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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 283-2024 R.G.L., promossa da:
, nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
Via Wolf 22 C.F. rappresentato e difeso come da procura C.F._1
speciale a margine del ricorso dall'Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto
(TN), C.F.: pec con domicilio C.F._2 Email_1
eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto TN, Piazza Damiano Chiesa
16, giusta delega a lato del ricorso
ricorrente
pagina 1 di 14 contro
l' ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer e Lucia Orsingher C.F._3
( ) in forza di procura notarile rog. di C.F._4 Persona_1
Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. 37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax:
0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: E
e Email_2
t, con domicilio eletto presso gli uffici Email_4
dell'avvocatura I.N.P.S., P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano
convenuto
In punto: pensione quota 100
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti sub 3 4 e 5 con la quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistici già
pagina 2 di 14 erogati per l'anno 2021 pari ad euro 15.959,97 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell'anno 2021 fatta eccezione per i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodo ritenuto equo;
2. conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede (i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi).
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge.
(in note depositate il 17.01.2025)
Chiede
All'Ill.mo Tribunale adito che, contrariis reiectis, voglia
In via principale
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti sub 3 4 e 5 con la quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistici già erogati per l'anno 2021 pari ad euro 15.959,97 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell'anno 2021 fatta eccezione per i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodo ritenuto equo;
2. conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto pagina 3 di 14 a quanto indicato al punto che precede (i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi)
In via di subordine rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, che si solleva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 dell'art. 14, comma 3 14 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sentenza del 04.12.2024 n.
30994/2024 e Circolare Inps 11/2019, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell'INPS. Spese di causa rifuse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.05.2024 conveniva in giudizio INPS e Parte_1
chiedeva al Tribunale di dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il periodo durante il quale aveva prestato pagina 4 di 14 attività di lavoro subordinato, fatta eccezione per i ratei per 1 giorno nel giugno
2021; chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità della richiesta dell'INPS di restituzione degli importi percepiti a titolo di pensione maturati per l'anno 2021.
Si costituiva tempestivamente l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa ed all'udienza successiva del 23.10.2024 dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10.12.2024.
Nessuno depositava note conclusionali nel termine assegnato.
Parte ricorrente depositava note in data 17.01.2025, sollevando in subordine questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 14 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sentenza del 04.12.2024 n. 30994/2024 e
Circolare Inps 11/2019, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Ma si proceda con ordine.
pagina 5 di 14 Fatti pacifici
Il ricorrente beneficia di trattamento pensionistico erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. quota 100).
Successivamente alla pensione ha brevemente prestato attività lavorativa, per soli due giorni (il 9 e il 22.06.2021).
Nell'agosto 2021, gennaio e maggio 2022 l'Amministrazione ha richiesto al ricorrente la restituzione di un “importo complessivo di euro 15.959,97-”, pari ad una annualità di pensione, avendo lo stesso ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione, in ragione dell'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento della pensione.
Fonti
La pensione quota 100 è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019 -
2021 dall'art. 14 del d.l. 28.01.2019n.4 entrato in vigore il 29.01.2019.
Per quanto attiene più propriamente la questione controversa oggetto della presente causa, il comma 3 del citato decreto prevede “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui“.
Merito
pagina 6 di 14 La questione della incumulabilità delle pensione anticipata maturata in forza dell'art. 14 comma 1 d.l. 28.01.2019 n.4 convertito con modificazioni nella legge
28 marzo 2019 n.26 con i redditi da lavoro subordinato è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30994/24 del 4.12.2024 in caso sovrapponibile al presente, affermando per l'appunto l'incumulabilità di pensione e reddito da lavoro dipendente, con motivazione approfondita che si condivide.
La Corte ha premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare pagina 7 di 14 nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all'INPS sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno
38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario,
e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
pagina 8 di 14 “Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione
e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).”
Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonda in una violazione dell'art. 3, 38, 117 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dal ricorrente.
pagina 9 di 14 Irripetibilità dell'indebito pensionistico
Solo con le note depositate (oltre il termine concesso) in data 17.01.2025 parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità delle somme oggetto di giudizio.
L'eccezione è tardiva e come tale inammissibile.
Ad ogni modo l'eccezione è anche infondata.
Va preliminarmente osservato come la materia dell'indebito previdenziale è regolata dalla legge numero 88 del 1989 che, all'art. 52 (rubricatpo appunto
“prestazioni indebite”), che dispone : “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo
pagina 10 di 14 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Dal succitato panorama normativo emerge pertanto che il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Va rilevato come a mente della costante esegesi interpretativa, la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto è peculiare e non coincide con la connotazione soggettiva – in termini di consapevolezza e volontà – prevista dalla figura penalistica, essendo invece sufficiente che l'errore sia addebitabile a fatto sia pure non fraudolento del beneficiario purché inerisca a circostanze non note all'ente previdenziale.
Lo stato soggettivo del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici, è ravvisabile anche nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che pagina 11 di 14 l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente, rilevando ad esempio anche nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.
Il ricorrente non ha dedotto tempestivamente e tanto meno provato di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione all'INPS dell'inizio dello svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Per contro va rilevato che nel provvedimento di liquidazione della pensione era stato riportato sotto il paragrafo “obbligo di comunicazioni” un richiamo sintetico al regime dell'incumulabilità, precisando che “Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata a settembre 2021, i redditi derivanti dallo volgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale e stata liquidata la pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Pertanto e tenuto a comunicare all'Inps l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico e compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro
pagina 12 di 14 lordi annui. Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione. Lei, pertanto, e tenuto a comunicare all'Inps l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.”, con l'evidente conseguenza che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del divieto di cumulo e delle conseguenze che sarebbero discese in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, si ritiene che sussistano i presupposti che consentono la ripetizione dell'indebito e pertanto va ritenuta legittima la ripetizione di indebito disposta dall , non Controparte_2
vertendosi in ipotesi di errore unicamente imputabile all'INPS, bensì in ipotesi di omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
.-.-.-.-..
Spese
Considerato che solo successivamente al deposito del ricorso è stata pronunciata la prima sentenza della Suprema Corte in materia e che fino al momento del deposito del ricorso si riscontravano orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, si pagina 13 di 14 ritiene sussistano motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 283-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 30.05.2024 da
contro
INPS, così provvede: Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
il ricorso,
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso, Bolzano 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 283-2024 R.G.L., promossa da:
, nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
Via Wolf 22 C.F. rappresentato e difeso come da procura C.F._1
speciale a margine del ricorso dall'Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto
(TN), C.F.: pec con domicilio C.F._2 Email_1
eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto TN, Piazza Damiano Chiesa
16, giusta delega a lato del ricorso
ricorrente
pagina 1 di 14 contro
l' ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer e Lucia Orsingher C.F._3
( ) in forza di procura notarile rog. di C.F._4 Persona_1
Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. 37875/7313 i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax:
0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: E
e Email_2
t, con domicilio eletto presso gli uffici Email_4
dell'avvocatura I.N.P.S., P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano
convenuto
In punto: pensione quota 100
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti sub 3 4 e 5 con la quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistici già
pagina 2 di 14 erogati per l'anno 2021 pari ad euro 15.959,97 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell'anno 2021 fatta eccezione per i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodo ritenuto equo;
2. conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede (i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi).
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge.
(in note depositate il 17.01.2025)
Chiede
All'Ill.mo Tribunale adito che, contrariis reiectis, voglia
In via principale
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dei provvedimenti sub 3 4 e 5 con la quale INPS chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistici già erogati per l'anno 2021 pari ad euro 15.959,97 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell'anno 2021 fatta eccezione per i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodo ritenuto equo;
2. conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto pagina 3 di 14 a quanto indicato al punto che precede (i ratei per 1 giorno nel giugno 2021, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi)
In via di subordine rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, che si solleva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 dell'art. 14, comma 3 14 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sentenza del 04.12.2024 n.
30994/2024 e Circolare Inps 11/2019, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell'INPS. Spese di causa rifuse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.05.2024 conveniva in giudizio INPS e Parte_1
chiedeva al Tribunale di dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il periodo durante il quale aveva prestato pagina 4 di 14 attività di lavoro subordinato, fatta eccezione per i ratei per 1 giorno nel giugno
2021; chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità della richiesta dell'INPS di restituzione degli importi percepiti a titolo di pensione maturati per l'anno 2021.
Si costituiva tempestivamente l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa ed all'udienza successiva del 23.10.2024 dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 10.12.2024.
Nessuno depositava note conclusionali nel termine assegnato.
Parte ricorrente depositava note in data 17.01.2025, sollevando in subordine questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 14 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sentenza del 04.12.2024 n. 30994/2024 e
Circolare Inps 11/2019, per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Ma si proceda con ordine.
pagina 5 di 14 Fatti pacifici
Il ricorrente beneficia di trattamento pensionistico erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. quota 100).
Successivamente alla pensione ha brevemente prestato attività lavorativa, per soli due giorni (il 9 e il 22.06.2021).
Nell'agosto 2021, gennaio e maggio 2022 l'Amministrazione ha richiesto al ricorrente la restituzione di un “importo complessivo di euro 15.959,97-”, pari ad una annualità di pensione, avendo lo stesso ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione, in ragione dell'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento della pensione.
Fonti
La pensione quota 100 è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019 -
2021 dall'art. 14 del d.l. 28.01.2019n.4 entrato in vigore il 29.01.2019.
Per quanto attiene più propriamente la questione controversa oggetto della presente causa, il comma 3 del citato decreto prevede “La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui“.
Merito
pagina 6 di 14 La questione della incumulabilità delle pensione anticipata maturata in forza dell'art. 14 comma 1 d.l. 28.01.2019 n.4 convertito con modificazioni nella legge
28 marzo 2019 n.26 con i redditi da lavoro subordinato è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 30994/24 del 4.12.2024 in caso sovrapponibile al presente, affermando per l'appunto l'incumulabilità di pensione e reddito da lavoro dipendente, con motivazione approfondita che si condivide.
La Corte ha premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare pagina 7 di 14 nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all'INPS sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno
38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario,
e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
pagina 8 di 14 “Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione
e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).”
Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonda in una violazione dell'art. 3, 38, 117 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dal ricorrente.
pagina 9 di 14 Irripetibilità dell'indebito pensionistico
Solo con le note depositate (oltre il termine concesso) in data 17.01.2025 parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità delle somme oggetto di giudizio.
L'eccezione è tardiva e come tale inammissibile.
Ad ogni modo l'eccezione è anche infondata.
Va preliminarmente osservato come la materia dell'indebito previdenziale è regolata dalla legge numero 88 del 1989 che, all'art. 52 (rubricatpo appunto
“prestazioni indebite”), che dispone : “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato..”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo
pagina 10 di 14 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” .
Dal succitato panorama normativo emerge pertanto che il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Va rilevato come a mente della costante esegesi interpretativa, la nozione di dolo prevista dalla normativa in oggetto è peculiare e non coincide con la connotazione soggettiva – in termini di consapevolezza e volontà – prevista dalla figura penalistica, essendo invece sufficiente che l'errore sia addebitabile a fatto sia pure non fraudolento del beneficiario purché inerisca a circostanze non note all'ente previdenziale.
Lo stato soggettivo del dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti pensionistici, è ravvisabile anche nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che pagina 11 di 14 l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente, rilevando ad esempio anche nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.
Il ricorrente non ha dedotto tempestivamente e tanto meno provato di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione all'INPS dell'inizio dello svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Per contro va rilevato che nel provvedimento di liquidazione della pensione era stato riportato sotto il paragrafo “obbligo di comunicazioni” un richiamo sintetico al regime dell'incumulabilità, precisando che “Per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata a settembre 2021, i redditi derivanti dallo volgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale e stata liquidata la pensione, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Pertanto e tenuto a comunicare all'Inps l'inizio dello svolgimento dell'attività da lavoro dipendente o autonomo. Il trattamento pensionistico e compatibile esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro
pagina 12 di 14 lordi annui. Il conseguimento di tali redditi superiori a 5.000 euro successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia, comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione. Lei, pertanto, e tenuto a comunicare all'Inps l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.”, con l'evidente conseguenza che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del divieto di cumulo e delle conseguenze che sarebbero discese in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Applicando le superiori coordinate al caso di specie, si ritiene che sussistano i presupposti che consentono la ripetizione dell'indebito e pertanto va ritenuta legittima la ripetizione di indebito disposta dall , non Controparte_2
vertendosi in ipotesi di errore unicamente imputabile all'INPS, bensì in ipotesi di omessa segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
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Spese
Considerato che solo successivamente al deposito del ricorso è stata pronunciata la prima sentenza della Suprema Corte in materia e che fino al momento del deposito del ricorso si riscontravano orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, si pagina 13 di 14 ritiene sussistano motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 283-2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 30.05.2024 da
contro
INPS, così provvede: Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta rigetta
il ricorso,
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso, Bolzano 31.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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