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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2024, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
RG n. 27489/2021
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 27489 DELL'ANNO 2021 TRA
<< > in persona del procuratore speciale pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Ing. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Prof. Antonino Longo P.IVA_1
(C.F. , pec: fax n. CodiceFiscale_1 Email_1
095.2880127) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mirko Platania, sito in Milano, via U. Visconti di Modrone, n. 12, CAP 20122; patrocinato/a dall'Avv. LONGO ANTONINO ( ) VIA DE CARO, 104 95126 CATANIA;
C.F._2
E
<< > Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(Partita IVA in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, , corrente in Sciacca nella Via C. CO n.19 ed ivi Controparte_3 elettivamente domiciliata nella Via Caricatore n.34, presso lo studio dell'Avv. Antonio CIRAFISI (C.F. ) – Telefax 0925/28448 Pec C.F._3
, patrocinato/a dall'Avv. CIRAFISI ANTONIO;
Email_2
Oggi in data 06/03/2024- innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, sono comparsi:
Per la parte attrice << > compare l'Avv. MIRKO PLATANIA Parte_1 P.IVA_1 anche in sostituzione dell'avv. LONGO ANTONINO ( ) VIA DE C.F._2
CARO, 104 95126 CATANIA;
per la pratica compare la dott.ssa Persona_1
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Per parte convenuta < > compare l'Avv. CARLO Controparte_1 P.IVA_2
DE NARO PAPA in sostituzione dell'avv. CIRAFISI ANTONIO. Compare per la pratica il Dott. Persona_2
La difesa << > rappresenta la assoluta e radicale irritualità ed Parte_1 P.IVA_1 inammissibilità della memoria di parte depositata in data Controparte_1
26/02/2024 (in PCT) e non previamente autorizzata;
ne chiede pertanto lo stralcio dal fascicolo. In ogni caso rappresenta –per solo e mero scrupolo difensivo- che il contenuto difensivo della stessa è meramente ripetitivo di quanto già in atti solo affermato dalla Parte controparte e in questa sede specificamente e tempestivamente contestato da Si dà atto che per parte convenuta nessun ulteriore documento risulta depositato CP_1 in atti nel corso del presente giudizio di merito.
Il Giudice invita quindi i legali comparsi a discutere la causa Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 06/03/2024 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 06/03/2024 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> RG n. 27489/2021
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< > in persona del procuratore speciale pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Ing. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Prof. Antonino Longo P.IVA_1
(C.F. , pec: fax n. CodiceFiscale_1 Email_1
095.2880127) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mirko Platania, sito in Milano, via U. Visconti di Modrone, n. 12, CAP 20122; patrocinato/a dall'Avv. LONGO ANTONINO ( ) VIA DE CARO, 104 95126 CATANIA;
C.F._2
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE CONTRO
<< > Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
(Partita IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, , corrente in Sciacca nella Via C. CO n.19 ed ivi Controparte_3 elettivamente domiciliata nella Via Caricatore n.34, presso lo studio dell'Avv. Antonio CIRAFISI (C.F. ) – Telefax 0925/28448 Pec C.F._3
, patrocinato/a dall'Avv. CIRAFISI ANTONIO;
Email_2
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>>
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto di citazione (con istanza cautelare) ritualmente notificato, la parte attrice premetteva di avere stipulato in data 28.06.2017 con la società due contratti aventi ad Controparte_2
oggetto due impianti di distribuzione carburanti mare, di sua proprietà, siti entrambi nel Porto
di Sciacca, uno presso il LO SA LO (PVM9826) e il secondo presso la banchina
(PVM19845), entrambi muniti di insegne e segni distintivi Eni. Organizzazione_1
All'art. 3 dei summenzionati contratti, allegati sub docc. 1 e 2 di parte attrice, la convenuta si obbligava a stipulare con la concedente – e solo con la concedente - un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi.
La durata dei contratti era convenuta in anni tre a decorrere dall'01.09.2017, senza la previsione di proroga o rinnovo tacito. 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Il canone annuo era pattuito in € 7.000,00 per ciascun impianto, da corrispondere in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del mese iniziale a mezzo RID.
In pari data, le parti sottoscrivevano due contratti di somministrazione di prodotti petroliferi con medesima durata e decorrenza.
Lamentava parte attrice nel proprio atto introduttivo che la si sarebbe resa CP_1
inadempiente nel corso dell'anno 2019 all'obbligo di pagamento dei canoni e dei corrispettivi per le forniture di prodotti petroliferi.
Part L'anno successivo, inoltre, si sarebbe avveduta, in seguito ad una verifica dei registri obbligatori di carico e scarico dei due punti vendita, di un illegittimo approvvigionamento della convenuta presso fornitori terzi e non autorizzati dalla concedente.
Part Pertanto, ai sensi dell'art. 15 dei contratti, con le due comunicazioni del 14.02.2020
allegate sub docc. 8 e 9, contestava gli inadempimenti e comunicava l'avvenuta risoluzione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 1456 c.c., attivando la clausola risolutiva espressa ivi prevista, che stabiliva che i contratti si sarebbero risolti di diritto nell'ipotesi di: a)
“inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3” (divieto di stoccaggio prodotti provenienti da terzi); b) “due o più inadempimenti, anche non consecutivi, del termine
di pagamento della rata di canone di cui all'Art. 5”.
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti con reciproche contestazioni, senza che i rami venissero restituiti.
Parte attrice affermava, infatti, che non avesse ottemperato nemmeno all'obbligo di CP_1
restituzione del ramo d'azienda, come stabilito all'art. 11: “alla scadenza del contratto, ovvero
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> in ogni altro caso di scioglimento o invalidità del medesimo, l'Affittuaria è espressamente
obbligata a restituire il Ramo d'Azienda nella libera disponibilità della Concedente, con tutto
quanto in esso contenuto”.
I successivi punti dell'art. 11 stabilivano le penali da corrispondere in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione del Ramo, così come veniva indicata al
Part successivo art. 31.5 la disciplina applicabile all'utilizzo dei marchi in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Part invitava, quindi, alla riconsegna dei Rami, stante anche l'imminente scadenza dei CP_1
Part contratti fissata al 31.08.2020, precisando che, in data antecedente alla riconsegna, vrebbe corrisposto all'affittuaria il deposito cauzionale residuo, detratti i canoni di affitto scaduti e non versati.
Con una pec del 27.08.2020, rifiutava la riconsegna dei Rami, in ragione della presenza CP_1
di lubrificanti in fase di stoccaggio nei magazzini annessi agli impianti, che, in effetti, non venivano riconsegnati in data 31.08.2020.
Part resentava, quindi, una istanza cautelare di rilascio dei beni aziendali in data 01.10.2020 al
Tribunale di Sciacca (R.G. 868/2020), che veniva rigettata con ordinanza del 28.12.2020, in quanto il rapporto negoziale oggetto del procedimento avrebbe integrato un contratto atipico derivante dalla commistione di somministrazione e affitto d'azienda e che il contratto di somministrazione stipulato tra le parti fosse prevalente su quello di affitto di ramo d'azienda; il
Giudice adito affermava, quindi, la validità e applicabilità della clausola di attribuzione della competenza esclusiva del foro di Milano di cui al punto 23.2 del citato contratto di
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> somministrazione e la conseguente incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Sciacca.
Anche il reclamo proposto veniva rigettato dal Tribunale di Sciacca in composizione collegiale,
ribadendo la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
L'attrice ha, in seguito nel proprio atto introduttivo, esposto le ragioni del proprio credito vantato, elencando le singole voci richieste, che avrebbe poi emendato in sede di memoria istruttoria ex art. 183, n. 1, stante l'avvenuta riconsegna dei Rami in corso di causa e,
precisamente, in data 29.03.2022.
Parte attrice rassegnava, dunque, le già riportate conclusioni, insistendo in via preliminare sulla competenza territoriale del giudice adito.
Si costituiva nel procedimento la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e CP_1
rassegnando le conclusioni in atti.
In particolare, dichiarava che fosse in corso un rapporto duraturo tra le odierne parti in CP_1
causa e che non fossero sorti in precedenza problemi, nonostante reciproche situazioni di problematiche in essere.
Riferiva anche che il legale rappresentante della avrebbe adempiuto entro l'autunno del CP_1
Part 2019 alle obbligazioni contrattuali, come convenuto con il responsabile territoriale di
Part Nonostante l'asserito azzeramento del debito, avrebbe interrotto le forniture, costringendo
così la convenuta a rifornirsi presso terzi per non perdere la clientela e salvaguardare
l'avviamento commerciale (vedasi la comparsa a pagina 4).
Confermava la lo scambio di comunicazioni intercorse, fino alla data del 26.08.2020 CP_1
quando riceveva a mezzo bonifico la somma residuale del deposito cauzionale.
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Per tutti i motivi addotti, insisteva nell'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Milano in favore di quello di Roma, come da art. 27 dei contratti di affitto di Ramo d'Azienda,
ritenuti prevalenti su quelli di somministrazione.
Nel merito, la convenuta richiedeva che venissero ritenute infondate le domande attoree in virtù
della nullità delle clausole vessatorie contenute nei contratti e che venisse dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1456 c.c. in tema di risoluzione contrattuale e dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. in punto spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in data 16.02.2022, le difese davano atto che l'ordinanza cautelare già emessa dal Tribunale di Milano (fascicolo sub 1) non fosse stata reclamata, divenendo,
quindi, definitiva.
Questa, per estratto e in copia, l'ordinanza conclusiva emessa dal Tribunale di Milano di decisione del sub-procedimento cautelare depositata in data del 14-16/09/2021 (non reclamata da alcuna delle parti in causa) …..
OMISSIS
-Rilevato che parte con azione giudiziale ordinaria e contestuale istanza promossa in via cautelare Pt_1 premetteva in fatto che:
-In data 28.06.2017, la società attrice stipulava con la due contratti di affitto di ramo Controparte_1 d'azienda, aventi ad oggetto due impianti di distribuzione carburanti mare di proprietà siti nel Porto Parte_1 di Sciacca, rispettivamente presso il LO SA LO (PVM9826) e la Org_2 Organizzazione_1 (PVM19845), muniti di insegne e segni distintivi CP_4
2. circa la destinazione d'uso dei rami d'azienda in questione e gli obblighi connessi, in seno all'art. 3 dei suddetti contratti le parti pattuivano che l'affittuaria si obbligava a stipulare con la concedente, a richiesta di quest'ultima, un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi, e la si obbligava, Controparte_1 altresì, “espressamente a non stoccare nel Ramo d'Azienda, né a farvi transitare, prodotti petroliferi che non abbia acquistato o comunque che non siano provenienti dalla Concedente o da altre imprese da questa autorizzate”;
3. la durata dei contratti in questione veniva convenuta dalle parti in anni tre (3) -senza alcun tacito rinnovo- a decorrere dall'01.09.2017; specificamente, l'art. 4 di entrambi i contratti recitava quanto segue “Il contratto è a tempo determinato ed avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal dì 01 settembre 2017 e scadenza il 31
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> agosto 2020, senza che sia necessaria la disdetta, e non potrà prorogarsi o rinnovarsi se non con un accordo in forma scritta”;
4. ai sensi dell'art. 5 dei contratti de quibus, il canone annuo iniziale di per ciascuno dei rami d'azienda era fissato dalle parti in complessivi euro 7.000,00 da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 Or (cinque) del mese iniziale, tramite ( ) a favore della concedente;
Organizzazione_3
5. in ragione della rilevanza che gli anzidetti obblighi assumevano nei rapporti di affitto di ramo d'azienda tra le parti, queste ultime concordavano la previsione di una clausola risolutiva espressa (art. 15), in virtù della quale i contratti in questione si sarebbero risolti di diritto nell'ipotesi di: a) “inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3” (divieto di stoccaggio prodotti provenienti da terzi); b) “due o più inadempimenti, anche non consecutivi, del termine di pagamento della rata di canone di cui all'Art. 5”;
……6 in merito alla restituzione dei rami d'azienda alla scadenza o in caso di risoluzione, l'art. 11, rubricato
“Restituzione del ramo d'azienda”, stabiliva, poi, che “Alla scadenza del contratto, ovvero in ogni altro caso di scioglimento o invalidità del medesimo, l'Affittuaria è espressamente obbligata a restituire il Ramo d'Azienda nella libera disponibilità della Concedente, con tutto quanto in esso contenuto”;
7. per l'ipotesi di violazione del suddetto obbligo di immediata restituzione dei rami d'azienda, in seno al medesimo art. 11 le parti pattuivano quanto segue:
“11.3. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria, fatti salvi i maggiori danni, sarà tenuta a pagare, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, una somma pari a dieci volte il canone giornaliero;
il canone giornaliero è determinato dividendo il canone annuo corrente per 365”;
“11.4. In caso di protrazione della detenzione del Ramo d'Azienda in pendenza dell'obbligo di restituzione: (d) per quanto riguarda l'indennità spettante alla Concedente per la protrazione del godimento di fatto del bene da parte dell'Affittuaria, al rapporto fra le parti si applicherà l'art. 1591 c.c., senza onere a carico della Concedente di costituire in mora l'Affittuaria”;
……inoltre, con riferimento all'utilizzo dei Marchi di a seguito della cessazione del rapporto Parte_1 contrattuale, i contratti de quibus statuivano che:
“31.5. Le parti convengono che, in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi ragione o causa dovuta, l'Affittuaria sarà tenuta a: (i) interrompere immediatamente l'uso, sotto qualsiasi forma, dei Marchi;
(ii) rimuovere tali Marchi da qualunque supporto su cui siano stati apposti;
(…) In caso contrario, l'Affittuaria sarà tenuta a pagare all'Eni a titolo di penale una somma giornaliera pari ad Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione o di inosservanza di anche uno solo degli obblighi di cui sopra, fatto salvo il maggior danno”;
-che conformemente a quanto previsto dai contratti di affitto di ramo d'azienda, sempre in data 28.06.2017 le parti sottoscrivevano due contratti di somministrazione di prodotti petroliferi ………relativi ai punti vendita PVM9826 e PVM19845 ….., con decorrenza 01.09.2017 e durata triennale;
10. con tali contratti, accordava alla una dilazione di gg. 30 per il pagamento delle Parte_1 Controparte_1 fatture relative ai prodotti forniti all'affittuaria, stante la fideiussione bancaria per l'importo di € 100.000,00 rilasciata da parte dell'istituto di credito;
CP_5
11. ……che nell'anno 2019 la società affittuaria si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo pagamento dei canoni d'affitto e dei corrispettivi delle forniture di prodotti petroliferi effettuate da Parte_1 non rispettando le scadenze delle fatture emesse in conformità ai summenzionati contratti di somministrazione;
parallelamente, con missiva del 20.01.2020 ……. comunicava la propria “volontà di non Controparte_6 rinnovare il nostro impegno fideiussorio, di cui all'oggetto, avente scadenza il 22/04/2020”;
…. successivamente, nel corso dell'anno 2020, riscontrava una marcata contrazione dei ritiri di Parte_1 prodotti petroliferi da parte della circostanza che induceva la concedente ad effettuare una Controparte_1 verifica dei registri obbligatori di carico e scarico relativi ai punti vendita mare presso il LO SA LO (PVM9826) e la NC (PVM19845) del Porto di Sciacca;
da tale verifica emergeva un Organizzazione_1 notevolissimo scostamento tra le quantità di carburante erogate sugli impianti aziendali affittati e quelle fornite
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> da parte di dovuto all'illegittimo approvvigionamento della ditta convenuta presso fornitori terzi Parte_1 diversi e non autorizzati da (doc. 7); Parte_1 in ragione di quanto sopra, con comunicazioni prot. 167 e 168 del 14.02.2020 (docc. 8-9) contestava Parte_1 all'affittuaria tutti gli inadempimenti contrattuali alla stessa riferibili e comunicava, ai sensi dell'art. 15 dei contratti di affitto di ramo d'azienda e dell'art. 1456 c.c., l'avvenuta risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti;
…….. ……..con missiva del 04.06.2020 …..reiterava la propria ……richiesta di restituzione dei rami Parte_1 d'azienda oggetto dei contratti oramai risolti, fissando per il 18.06.2020 l'accesso per la presa in carico degli stessi da parte di addetti Eni;
………tuttavia, in data 18.06.2020 la ditta si rifiutava di Controparte_1 riconsegnare i rami d'azienda de quibus eccependo, ……. la mancata contestuale restituzione del deposito cauzionale residuo (detratti i canoni insoluti) ;
…. nelle more, la …….avendo cessato qualsiasi approvvigionamento da Controparte_1 Parte_1 perseverava nella propria illegittima attività di vendita al pubblico di prodotti petroliferi acquisiti Part esclusivamente da ditte terze presso gli impianti a marchio
-Atteso il diniego alla restituzione degli impianti di distribuzione de quibus, la società attrice si determinava a proporre, in data 01.10.2020, istanza cautelare di rilascio dei beni aziendali di iscritto al R.G. Parte_1 868/2020 del Tribunale Civile di Sciacca;
-Rilevato che con ordinanza del 28.12.2020, il Tribunale di Sciacca, per un verso statuiva che il rapporto negoziale oggetto del procedimento integrasse un contratto atipico derivante dalla commistione di somministrazione e affitto d'azienda e, per altro verso, che il contratto di somministrazione stipulato tra le parti fosse prevalente su quello di affitto di ramo d'azienda, affermava la validità e applicabilità della clausola di attribuzione della competenza esclusiva del foro di Milano di cui al punto 23.2 del citato contratto di somministrazione e la conseguente incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Sciacca, rigettando pertanto il ricorso cautelare proposto da Parte_1
-Rilevato che avverso la suddetta ordinanza, in data 11.01.2021 proponeva reclamo ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c., che veniva però rigettato dal Tribunale Civile di Sciacca in composizione Collegiale con ordinanza dell'08.03.2021…., la quale confermava la competenza del Tribunale Civile di Milano nella fattispecie in esame.
Con riguardo alla proposta eccezione di incompetenza per territorio deve intanto evidenziarsi che è già stato contestualmente incardinato presso codesto Tribunale il giudizio di merito promosso con atto di citazione. Nella presente fase cautelare si è costituita la resistente contestando l'avversaria prospettazione eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
La corrispondenza tra il Giudice competente per il merito e quello che deve emettere il provvedimento cautelare subisce delle eccezioni solo nei casi determinati dalla legge. Nei contratti di affitto ramo d'azienda sottoscritti in data 28 giugno 2017, all'art. 27, le parti avevano previsto che “ogni controversia derivante o comunque connessa con il contratto sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale”. Nei contratti di somministrazione pure sottoscritti tra le stesse parti oggi in causa e sempre in pari data 28 giugno 2017, all'art. 23.2 i contraenti avevano previsto che “Qualsiasi controversia tra le parti, derivante dal contratto, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano, così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria”.
Come affermato il rapporto negoziale oggetto della presente controversia appare riconducibile ad un contratto atipico e unitario risultante dalla commistione di elementi della somministrazione e dell'affitto d'azienda, quindi un unico rapporto negoziale complesso da analizzare e vagliare adottando i normali canoni della interpretazione ermeneutica adottando, a tal fine, un criterio di qualificazione basato sulla prevalenza (Cass. 2697/2016) e procedendo all'esame della complessiva causa del contratto. Come affermato dal Tribunale Civile di Sciacca …..indubbio è, peraltro, nel caso di specie il collegamento negoziale sussistente fra i negozi posti in essere fra le parti, la cui funzione economico-sociale concretamente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> perseguita, cioè la causa, è la somministrazione di prodotti petroliferi per la successiva rivendita al pubblico presso un'area di servizio rientrante nel contratto di affitto di azienda. Ciò premesso la clausola 15 del contratto di affitto d'azienda, che fa dipendere il venir meno del contratto, tra le altre, dalla violazione dell'art. 3, ovvero dell'articolo afferente alla destinazione del ramo d'azienda alla somministrazione, permette di comprendere che, nella volontà delle parti, il contratto di affitto d'azienda fosse servente rispetto alla somministrazione, e non il contrario……... in ragione della prevalenza del contratto di somministrazione su quello di affitto d'azienda, dovranno trovare applicazione i comuni criteri di ripartizione della competenza, inclusa la derogabilità convenzionale di cui all'art. 28 c.p.c., senza che alcun rilievo preclusivo possa avere sul punto il divieto di deroga di cui all'art. 447 bis c.p.c. Tale ricostruzione è peraltro condivisa dalla giurisprudenza dominante tanto di legittimità quanto di merito (ex plurimis, Cass. ord. Sez.
62018 n. 754, Cass., 21 novembre 2011, n. 24511; Cass., 7 aprile 2010, n. 8251).
-Rilevato che i suddetti contratti di affitto di ramo di azienda e di somministrazione (temporalmente assolutamente coevi e sottoscritti dalle parti in data del 28/06/2017 e del tutto funzionalmente ”sincronizzati” nella loro interdipendenza funzionale con la espressa previsione della stessa scadenza contrattuale e della reciproca interferenza) appaiono configurare un più ampio e complesso rapporto unitario tra le parti, la cui causa prevalente sarebbe costituita dalla somministrazione di prodotti petroliferi per la successiva rivendita al pubblico presso gli impianti oggetto dei contratti di affitto di ramo d'azienda. Questi alcuni degli indici “contrattuali” sintomatici portati ad oggettivo supporto della ricostruzione nei suddetti termini:
-la sottoscrizione di tutti i contratti avveniva in pari data, e i relativi accordi avevano identica decorrenza e durata;
in seno ai contratti di affitto, assumeva l'obbligazione di “stipulare con la concedente, a Organizzazione_5 richiesta di quest'ultima, contemporaneamente alla stipula del contratto, un contratto di somministrazione di prodotti contrattuali” (cfr. art. 3.2); Pt_
dalla stipula dei suddetti contratti di affitto, la accettava integralmente e senza riserva Controparte_1 alcuna il testo e il contenuto dei contratti di somministrazione (cfr. art. 3.2);
-in seno ai contratti di affitto di ramo d'azienda era espressamente pattuita la destinazione esclusiva dei beni aziendali al commercio dei carburanti somministrati da (cfr. art. 3.3); Parte_1
-la vigenza dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura era reciprocamente condizionata, in quanto, ai sensi degli artt.
4.3 e 4.4. dei contratti di affitto di ramo d'azienda “In caso di invalidità o scioglimento del contratto di somministrazione, la concedente potrà recedere dal contratto con un preavviso minimo di 30
(trenta) giorni. Alla scadenza del contratto, ovvero in ogni altro caso di invalidità o scioglimento del medesimo per qualsiasi ragione o causa, il contratto di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 ss. c.c.” Si ritiene di condividere la ricostruzione del rapporto in essere tra le parti non sussumibile ad un mero collegamento negoziale di più tipologie contrattuali che conservano una loro causa ed una distinta individualità giuridica. Deve invece ritenersi che le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano voluto un unico rapporto negoziale, in cui l'affitto della azienda è solo una delle componenti. Si tratta, cioè, di un unico contratto contrassegnato dall'esistenza di una causa unica, atteso che il nesso intercorrente tra le varie prestazioni è caratterizzato da un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le stesse si presentino tra loro organica-mente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento ne-goziale oggettivamente unico (v. sulla differenza tra contratti collegati e contratto complesso Cass. civ. Sez. I, 20/04/2007, n. 9447 e n. 14611/2005).
-L'art. 4 dei contratti di affitto …..“Durata ed efficacia”, prevede che …….“Il Contratto è a tempo determinato ed avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal dì 1 settembre 2017 e scadenza il 31 agosto 2020, senza che sia necessaria la disdetta, e non potrà prorogarsi o rinnovarsi se non con un accordo in forma scritta, talché viene concordemente escluso che il Contratto possa considerarsi prorogato o rinnovato per fatti concludenti, quand'anche verifichi l'ipotesi di protrazione della detenzione del Ramo d'Azienda di cui all'art. 11.3”;
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> disposizioni pattizie e contrattuali dello stesso tenore sono contenute all'art. 3 dei contratti di somministrazione anche stipulati inter partes in data del 28.06.2017.
-Rilevato che -come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- è indubbio3 peraltro, nel caso di specie il collegamento negoziale sussistente fra i negozi posti in essere fra le parti, la cui funzione economico-sociale concretamente perseguita (cioè la causa) è la somministrazione di carburante in esclusiva, per la successiva rivendita al pubblico presso un'area di servizio concessa in comodato (Cass. Sez. III, 19.5.2004, n.9576). Tale scopo viene perseguito concedendo in comodato un'area -senza la quale la rivendita del carburante somministrato sarebbe impossibile- e concedendo in affitto l'azienda con i relativi beni strumentali all'esercizio dell'attività di rivendita. Comodato e affitto, pertanto, sono i mezzi mediante i quali il comodatario-affittuario- somministrato può svolgere la sua attività di rivendita. Scopo ultimo del collegamento negoziale. Appare evidente che si concede in comodato un'area di servizio affinché possa esservi esercitata la vendita di carburanti, e non il contrario. Né sono stati invocati elementi contrattuali dai quali possa emergere una diversa valutazione;
id est una prevalenza del contratto di comodato sul contratto di somministrazione. Anzi la interconnessione tra le clausole del contratto di affitto di ramo di azienda e del contratto di somministrazione fornitura (che fa dipendere dalla risoluzione di detto contratto la risoluzione degli accordi connessi) permette di comprendere che, nella volontà delle parti, l'affitto di ramo di azienda è servente rispetto alla fornitura, e non il contrario………ha richiamato - per l'adozione di questo criterio di qualificazione, basato sulla prevalenza - Cass. Sez. VI-3, 10.2.2016, n. 2697. In tale situazione, la competenza territoriale non può che essere stabilita,………, avendo riguardo al prevalente contratto di somministrazione, per il quale non vigono le regole di inderogabilità della competenza sopra ricordate……;.
-Rilevato che -almeno allo stato degli atti, della documentazione oggi rinvenibile nel fascicolo e della cognizione meramente sommaria propria di questa fase- possa riconoscersi allo stato e per la presente procedura la competenza territoriale della autorità giudiziaria meneghina (nei contratti di somministrazione pure sottoscritti tra le stesse parti oggi in causa in pari data 28 giugno 2017, all'art. 23.2 i contraenti avevano previsto che “Qualsiasi controversia tra le parti, derivante dal contratto, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano, così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria”);
-Rilevato che ad oggi appare del tutto oggettiva ed incontestabile la intervenuta e maturata scadenza contrattuale (prevista nei contratti per cui è causa) formatasi alla data (concordata) del 31.08.2020 (nella totale
assenza di tacito rinnovo –contrattualmente precluso- ovvero di proroga espressa delle parti come contrattualmente previsto dalle parti in contesa e contraenti).
-Rilevato che sia il profilo della scadenza contrattuale oramai maturata al 30/08/2020 (già di per sé del tutto idoneo a pienamente sostenere il fumus) che l'ampia e rilevante morosità della concessionaria (nei CP_1 fatti nemmeno contestata dalla stessa parte resistente) appaiono integrare i presupposti in fatto ed in diritto del fumus boni iuris;
del tutto vaghe, generiche ed in nulla circostanziate appaiono le prospettazioni difensive di parte (in parte anche ammissive e confessorie laddove -a pag. 4 della memoria difensiva resistente- si CP_1 dichiara …… per anni una modalità di pagamento delle forniture nettamente scostata dalle rigorose clausole contrattuali pattuite………….); astratte allegazioni difensive peraltro anche del tutto inconferenti a fronte dell'assorbente dato della maturata scadenza contrattuale di vigenza di tutti i contratti in essere tra le parti (con termine di efficacia al 31/08/2020) e della perdurante detenzione (senza titolo né legale né contrattuale) delle pompe di rifornimento ed anche in violazione della normativa amministrativa e di sicurezza vigente in materia;
-Rilevato che sotto il profilo del periculum in mora lo stesso appare sussistere in particolare per il pericolo rappresentato dalla concedente rappresentato dalla possibile declaratoria di decadenza delle Pt_1 concessioni demaniali relative agli impianti di distribuzione carburanti mare in questione da parte delle Pubbliche Amministrazioni preposte e funzionalmente competenti anche alla irrogazione di sanzioni;
del resto in sede di udienza del 14/09/2021 è stato ribadito dalla difesa di che…… nelle more, la resistente Pt_1 3 Cfr. Cass. n. 754/2018;
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> è anche priva della Autorizzazione amministrativa ex art. 45 bis del Codice della navigazione. Controparte_2 Evidenzia che nessuno dei quattro contratti per cui è causa è, ad oggi, mai stato prorogato ovvero rinnovato dalle parti oggi in causa;
ADR ad oggi la Società parte resistente (e questo almeno sin Controparte_1 dal febbraio del 2020) non sta pagando più alcunchè ad rispetto a quanto si era obbligata a fare Pt_1 secondo quanto previsto nei contratti……..
Ebbene parte convenuta-resistente <nemmeno comparsa personalmente in udienza (pure a fronte della calendarizzazione per l'incombente prevista)> non ha come da suo onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- i fatti dettagliatamente allegati e dedotti da controparte. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale di Milano, nella composizione di cui sopra, provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita4.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 27489 SUB 1/2021 pendente tra le parti così, nella presente fase cautelare, dispone:
-Ordina alla resistente in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), attesa anche la maturata scadenza di tutti i contratti per cui è causa al 31/08/2020, il rilascio P.IVA_2 immediato degli impianti di carburanti mare di proprietà siti nel Porto di Sciacca, rispettivamente Parte_1 presso il LO SA LO (PVM9826) e la NC OF CO (PVM19845), comprensivi di tutti i beni mobili, immobili, delle licenze e/o autorizzazioni inerenti gli impianti medesimi, e di tutto quanto oggetto dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati dalle parti in data 28.06.2017, liberi da persone e cose non di proprietà di Parte_1
-Differisce ogni statuizione giudiziale in punto di condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione nel merito del già incardinato giudizio ordinario di cognizione.
OMISSIS
Vista l'incertezza in merito alla riconsegna delle pompe, le parti, dopo aver richiesto i termini di cui all'art. 183 c.p.c., venivano invitate dal Giudice a riferire in merito alla riconsegna stessa.
A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale fissava udienza per il proseguimento della causa. 4 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Alla summenzionata udienza del 10.05.2022, veniva dato atto della riconsegna delle pompe avvenuta in data 29.03.2022 e, nell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in udienza,
il Tribunale rinviava la causa a nuova data previa concessione –su istanza di parte- dei termini ex art. 183 c.p.c., differiti.
Le parti depositavano le proprie memorie e il Tribunale ammetteva i testi richiesti dalle parte con le limitazioni indicate nell'ordinanza del 20.10.2022.
I testi indicati, venivano escussi alle udienze tenutasi in data 06.06.2023 e 17.10.2023.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio,
all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo per quanto già argomentato e motivato nella sopra richiamata ordinanza cautelare emessa tra le stesse parti (peraltro non fatta oggetto di reclamo).
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto,
considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale5 delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi,
così come già effettuata nell'emessa ordinanza di ammissione delle richieste probatorie (orali,
per testi e documentali) così come articolate dalle parti costituite.
La parte convenuta peraltro non appare avere riproposto6 (neanche in sede di note conclusive peraltro nemmeno previamente autorizzate dalla AG procedente) le istanze istruttorie di prova 5 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 6 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste –
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> orale (anche non ammesse in sede di delibazione del G.I.), né ha da ultimo insistito per la loro ammissione.
Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo.
Circa il merito della domanda il Tribunale svolge le seguenti osservazioni.
La domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. deve essere accolta per i seguenti motivi.
All'art. 15 dei Contratti, intitolato “Clausole risolutive” vengono indicati i casi di risoluzione di diritto dei Contratti stessi e, precisamente:
Fatto salvo ogni altro caso in cui il Contratto preveda la risoluzione di diritto, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., i seguenti inadempimenti:
a) inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3;
b) due o più inadempimenti, anche non consecutivi, del termine di pagamento della rata di canone di cui all'Art. 5;
… omissis …
Il diritto di risolvere il Contratto, previsto dalla disposizione precedente, dovrà essere esercitato in forma scritta e comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> mezzo di posta elettronica certificata secondo la normativa che disciplina l'utilizzo di tale strumento.
… omissis …
Quanto alla forma della risoluzione, parte attrice ha adempiuto agli obblighi disciplinati all'art. 15.2 mediante l'invio di due distinte comunicazioni di posta elettronica certificata, allegate in atti, la cui ricezione non solo non è stata contestata dalla convenuta, ma che sono state anche riscontrate dalla stessa , come si vedrà nel proseguo. CP_1
Per quanto attiene al merito della risoluzione, l'art. 15 fa riferimento ad altri due articoli presenti nel Contratto.
L'art. 3, intitolato “Destinazione del ramo di azienda ed obblighi connessi”, stabilisce che:
In nessun caso e in nessun modo la Destinazione d'Uso potrà essere modificata dall'Affittuaria.
Ai fini della Destinazione d'Uso, l'Affittuaria si obbliga a stipulare con la Concedente, a richiesta di quest'ultima, contemporaneamente alla stipula del Contratto, un contratto di somministrazione dei Prodotti Contrattuali, secondo il testo sub Allegato C al presente
Contratto … il cui contenuto l dichiara di accettare integralmente senza riserva Parte_4
alcuna.
L'Affittuaria si obbliga espressamente a non stoccare nel Ramo d'Azienda, né a farvi transitare,
prodotti petroliferi che non abbia acquistato o comunque che non siano provenienti dalla
Concedente o da altre imprese da questa autorizzate.
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Parte attrice ha fornito la prova che, nel corso dell'anno 2020, la si sia Controparte_7
Part approvvigionata da fornitori terzi non autorizzati in tale senso da come si nota anche dagli allegati registri obbligatori di carico e scarico relativi ai punti vendita mare presso il LO SA
LO (PVM9826) e la NC OF CO (PVM19845) del di Sciacca. Org_6
Tale circostanza, inoltre, è stata altresì confermata da parte convenuta in due distinte occasioni.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, a pagina 4, afferma, infatti, che … CP_1
“nemmeno tale modalità di pagamento veniva accettata dall'attrice, la quale tenendo un
comportamento palesemente contrario alla buona fede contrattuale ed al rapporto di fiducia
che si era consolidato negli anni, rifiutava incomprensibilmente una forma di pagamento più
garantita di quella prevista nelle già rigide clausole contrattuali sottoscritte, costringendo così
la convenuta a rifornirsi presso terzi per non perdere la clientela e salvaguardare
l'avviamento commerciale” (sottolineatura a cura dello scrivente).
Anche il teste di parte convenuta, escusso all'udienza tenutasi in data Testimone_1
06.06.2023, ha riferito testualmente: sul capitolo 11 della memoria : posso solo CP_1
confermare la circostanza di fatto per cui la si è dovuta rivolgere ad altri CP_1
fornitori di gasolio, ma non sono in grado di riferite (nemmeno approssimativamente) la
cronologia e la tempistica di quanto appeno detto.
Quanto sopra indicato sarebbe sufficiente ad integrare la risoluzione per violazione degli obblighi di cui all'art. 3, come disciplinato dall'Art. 15.1 a).
Si aggiunga a ciò l'inadempimento di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, ovvero quello riguardante il termine di pagamento della rata di canone di cui all'art. 5.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> L'art. 5, intitolato “canone”, al punti 5.1 stabilisce che il canone annuo iniziale è fissato in complessivi Euro 7.000 da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del mese iniziale tramite RID.
Part a fornito la prova anche di tale inadempimento.
Con le comunicazioni già citate ed allegate sub docc. 8 e 9, parte attrice ha contestato le singole fatture rimaste impagate ovvero pagate con ritardo, precisamente:
con la pec avente numero di protocollo 167 del 14.02.2020 e relativa al PVM 9826 LO SA
LO
Con la pec avente numero di protocollo 168 del 14.02.2020 e relativa al PVM 19845 Org_2
C. Org_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Anche tale assunto non è stato contestato dalla controparte, che, anzi, ne ha contestato solamente la mancata decurtazione della restituzione del deposito cauzionale, oltre a addurre motivazioni di carattere vessatorio, come si dirà oltre.
Parte convenuta, infatti, nella propria costituzione, afferma che … “senonchè, nonostante le
contestazioni formulate nella missiva del 9 marzo 2020, la società attrice chiedeva la
Part restituzione dei rami di azienda, per cui in data 18 giugno 2020 i funzionari dell si
CP_ recavano presso i locali della ed a fronte della richiesta di pagamento del CP_1
deposito cauzionale da parte di quest'ultima, facevano prontezza di adempimento dell'importo
residuo, tanto che veniva effettuato in data 26 agosto 2020 un bonifico in favore della
convenuta di ben €2.595,19”.
Anche il teste di parte convenuta già citato in precedenza, , ha reso tale Testimone_1
dichiarazione testimoniale sul punto: sono il padre di , nato a [...] il Controparte_3
14/04/1985; mio figlio è Amministratore e socio della resistente Sul Controparte_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> capitolo 8 della memoria del 26/09/2022: posso solo dire che ho personalmente fornito CP_1
a mio figlio , nato a [...] il [...] la provvista monetaria Controparte_3
necessaria per sanare ed estinguere la esposizione debitoria maturata dalla sua Società nei
confronti dell' . CP_9
La posizione debitoria della appare, quindi, confermata così come l'applicabilità della CP_1
risoluzione per tale inadempimento contrattuale.
Un breve cenno alla domanda di nullità delle clausole invocate da parte attrice per la richiesta di condanna ai danni, come indicato nelle conclusioni di parte convenuta.
La afferma, infatti, che emergerebbe, da un'attenta lettura dei contratti, nonché Controparte_7
Part dal comportamento tenuto dall' durante il rapporto, in maniera inconfutabile un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi dovuto all'imposizione da parte dell' di condizioni Pt_1
contrattuali ingiustificatamente gravose.
Procede la convenuta, dichiarando che ... in effetti la condizione di dipendenza economica si
realizza proprio nel momento in cui l'impresa più debole viene privata dall'impresa dominante
della sua indipendenza commerciale nello svolgimento delle sue attività e ciò si è verificato
nella fattispecie attraverso l'imposizione di condizioni contrattuali inique, prezzi non
competitivi, sospensione delle forniture, interruzione arbitraria del rapporto commerciale.
Dette condizioni rendono poi attuale e quindi vietata la determinazione del contenuto
vincolante delle predette clausole nei confronti dell'odierna convenuta;
si eccepisce, pertanto,
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> la nullità delle clausole contrattuali attraverso le quali si è concretizzata e realizzata l'abuso
di dipendenza economica.
Conclude facendo riferimento alle penali contenute negli artt. 11.3 e 31.5 dei Contratti – di cui si dirà nel paragrafo seguente – ritenendole ingiuste non proporzionate in rapporto al canone contrattualmente determinato.
La disciplina delle clausole vessatorie tra Imprese differisce notevolmente da quella tra Imprese
e Consumatori alle quali si applica la normativa più tutelante del codice del consumo.
Ai rapporti tra imprese si applica, infatti, la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c., che pone l'attenzione dei contraenti su una attenta lettura del contratto, con l'aggiunta, in taluni casi,
anche della doppia sottoscrizione sul contenuto di particolari clausole.
Nei contratti oggetto di causa, la convenuta ha sottoscritto, approvando specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 una serie di articoli, tra i quali i sopra citati 11.3 e
31.5.
Non può, quindi, venire accolta la domanda di nullità di tali clausole.
Per quanto concerne la domanda di restituzione dei rami d'azienda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la già avvenuta restituzione degli stessi avvenuta in data 29.03.2022, come da verbali versati in atti e come confermato dalle parti.
Parte attrice, nella propria memoria ex art. 183 n. 1, quantifica la propria domanda come segue:
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> … conseguentemente e per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dei seguenti importi, Parte_1
aggiornati tenendo conto della data effettiva di rilascio (rectius: 29.03.2022):
€ 22.166,54 (euro ventiduemilacentossessantasei/54) a titolo di indennità di occupazione ex
art. 11.4 lett. d) dei contratti di affitto del 28.06.2017 per il periodo settembre 2020-marzo
2022, oltre interessi di mora;
€ 296.906,40 (euro duecentonovantaseimilanovecentosei/40) a titolo di penali per violazione dell'obbligo di restituzione dei rami d'azienda ex art. 11.3 dei contratti di affitto del 28.06.2017
per il periodo 14.02.2020-29.03.2022;
€ 309.600,00 (euro trecentonovemilaseicento/00) a titolo di penali per violazione del divieto di utilizzo dei Marchi di ex art. 31.5 dei contratti di affitto del 28.06.2017 per il Parte_1
periodo 14.02.2020-29.03.2022;
ovvero di quella diversa accertanda.
In primo luogo, per ogni voce richiesta, si ritiene che le somme siano dovute a far data dal
14.02.2020 (data della risoluzione, come indicata nel paragrafo precedente) alla data del
29.03.2022 (data della avvenuta riconsegna dei rami come da verbali).
In secondo luogo, passando all'esame delle singole voci richieste:
Indennità di occupazione:
Per quanto riguarda le singole voci richieste, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione deve essere accolta, sia in ragione della costante giurisprudenza e del dato
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> normativo sul punto, sia in ragione del dettato dei Contratti stipulati, che all'art. 11.4
stabiliscono che “in caso di protrazione della detenzione del Ramo d'Azienda in pendenza dell'obbligo di restituzione: (d) per quanto riguarda l'indennità spettante alla Concedente per la protrazione del godimento di fatto del bene da parte dell'Affittuaria, al rapporto fra le parti si applicherà l'art. 1591 c.c., senza onere a carico della Concedente di costituire in mora l'Affittuaria”.
Si ricordi che anche l'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è
tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Il canone annuo di ciascun Contratto era pari ad €7.000,00, pertanto, l'importo dovuto, già
detratte le indennità relative al periodo febbraio/agosto 2020 in sede di restituzione del deposito cauzionale, ammonta ad €22.166,54, così suddivisi:
--Contratto PV LO SA LO (PVM9826) (cfr. doc. 1) – canone annuo € 7.000,00/12 =
canone mensile € 583,33 -> arco temporale di violazione del divieto di restituzione settembre
2020/marzo 2022 (19 mesi) -> corrispettivo dovuto € 583,33 x 19 = € 11.083,27 oltre interessi di mora;
--Contratto (PVM19845) (cfr. doc. 2) – canone annuo € Organizzazione_7
7.000,00/12 = canone mensile € 583,33 -> arco temporale di violazione del divieto di restituzione settembre 2020/marzo 2022 (19 mesi) -> corrispettivo dovuto € 583,33 x 19 = €
11.083,27 oltre interessi di mora.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Penali per la violazione dell'obbligo di restituzione dei rami d'azienda:
I rami sono stati restituiti in data 29.03.2022, anziché al momento della risoluzione dei contratti, come pacificamente ammesso dalle parti e come indicato nei verbali di riconsegna.
Tale ritardo nella restituzione rende accoglibile anche questa domanda, sulla base dell'art. 11.3
dei contratti, che conviene quanto segue: “11.3. In caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di restituzione del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria, fatti salvi i maggiori danni, sarà
tenuta a pagare, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, una somma pari a dieci volte il
canone giornaliero;
il canone giornaliero è determinato dividendo il canone annuo corrente
per 365”.
Calcolando il dies a quo il 14.02.2020 – data della risoluzione contrattuale – e il dies ad quem
29.03.2022 – data del rilascio - la risulterebbe debitrice della somma di €296.906,40, CP_1
così individuato:
Contratto PV LO SA LO (PVM9826) (cfr. doc. 1) – canone annuo € 7.000,00/365 =
canone giornaliero € 19,18 -> penale giornaliera € 191,80 (canone giornaliero x 10) – ritardo nella restituzione (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute € 191,80 x 774 =
€148.453,20;
Contratto (PVM19845) (cfr. doc. 2) – canone annuo € Organizzazione_7
7.000,00/365 = canone giornaliero € 19,18 -> penale giornaliera € 191,80 (canone giornaliero x
10) – ritardo nella restituzione (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute € 191,80 x
774 = €148.453,20.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Penali per la violazione del divieto di utilizzo dei marchi Parte_1
Come detto nel paragrafo precedente e come anche provato in corso di causa, Controparte_7
Part ha continuato ad utilizzare i marchi nonostante l'approvvigionamento e lo stoccaggio in
Part magazzino di carburanti acquistati da soggetti terzi a ciò non autorizzati da
L'art. 31 dei contratti disciplina proprio questo aspetto dell'affitto del ramo e precisamente
Part (dopo aver definito i marchi quali i “marchi e/o segni distintivi che la stessa ha apposto o deciderà di apporre sulle strutture del ramo d'azienda concessi in uso all'affittuaria in via transitoria, non esclusiva e per i soli fini del contratto stesso), al punto 5) afferma che “le parti convengono che, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi ragione o causa dovuta,
l'affittuaria sarà tenuta a: (i) interrompere immediatamente l'uso, sotto qualsiasi forma, dei marchi;
(ii) rimuovere tali marchi da qualunque supporto su cui siano stati apposti”.
Ebbene tale interruzione immediata e rimozione dei marchi non è avvenuta fino alla restituzione dei rami.
Per l'ipotesi di violazione e/o ritardo nell'adempimento delle suddette obbligazioni, i Contratti
prevedevano l'applicazione, nei confronti dell'affittuaria, di una penale giornaliera di €200,00;
In caso contrario, l'Affittuaria sarà tenuta a pagare all'Eni a titolo di penale una somma giornaliera pari ad Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione o di inosservanza di anche uno solo degli obblighi di cui sopra, fatto salvo il maggior danno”.
La penale da riconoscersi ammonta, quindi, ad €309.600,00, individuato come segue:
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Contratto PV LO SA LO (PVM9826) (cfr. doc. 1) – penale giornaliera € 200,00 –
ritardo nella rimozione dei Marchi (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute
€200,00 x 774 = € 154.800,00;
Contratto (PVM19845) (cfr. doc. 2) – penale giornaliera € Organizzazione_7
200,00 – ritardo nella rimozione dei Marchi (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute €200,00 x 774 = € 154.800,00.
Part Da ultimo va evidenziato che su tutti i profili contenziosi in esame, ha specificatamente contestato7 quanto prospettato ed asserito dalla controparte oggi convenuta, sicchè 7 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo della prova, nemmeno potrebbe ritualmente valersi8 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento
probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
Parte attrice ha anche chiesto che la convenuta società venisse condannata al CP_1
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., liquidando il danno in via equitativa.
Part ha richiesto tale risarcimento in ragione del fatto che la controparte avrebbe violato (come affermato nella citazione) tanto reiteratamente quanto sfacciatamente, tutte le fondamentali
disposizioni contenute nei contratti di somministrazione e di affitto di ramo d'azienda stipulati
con persevera -persino a seguito della scadenza naturale dei rapporti- Parte_1
nell'illegittima detenzione dei beni aziendali di in assoluto spregio dei diritti di tale Parte_1
ultima. E ancora: In particolare, a distanza di ben dieci mesi dalla missiva (cfr. doc. 15) con la
quale la rappresentava che avrebbe notiziato allorquando i Controparte_1 Parte_1
21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
8 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c.
(legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> magazzini sarebbero stati liberati dai prodotti ancora stoccati, nessuna comunicazione è
pervenuta circa l'esaurimento dei lubrificanti da parte della controparte, che continua invece a
detenere e gestire gli impianti di proprietà e a marchio in modo del tutto illegale e Parte_1
con approvvigionamento abusivo di prodotti petroliferi da ditte non autorizzate.
La domanda non può essere accolta.
L'art. 96 c.p.c., infatti, disciplina la c.d. “responsabilità aggravata” stabilendo che “se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni,
che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Non si ravvisano gli elementi sopra indicati nella causa in esame.
Giova precisare, inoltre, che l'art. 96 c.p.c. verte sul fatto che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (nelle accezioni sopra indicate).
Parte attrice, invece, sembrerebbe fare rientrare il comportamento della controparte in un generico comportamento tenuto anche ante ed extra causam a suo dire non consono, non un comportamento processuale in senso stretto.
Come affermato anche di recente dalla Corte capitolina: “la condanna ex art. 96, comma 3
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed
efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la
violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e
proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di
per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al
pagamento della somma equitativamente determinata non richiede la domanda di parte, né la
prova del danno, essendo, tuttavia, necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente,
della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per
carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei
motivi di impugnazione” (C.A. Roma, sent. n. 4649 del 27.06.2023).
Non vengono censurate con tale articolo, quindi, le condotte delle parti prima del giudizio, ma solamente il contegno processuale propriamente detto.
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, quindi, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui alla tabella ad oggi normativamente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione9 il Tribunale Civile e Penale di
Milano provvede come in dispositivo. 9 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito10, deve ritenersi allo stato assorbita11.
---
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 27489/2021, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti stipulati tra le parti oggi in causa in data 28.06.2017 aventi ad oggetto gli impianti di carburanti mare di proprietà siti nel porto di Sciacca, rispettivamente presso il LO SA LO Parte_1
(PVM9826) e la NC (PVM19845), ciò anche peraltro atteso il Organizzazione_1 grave e colpevole inadempimento della parte convenuta, e per l'effetto condanna la parte convenuta < > al pagamento in Controparte_1 P.IVA_2 favore di delle somme ivi indicate: Parte_1
• €#22.166,54# a titolo di indennità di occupazione;
• €#296.906,40# a titolo di penali per la violazione dell'obbligo di restituzione dei rami;
2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 10 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
11 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema
Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> • €#309.600,00# a titolo di penali per la violazione del divieto di utilizzo dei marchi di
Parte_1 il tutto oltre agli interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo;
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte convenuta << >> alla refusione, Controparte_1 P.IVA_2 in favore di parte attrice delle spese legali della presente procedura qui di Parte_1 seguito liquidate in complessivi €#12.000,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. versato, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 06/03/2024.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>>
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 27489 DELL'ANNO 2021 TRA
<< > in persona del procuratore speciale pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Ing. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Prof. Antonino Longo P.IVA_1
(C.F. , pec: fax n. CodiceFiscale_1 Email_1
095.2880127) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mirko Platania, sito in Milano, via U. Visconti di Modrone, n. 12, CAP 20122; patrocinato/a dall'Avv. LONGO ANTONINO ( ) VIA DE CARO, 104 95126 CATANIA;
C.F._2
E
<< > Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(Partita IVA in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, , corrente in Sciacca nella Via C. CO n.19 ed ivi Controparte_3 elettivamente domiciliata nella Via Caricatore n.34, presso lo studio dell'Avv. Antonio CIRAFISI (C.F. ) – Telefax 0925/28448 Pec C.F._3
, patrocinato/a dall'Avv. CIRAFISI ANTONIO;
Email_2
Oggi in data 06/03/2024- innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, sono comparsi:
Per la parte attrice << > compare l'Avv. MIRKO PLATANIA Parte_1 P.IVA_1 anche in sostituzione dell'avv. LONGO ANTONINO ( ) VIA DE C.F._2
CARO, 104 95126 CATANIA;
per la pratica compare la dott.ssa Persona_1
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Per parte convenuta < > compare l'Avv. CARLO Controparte_1 P.IVA_2
DE NARO PAPA in sostituzione dell'avv. CIRAFISI ANTONIO. Compare per la pratica il Dott. Persona_2
La difesa << > rappresenta la assoluta e radicale irritualità ed Parte_1 P.IVA_1 inammissibilità della memoria di parte depositata in data Controparte_1
26/02/2024 (in PCT) e non previamente autorizzata;
ne chiede pertanto lo stralcio dal fascicolo. In ogni caso rappresenta –per solo e mero scrupolo difensivo- che il contenuto difensivo della stessa è meramente ripetitivo di quanto già in atti solo affermato dalla Parte controparte e in questa sede specificamente e tempestivamente contestato da Si dà atto che per parte convenuta nessun ulteriore documento risulta depositato CP_1 in atti nel corso del presente giudizio di merito.
Il Giudice invita quindi i legali comparsi a discutere la causa Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 06/03/2024 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 06/03/2024 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> RG n. 27489/2021
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< > in persona del procuratore speciale pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Ing. con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Prof. Antonino Longo P.IVA_1
(C.F. , pec: fax n. CodiceFiscale_1 Email_1
095.2880127) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mirko Platania, sito in Milano, via U. Visconti di Modrone, n. 12, CAP 20122; patrocinato/a dall'Avv. LONGO ANTONINO ( ) VIA DE CARO, 104 95126 CATANIA;
C.F._2
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE CONTRO
<< > Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
(Partita IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, , corrente in Sciacca nella Via C. CO n.19 ed ivi Controparte_3 elettivamente domiciliata nella Via Caricatore n.34, presso lo studio dell'Avv. Antonio CIRAFISI (C.F. ) – Telefax 0925/28448 Pec C.F._3
, patrocinato/a dall'Avv. CIRAFISI ANTONIO;
Email_2
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>>
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto di citazione (con istanza cautelare) ritualmente notificato, la parte attrice premetteva di avere stipulato in data 28.06.2017 con la società due contratti aventi ad Controparte_2
oggetto due impianti di distribuzione carburanti mare, di sua proprietà, siti entrambi nel Porto
di Sciacca, uno presso il LO SA LO (PVM9826) e il secondo presso la banchina
(PVM19845), entrambi muniti di insegne e segni distintivi Eni. Organizzazione_1
All'art. 3 dei summenzionati contratti, allegati sub docc. 1 e 2 di parte attrice, la convenuta si obbligava a stipulare con la concedente – e solo con la concedente - un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi.
La durata dei contratti era convenuta in anni tre a decorrere dall'01.09.2017, senza la previsione di proroga o rinnovo tacito. 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Il canone annuo era pattuito in € 7.000,00 per ciascun impianto, da corrispondere in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del mese iniziale a mezzo RID.
In pari data, le parti sottoscrivevano due contratti di somministrazione di prodotti petroliferi con medesima durata e decorrenza.
Lamentava parte attrice nel proprio atto introduttivo che la si sarebbe resa CP_1
inadempiente nel corso dell'anno 2019 all'obbligo di pagamento dei canoni e dei corrispettivi per le forniture di prodotti petroliferi.
Part L'anno successivo, inoltre, si sarebbe avveduta, in seguito ad una verifica dei registri obbligatori di carico e scarico dei due punti vendita, di un illegittimo approvvigionamento della convenuta presso fornitori terzi e non autorizzati dalla concedente.
Part Pertanto, ai sensi dell'art. 15 dei contratti, con le due comunicazioni del 14.02.2020
allegate sub docc. 8 e 9, contestava gli inadempimenti e comunicava l'avvenuta risoluzione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 1456 c.c., attivando la clausola risolutiva espressa ivi prevista, che stabiliva che i contratti si sarebbero risolti di diritto nell'ipotesi di: a)
“inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3” (divieto di stoccaggio prodotti provenienti da terzi); b) “due o più inadempimenti, anche non consecutivi, del termine
di pagamento della rata di canone di cui all'Art. 5”.
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra le parti con reciproche contestazioni, senza che i rami venissero restituiti.
Parte attrice affermava, infatti, che non avesse ottemperato nemmeno all'obbligo di CP_1
restituzione del ramo d'azienda, come stabilito all'art. 11: “alla scadenza del contratto, ovvero
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> in ogni altro caso di scioglimento o invalidità del medesimo, l'Affittuaria è espressamente
obbligata a restituire il Ramo d'Azienda nella libera disponibilità della Concedente, con tutto
quanto in esso contenuto”.
I successivi punti dell'art. 11 stabilivano le penali da corrispondere in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione del Ramo, così come veniva indicata al
Part successivo art. 31.5 la disciplina applicabile all'utilizzo dei marchi in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale.
Part invitava, quindi, alla riconsegna dei Rami, stante anche l'imminente scadenza dei CP_1
Part contratti fissata al 31.08.2020, precisando che, in data antecedente alla riconsegna, vrebbe corrisposto all'affittuaria il deposito cauzionale residuo, detratti i canoni di affitto scaduti e non versati.
Con una pec del 27.08.2020, rifiutava la riconsegna dei Rami, in ragione della presenza CP_1
di lubrificanti in fase di stoccaggio nei magazzini annessi agli impianti, che, in effetti, non venivano riconsegnati in data 31.08.2020.
Part resentava, quindi, una istanza cautelare di rilascio dei beni aziendali in data 01.10.2020 al
Tribunale di Sciacca (R.G. 868/2020), che veniva rigettata con ordinanza del 28.12.2020, in quanto il rapporto negoziale oggetto del procedimento avrebbe integrato un contratto atipico derivante dalla commistione di somministrazione e affitto d'azienda e che il contratto di somministrazione stipulato tra le parti fosse prevalente su quello di affitto di ramo d'azienda; il
Giudice adito affermava, quindi, la validità e applicabilità della clausola di attribuzione della competenza esclusiva del foro di Milano di cui al punto 23.2 del citato contratto di
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> somministrazione e la conseguente incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Sciacca.
Anche il reclamo proposto veniva rigettato dal Tribunale di Sciacca in composizione collegiale,
ribadendo la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
L'attrice ha, in seguito nel proprio atto introduttivo, esposto le ragioni del proprio credito vantato, elencando le singole voci richieste, che avrebbe poi emendato in sede di memoria istruttoria ex art. 183, n. 1, stante l'avvenuta riconsegna dei Rami in corso di causa e,
precisamente, in data 29.03.2022.
Parte attrice rassegnava, dunque, le già riportate conclusioni, insistendo in via preliminare sulla competenza territoriale del giudice adito.
Si costituiva nel procedimento la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e CP_1
rassegnando le conclusioni in atti.
In particolare, dichiarava che fosse in corso un rapporto duraturo tra le odierne parti in CP_1
causa e che non fossero sorti in precedenza problemi, nonostante reciproche situazioni di problematiche in essere.
Riferiva anche che il legale rappresentante della avrebbe adempiuto entro l'autunno del CP_1
Part 2019 alle obbligazioni contrattuali, come convenuto con il responsabile territoriale di
Part Nonostante l'asserito azzeramento del debito, avrebbe interrotto le forniture, costringendo
così la convenuta a rifornirsi presso terzi per non perdere la clientela e salvaguardare
l'avviamento commerciale (vedasi la comparsa a pagina 4).
Confermava la lo scambio di comunicazioni intercorse, fino alla data del 26.08.2020 CP_1
quando riceveva a mezzo bonifico la somma residuale del deposito cauzionale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Per tutti i motivi addotti, insisteva nell'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Milano in favore di quello di Roma, come da art. 27 dei contratti di affitto di Ramo d'Azienda,
ritenuti prevalenti su quelli di somministrazione.
Nel merito, la convenuta richiedeva che venissero ritenute infondate le domande attoree in virtù
della nullità delle clausole vessatorie contenute nei contratti e che venisse dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1456 c.c. in tema di risoluzione contrattuale e dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. in punto spese di lite.
Alla prima udienza tenutasi in data 16.02.2022, le difese davano atto che l'ordinanza cautelare già emessa dal Tribunale di Milano (fascicolo sub 1) non fosse stata reclamata, divenendo,
quindi, definitiva.
Questa, per estratto e in copia, l'ordinanza conclusiva emessa dal Tribunale di Milano di decisione del sub-procedimento cautelare depositata in data del 14-16/09/2021 (non reclamata da alcuna delle parti in causa) …..
OMISSIS
-Rilevato che parte con azione giudiziale ordinaria e contestuale istanza promossa in via cautelare Pt_1 premetteva in fatto che:
-In data 28.06.2017, la società attrice stipulava con la due contratti di affitto di ramo Controparte_1 d'azienda, aventi ad oggetto due impianti di distribuzione carburanti mare di proprietà siti nel Porto Parte_1 di Sciacca, rispettivamente presso il LO SA LO (PVM9826) e la Org_2 Organizzazione_1 (PVM19845), muniti di insegne e segni distintivi CP_4
2. circa la destinazione d'uso dei rami d'azienda in questione e gli obblighi connessi, in seno all'art. 3 dei suddetti contratti le parti pattuivano che l'affittuaria si obbligava a stipulare con la concedente, a richiesta di quest'ultima, un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi, e la si obbligava, Controparte_1 altresì, “espressamente a non stoccare nel Ramo d'Azienda, né a farvi transitare, prodotti petroliferi che non abbia acquistato o comunque che non siano provenienti dalla Concedente o da altre imprese da questa autorizzate”;
3. la durata dei contratti in questione veniva convenuta dalle parti in anni tre (3) -senza alcun tacito rinnovo- a decorrere dall'01.09.2017; specificamente, l'art. 4 di entrambi i contratti recitava quanto segue “Il contratto è a tempo determinato ed avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal dì 01 settembre 2017 e scadenza il 31
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> agosto 2020, senza che sia necessaria la disdetta, e non potrà prorogarsi o rinnovarsi se non con un accordo in forma scritta”;
4. ai sensi dell'art. 5 dei contratti de quibus, il canone annuo iniziale di per ciascuno dei rami d'azienda era fissato dalle parti in complessivi euro 7.000,00 da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 Or (cinque) del mese iniziale, tramite ( ) a favore della concedente;
Organizzazione_3
5. in ragione della rilevanza che gli anzidetti obblighi assumevano nei rapporti di affitto di ramo d'azienda tra le parti, queste ultime concordavano la previsione di una clausola risolutiva espressa (art. 15), in virtù della quale i contratti in questione si sarebbero risolti di diritto nell'ipotesi di: a) “inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3” (divieto di stoccaggio prodotti provenienti da terzi); b) “due o più inadempimenti, anche non consecutivi, del termine di pagamento della rata di canone di cui all'Art. 5”;
……6 in merito alla restituzione dei rami d'azienda alla scadenza o in caso di risoluzione, l'art. 11, rubricato
“Restituzione del ramo d'azienda”, stabiliva, poi, che “Alla scadenza del contratto, ovvero in ogni altro caso di scioglimento o invalidità del medesimo, l'Affittuaria è espressamente obbligata a restituire il Ramo d'Azienda nella libera disponibilità della Concedente, con tutto quanto in esso contenuto”;
7. per l'ipotesi di violazione del suddetto obbligo di immediata restituzione dei rami d'azienda, in seno al medesimo art. 11 le parti pattuivano quanto segue:
“11.3. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria, fatti salvi i maggiori danni, sarà tenuta a pagare, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, una somma pari a dieci volte il canone giornaliero;
il canone giornaliero è determinato dividendo il canone annuo corrente per 365”;
“11.4. In caso di protrazione della detenzione del Ramo d'Azienda in pendenza dell'obbligo di restituzione: (d) per quanto riguarda l'indennità spettante alla Concedente per la protrazione del godimento di fatto del bene da parte dell'Affittuaria, al rapporto fra le parti si applicherà l'art. 1591 c.c., senza onere a carico della Concedente di costituire in mora l'Affittuaria”;
……inoltre, con riferimento all'utilizzo dei Marchi di a seguito della cessazione del rapporto Parte_1 contrattuale, i contratti de quibus statuivano che:
“31.5. Le parti convengono che, in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi ragione o causa dovuta, l'Affittuaria sarà tenuta a: (i) interrompere immediatamente l'uso, sotto qualsiasi forma, dei Marchi;
(ii) rimuovere tali Marchi da qualunque supporto su cui siano stati apposti;
(…) In caso contrario, l'Affittuaria sarà tenuta a pagare all'Eni a titolo di penale una somma giornaliera pari ad Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione o di inosservanza di anche uno solo degli obblighi di cui sopra, fatto salvo il maggior danno”;
-che conformemente a quanto previsto dai contratti di affitto di ramo d'azienda, sempre in data 28.06.2017 le parti sottoscrivevano due contratti di somministrazione di prodotti petroliferi ………relativi ai punti vendita PVM9826 e PVM19845 ….., con decorrenza 01.09.2017 e durata triennale;
10. con tali contratti, accordava alla una dilazione di gg. 30 per il pagamento delle Parte_1 Controparte_1 fatture relative ai prodotti forniti all'affittuaria, stante la fideiussione bancaria per l'importo di € 100.000,00 rilasciata da parte dell'istituto di credito;
CP_5
11. ……che nell'anno 2019 la società affittuaria si rendeva inadempiente rispetto all'obbligo di tempestivo pagamento dei canoni d'affitto e dei corrispettivi delle forniture di prodotti petroliferi effettuate da Parte_1 non rispettando le scadenze delle fatture emesse in conformità ai summenzionati contratti di somministrazione;
parallelamente, con missiva del 20.01.2020 ……. comunicava la propria “volontà di non Controparte_6 rinnovare il nostro impegno fideiussorio, di cui all'oggetto, avente scadenza il 22/04/2020”;
…. successivamente, nel corso dell'anno 2020, riscontrava una marcata contrazione dei ritiri di Parte_1 prodotti petroliferi da parte della circostanza che induceva la concedente ad effettuare una Controparte_1 verifica dei registri obbligatori di carico e scarico relativi ai punti vendita mare presso il LO SA LO (PVM9826) e la NC (PVM19845) del Porto di Sciacca;
da tale verifica emergeva un Organizzazione_1 notevolissimo scostamento tra le quantità di carburante erogate sugli impianti aziendali affittati e quelle fornite
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> da parte di dovuto all'illegittimo approvvigionamento della ditta convenuta presso fornitori terzi Parte_1 diversi e non autorizzati da (doc. 7); Parte_1 in ragione di quanto sopra, con comunicazioni prot. 167 e 168 del 14.02.2020 (docc. 8-9) contestava Parte_1 all'affittuaria tutti gli inadempimenti contrattuali alla stessa riferibili e comunicava, ai sensi dell'art. 15 dei contratti di affitto di ramo d'azienda e dell'art. 1456 c.c., l'avvenuta risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti;
…….. ……..con missiva del 04.06.2020 …..reiterava la propria ……richiesta di restituzione dei rami Parte_1 d'azienda oggetto dei contratti oramai risolti, fissando per il 18.06.2020 l'accesso per la presa in carico degli stessi da parte di addetti Eni;
………tuttavia, in data 18.06.2020 la ditta si rifiutava di Controparte_1 riconsegnare i rami d'azienda de quibus eccependo, ……. la mancata contestuale restituzione del deposito cauzionale residuo (detratti i canoni insoluti) ;
…. nelle more, la …….avendo cessato qualsiasi approvvigionamento da Controparte_1 Parte_1 perseverava nella propria illegittima attività di vendita al pubblico di prodotti petroliferi acquisiti Part esclusivamente da ditte terze presso gli impianti a marchio
-Atteso il diniego alla restituzione degli impianti di distribuzione de quibus, la società attrice si determinava a proporre, in data 01.10.2020, istanza cautelare di rilascio dei beni aziendali di iscritto al R.G. Parte_1 868/2020 del Tribunale Civile di Sciacca;
-Rilevato che con ordinanza del 28.12.2020, il Tribunale di Sciacca, per un verso statuiva che il rapporto negoziale oggetto del procedimento integrasse un contratto atipico derivante dalla commistione di somministrazione e affitto d'azienda e, per altro verso, che il contratto di somministrazione stipulato tra le parti fosse prevalente su quello di affitto di ramo d'azienda, affermava la validità e applicabilità della clausola di attribuzione della competenza esclusiva del foro di Milano di cui al punto 23.2 del citato contratto di somministrazione e la conseguente incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Sciacca, rigettando pertanto il ricorso cautelare proposto da Parte_1
-Rilevato che avverso la suddetta ordinanza, in data 11.01.2021 proponeva reclamo ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c., che veniva però rigettato dal Tribunale Civile di Sciacca in composizione Collegiale con ordinanza dell'08.03.2021…., la quale confermava la competenza del Tribunale Civile di Milano nella fattispecie in esame.
Con riguardo alla proposta eccezione di incompetenza per territorio deve intanto evidenziarsi che è già stato contestualmente incardinato presso codesto Tribunale il giudizio di merito promosso con atto di citazione. Nella presente fase cautelare si è costituita la resistente contestando l'avversaria prospettazione eccependo la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
La corrispondenza tra il Giudice competente per il merito e quello che deve emettere il provvedimento cautelare subisce delle eccezioni solo nei casi determinati dalla legge. Nei contratti di affitto ramo d'azienda sottoscritti in data 28 giugno 2017, all'art. 27, le parti avevano previsto che “ogni controversia derivante o comunque connessa con il contratto sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale”. Nei contratti di somministrazione pure sottoscritti tra le stesse parti oggi in causa e sempre in pari data 28 giugno 2017, all'art. 23.2 i contraenti avevano previsto che “Qualsiasi controversia tra le parti, derivante dal contratto, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano, così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria”.
Come affermato il rapporto negoziale oggetto della presente controversia appare riconducibile ad un contratto atipico e unitario risultante dalla commistione di elementi della somministrazione e dell'affitto d'azienda, quindi un unico rapporto negoziale complesso da analizzare e vagliare adottando i normali canoni della interpretazione ermeneutica adottando, a tal fine, un criterio di qualificazione basato sulla prevalenza (Cass. 2697/2016) e procedendo all'esame della complessiva causa del contratto. Come affermato dal Tribunale Civile di Sciacca …..indubbio è, peraltro, nel caso di specie il collegamento negoziale sussistente fra i negozi posti in essere fra le parti, la cui funzione economico-sociale concretamente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> perseguita, cioè la causa, è la somministrazione di prodotti petroliferi per la successiva rivendita al pubblico presso un'area di servizio rientrante nel contratto di affitto di azienda. Ciò premesso la clausola 15 del contratto di affitto d'azienda, che fa dipendere il venir meno del contratto, tra le altre, dalla violazione dell'art. 3, ovvero dell'articolo afferente alla destinazione del ramo d'azienda alla somministrazione, permette di comprendere che, nella volontà delle parti, il contratto di affitto d'azienda fosse servente rispetto alla somministrazione, e non il contrario……... in ragione della prevalenza del contratto di somministrazione su quello di affitto d'azienda, dovranno trovare applicazione i comuni criteri di ripartizione della competenza, inclusa la derogabilità convenzionale di cui all'art. 28 c.p.c., senza che alcun rilievo preclusivo possa avere sul punto il divieto di deroga di cui all'art. 447 bis c.p.c. Tale ricostruzione è peraltro condivisa dalla giurisprudenza dominante tanto di legittimità quanto di merito (ex plurimis, Cass. ord. Sez.
62018 n. 754, Cass., 21 novembre 2011, n. 24511; Cass., 7 aprile 2010, n. 8251).
-Rilevato che i suddetti contratti di affitto di ramo di azienda e di somministrazione (temporalmente assolutamente coevi e sottoscritti dalle parti in data del 28/06/2017 e del tutto funzionalmente ”sincronizzati” nella loro interdipendenza funzionale con la espressa previsione della stessa scadenza contrattuale e della reciproca interferenza) appaiono configurare un più ampio e complesso rapporto unitario tra le parti, la cui causa prevalente sarebbe costituita dalla somministrazione di prodotti petroliferi per la successiva rivendita al pubblico presso gli impianti oggetto dei contratti di affitto di ramo d'azienda. Questi alcuni degli indici “contrattuali” sintomatici portati ad oggettivo supporto della ricostruzione nei suddetti termini:
-la sottoscrizione di tutti i contratti avveniva in pari data, e i relativi accordi avevano identica decorrenza e durata;
in seno ai contratti di affitto, assumeva l'obbligazione di “stipulare con la concedente, a Organizzazione_5 richiesta di quest'ultima, contemporaneamente alla stipula del contratto, un contratto di somministrazione di prodotti contrattuali” (cfr. art. 3.2); Pt_
dalla stipula dei suddetti contratti di affitto, la accettava integralmente e senza riserva Controparte_1 alcuna il testo e il contenuto dei contratti di somministrazione (cfr. art. 3.2);
-in seno ai contratti di affitto di ramo d'azienda era espressamente pattuita la destinazione esclusiva dei beni aziendali al commercio dei carburanti somministrati da (cfr. art. 3.3); Parte_1
-la vigenza dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura era reciprocamente condizionata, in quanto, ai sensi degli artt.
4.3 e 4.4. dei contratti di affitto di ramo d'azienda “In caso di invalidità o scioglimento del contratto di somministrazione, la concedente potrà recedere dal contratto con un preavviso minimo di 30
(trenta) giorni. Alla scadenza del contratto, ovvero in ogni altro caso di invalidità o scioglimento del medesimo per qualsiasi ragione o causa, il contratto di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 ss. c.c.” Si ritiene di condividere la ricostruzione del rapporto in essere tra le parti non sussumibile ad un mero collegamento negoziale di più tipologie contrattuali che conservano una loro causa ed una distinta individualità giuridica. Deve invece ritenersi che le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano voluto un unico rapporto negoziale, in cui l'affitto della azienda è solo una delle componenti. Si tratta, cioè, di un unico contratto contrassegnato dall'esistenza di una causa unica, atteso che il nesso intercorrente tra le varie prestazioni è caratterizzato da un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le stesse si presentino tra loro organica-mente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento ne-goziale oggettivamente unico (v. sulla differenza tra contratti collegati e contratto complesso Cass. civ. Sez. I, 20/04/2007, n. 9447 e n. 14611/2005).
-L'art. 4 dei contratti di affitto …..“Durata ed efficacia”, prevede che …….“Il Contratto è a tempo determinato ed avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal dì 1 settembre 2017 e scadenza il 31 agosto 2020, senza che sia necessaria la disdetta, e non potrà prorogarsi o rinnovarsi se non con un accordo in forma scritta, talché viene concordemente escluso che il Contratto possa considerarsi prorogato o rinnovato per fatti concludenti, quand'anche verifichi l'ipotesi di protrazione della detenzione del Ramo d'Azienda di cui all'art. 11.3”;
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> disposizioni pattizie e contrattuali dello stesso tenore sono contenute all'art. 3 dei contratti di somministrazione anche stipulati inter partes in data del 28.06.2017.
-Rilevato che -come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- è indubbio3 peraltro, nel caso di specie il collegamento negoziale sussistente fra i negozi posti in essere fra le parti, la cui funzione economico-sociale concretamente perseguita (cioè la causa) è la somministrazione di carburante in esclusiva, per la successiva rivendita al pubblico presso un'area di servizio concessa in comodato (Cass. Sez. III, 19.5.2004, n.9576). Tale scopo viene perseguito concedendo in comodato un'area -senza la quale la rivendita del carburante somministrato sarebbe impossibile- e concedendo in affitto l'azienda con i relativi beni strumentali all'esercizio dell'attività di rivendita. Comodato e affitto, pertanto, sono i mezzi mediante i quali il comodatario-affittuario- somministrato può svolgere la sua attività di rivendita. Scopo ultimo del collegamento negoziale. Appare evidente che si concede in comodato un'area di servizio affinché possa esservi esercitata la vendita di carburanti, e non il contrario. Né sono stati invocati elementi contrattuali dai quali possa emergere una diversa valutazione;
id est una prevalenza del contratto di comodato sul contratto di somministrazione. Anzi la interconnessione tra le clausole del contratto di affitto di ramo di azienda e del contratto di somministrazione fornitura (che fa dipendere dalla risoluzione di detto contratto la risoluzione degli accordi connessi) permette di comprendere che, nella volontà delle parti, l'affitto di ramo di azienda è servente rispetto alla fornitura, e non il contrario………ha richiamato - per l'adozione di questo criterio di qualificazione, basato sulla prevalenza - Cass. Sez. VI-3, 10.2.2016, n. 2697. In tale situazione, la competenza territoriale non può che essere stabilita,………, avendo riguardo al prevalente contratto di somministrazione, per il quale non vigono le regole di inderogabilità della competenza sopra ricordate……;.
-Rilevato che -almeno allo stato degli atti, della documentazione oggi rinvenibile nel fascicolo e della cognizione meramente sommaria propria di questa fase- possa riconoscersi allo stato e per la presente procedura la competenza territoriale della autorità giudiziaria meneghina (nei contratti di somministrazione pure sottoscritti tra le stesse parti oggi in causa in pari data 28 giugno 2017, all'art. 23.2 i contraenti avevano previsto che “Qualsiasi controversia tra le parti, derivante dal contratto, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano, così intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria”);
-Rilevato che ad oggi appare del tutto oggettiva ed incontestabile la intervenuta e maturata scadenza contrattuale (prevista nei contratti per cui è causa) formatasi alla data (concordata) del 31.08.2020 (nella totale
-Rilevato che sia il profilo della scadenza contrattuale oramai maturata al 30/08/2020 (già di per sé del tutto idoneo a pienamente sostenere il fumus) che l'ampia e rilevante morosità della concessionaria (nei CP_1 fatti nemmeno contestata dalla stessa parte resistente) appaiono integrare i presupposti in fatto ed in diritto del fumus boni iuris;
del tutto vaghe, generiche ed in nulla circostanziate appaiono le prospettazioni difensive di parte (in parte anche ammissive e confessorie laddove -a pag. 4 della memoria difensiva resistente- si CP_1 dichiara …… per anni una modalità di pagamento delle forniture nettamente scostata dalle rigorose clausole contrattuali pattuite………….); astratte allegazioni difensive peraltro anche del tutto inconferenti a fronte dell'assorbente dato della maturata scadenza contrattuale di vigenza di tutti i contratti in essere tra le parti (con termine di efficacia al 31/08/2020) e della perdurante detenzione (senza titolo né legale né contrattuale) delle pompe di rifornimento ed anche in violazione della normativa amministrativa e di sicurezza vigente in materia;
-Rilevato che sotto il profilo del periculum in mora lo stesso appare sussistere in particolare per il pericolo rappresentato dalla concedente rappresentato dalla possibile declaratoria di decadenza delle Pt_1 concessioni demaniali relative agli impianti di distribuzione carburanti mare in questione da parte delle Pubbliche Amministrazioni preposte e funzionalmente competenti anche alla irrogazione di sanzioni;
del resto in sede di udienza del 14/09/2021 è stato ribadito dalla difesa di che…… nelle more, la resistente Pt_1 3 Cfr. Cass. n. 754/2018;
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> è anche priva della Autorizzazione amministrativa ex art. 45 bis del Codice della navigazione. Controparte_2 Evidenzia che nessuno dei quattro contratti per cui è causa è, ad oggi, mai stato prorogato ovvero rinnovato dalle parti oggi in causa;
ADR ad oggi la Società parte resistente (e questo almeno sin Controparte_1 dal febbraio del 2020) non sta pagando più alcunchè ad rispetto a quanto si era obbligata a fare Pt_1 secondo quanto previsto nei contratti……..
Ebbene parte convenuta-resistente <nemmeno comparsa personalmente in udienza (pure a fronte della calendarizzazione per l'incombente prevista)> non ha come da suo onere specificatamente, puntualmente e tempestivamente contestato --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- i fatti dettagliatamente allegati e dedotti da controparte. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale di Milano, nella composizione di cui sopra, provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito, deve ritenersi allo stato assorbita4.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 27489 SUB 1/2021 pendente tra le parti così, nella presente fase cautelare, dispone:
-Ordina alla resistente in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), attesa anche la maturata scadenza di tutti i contratti per cui è causa al 31/08/2020, il rilascio P.IVA_2 immediato degli impianti di carburanti mare di proprietà siti nel Porto di Sciacca, rispettivamente Parte_1 presso il LO SA LO (PVM9826) e la NC OF CO (PVM19845), comprensivi di tutti i beni mobili, immobili, delle licenze e/o autorizzazioni inerenti gli impianti medesimi, e di tutto quanto oggetto dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati dalle parti in data 28.06.2017, liberi da persone e cose non di proprietà di Parte_1
-Differisce ogni statuizione giudiziale in punto di condanna alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione nel merito del già incardinato giudizio ordinario di cognizione.
OMISSIS
Vista l'incertezza in merito alla riconsegna delle pompe, le parti, dopo aver richiesto i termini di cui all'art. 183 c.p.c., venivano invitate dal Giudice a riferire in merito alla riconsegna stessa.
A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale fissava udienza per il proseguimento della causa. 4 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Alla summenzionata udienza del 10.05.2022, veniva dato atto della riconsegna delle pompe avvenuta in data 29.03.2022 e, nell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in udienza,
il Tribunale rinviava la causa a nuova data previa concessione –su istanza di parte- dei termini ex art. 183 c.p.c., differiti.
Le parti depositavano le proprie memorie e il Tribunale ammetteva i testi richiesti dalle parte con le limitazioni indicate nell'ordinanza del 20.10.2022.
I testi indicati, venivano escussi alle udienze tenutasi in data 06.06.2023 e 17.10.2023.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio,
all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo per quanto già argomentato e motivato nella sopra richiamata ordinanza cautelare emessa tra le stesse parti (peraltro non fatta oggetto di reclamo).
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto,
considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene di qui confermare la delibazione giudiziale5 delle istanze istruttorie e di prova formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi,
così come già effettuata nell'emessa ordinanza di ammissione delle richieste probatorie (orali,
per testi e documentali) così come articolate dalle parti costituite.
La parte convenuta peraltro non appare avere riproposto6 (neanche in sede di note conclusive peraltro nemmeno previamente autorizzate dalla AG procedente) le istanze istruttorie di prova 5 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 6 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste –
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> orale (anche non ammesse in sede di delibazione del G.I.), né ha da ultimo insistito per la loro ammissione.
Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo.
Circa il merito della domanda il Tribunale svolge le seguenti osservazioni.
La domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. deve essere accolta per i seguenti motivi.
All'art. 15 dei Contratti, intitolato “Clausole risolutive” vengono indicati i casi di risoluzione di diritto dei Contratti stessi e, precisamente:
Fatto salvo ogni altro caso in cui il Contratto preveda la risoluzione di diritto, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., i seguenti inadempimenti:
a) inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'Art. 3;
b) due o più inadempimenti, anche non consecutivi, del termine di pagamento della rata di canone di cui all'Art. 5;
… omissis …
Il diritto di risolvere il Contratto, previsto dalla disposizione precedente, dovrà essere esercitato in forma scritta e comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> mezzo di posta elettronica certificata secondo la normativa che disciplina l'utilizzo di tale strumento.
… omissis …
Quanto alla forma della risoluzione, parte attrice ha adempiuto agli obblighi disciplinati all'art. 15.2 mediante l'invio di due distinte comunicazioni di posta elettronica certificata, allegate in atti, la cui ricezione non solo non è stata contestata dalla convenuta, ma che sono state anche riscontrate dalla stessa , come si vedrà nel proseguo. CP_1
Per quanto attiene al merito della risoluzione, l'art. 15 fa riferimento ad altri due articoli presenti nel Contratto.
L'art. 3, intitolato “Destinazione del ramo di azienda ed obblighi connessi”, stabilisce che:
In nessun caso e in nessun modo la Destinazione d'Uso potrà essere modificata dall'Affittuaria.
Ai fini della Destinazione d'Uso, l'Affittuaria si obbliga a stipulare con la Concedente, a richiesta di quest'ultima, contemporaneamente alla stipula del Contratto, un contratto di somministrazione dei Prodotti Contrattuali, secondo il testo sub Allegato C al presente
Contratto … il cui contenuto l dichiara di accettare integralmente senza riserva Parte_4
alcuna.
L'Affittuaria si obbliga espressamente a non stoccare nel Ramo d'Azienda, né a farvi transitare,
prodotti petroliferi che non abbia acquistato o comunque che non siano provenienti dalla
Concedente o da altre imprese da questa autorizzate.
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Parte attrice ha fornito la prova che, nel corso dell'anno 2020, la si sia Controparte_7
Part approvvigionata da fornitori terzi non autorizzati in tale senso da come si nota anche dagli allegati registri obbligatori di carico e scarico relativi ai punti vendita mare presso il LO SA
LO (PVM9826) e la NC OF CO (PVM19845) del di Sciacca. Org_6
Tale circostanza, inoltre, è stata altresì confermata da parte convenuta in due distinte occasioni.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, a pagina 4, afferma, infatti, che … CP_1
“nemmeno tale modalità di pagamento veniva accettata dall'attrice, la quale tenendo un
comportamento palesemente contrario alla buona fede contrattuale ed al rapporto di fiducia
che si era consolidato negli anni, rifiutava incomprensibilmente una forma di pagamento più
garantita di quella prevista nelle già rigide clausole contrattuali sottoscritte, costringendo così
la convenuta a rifornirsi presso terzi per non perdere la clientela e salvaguardare
l'avviamento commerciale” (sottolineatura a cura dello scrivente).
Anche il teste di parte convenuta, escusso all'udienza tenutasi in data Testimone_1
06.06.2023, ha riferito testualmente: sul capitolo 11 della memoria : posso solo CP_1
confermare la circostanza di fatto per cui la si è dovuta rivolgere ad altri CP_1
fornitori di gasolio, ma non sono in grado di riferite (nemmeno approssimativamente) la
cronologia e la tempistica di quanto appeno detto.
Quanto sopra indicato sarebbe sufficiente ad integrare la risoluzione per violazione degli obblighi di cui all'art. 3, come disciplinato dall'Art. 15.1 a).
Si aggiunga a ciò l'inadempimento di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15, ovvero quello riguardante il termine di pagamento della rata di canone di cui all'art. 5.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> L'art. 5, intitolato “canone”, al punti 5.1 stabilisce che il canone annuo iniziale è fissato in complessivi Euro 7.000 da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del mese iniziale tramite RID.
Part a fornito la prova anche di tale inadempimento.
Con le comunicazioni già citate ed allegate sub docc. 8 e 9, parte attrice ha contestato le singole fatture rimaste impagate ovvero pagate con ritardo, precisamente:
con la pec avente numero di protocollo 167 del 14.02.2020 e relativa al PVM 9826 LO SA
LO
Con la pec avente numero di protocollo 168 del 14.02.2020 e relativa al PVM 19845 Org_2
C. Org_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Anche tale assunto non è stato contestato dalla controparte, che, anzi, ne ha contestato solamente la mancata decurtazione della restituzione del deposito cauzionale, oltre a addurre motivazioni di carattere vessatorio, come si dirà oltre.
Parte convenuta, infatti, nella propria costituzione, afferma che … “senonchè, nonostante le
contestazioni formulate nella missiva del 9 marzo 2020, la società attrice chiedeva la
Part restituzione dei rami di azienda, per cui in data 18 giugno 2020 i funzionari dell si
CP_ recavano presso i locali della ed a fronte della richiesta di pagamento del CP_1
deposito cauzionale da parte di quest'ultima, facevano prontezza di adempimento dell'importo
residuo, tanto che veniva effettuato in data 26 agosto 2020 un bonifico in favore della
convenuta di ben €2.595,19”.
Anche il teste di parte convenuta già citato in precedenza, , ha reso tale Testimone_1
dichiarazione testimoniale sul punto: sono il padre di , nato a [...] il Controparte_3
14/04/1985; mio figlio è Amministratore e socio della resistente Sul Controparte_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> capitolo 8 della memoria del 26/09/2022: posso solo dire che ho personalmente fornito CP_1
a mio figlio , nato a [...] il [...] la provvista monetaria Controparte_3
necessaria per sanare ed estinguere la esposizione debitoria maturata dalla sua Società nei
confronti dell' . CP_9
La posizione debitoria della appare, quindi, confermata così come l'applicabilità della CP_1
risoluzione per tale inadempimento contrattuale.
Un breve cenno alla domanda di nullità delle clausole invocate da parte attrice per la richiesta di condanna ai danni, come indicato nelle conclusioni di parte convenuta.
La afferma, infatti, che emergerebbe, da un'attenta lettura dei contratti, nonché Controparte_7
Part dal comportamento tenuto dall' durante il rapporto, in maniera inconfutabile un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi dovuto all'imposizione da parte dell' di condizioni Pt_1
contrattuali ingiustificatamente gravose.
Procede la convenuta, dichiarando che ... in effetti la condizione di dipendenza economica si
realizza proprio nel momento in cui l'impresa più debole viene privata dall'impresa dominante
della sua indipendenza commerciale nello svolgimento delle sue attività e ciò si è verificato
nella fattispecie attraverso l'imposizione di condizioni contrattuali inique, prezzi non
competitivi, sospensione delle forniture, interruzione arbitraria del rapporto commerciale.
Dette condizioni rendono poi attuale e quindi vietata la determinazione del contenuto
vincolante delle predette clausole nei confronti dell'odierna convenuta;
si eccepisce, pertanto,
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> la nullità delle clausole contrattuali attraverso le quali si è concretizzata e realizzata l'abuso
di dipendenza economica.
Conclude facendo riferimento alle penali contenute negli artt. 11.3 e 31.5 dei Contratti – di cui si dirà nel paragrafo seguente – ritenendole ingiuste non proporzionate in rapporto al canone contrattualmente determinato.
La disciplina delle clausole vessatorie tra Imprese differisce notevolmente da quella tra Imprese
e Consumatori alle quali si applica la normativa più tutelante del codice del consumo.
Ai rapporti tra imprese si applica, infatti, la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c., che pone l'attenzione dei contraenti su una attenta lettura del contratto, con l'aggiunta, in taluni casi,
anche della doppia sottoscrizione sul contenuto di particolari clausole.
Nei contratti oggetto di causa, la convenuta ha sottoscritto, approvando specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 una serie di articoli, tra i quali i sopra citati 11.3 e
31.5.
Non può, quindi, venire accolta la domanda di nullità di tali clausole.
Per quanto concerne la domanda di restituzione dei rami d'azienda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la già avvenuta restituzione degli stessi avvenuta in data 29.03.2022, come da verbali versati in atti e come confermato dalle parti.
Parte attrice, nella propria memoria ex art. 183 n. 1, quantifica la propria domanda come segue:
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<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> … conseguentemente e per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dei seguenti importi, Parte_1
aggiornati tenendo conto della data effettiva di rilascio (rectius: 29.03.2022):
€ 22.166,54 (euro ventiduemilacentossessantasei/54) a titolo di indennità di occupazione ex
art. 11.4 lett. d) dei contratti di affitto del 28.06.2017 per il periodo settembre 2020-marzo
2022, oltre interessi di mora;
€ 296.906,40 (euro duecentonovantaseimilanovecentosei/40) a titolo di penali per violazione dell'obbligo di restituzione dei rami d'azienda ex art. 11.3 dei contratti di affitto del 28.06.2017
per il periodo 14.02.2020-29.03.2022;
€ 309.600,00 (euro trecentonovemilaseicento/00) a titolo di penali per violazione del divieto di utilizzo dei Marchi di ex art. 31.5 dei contratti di affitto del 28.06.2017 per il Parte_1
periodo 14.02.2020-29.03.2022;
ovvero di quella diversa accertanda.
In primo luogo, per ogni voce richiesta, si ritiene che le somme siano dovute a far data dal
14.02.2020 (data della risoluzione, come indicata nel paragrafo precedente) alla data del
29.03.2022 (data della avvenuta riconsegna dei rami come da verbali).
In secondo luogo, passando all'esame delle singole voci richieste:
Indennità di occupazione:
Per quanto riguarda le singole voci richieste, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione deve essere accolta, sia in ragione della costante giurisprudenza e del dato
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> normativo sul punto, sia in ragione del dettato dei Contratti stipulati, che all'art. 11.4
stabiliscono che “in caso di protrazione della detenzione del Ramo d'Azienda in pendenza dell'obbligo di restituzione: (d) per quanto riguarda l'indennità spettante alla Concedente per la protrazione del godimento di fatto del bene da parte dell'Affittuaria, al rapporto fra le parti si applicherà l'art. 1591 c.c., senza onere a carico della Concedente di costituire in mora l'Affittuaria”.
Si ricordi che anche l'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore in mora a restituire la cosa è
tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Il canone annuo di ciascun Contratto era pari ad €7.000,00, pertanto, l'importo dovuto, già
detratte le indennità relative al periodo febbraio/agosto 2020 in sede di restituzione del deposito cauzionale, ammonta ad €22.166,54, così suddivisi:
--Contratto PV LO SA LO (PVM9826) (cfr. doc. 1) – canone annuo € 7.000,00/12 =
canone mensile € 583,33 -> arco temporale di violazione del divieto di restituzione settembre
2020/marzo 2022 (19 mesi) -> corrispettivo dovuto € 583,33 x 19 = € 11.083,27 oltre interessi di mora;
--Contratto (PVM19845) (cfr. doc. 2) – canone annuo € Organizzazione_7
7.000,00/12 = canone mensile € 583,33 -> arco temporale di violazione del divieto di restituzione settembre 2020/marzo 2022 (19 mesi) -> corrispettivo dovuto € 583,33 x 19 = €
11.083,27 oltre interessi di mora.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Penali per la violazione dell'obbligo di restituzione dei rami d'azienda:
I rami sono stati restituiti in data 29.03.2022, anziché al momento della risoluzione dei contratti, come pacificamente ammesso dalle parti e come indicato nei verbali di riconsegna.
Tale ritardo nella restituzione rende accoglibile anche questa domanda, sulla base dell'art. 11.3
dei contratti, che conviene quanto segue: “11.3. In caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di restituzione del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria, fatti salvi i maggiori danni, sarà
tenuta a pagare, a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, una somma pari a dieci volte il
canone giornaliero;
il canone giornaliero è determinato dividendo il canone annuo corrente
per 365”.
Calcolando il dies a quo il 14.02.2020 – data della risoluzione contrattuale – e il dies ad quem
29.03.2022 – data del rilascio - la risulterebbe debitrice della somma di €296.906,40, CP_1
così individuato:
Contratto PV LO SA LO (PVM9826) (cfr. doc. 1) – canone annuo € 7.000,00/365 =
canone giornaliero € 19,18 -> penale giornaliera € 191,80 (canone giornaliero x 10) – ritardo nella restituzione (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute € 191,80 x 774 =
€148.453,20;
Contratto (PVM19845) (cfr. doc. 2) – canone annuo € Organizzazione_7
7.000,00/365 = canone giornaliero € 19,18 -> penale giornaliera € 191,80 (canone giornaliero x
10) – ritardo nella restituzione (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute € 191,80 x
774 = €148.453,20.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Penali per la violazione del divieto di utilizzo dei marchi Parte_1
Come detto nel paragrafo precedente e come anche provato in corso di causa, Controparte_7
Part ha continuato ad utilizzare i marchi nonostante l'approvvigionamento e lo stoccaggio in
Part magazzino di carburanti acquistati da soggetti terzi a ciò non autorizzati da
L'art. 31 dei contratti disciplina proprio questo aspetto dell'affitto del ramo e precisamente
Part (dopo aver definito i marchi quali i “marchi e/o segni distintivi che la stessa ha apposto o deciderà di apporre sulle strutture del ramo d'azienda concessi in uso all'affittuaria in via transitoria, non esclusiva e per i soli fini del contratto stesso), al punto 5) afferma che “le parti convengono che, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi ragione o causa dovuta,
l'affittuaria sarà tenuta a: (i) interrompere immediatamente l'uso, sotto qualsiasi forma, dei marchi;
(ii) rimuovere tali marchi da qualunque supporto su cui siano stati apposti”.
Ebbene tale interruzione immediata e rimozione dei marchi non è avvenuta fino alla restituzione dei rami.
Per l'ipotesi di violazione e/o ritardo nell'adempimento delle suddette obbligazioni, i Contratti
prevedevano l'applicazione, nei confronti dell'affittuaria, di una penale giornaliera di €200,00;
In caso contrario, l'Affittuaria sarà tenuta a pagare all'Eni a titolo di penale una somma giornaliera pari ad Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione o di inosservanza di anche uno solo degli obblighi di cui sopra, fatto salvo il maggior danno”.
La penale da riconoscersi ammonta, quindi, ad €309.600,00, individuato come segue:
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Contratto PV LO SA LO (PVM9826) (cfr. doc. 1) – penale giornaliera € 200,00 –
ritardo nella rimozione dei Marchi (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute
€200,00 x 774 = € 154.800,00;
Contratto (PVM19845) (cfr. doc. 2) – penale giornaliera € Organizzazione_7
200,00 – ritardo nella rimozione dei Marchi (14.02.2020-29.03.2022) 774 giorni -> penali dovute €200,00 x 774 = € 154.800,00.
Part Da ultimo va evidenziato che su tutti i profili contenziosi in esame, ha specificatamente contestato7 quanto prospettato ed asserito dalla controparte oggi convenuta, sicchè 7 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n.
27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo della prova, nemmeno potrebbe ritualmente valersi8 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento
probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
Parte attrice ha anche chiesto che la convenuta società venisse condannata al CP_1
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., liquidando il danno in via equitativa.
Part ha richiesto tale risarcimento in ragione del fatto che la controparte avrebbe violato (come affermato nella citazione) tanto reiteratamente quanto sfacciatamente, tutte le fondamentali
disposizioni contenute nei contratti di somministrazione e di affitto di ramo d'azienda stipulati
con persevera -persino a seguito della scadenza naturale dei rapporti- Parte_1
nell'illegittima detenzione dei beni aziendali di in assoluto spregio dei diritti di tale Parte_1
ultima. E ancora: In particolare, a distanza di ben dieci mesi dalla missiva (cfr. doc. 15) con la
quale la rappresentava che avrebbe notiziato allorquando i Controparte_1 Parte_1
21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
8 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c.
(legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> magazzini sarebbero stati liberati dai prodotti ancora stoccati, nessuna comunicazione è
pervenuta circa l'esaurimento dei lubrificanti da parte della controparte, che continua invece a
detenere e gestire gli impianti di proprietà e a marchio in modo del tutto illegale e Parte_1
con approvvigionamento abusivo di prodotti petroliferi da ditte non autorizzate.
La domanda non può essere accolta.
L'art. 96 c.p.c., infatti, disciplina la c.d. “responsabilità aggravata” stabilendo che “se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni,
che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Non si ravvisano gli elementi sopra indicati nella causa in esame.
Giova precisare, inoltre, che l'art. 96 c.p.c. verte sul fatto che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (nelle accezioni sopra indicate).
Parte attrice, invece, sembrerebbe fare rientrare il comportamento della controparte in un generico comportamento tenuto anche ante ed extra causam a suo dire non consono, non un comportamento processuale in senso stretto.
Come affermato anche di recente dalla Corte capitolina: “la condanna ex art. 96, comma 3
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed
efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la
violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e
proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di
per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al
pagamento della somma equitativamente determinata non richiede la domanda di parte, né la
prova del danno, essendo, tuttavia, necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente,
della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per
carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza
giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei
motivi di impugnazione” (C.A. Roma, sent. n. 4649 del 27.06.2023).
Non vengono censurate con tale articolo, quindi, le condotte delle parti prima del giudizio, ma solamente il contegno processuale propriamente detto.
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, quindi, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui alla tabella ad oggi normativamente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione9 il Tribunale Civile e Penale di
Milano provvede come in dispositivo. 9 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito10, deve ritenersi allo stato assorbita11.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 27489/2021, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dei contratti stipulati tra le parti oggi in causa in data 28.06.2017 aventi ad oggetto gli impianti di carburanti mare di proprietà siti nel porto di Sciacca, rispettivamente presso il LO SA LO Parte_1
(PVM9826) e la NC (PVM19845), ciò anche peraltro atteso il Organizzazione_1 grave e colpevole inadempimento della parte convenuta, e per l'effetto condanna la parte convenuta < > al pagamento in Controparte_1 P.IVA_2 favore di delle somme ivi indicate: Parte_1
• €#22.166,54# a titolo di indennità di occupazione;
• €#296.906,40# a titolo di penali per la violazione dell'obbligo di restituzione dei rami;
2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 10 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
11 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema
Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>> • €#309.600,00# a titolo di penali per la violazione del divieto di utilizzo dei marchi di
Parte_1 il tutto oltre agli interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo;
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte convenuta << >> alla refusione, Controparte_1 P.IVA_2 in favore di parte attrice delle spese legali della presente procedura qui di Parte_1 seguito liquidate in complessivi €#12.000,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. versato, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 06/03/2024.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--sentenza-rg n. 27489 2021-pagina 1 di 32>>