Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 22/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Renata Pepe, con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Nizza 73, indirizzo digitale: avvrenatapepe@pec.ordineforense.salerno.it;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza n. 11 emessa dal Sindaco del Comune di Ascea in data 2 settembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il difensore di parte ricorrente nella camera di consiglio del -OMISSIS- come da verbale, relatore il dott. GI SS;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso, notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-, il deducente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa dal Sindaco del Comune di Ascea, con la quale gli è stato intimato - quale proprietario del fondo individuato al foglio 20, particelle 89, 91, 92 e 87 del catasto terreni - di “ rimuovere tutti i rifiuti ” ivi presenti.
2. L’esponente ha contestato la legittimità di tale determinazione amministrativa, sulla base dei seguenti motivi:
- “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ART. 7 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 192 D.LGS 152/06”, atteso che l’ordinanza gravata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio al procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990;
- “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 192 COMMA 3 DLGS. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA” , poiché dall’impugnato provvedimento non emergerebbero condotte dolose o colpose ascrivibili al ricorrente, relative al contestato abbandono di rifiuti;
- “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 50 E054 LEGGE 267/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31. L. 241/90”, in quanto l’Autorità emanante non avrebbe esplicitato le ragioni di urgenza sottese all’adozione dell’ordinanza.
3. Il Comune di Ascea non si è costituito in giudizio.
4. Nella camera di consiglio del -OMISSIS- l’udienza è stata rinviata per consentire al difensore di parte ricorrente di produrre i documenti richiamati nell’atto introduttivo del giudizio ma non ancora depositati.
5. Nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- sentito il difensore di parte ricorrente, come da verbale, il Collegio ha dato avviso di una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento, palesandosi la fondatezza, in via assorbente, del primo motivo di ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Va prima di tutto rimarcato come il provvedimento impugnato sia stato formalmente e sostanzialmente adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152, come espressamente indicato nell’oggetto e nel contenuto dell’ordinanza stessa.
6.2. Al riguardo, la norma in parola stabilisce che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati (…) Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
6.3. Sul punto la giurisprudenza, condivisa dalla Sezione, ha chiarito che “dalle disposizioni normative sopra richiamate consegue che alla rimozione dei rifiuti, all’avvio a recupero degli stessi e al ripristino dello stato dei luoghi è tenuto il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti e, in via solidale, il proprietario dell'area interessata o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area inquinata, ove ad esso sia imputabile, all’esito dell’accertamento in contraddittorio, l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area inquinata, ma soltanto ove detti soggetti siano responsabili quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato le cautele necessarie a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito. Come affermato recentemente anche da questa Sezione, sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta. In tale quadro normativo, tutto incentrato sulla tipicità dell’illecito ambientale, non vi è spazio per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa; tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. In virtù dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'autore dell'illecito, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga” (Consiglio di Stato, IV Sez., 26 agosto 2024, n. 7238).
6.4. Alla luce di quanto premesso, emerge nitidamente come in simili fattispecie, ai fini della corretta emissione dell’ordine di rimozione di rifiuti e/o di bonifica nei confronti del proprietario del fondo interessato, sia necessario accertare – in contraddittorio tra le parti – il profilo soggettivo dell’illecito, quantomeno in termini di colpa. Ciò con la conseguenza per cui l’operato dell’Amministrazione risulta censurabile ogni qualvolta, omettendo di inviare la comunicazione ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, impedisca al privato la necessaria partecipazione procedimentale e, quindi, la compiuta verifica del richiamato requisito.
7. Orbene, venendo al caso di specie, dall’applicazione delle suesposte coordinate normative ed ermeneutiche deriva la fondatezza del ricorso.
Difatti, non risulta che sia stata inviata la dovuta comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente, il quale peraltro ha dimostrato che, ove fosse stato messo nella condizione di parteciparvi, avrebbe potuto indicare elementi utili per escludere la sussistenza a suo carico del necessario elemento psicologico della contestata violazione ambientale, avendo tra l’altro depositato in giudizio denunce proposte in precedenza contro ignoti per attività realizzate sine titulo sul terreno di sua proprietà (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, III Sez., 15 luglio 2025, n. 1258 e 16 settembre 2024, n. 1664).
8. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze e salvezza delle ulteriori valutazioni rimesse all’Autorità amministrativa; per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza gravata in parte qua ossia limitatamente alla posizione del ricorrente, avendo la stessa plurimi destinatari.
9. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Ascea nella misura liquidata in dispositivo.
10. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per cui va manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Ascea a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori, come per legge, ed al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato Renata Pepe, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Segreteria di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e all’oscuramento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.