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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/09/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 881 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 881/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 26.09.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.02.2025
d a n persona del legale Parte_1
OGGETTO: rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cordova, giusta procura unita all'atto di appello Cause relative alla
APPELLANTE validita o efficacia del c o n t r o contratto o di singole in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso CP_1 Parte_2 clausole dagli avv.ti Denis Campana e Paola Bertelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1691/2024 pubblicata in data 27.08.2024, nel procedimento R.G. n. 9117/2021.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Dell'appellante
Nel merito:
1) previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 3 del Contratto del 06.12.2012 a doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante per violazione di norme imperative di cui agli artt. 93 e 88 comma 12 del Decreto legislativo 259/2003 ratione temporis applicabile e all'art. 63, comma 2, lett. e) del D.L. 446/1997 con conseguente sostituzione dell'art. 3 del predetto Contratto con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Tosap/Cosap determinate nella misura minima di euro 516,46 annue per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa, revocarsi e/o annullarsi l'atto denominato
“INGIUNZIONE DI PAGAMENTO” del depositato a Controparte_2
doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante, con ogni conseguenza di legge, accertandosi e dichiarandosi che l'odierna appellante nulla deve all'Ente civico opposto e per l'effetto condannare il a Controparte_2 restituire all'esponente la somma di € 15.526,46 corrisposta mediante il Pt_3
bonifico di cui al doc. 4 in esecuzione della Sentenza di primo grado al solo fine di evitare la procedura esecutiva;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato in via preliminare: ove ritenuti ostativi all'accoglimento delle conclusioni di merito del
[...]
, ritenersi rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di CP_2
illegittimità costituzionale degli artt. 54 del D.L.vo n. 259/2003, 63 del D.L.vo n. 446/1997 e 1, commi 816 e seguenti, della leg- ge n. 160/2019 per violazione degli articoli degli articoli 3, 41, 42, 114 e 119 della Costituzione e per manifesta iniquità ed irragionevolezza;
nel merito:
pagina 2 di 13 rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
confermandosi la sentenza di primo grado e l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condannarsi a rimborsare al Parte_1 CP_2
spese ed oneri di difesa.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex art. 32 del d.lgs. 150/2011, notificato in data 14 dicembre 2021,
d'ora in poi ) ha Parte_1 Pt_3
proposto opposizione all'ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di €
8.652,98 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di mancato pagamento del canone dovuto per l'anno 2021 (pari ad € 9.169,44) rispetto al quale la locatrice aveva pagato la minor somma di € 516,46.
2. Il si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto: in sintesi invocava, nel merito, la natura disponibile del bene, come risultante dal registro del patrimonio comunale, l'inapplicabilità dell'art. 93
D.Lgs. 259/2003 ai beni del patrimonio disponibile, la validità del canone pattuito contrattualmente e, per l'effetto, la legittimità della richiesta di pagamento.
3. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1691/2024 del 30/07/2024, pubblicata il 17/08/2024, ha rigettato le domande di condannandola alla Pt_3
rifusione delle spese. In sintesi, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale riteneva che l''art. 93 D.Lgs. 259/2003 – nella versione ratione temporis applicabile1– (oggi art. 54) si applica esclusivamente ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile ("aree pubbliche"), come emerge dal riferimento testuale alle "aree pubbliche", dal richiamo alla TOSAP/COSAP, tributi applicabili solo ai beni pubblici, e dalla ratio della norma. Tale interpretazione risulta conforme sia alla Direttiva 2002/21/CE (istitutiva del quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), che al
Considerando 22 precisa di non pregiudicare le disposizioni nazionali vigenti
– per quel che qui rileva – in materia di “normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici”, sia all'art. 345 TFUE, a mente del quale “i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”. Nel caso, il bene oggetto del contratto appartiene al patrimonio disponibile del come documentalmente CP_2
provato (“v. doc. 3 conv., pagg. 5 e 7, in cui risultano annotati i mappali n.
6895 e n. 1012 del Contratto”), e quindi è gestibile con strumenti contrattuali di diritto provato ex art. 1, comma 1-bis L. 241/1990, il canone è liberamente determinabile dalle parti, non si applica la disciplina pubblicistica dei canoni.
Riteneva che il solo fatto che il posizionamento di antenne di telefonia mobile risponda a un servizio di pubblica utilità non comporta che il terreno dove sono ubicate ricada automaticamente nel patrimonio indisponibile ex art. 826, co. 3, c.c. dovendo sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Riteneva inconferente il richiamo di parte opponente alle modifiche introdotte dal D.L. 135/2018 (art.
8-bis), trattandosi di norma innovativa applicabile solo pro futuro ed il cui ambito di applicazione deve ritenersi,, in ogni caso, confinato ai beni pubblici
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [c.d. TOSAP] oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo
[c.d. COSAP], ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. pagina 4 di 13 fiscalizzabili (vale a dire demanio e patrimonio indisponibile). Escludeva
l'applicabilità della nuova disciplina ex L. 108/2021 (art. 831-bis L.
160/2019), in quanto il giudizio era attinente a canoni di locazione relativi all'anno 2021, dunque antecedenti all'entrata in vigore di tale disposizione.
4. ha proposto appello precisando le conclusioni sopra riportate. Pt_3
5. Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6. All'udienza del 18.02.2025 la Corte ha assegnato termine per memorie.
7. Con memoria in data 08.04.2025 l'appellante ha insistito nella propria tesi difensiva alla quale ha replicato l'appellato con memoria in data 12.05.2024.
8. All'udienza del 20.05.2025 la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata applicazione della legge per non avere ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
259/2003 ai beni appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti pubblici, con conseguente mancata dichiarazione di nullità dell'art. 3 del Contratto a doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante e mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista in tema di TOSAP/COSAP. censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la disciplina Pt_3 dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 (con cui è stato approvato il Codice delle comunicazioni elettroniche - CCE), nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 207/2021, non sia applicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni.
Sostiene l'appellante che, con riferimento all'art. 93 CCE, l'art. 12, co. 3,
d.lgs. 33/2016, ha previsto che: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. pagina 5 di 13 Successivamente, l'art.
8-bis D.L. 135/18 (convertito dalla I. 12/2019) ha modificato l'art. 12 sopra riportato aggiungendo il seguente inciso: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto" che riguarderebbe, dunque, anche oneri aventi fonte in titoli convenzionali ed indipendentemente dalla natura, disponibile o meno, del bene concesso in uso. Secondo l'appellante detta norma avrebbe esteso il divieto di imposizione di oneri economici contemplato nell'art. 93, a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale, indipendentemente dalla natura dei beni di cui si discute. A conforto di tale tesi, l'appellante richiama giurisprudenza di merito.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato, laddove ha ritenuto che l'art.
8-bis comma
1, lettera c), D.L. 135/2018, convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12, integra un ““nuovo ed innovativo precetto normativo … applicabile solo alle fattispecie future”, dunque privo di efficacia retroattiva, ritenendo applicabile, invece, la legge vigente all'epoca della data di stipula. Deduce che un intervento legislativo di carattere innovativo deve trovare applicazione anche nel caso di rapporti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore, ma che continuino a esplicare i propri effetti anche successivamente a tale entrata in vigore. Ne deriverebbe la nullità ex nunc delle clausole pattizie divenute contrarie alla legge per effetto della sopravvenuta norma innovativa. Dal momento che i canoni oggetto dell'Avviso riguardavano la seconda annualità del 2021, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli artt. 5 e 6 del
Contratto a partire dall'entrata in vigore della novella di cui all'art.
8-bis del
D.L. 135/2018, con la conseguente sostituzione automatica, ex art. 1339 c.c., dei canoni pattuiti con i canoni CUP determinati ai sensi dell'art. 1, comma
831-bis, L.n. 160/2019.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'errata applicazione della legge per non avere ritenuto che il bene oggetto del contratto inter partes appartiene pagina 6 di 13 al patrimonio indisponibile del Comune di con conseguente mancata CP_2
applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
259/2003, con successiva mancata dichiarazione di nullità dell'art. 3 del contratto (doc. 2 del fascicolo di primo grado app.ante) e della disciplina prevista in tema di TOSAP/COSAP. censura la sentenza di primo grado Pt_3 nella parte in cui ha escluso che l'area oggetto del contratto di locazione per cui è causa appartenga al patrimonio indisponibile del Comune di . CP_2
Secondo l'appellante, la qualificazione di tale area quale bene del patrimonio indisponibile deriverebbe proprio dalla sua concessione in godimento per l'installazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del pubblico servizio di radio-telefonia mobile nonché, sotto il profilo soggettivo, dal rilascio del “titolo abilitativo edilizio per l'installazione dell'impianto”, con il Co quale il Comune avrebbe “conformato l'area all'esercizio del CP_2
servizio pubblico di telefonia”. Tale tesi troverebbe conferma, da un lato, nella definizione di servizio pubblico locale indicata nell'art. 2 D.Lgs. 201/2022 e nei poteri riconosciuti all'autorità pubblica dagli articoli 83 ss. CCE;
dall'altro, nella qualificazione, giusta gli artt. 86 e 90 CCE, degli impianti di telecomunicazioni quali opere di pubblica utilità parificate alle opere di urbanizzazione primaria.
Sotto altro profilo, la destinazione della predetta area all'esercizio di un pubblico servizio sarebbe confermata dalle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di , che destinerebbero l'area stessa a CP_2
“Spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport”.
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto provata l'appartenenza dell'area in questione al patrimonio disponibile del di CP_2
sulla base del registro prodotto dallo stesso sub doc. 3, non CP_2 CP_2
avendo tenuto conto:
- che difetterebbe “un atto amministrativo che effettivamente dimostri come il abbia destinato tale bene al patrimonio disponibile”; CP_2
pagina 7 di 13 - che le particelle 6895 e 1012 del foglio 9, indicate nel medesimo documento, identificherebbero un bene diverso dall'area concessa in godimento a la Pt_3
quale sarebbe distinta in catasto con le particelle 6895 e 1012 del foglio 7.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico e sono infondati.
La giurisprudenza è chiara e consolidata nell'identificare il discrimen tra bene demaniale o il bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile.
In particolare, la Cassazione è granitica nell'affermare che affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, co. 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati inerisce ad un bene facente parte del patrimonio disponibile
(ex multis, Cass. Sez. Un. n. 21991/2020 che ha ricondotto al rapporto locatizio la concessione in uso di un immobile adibito a servizi socio- assistenziali e sanitarie in favore di disabili, n. 13664/2019, n. 1868/2018, n.
6019/2016, n. 12251/2009, n. 14865/2006 “per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico”).
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario e ciò tramite “un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una pagina 8 di 13 manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez.
Un., 28 giugno 2006 n. 14865)” (Cass. Sez. Un. n. 21991/2020).
Applicando al caso de quo detto consolidato orientamento, gli elementi invocati dall'odierno appellante non integrano un atto deliberativo contenente la manifestazione inequivocabile e specifica della volontà dell'Ente di destinare proprio quella porzione di suolo ad un uso pubblico tale da poterlo inserire nel patrimonio indisponibile del In detto senso non CP_2
depongono, invero, il titolo edilizio che, in quanto tale, non conforma di certo il bene al pubblico servizio;
non rileva, neppure, l'inserimento nel Piano di
Governo del Territorio del Comune di (doc. 15 opp.te); parimenti CP_2
non è espressione di detto specifico pubblico potere quanto previsto nel contratto (cfr. art. 1 doc. 2 opp.te); né è sufficiente il fatto che nell'area de qua insista un servizio di telecomunicazione. Peraltro, l'esercizio di detto servizio non rientra nelle attribuzioni del ed è attività liberamente esercitabile CP_2
anche su suolo di proprietà privata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13664/2019).
Né giova all'appellante il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n.
10970/2023 (doc. 5 ap.ante) che verte su un'area destinata “ad opere di urbanizzazione” oggetto “di un piano di lottizzazione (che imprime tale destinazione pubblicistica e sulla base del quale viene poi stipulata la relativa convenzione” urbanistica di natura pubblica). Nel caso, invece, difetta qualsiasi atto amministrativo ed esercizio di potere pubblico.
Ne deriva che appare irrilevante la censura rivolta dall'appellante al doc. 3 depositato dal circa l'iscrizione del bene immobile locato nel registro CP_2
del patrimonio disponibile del elemento per sé solo non dirimente ad CP_2
attestarne detta natura.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile.
pagina 9 di 13 Per tale tipologia di beni, la P.A. si comporta, dunque, alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
La Corte, come già evidenziato in analoghe fattispecie (Corte d'Appello di
Brescia, n. 1620/2023, n. 531/2024, n. 284/2025, cfr. Corte d'Appello di
Milano, n. 3638/2022, n. 3704/2023, n. 2855/2023) ritiene, infatti, di non condividere la tesi secondo cui l'art. 93 del D.lgs. 259/2003 - anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del D.lgs.
33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c) d.l. n. 135/2018 - sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, con la conseguenza che in caso di previsione di canoni eccedenti l'importo della Tosap/Cosap, essi non sono coattivamente sostituiti dall'importo corrispondente alla tassa, secondo il meccanismo sostitutivo della nullità parziale.
Tali norme di interpretazione autentica, infatti, non sono applicabili ai contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati ponendosi sul loro stesso piano nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ossia esprimendo – come nel caso - il medesimo potere negoziale. Pertanto, il canone pattuito è pienamente legittimo ed esigibile.
L'art. 93, co. 2, nella versione applicabile ratione temporis, (ora art. 54, co. 6) recita: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero
l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…”. La dicitura “aree pubbliche” non riguarda quelle facenti parte del patrimonio disponibile, che ricevono un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati. Inoltre, nel co. 2,
pagina 10 di 13 precisa: “… Nessun altro onere finanziario … può essere imposto” “in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice” “fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ...”.
Orbene, TOSAP e COSAP si applicano solo se il bene oggetto di occupazione
è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile e, dunque, ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Infatti, la L. 160/2019, all'art. 1, co. 819, lett. a), prevede che “presupposto” per l'applicazione del canone unico è “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. L'art. 38, co. 1, del D.Lgs. 507/1993 prevedeva, quanto all'“oggetto” della TOSAP, che “
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 93, facendo salva l'applicazione di TOSAP e di COSAP, non può, dunque, che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati, appunto, alla capacità impositiva degli Enti, e, dunque, non in relazione ai beni del patrimonio disponibile.
L'art.
8-bis, co 1 lett. c, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, si è limitato ad integrare l'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 33
/2016 - che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere
pagina 11 di 13 soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” - con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Nulla menziona l'art 12, co. 3, D. Lgs. n. 33/2016, come modificato dall'art.
8-bis D.L. n. 135/2018, circa l'ampliamento del limite di applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) del CCE, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 a tasse o canoni applicabili, ex lege, solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Neppure può ritenersi che giustifichi il superamento di tale limite l'introduzione del comma 831-bis dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108.). Detto comma prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che, dunque, resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, co. 819, L. n.160/2019.
Rimangono, dunque, esclusi dall'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente locale, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la P.A. si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Del resto, la Direttiva 2002/21/CE del 07.03.2002 (direttiva quadro “per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”) “non pregiudica le disposizioni pagina 12 di 13 nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici …»
(Considerando 22); ciò in ossequio a quanto prevede l'art. 345 del Trattato di
Funzionamento dell'Unione Europea secondo il quale “i trattati lasciano del tutto impregiudicati il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori medi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
3) condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori medi, in € 919,00 per studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 co. 1: Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”; co. 2– nella versione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. n. 70/2012 – “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto pagina 3 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 881 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 881/2024 promossa con atto di citazione notificato in data 26.09.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18.02.2025
d a n persona del legale Parte_1
OGGETTO: rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cordova, giusta procura unita all'atto di appello Cause relative alla
APPELLANTE validita o efficacia del c o n t r o contratto o di singole in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso CP_1 Parte_2 clausole dagli avv.ti Denis Campana e Paola Bertelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1691/2024 pubblicata in data 27.08.2024, nel procedimento R.G. n. 9117/2021.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Dell'appellante
Nel merito:
1) previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 3 del Contratto del 06.12.2012 a doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante per violazione di norme imperative di cui agli artt. 93 e 88 comma 12 del Decreto legislativo 259/2003 ratione temporis applicabile e all'art. 63, comma 2, lett. e) del D.L. 446/1997 con conseguente sostituzione dell'art. 3 del predetto Contratto con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Tosap/Cosap determinate nella misura minima di euro 516,46 annue per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa, revocarsi e/o annullarsi l'atto denominato
“INGIUNZIONE DI PAGAMENTO” del depositato a Controparte_2
doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante, con ogni conseguenza di legge, accertandosi e dichiarandosi che l'odierna appellante nulla deve all'Ente civico opposto e per l'effetto condannare il a Controparte_2 restituire all'esponente la somma di € 15.526,46 corrisposta mediante il Pt_3
bonifico di cui al doc. 4 in esecuzione della Sentenza di primo grado al solo fine di evitare la procedura esecutiva;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato in via preliminare: ove ritenuti ostativi all'accoglimento delle conclusioni di merito del
[...]
, ritenersi rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di CP_2
illegittimità costituzionale degli artt. 54 del D.L.vo n. 259/2003, 63 del D.L.vo n. 446/1997 e 1, commi 816 e seguenti, della leg- ge n. 160/2019 per violazione degli articoli degli articoli 3, 41, 42, 114 e 119 della Costituzione e per manifesta iniquità ed irragionevolezza;
nel merito:
pagina 2 di 13 rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
confermandosi la sentenza di primo grado e l'ordinanza-ingiunzione opposta;
condannarsi a rimborsare al Parte_1 CP_2
spese ed oneri di difesa.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex art. 32 del d.lgs. 150/2011, notificato in data 14 dicembre 2021,
d'ora in poi ) ha Parte_1 Pt_3
proposto opposizione all'ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di €
8.652,98 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di mancato pagamento del canone dovuto per l'anno 2021 (pari ad € 9.169,44) rispetto al quale la locatrice aveva pagato la minor somma di € 516,46.
2. Il si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto: in sintesi invocava, nel merito, la natura disponibile del bene, come risultante dal registro del patrimonio comunale, l'inapplicabilità dell'art. 93
D.Lgs. 259/2003 ai beni del patrimonio disponibile, la validità del canone pattuito contrattualmente e, per l'effetto, la legittimità della richiesta di pagamento.
3. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1691/2024 del 30/07/2024, pubblicata il 17/08/2024, ha rigettato le domande di condannandola alla Pt_3
rifusione delle spese. In sintesi, per quanto rileva in questa sede, il Tribunale riteneva che l''art. 93 D.Lgs. 259/2003 – nella versione ratione temporis applicabile1– (oggi art. 54) si applica esclusivamente ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile ("aree pubbliche"), come emerge dal riferimento testuale alle "aree pubbliche", dal richiamo alla TOSAP/COSAP, tributi applicabili solo ai beni pubblici, e dalla ratio della norma. Tale interpretazione risulta conforme sia alla Direttiva 2002/21/CE (istitutiva del quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), che al
Considerando 22 precisa di non pregiudicare le disposizioni nazionali vigenti
– per quel che qui rileva – in materia di “normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici”, sia all'art. 345 TFUE, a mente del quale “i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”. Nel caso, il bene oggetto del contratto appartiene al patrimonio disponibile del come documentalmente CP_2
provato (“v. doc. 3 conv., pagg. 5 e 7, in cui risultano annotati i mappali n.
6895 e n. 1012 del Contratto”), e quindi è gestibile con strumenti contrattuali di diritto provato ex art. 1, comma 1-bis L. 241/1990, il canone è liberamente determinabile dalle parti, non si applica la disciplina pubblicistica dei canoni.
Riteneva che il solo fatto che il posizionamento di antenne di telefonia mobile risponda a un servizio di pubblica utilità non comporta che il terreno dove sono ubicate ricada automaticamente nel patrimonio indisponibile ex art. 826, co. 3, c.c. dovendo sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Riteneva inconferente il richiamo di parte opponente alle modifiche introdotte dal D.L. 135/2018 (art.
8-bis), trattandosi di norma innovativa applicabile solo pro futuro ed il cui ambito di applicazione deve ritenersi,, in ogni caso, confinato ai beni pubblici
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [c.d. TOSAP] oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo
[c.d. COSAP], ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. pagina 4 di 13 fiscalizzabili (vale a dire demanio e patrimonio indisponibile). Escludeva
l'applicabilità della nuova disciplina ex L. 108/2021 (art. 831-bis L.
160/2019), in quanto il giudizio era attinente a canoni di locazione relativi all'anno 2021, dunque antecedenti all'entrata in vigore di tale disposizione.
4. ha proposto appello precisando le conclusioni sopra riportate. Pt_3
5. Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
6. All'udienza del 18.02.2025 la Corte ha assegnato termine per memorie.
7. Con memoria in data 08.04.2025 l'appellante ha insistito nella propria tesi difensiva alla quale ha replicato l'appellato con memoria in data 12.05.2024.
8. All'udienza del 20.05.2025 la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata applicazione della legge per non avere ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
259/2003 ai beni appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti pubblici, con conseguente mancata dichiarazione di nullità dell'art. 3 del Contratto a doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante e mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista in tema di TOSAP/COSAP. censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la disciplina Pt_3 dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 (con cui è stato approvato il Codice delle comunicazioni elettroniche - CCE), nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 207/2021, non sia applicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile dei comuni.
Sostiene l'appellante che, con riferimento all'art. 93 CCE, l'art. 12, co. 3,
d.lgs. 33/2016, ha previsto che: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. pagina 5 di 13 Successivamente, l'art.
8-bis D.L. 135/18 (convertito dalla I. 12/2019) ha modificato l'art. 12 sopra riportato aggiungendo il seguente inciso: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto" che riguarderebbe, dunque, anche oneri aventi fonte in titoli convenzionali ed indipendentemente dalla natura, disponibile o meno, del bene concesso in uso. Secondo l'appellante detta norma avrebbe esteso il divieto di imposizione di oneri economici contemplato nell'art. 93, a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale, indipendentemente dalla natura dei beni di cui si discute. A conforto di tale tesi, l'appellante richiama giurisprudenza di merito.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato, laddove ha ritenuto che l'art.
8-bis comma
1, lettera c), D.L. 135/2018, convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12, integra un ““nuovo ed innovativo precetto normativo … applicabile solo alle fattispecie future”, dunque privo di efficacia retroattiva, ritenendo applicabile, invece, la legge vigente all'epoca della data di stipula. Deduce che un intervento legislativo di carattere innovativo deve trovare applicazione anche nel caso di rapporti sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore, ma che continuino a esplicare i propri effetti anche successivamente a tale entrata in vigore. Ne deriverebbe la nullità ex nunc delle clausole pattizie divenute contrarie alla legge per effetto della sopravvenuta norma innovativa. Dal momento che i canoni oggetto dell'Avviso riguardavano la seconda annualità del 2021, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli artt. 5 e 6 del
Contratto a partire dall'entrata in vigore della novella di cui all'art.
8-bis del
D.L. 135/2018, con la conseguente sostituzione automatica, ex art. 1339 c.c., dei canoni pattuiti con i canoni CUP determinati ai sensi dell'art. 1, comma
831-bis, L.n. 160/2019.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'errata applicazione della legge per non avere ritenuto che il bene oggetto del contratto inter partes appartiene pagina 6 di 13 al patrimonio indisponibile del Comune di con conseguente mancata CP_2
applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
259/2003, con successiva mancata dichiarazione di nullità dell'art. 3 del contratto (doc. 2 del fascicolo di primo grado app.ante) e della disciplina prevista in tema di TOSAP/COSAP. censura la sentenza di primo grado Pt_3 nella parte in cui ha escluso che l'area oggetto del contratto di locazione per cui è causa appartenga al patrimonio indisponibile del Comune di . CP_2
Secondo l'appellante, la qualificazione di tale area quale bene del patrimonio indisponibile deriverebbe proprio dalla sua concessione in godimento per l'installazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del pubblico servizio di radio-telefonia mobile nonché, sotto il profilo soggettivo, dal rilascio del “titolo abilitativo edilizio per l'installazione dell'impianto”, con il Co quale il Comune avrebbe “conformato l'area all'esercizio del CP_2
servizio pubblico di telefonia”. Tale tesi troverebbe conferma, da un lato, nella definizione di servizio pubblico locale indicata nell'art. 2 D.Lgs. 201/2022 e nei poteri riconosciuti all'autorità pubblica dagli articoli 83 ss. CCE;
dall'altro, nella qualificazione, giusta gli artt. 86 e 90 CCE, degli impianti di telecomunicazioni quali opere di pubblica utilità parificate alle opere di urbanizzazione primaria.
Sotto altro profilo, la destinazione della predetta area all'esercizio di un pubblico servizio sarebbe confermata dalle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di , che destinerebbero l'area stessa a CP_2
“Spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport”.
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto provata l'appartenenza dell'area in questione al patrimonio disponibile del di CP_2
sulla base del registro prodotto dallo stesso sub doc. 3, non CP_2 CP_2
avendo tenuto conto:
- che difetterebbe “un atto amministrativo che effettivamente dimostri come il abbia destinato tale bene al patrimonio disponibile”; CP_2
pagina 7 di 13 - che le particelle 6895 e 1012 del foglio 9, indicate nel medesimo documento, identificherebbero un bene diverso dall'area concessa in godimento a la Pt_3
quale sarebbe distinta in catasto con le particelle 6895 e 1012 del foglio 7.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico e sono infondati.
La giurisprudenza è chiara e consolidata nell'identificare il discrimen tra bene demaniale o il bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile.
In particolare, la Cassazione è granitica nell'affermare che affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, co. 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati inerisce ad un bene facente parte del patrimonio disponibile
(ex multis, Cass. Sez. Un. n. 21991/2020 che ha ricondotto al rapporto locatizio la concessione in uso di un immobile adibito a servizi socio- assistenziali e sanitarie in favore di disabili, n. 13664/2019, n. 1868/2018, n.
6019/2016, n. 12251/2009, n. 14865/2006 “per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico”).
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario e ciò tramite “un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una pagina 8 di 13 manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez.
Un., 28 giugno 2006 n. 14865)” (Cass. Sez. Un. n. 21991/2020).
Applicando al caso de quo detto consolidato orientamento, gli elementi invocati dall'odierno appellante non integrano un atto deliberativo contenente la manifestazione inequivocabile e specifica della volontà dell'Ente di destinare proprio quella porzione di suolo ad un uso pubblico tale da poterlo inserire nel patrimonio indisponibile del In detto senso non CP_2
depongono, invero, il titolo edilizio che, in quanto tale, non conforma di certo il bene al pubblico servizio;
non rileva, neppure, l'inserimento nel Piano di
Governo del Territorio del Comune di (doc. 15 opp.te); parimenti CP_2
non è espressione di detto specifico pubblico potere quanto previsto nel contratto (cfr. art. 1 doc. 2 opp.te); né è sufficiente il fatto che nell'area de qua insista un servizio di telecomunicazione. Peraltro, l'esercizio di detto servizio non rientra nelle attribuzioni del ed è attività liberamente esercitabile CP_2
anche su suolo di proprietà privata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13664/2019).
Né giova all'appellante il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n.
10970/2023 (doc. 5 ap.ante) che verte su un'area destinata “ad opere di urbanizzazione” oggetto “di un piano di lottizzazione (che imprime tale destinazione pubblicistica e sulla base del quale viene poi stipulata la relativa convenzione” urbanistica di natura pubblica). Nel caso, invece, difetta qualsiasi atto amministrativo ed esercizio di potere pubblico.
Ne deriva che appare irrilevante la censura rivolta dall'appellante al doc. 3 depositato dal circa l'iscrizione del bene immobile locato nel registro CP_2
del patrimonio disponibile del elemento per sé solo non dirimente ad CP_2
attestarne detta natura.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile.
pagina 9 di 13 Per tale tipologia di beni, la P.A. si comporta, dunque, alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
La Corte, come già evidenziato in analoghe fattispecie (Corte d'Appello di
Brescia, n. 1620/2023, n. 531/2024, n. 284/2025, cfr. Corte d'Appello di
Milano, n. 3638/2022, n. 3704/2023, n. 2855/2023) ritiene, infatti, di non condividere la tesi secondo cui l'art. 93 del D.lgs. 259/2003 - anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del D.lgs.
33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c) d.l. n. 135/2018 - sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, con la conseguenza che in caso di previsione di canoni eccedenti l'importo della Tosap/Cosap, essi non sono coattivamente sostituiti dall'importo corrispondente alla tassa, secondo il meccanismo sostitutivo della nullità parziale.
Tali norme di interpretazione autentica, infatti, non sono applicabili ai contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati ponendosi sul loro stesso piano nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ossia esprimendo – come nel caso - il medesimo potere negoziale. Pertanto, il canone pattuito è pienamente legittimo ed esigibile.
L'art. 93, co. 2, nella versione applicabile ratione temporis, (ora art. 54, co. 6) recita: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero
l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…”. La dicitura “aree pubbliche” non riguarda quelle facenti parte del patrimonio disponibile, che ricevono un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati. Inoltre, nel co. 2,
pagina 10 di 13 precisa: “… Nessun altro onere finanziario … può essere imposto” “in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice” “fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ...”.
Orbene, TOSAP e COSAP si applicano solo se il bene oggetto di occupazione
è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile e, dunque, ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Infatti, la L. 160/2019, all'art. 1, co. 819, lett. a), prevede che “presupposto” per l'applicazione del canone unico è “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. L'art. 38, co. 1, del D.Lgs. 507/1993 prevedeva, quanto all'“oggetto” della TOSAP, che “
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 93, facendo salva l'applicazione di TOSAP e di COSAP, non può, dunque, che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati, appunto, alla capacità impositiva degli Enti, e, dunque, non in relazione ai beni del patrimonio disponibile.
L'art.
8-bis, co 1 lett. c, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, si è limitato ad integrare l'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 33
/2016 - che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere
pagina 11 di 13 soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” - con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Nulla menziona l'art 12, co. 3, D. Lgs. n. 33/2016, come modificato dall'art.
8-bis D.L. n. 135/2018, circa l'ampliamento del limite di applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) del CCE, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 a tasse o canoni applicabili, ex lege, solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Neppure può ritenersi che giustifichi il superamento di tale limite l'introduzione del comma 831-bis dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108.). Detto comma prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che, dunque, resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, co. 819, L. n.160/2019.
Rimangono, dunque, esclusi dall'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente locale, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la P.A. si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Del resto, la Direttiva 2002/21/CE del 07.03.2002 (direttiva quadro “per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”) “non pregiudica le disposizioni pagina 12 di 13 nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici …»
(Considerando 22); ciò in ossequio a quanto prevede l'art. 345 del Trattato di
Funzionamento dell'Unione Europea secondo il quale “i trattati lasciano del tutto impregiudicati il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori medi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
3) condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori medi, in € 919,00 per studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20.05.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 co. 1: Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”; co. 2– nella versione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. n. 70/2012 – “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto pagina 3 di 13