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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati:
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 63/2023 RG promossa da
in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Viale Umberto I 124 Sassari, presso lo studio dell'avv. Giuliana
Cherchi Manca di Mores che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti;
appellante contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Vittorio CP C.F._1
Veneto 17 , presso lo studio dell'avv. Vincenza Cirotto, che lo rappresenta e difende in Parte_1 forza di procura allegata in atti appellato
Oggetto: responsabilità extracontrattuale 2051 c.c.
All'udienza del 18 aprile 2025 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni
Nell'interesse del : Parte_1
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in totale riforma della sentenza gravata n. 727/2022 resa dal Tribunale Civile di Sassari, rigettare la domanda proposta da in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, CP
Con vittoria di spese diritti ed onorari ed onorari dei due gradi di giudizio
Nell'interesse di : CP
Tutto ciò premesso, l'appellato , come sopra rappresentato e difeso, rassegna quindi CP le seguenti conclusioni: - Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese, onorari ed accessori del doppio grado di giudizio.
Motivi in fatto e diritto
, concessionario di un'area cimiteriale ubicata all'interno della nuova ala del Comune CP di sulla quale aveva fatto edificare un'edicola funebre, conveniva in giudizio il Parte_1 menzionato ente territoriale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla struttura funeraria, quantificati in euro 17.570,44, in conseguenza dello smottamento del terreno sul quale la stessa era stata edificata.
Il allegava, in particolare, che l'evento dannoso doveva essere ricondotto al CP [...]
, il quale aveva omesso di eseguire lo studio di idoneità geologica del terreno adibito a Parte_1 nuova area cimiteriale nonché la necessaria manutenzione della stessa.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, la prescrizione Parte_1
e/o decadenza del diritto e, nel merito, che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'ente convenuto in quanto incombeva sul concessionario, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Polizia
Mortuaria, l'onere di provvedere alla manutenzione dell'edicola funeraria e dell'area sottostante.
L'ente convenuto allegava, inoltre, che l'ampliamento del cimitero era stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e dopo un'attenta analisi geologica tecnica dell'area oggetto di causa e che l'edicola funeraria non era stata realizzata a regola d'arte.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU, veniva decisa con sentenza n. 727/2022, con la quale il tribunale accoglieva la domanda di parte attrice, regolando le spese secondo soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure, dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione e/o decadenza e, ricondotta la fattispecie nel paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c., condannava il al risarcimento del danno in quanto colpevole di non “ aver Pt_1 assolto gli obblighi sullo stesso gravanti come custode”, escludendo inoltre “la sussistenza del caso fortuito, non avendo dimostrato che i fenomeni manifestatisi siano stati determinati da cause in origine imprevedibile (mancando relazioni e studi a riguardo) o sopravvenute incontrollabili né che sono stati rispettati i principi ed i criteri volti a garantire la sicurezza e la funzionalità del terreno interessato e di assicurare la stabilità del territorio cimiteriale” e ritenendo, altresì, che non poteva configurarsi la concorrente condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1, non essendo emersi elementi significativi e determinanti che potessero deporre per l'assunzione di condotte inadeguate da parte del in relazione causale con l'evento. CP Sul quantum debeatur, tenuto conto che il CTU prendeva in considerazione solo le opere di ricostruzione dell'edicola funebre – quantificate in euro 8.625,26 - senza considerare il rivestimento di granito e le colonne ornamentali, riconosceva all'attore a titolo di danno patrimoniale “l'importo complessivo di € 17.570,44, come da fattura di prodotte dall'attore sub Parte_2 doc. 5”, oltre interessi compensativi e rivalutazione e, quindi, euro 19.482,91, importo sul quale liquidava i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Il ha proposto appello avverso la sentenza lamentando: i) l'errata Parte_1 imputazione in capo all'amministrazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.; ii) l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie;
iii) l'errata quantificazione del danno.
Costituito in giudizio , ha richiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed CP in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
******
Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riconduceva la responsabilità in capo allo stesso ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonostante l'area, trasferita al Fiori con contratto di concessione cimiteriale in data 22 aprile 1999, rep. n. 899, fuoriuscisse dalla sfera di custodia dell'amministrazione sicché non poteva configurarsi una responsabilità di tal specie.
Il motivo è infondato.
Sebbene in forza dalla concessione amministrativa di cui sopra il fosse divenuto titolare di un CP diritto di natura reale sul terreno sopra il quale era stata edificata l'edicola funebre (cfr. Cass. Civ. n.
1134/2003; Cass. Civ. 5923/1999), l'onere di tutelare l'intera area cimiteriale per cui è causa spettava comunque all'autorità amministrativa e, quindi, al nella sua qualità Parte_1 di proprietario del bene demaniale ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c.
Pertanto, del tutto correttamente il tribunale, al fine di verificare se l'evento dannoso dovesse essere ricondotto alla mancata esecuzione da parte del dello studio di idoneità Parte_1 geologica del terreno adibito a nuova area cimiteriale e della necessaria manutenzione del bene, aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Viceversa, è fondato il secondo motivo di gravame.
Fermo quanto sopra, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la Suprema Corte ha da ultimo (vedi
Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi
Cass. n. 20943/2022) secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Orbene, dall'esame del compendio documentale allegato in atti e, in specie, dalle risultanze della
CTU a firma del Dott. , contrariamente a quanto affermato dal tribunale, risultava che: Per_1
- l'ampliamento del Cimitero del Comune di era stato realizzato nel 1997 Parte_1 dall'impresa Giuseppe Sini, progettista e direttore dei lavori Ing. (cfr. Controparte_2 all.3); - veniva allegato al progetto di ampliamento di cui sopra, ad opera dell'ente pubblico territoriale, uno studio geologico e geotecnico a firma dei progettisti Dott. Ing. CP_2
e Dott. Geol. in esito al quale il terreno veniva considerato idoneo
[...] Persona_2 ai fini dell'ampliamento (cfr. doc. 3 e 4 comparsa di costituzione);
- a seguito della concessione amministrativa dell'area cimiteriale in data 22 aprile 1999, il aveva realizzato un'edicola funebre con fondazioni a platea e con murature e solai in CP cemento armato, come da relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom. CP_3
e autorizzazione edilizia N° 27 del 14.07.1999 (cfr. doc. 1);
[...]
- gli elaborati progettuali dell'edicola funebre per cui è causa erano privi della relazione geologica e geotecnica e delle indagini geognostiche sui terreni fondali della stessa, obbligatoriamente previsti ai sensi del D.M- LL.PP. del 11.03.1988;
- nel corso degli anni l'intera area cimiteriale, in conseguenza della conformazione del terreno e delle intense piogge, aveva subito “uno slittamento verso valle ed il conseguente abbassamento della pavimentazione interna con rotazione delle strutture di elevazione” (cfr.
CTU pag. 6);
- nel corso dell'anno 2017 - a distanza di 18 anni – l'edicola funebre per cui è causa aveva subito danni derivanti “da basculamento” riconducibile al cedimento del terreno di fondazione;
- i danni riportati dalla cappella funebre venivano ricondotti dall'ausiliare unicamente alla tipologia delle fondazioni utilizzate, le quali venivano ritenute non idonee alle caratteristiche geotecniche dei terreni fondali (vedi pagg. 11 e 12 della relazione: “il basculamento della cappella è da ricondurre alla scelta della tipologia delle fondazioni che si ritengono non idonee alle caratteristiche geotecniche dei terreni fondali. Dalla disamina dei documenti prodotti dalla parte attrice e da quelli che abbiamo acquisiti presso l'ufficio tecnico del
Comune di , emerge che gli elaborati progettuali sono privi di elaborati delle Parte_1 indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica sull'area di sedime/fondazione della cappella a firma di tecnico abilitato, sulle quali definire la tipologia di fondazione da adottare ed elaborane i calcoli basati sui parametri geotecnici acquisiti. Individuazione delle cause dei cedimenti differenziati sono dovuti ad un terreno di fondazione con scarse caratteristiche geotecniche come emerge dai risultati delle prove di laboratorio elaborati dalla Geosystem, allegati al Report della società CRI.TER.I.A.. Hanno rilevato che la parte superiore del rilevato è costituito da una colmata eterogenea (costituite da sabbie argillose poco addensate con ciottoli, argille sabbiose poco consistenti con concrezioni, argille sabbiose poco consistenti con numerosi ciottoli, argille con ghiaia, argille consistenti friabili con presenza di carbonati) che inevitabilmente, utilizzando fondazioni superficiali, inducono a registrare cedimenti differenziali del terreno di fondazione”.
Tanto premesso, deve escludersi la responsabilità dell'ente pubblico, in quanto l'evento di danno era suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele imposte dalla legge e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
Secondo quanto accertato nella consulenza tecnica in atti, se il danneggiato si fosse attenuto alle tecniche costruttive previste dalla normativa vigente per la particolare conformazione del terreno - previo studio dello stesso ai sensi del richiamato D.M-LL.PP. del 11.03.1988 -, avrebbe certamente evitato i danni riportati dall'edicola funebre, riconducibili unicamente alla tipologia delle fondazioni utilizzate inidonee alle caratteristiche geotecniche dei terreni fondali.
Tanto che il manufatto, ricostruito a “regola d'arte” sul medesimo terreno per cui è causa, risulta allo stato attuale perfettamente stabile, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di appello, con assorbimento di quelli ulteriori, la sentenza impugnata va integralmente riformata con rigetto della domanda proposta dal
CP
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del minimo dello scaglione di valore della causa avuto riguardo alla non complessità della stessa e all'assenza di una fase istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
727/2022 in data 11 luglio 2022, e per l'effetto
1) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da avverso il CP [...]
; Parte_1
2) condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.540,00 ed € 2.906,00 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese di ctu nella misura liquidata, 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati:
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 63/2023 RG promossa da
in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Viale Umberto I 124 Sassari, presso lo studio dell'avv. Giuliana
Cherchi Manca di Mores che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti;
appellante contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Vittorio CP C.F._1
Veneto 17 , presso lo studio dell'avv. Vincenza Cirotto, che lo rappresenta e difende in Parte_1 forza di procura allegata in atti appellato
Oggetto: responsabilità extracontrattuale 2051 c.c.
All'udienza del 18 aprile 2025 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni
Nell'interesse del : Parte_1
Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in totale riforma della sentenza gravata n. 727/2022 resa dal Tribunale Civile di Sassari, rigettare la domanda proposta da in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che non provata, CP
Con vittoria di spese diritti ed onorari ed onorari dei due gradi di giudizio
Nell'interesse di : CP
Tutto ciò premesso, l'appellato , come sopra rappresentato e difeso, rassegna quindi CP le seguenti conclusioni: - Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese, onorari ed accessori del doppio grado di giudizio.
Motivi in fatto e diritto
, concessionario di un'area cimiteriale ubicata all'interno della nuova ala del Comune CP di sulla quale aveva fatto edificare un'edicola funebre, conveniva in giudizio il Parte_1 menzionato ente territoriale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla struttura funeraria, quantificati in euro 17.570,44, in conseguenza dello smottamento del terreno sul quale la stessa era stata edificata.
Il allegava, in particolare, che l'evento dannoso doveva essere ricondotto al CP [...]
, il quale aveva omesso di eseguire lo studio di idoneità geologica del terreno adibito a Parte_1 nuova area cimiteriale nonché la necessaria manutenzione della stessa.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, la prescrizione Parte_1
e/o decadenza del diritto e, nel merito, che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'ente convenuto in quanto incombeva sul concessionario, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Polizia
Mortuaria, l'onere di provvedere alla manutenzione dell'edicola funeraria e dell'area sottostante.
L'ente convenuto allegava, inoltre, che l'ampliamento del cimitero era stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e dopo un'attenta analisi geologica tecnica dell'area oggetto di causa e che l'edicola funeraria non era stata realizzata a regola d'arte.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova testimoniale e CTU, veniva decisa con sentenza n. 727/2022, con la quale il tribunale accoglieva la domanda di parte attrice, regolando le spese secondo soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure, dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione pregiudiziale di prescrizione e/o decadenza e, ricondotta la fattispecie nel paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c., condannava il al risarcimento del danno in quanto colpevole di non “ aver Pt_1 assolto gli obblighi sullo stesso gravanti come custode”, escludendo inoltre “la sussistenza del caso fortuito, non avendo dimostrato che i fenomeni manifestatisi siano stati determinati da cause in origine imprevedibile (mancando relazioni e studi a riguardo) o sopravvenute incontrollabili né che sono stati rispettati i principi ed i criteri volti a garantire la sicurezza e la funzionalità del terreno interessato e di assicurare la stabilità del territorio cimiteriale” e ritenendo, altresì, che non poteva configurarsi la concorrente condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1, non essendo emersi elementi significativi e determinanti che potessero deporre per l'assunzione di condotte inadeguate da parte del in relazione causale con l'evento. CP Sul quantum debeatur, tenuto conto che il CTU prendeva in considerazione solo le opere di ricostruzione dell'edicola funebre – quantificate in euro 8.625,26 - senza considerare il rivestimento di granito e le colonne ornamentali, riconosceva all'attore a titolo di danno patrimoniale “l'importo complessivo di € 17.570,44, come da fattura di prodotte dall'attore sub Parte_2 doc. 5”, oltre interessi compensativi e rivalutazione e, quindi, euro 19.482,91, importo sul quale liquidava i soli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Il ha proposto appello avverso la sentenza lamentando: i) l'errata Parte_1 imputazione in capo all'amministrazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.; ii) l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie;
iii) l'errata quantificazione del danno.
Costituito in giudizio , ha richiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed CP in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
******
Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure riconduceva la responsabilità in capo allo stesso ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonostante l'area, trasferita al Fiori con contratto di concessione cimiteriale in data 22 aprile 1999, rep. n. 899, fuoriuscisse dalla sfera di custodia dell'amministrazione sicché non poteva configurarsi una responsabilità di tal specie.
Il motivo è infondato.
Sebbene in forza dalla concessione amministrativa di cui sopra il fosse divenuto titolare di un CP diritto di natura reale sul terreno sopra il quale era stata edificata l'edicola funebre (cfr. Cass. Civ. n.
1134/2003; Cass. Civ. 5923/1999), l'onere di tutelare l'intera area cimiteriale per cui è causa spettava comunque all'autorità amministrativa e, quindi, al nella sua qualità Parte_1 di proprietario del bene demaniale ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c.
Pertanto, del tutto correttamente il tribunale, al fine di verificare se l'evento dannoso dovesse essere ricondotto alla mancata esecuzione da parte del dello studio di idoneità Parte_1 geologica del terreno adibito a nuova area cimiteriale e della necessaria manutenzione del bene, aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Viceversa, è fondato il secondo motivo di gravame.
Fermo quanto sopra, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la Suprema Corte ha da ultimo (vedi
Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi
Cass. n. 20943/2022) secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Orbene, dall'esame del compendio documentale allegato in atti e, in specie, dalle risultanze della
CTU a firma del Dott. , contrariamente a quanto affermato dal tribunale, risultava che: Per_1
- l'ampliamento del Cimitero del Comune di era stato realizzato nel 1997 Parte_1 dall'impresa Giuseppe Sini, progettista e direttore dei lavori Ing. (cfr. Controparte_2 all.3); - veniva allegato al progetto di ampliamento di cui sopra, ad opera dell'ente pubblico territoriale, uno studio geologico e geotecnico a firma dei progettisti Dott. Ing. CP_2
e Dott. Geol. in esito al quale il terreno veniva considerato idoneo
[...] Persona_2 ai fini dell'ampliamento (cfr. doc. 3 e 4 comparsa di costituzione);
- a seguito della concessione amministrativa dell'area cimiteriale in data 22 aprile 1999, il aveva realizzato un'edicola funebre con fondazioni a platea e con murature e solai in CP cemento armato, come da relazione tecnica ed elaborati grafici a firma del Geom. CP_3
e autorizzazione edilizia N° 27 del 14.07.1999 (cfr. doc. 1);
[...]
- gli elaborati progettuali dell'edicola funebre per cui è causa erano privi della relazione geologica e geotecnica e delle indagini geognostiche sui terreni fondali della stessa, obbligatoriamente previsti ai sensi del D.M- LL.PP. del 11.03.1988;
- nel corso degli anni l'intera area cimiteriale, in conseguenza della conformazione del terreno e delle intense piogge, aveva subito “uno slittamento verso valle ed il conseguente abbassamento della pavimentazione interna con rotazione delle strutture di elevazione” (cfr.
CTU pag. 6);
- nel corso dell'anno 2017 - a distanza di 18 anni – l'edicola funebre per cui è causa aveva subito danni derivanti “da basculamento” riconducibile al cedimento del terreno di fondazione;
- i danni riportati dalla cappella funebre venivano ricondotti dall'ausiliare unicamente alla tipologia delle fondazioni utilizzate, le quali venivano ritenute non idonee alle caratteristiche geotecniche dei terreni fondali (vedi pagg. 11 e 12 della relazione: “il basculamento della cappella è da ricondurre alla scelta della tipologia delle fondazioni che si ritengono non idonee alle caratteristiche geotecniche dei terreni fondali. Dalla disamina dei documenti prodotti dalla parte attrice e da quelli che abbiamo acquisiti presso l'ufficio tecnico del
Comune di , emerge che gli elaborati progettuali sono privi di elaborati delle Parte_1 indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica sull'area di sedime/fondazione della cappella a firma di tecnico abilitato, sulle quali definire la tipologia di fondazione da adottare ed elaborane i calcoli basati sui parametri geotecnici acquisiti. Individuazione delle cause dei cedimenti differenziati sono dovuti ad un terreno di fondazione con scarse caratteristiche geotecniche come emerge dai risultati delle prove di laboratorio elaborati dalla Geosystem, allegati al Report della società CRI.TER.I.A.. Hanno rilevato che la parte superiore del rilevato è costituito da una colmata eterogenea (costituite da sabbie argillose poco addensate con ciottoli, argille sabbiose poco consistenti con concrezioni, argille sabbiose poco consistenti con numerosi ciottoli, argille con ghiaia, argille consistenti friabili con presenza di carbonati) che inevitabilmente, utilizzando fondazioni superficiali, inducono a registrare cedimenti differenziali del terreno di fondazione”.
Tanto premesso, deve escludersi la responsabilità dell'ente pubblico, in quanto l'evento di danno era suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele imposte dalla legge e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
Secondo quanto accertato nella consulenza tecnica in atti, se il danneggiato si fosse attenuto alle tecniche costruttive previste dalla normativa vigente per la particolare conformazione del terreno - previo studio dello stesso ai sensi del richiamato D.M-LL.PP. del 11.03.1988 -, avrebbe certamente evitato i danni riportati dall'edicola funebre, riconducibili unicamente alla tipologia delle fondazioni utilizzate inidonee alle caratteristiche geotecniche dei terreni fondali.
Tanto che il manufatto, ricostruito a “regola d'arte” sul medesimo terreno per cui è causa, risulta allo stato attuale perfettamente stabile, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di appello, con assorbimento di quelli ulteriori, la sentenza impugnata va integralmente riformata con rigetto della domanda proposta dal
CP
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del minimo dello scaglione di valore della causa avuto riguardo alla non complessità della stessa e all'assenza di una fase istruttoria.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
727/2022 in data 11 luglio 2022, e per l'effetto
1) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da avverso il CP [...]
; Parte_1
2) condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 2.540,00 ed € 2.906,00 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese di ctu nella misura liquidata, 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois Il Presidente
Dott. Maria Grixoni