbia parzialmente assolto il proprio onere probatorio.
pagina 7 di 8 In relazione all'attività lavoristica-previdenziale, risulta che nella società convenuta è dipendente che è abilitata all'esercizio della professione di consulente del lavoro dal 22.5.2006, il Controparte_2
che rende legittima l'attività in materia di lavoro e previdenza.
In ordine allo svolgimento delle attività tipiche della professione del dottore commercialista ed esperto contabile, si osserva che parte opposta non ha fornito alcun riscontro probatorio circa l'affermazione di avvalersi di commercialisti nello svolgimento di attività che connotano tipicamente tale professione, infatti non si rinvengono in atti fatture dei professionisti per la collaborazione fornita,
né parte opposta ha articolato mezzi istruttori sul punto.
Ne consegue che relativamente allo svolgimento delle attività tipiche della professione del dottore commercialista ed esperto contabile non spetta alcun compenso.
La domanda di risarcimento del danno spiegata dalla società per aver la Parte_1
società opposta diffuso la notizia di aver introitato un procedimento di ingiunzione è infondata.
Parte opponente non ha indicato quali danni sarebbero causalmente riconducibili a tale condotta,
sicchè manca la prova necessaria per poter procedere al risarcimento.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato e la
[...]
va condannata al pagamento in favore della Engineering srl della somma di €. Parte_1 CP_1
7.077,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto della natura della decisione, della mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 491/2022, condanna la società al Parte_1 pagamento in favore della società Engineering s.r.l. della somma di €. 7.077,34 oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2718/2022
tra
Parte_1
ATTORE
e
NGINEERING S.R.L. CP_1
CONVENUTO
Oggi 07/03/2025 ad ore 12:25 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. COLA RENATO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Chiara Gioacchini
Per NGINEERING S.R.L. l'avv. MAZZOCCHI PAOLA, oggi sostituito dall'avv. CP_1
Stefania Petracca.
L'avv. Gioacchini precisa le conclusioni come all'atto di citazione nel merito e in rito come alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., insistendo per le richieste istruttorie ivi formulate e discute riportandosi alle note conclusive.
L'avv. Petracchi precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusionale alla quale di riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 16.00
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLA Parte_1 P.IVA_1
RENATO, elettivamente domiciliato in Via Calatafimi 1 Ancona presso lo studio del difensore avv. COLA RENATO
ATTORE contro
ENGINEERING S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 P.IVA_2
MAZZOCCHI PAOLA, CI UE, TT SS, elettivamente domiciliato in via Leopardi n. 2 Ancona presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il decreto ingiuntivo n. 491/2022 emesso in data 19.4.2022 e notificato in data 22.4.2022, il
Tribunale di Ancona ingiungeva alla società di pagare alla Parte_1 CP_1
Engineering s.r.l. la somma di € 19.669,56, di cui €. 16.557,46 per sorte ed €. 3.092,50 per interessi nel ritardato pagamento, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, in relazione all'attività
svolta a favore della ingiunta avente ad oggetto le prestazioni così come indicate e contabilizzate nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la difesa della opponente società deduceva la nullità del contratto intercorso Parte_1
con la società opposta per avere la medesima svolto un'attività c.d. protetta, perché riservata ai dottori commercialisti e consulenti del lavoro, rispettivamente, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs.
n. 139/2005, istitutivo del nuovo albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che puntualmente ha definito l'ambito delle attività riservate agli iscritti, nonché della legge n.
12/1979, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro che, a sua volta, ha delimitato l'ambito delle attività riservate a tale categoria, precisava che l'esercizio illegittimo delle predette prestazioni non dava diritto al compenso, riferiva che la società opposta aveva posto in essere una condotta diffamatoria nei suoi confronti informando alcuni clienti e i più importanti istituti di credito dell'avvio del procedimento di ingiunzione, rilevava l'inadeguatezza delle prestazioni rese per evidenti errori nella compilazione della documentazione.
La difesa della opponente concludeva formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto da parte della
alla ricorrente. In accoglimento della domanda riconvenzionale che con la presente Parte_1
opposizione si propone condannare la Engineering srl al risarcimento dei danni provocati alla CP_1
opponente per le causali di cui in narrativa, danni da liquidarsi anche in via equitativa e che si indicano
nell'importo di €. 30.000,00 o in quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2022, si costituiva l'opposta Engineering CP_1
s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 491/2022, nel
merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, il pagina 3 di 8 decreto ingiuntivo opposto anche in ordine alle spese ivi liquidate. Sempre nel merito ed in subordine, nella
denegata ipotesi in cui il decreto non fosse confermato, si chiede che comunque la sia Parte_1
condannata al pagamento della somma di €. 16.557,46 oltre interessi dal dovuto al saldo. Sulle domande
riconvenzionali, preliminarmente dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c. della domanda riconvenzionale
ex adverso spiegata, nel merito respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
perché infondata in fatto e in diritto.”
[...]
Nella propria comparsa di costituzione la difesa dell'opposta deduceva:
- di avere fornito, su incarico della società opponente, attività avente ad oggetto elaborazione cedolini paga, invii uniemens telematici mensili, presentazione di pratiche alla Camera di
Commercio, elaborazione dati contabili, predisposizione file e invio telematico modelli C.U.
autonomi, invii telematici F24, deposito bilanci in camera di commercio in via telematica,
redazione bilancio civile e relativa nota integrativa, redazione dichiarazione dei redditi mod.
Unico in via telematica e compilazione e invio telematico mod. di cessazione,
- di svolgere, avvalendosi di esperti dei vari settori, attività di elaborazione di dati contabili, di fornitura di servizi alle aziende, di consulenza aziendale, di assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria rivolta alle imprese commerciali, industriali ed artigianali, nonché a professionisti e a privati, di gestione del personale e disbrigo pratiche amministrative;
- di svolgere, nella fattispecie in esame, tutti gli adempimenti lavoristici, previdenziali e/o contabili avvalendosi della collaborazione di professionisti abilitati allo svolgimento della professione di consulenti del lavoro ed iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- di avere adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della società
opponente, fornendo alla medesima un'assistenza completa e puntuale in materia contabile e lavoristica;
- la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza e assoluta genericità dei fatti costitutivi della stessa.
Con ordinanza del 13.11.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.09.2023, il
Giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
pagina 4 di 8 Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di seguito espressi.
La Cass con l'ordinanza n. 3495 del 7.2.2024 ha ribadito il principio che, per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell'attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, per la loro delicatezza, e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell'accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi.
La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività (Cass. n. 1424/2020).
Al fine di tracciare la linea di discrimine tra attività riservate alle c.d. professioni protette e attività c.d.
libere, occorre richiamare la decisione resa a Sezioni Unite dalla Cassazione penale (n. 11545/2012) la quale ha affermato il principio di diritto per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale,
redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale,
quali disciplinate, rispettivamente, dal dpr n. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione, dovendo invece pervenirsi ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del d. lgs. n. 139 del 2005.
La sentenza in esame ha ritenuto di dovere aderire al più recente orientamento che, superando quello tradizionale, secondo il quale gli atti inclusi nella protezione penale accordata dall'ordinamento erano ritenuti solo quelli attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, a far data da Cass. pen.
Sez. 6 n. 49 del 8.10.2002, aveva invece opinato nel senso che, ai fini della norma incriminatrice in esame, assumessero rilevanza tutti gli atti comunque caratteristici di una data professione,
ricomprendendosi fra gli stessi, oltre agli atti ad essa attribuiti in via esclusiva, anche quelli che la sentenza definisce “relativamente liberi” nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta, invece, riservato se avvenga in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato, in modo cioè che ne costituisca di pagina 5 di 8 fatto esercizio, creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante.
La sentenza ha avuto cura di precisare che la condotta “abituale” ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi.
Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p.
Con riguardo allo svolgimento da parte di non iscritti di attività che connotano tipicamente la professione dei commercialisti e degli esperti contabili, la Cassazione ha ritenuto di rimeditare la conclusione favorevole alla validità da parte di non iscritti all'albo di attività che connotano tipicamente quella professione, nella consapevolezza che anche dopo la svolta della giurisprudenza penale alcune pronunce delle sezioni civili hanno affermato la validità di contratti aventi ad oggetto analoghe prestazioni.
Il dichiarato intento è stato quello di recuperare la coerenza sistematica dell'ordinamento nei casi in cui la validità del contratto sia strettamente collegata alla valutazione che dei medesimi fatti sia chiamato a svolgere il giudice penale, non apparendo tollerabile che una condotta ritenuta abusiva, e tale da concretare il reato di cui all'art. 348 c.p., proprio in ragione della conclusione che la condotta sanzionata sia stata posta in essere da chi non era in possesso dei requisiti legali per il suo svolgimento, possa poi ricevere una diversa ed antitetica valutazione in sede civilistica, legittimando l'autore del reato a pretendere il compenso per l'attività ritenuta criminosa.
Con l'ordinanza n. 15004/2021 la Suprema Corte ha condiviso l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza penale, ritenendo che ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del d. lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. pagina 6 di 8 Quanto al contrasto tra la giurisprudenza penale di legittimità, da un lato, e l'ordinanza n. 13342/2018
e la sentenza 8683/2019, dall'altro lato, va osservato che tali ultime decisioni attenevano a fatti antecedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 139/2005 e che si riferivano ad attività svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale.
Con specifico riguardo all'attività riservata ai consulenti del lavoro, precedenti della Suprema Corte
(Cass. pen. n. 26294/2021) hanno specificamente ricordato “che in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità.
Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previsto in alternativa, ex art. 1, comma 1, legge n. 12/1979 che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, nonché ad altre figure professionali.
In argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, per precisare che le attività di carattere complesso e articolato nelle quali si estrinseca uno sforzo di carattere intellettuale implicante l'acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, che non si esaurisce nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo ricadono nella generale e residuale categoria degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, per i quali opera la riserva dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'art. 1 della l. n. 12 del 1979.
Tra queste l'adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative,
l'assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro, l'attività di consulenza per l'amministrazione del personale, con particolare riguardo a quelle fornite in occasione di eventuali accertamenti ispettivi (Consiglio di Stato
sez. VI n. 103/2015).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, pacifica la circostanza dello svolgimento di attività lavoristica-
previdenziale e di attività contabile in forma organizzata e remunerata, la Engineering ha CP_1
sostenuto di svolgere legittimamente le predette prestazioni in quanto si è sempre avvalsa di esperti dei vari settori.
Ebbene, ritiene il giudicante che parte opposta abbia parzialmente assolto il proprio onere probatorio.
pagina 7 di 8 In relazione all'attività lavoristica-previdenziale, risulta che nella società convenuta è dipendente che è abilitata all'esercizio della professione di consulente del lavoro dal 22.5.2006, il Controparte_2
che rende legittima l'attività in materia di lavoro e previdenza.
In ordine allo svolgimento delle attività tipiche della professione del dottore commercialista ed esperto contabile, si osserva che parte opposta non ha fornito alcun riscontro probatorio circa l'affermazione di avvalersi di commercialisti nello svolgimento di attività che connotano tipicamente tale professione, infatti non si rinvengono in atti fatture dei professionisti per la collaborazione fornita,
né parte opposta ha articolato mezzi istruttori sul punto.
Ne consegue che relativamente allo svolgimento delle attività tipiche della professione del dottore commercialista ed esperto contabile non spetta alcun compenso.
La domanda di risarcimento del danno spiegata dalla società per aver la Parte_1
società opposta diffuso la notizia di aver introitato un procedimento di ingiunzione è infondata.
Parte opponente non ha indicato quali danni sarebbero causalmente riconducibili a tale condotta,
sicchè manca la prova necessaria per poter procedere al risarcimento.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato e la
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va condannata al pagamento in favore della Engineering srl della somma di €. Parte_1 CP_1
7.077,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto della natura della decisione, della mancata adesione alla proposta conciliativa del giudice, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 491/2022, condanna la società al Parte_1 pagamento in favore della società Engineering s.r.l. della somma di €. 7.077,34 oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 7 marzo 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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