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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente e Relatore
PENZA RENATO, Giudice
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4424/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagna - Largo Della Memoria N. 1 84022 Campagna SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
DI TW & NC S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500138547 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 202500138546 del 04.07.2025 emessa della DI TW & NC S.p.A. – concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi per il Comune di Campagna, con la quale gli veniva intimato il pagamento la somma di € 97.987,63 e ne ha chiesto l'annullamento.
Ha addotto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: nullità ed illegittimità dell'intimazione impugnata per carenza di legittimazione passiva;
decadenza della pretesa erariale;
prescrizione della pretesa fatta valere con l'atto impugnato. Ha dedotto che sia nell'avviso-relata e sia nella intimazione in questione, il ricorrente viene individuato quale soggetto passivo in proprio (infatti, viene indicato il proprio codice fiscale) e viene richiesto il pagamento di imposte non dovute ed allo stesso non riconducibili. Ha affermato che il ricorrente non deve alla società di riscossione e per essa all'ente impositore alcuna delle somme indicate nella intimazione impugnata e non è il soggetto passivo delle imposte reclamate in pagamento.
Costituitasi in giudizio DI TW & NC S.p.A., ha dedotto anzitutto l' inammissibilità del ricorso, stante la rituale notifica degli atti presupposti a quelli impugnati divenuti tutti definitivi. Esattamente l' atto impugnato sarebbe stato preceduto per quanto riguarda l'IMU annualità 2013, dall' Avviso di accertamento n. 7490 del 04/12/2018 per omesso /parziale/ritardato pagamento dell'anno 2013 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni , notificato al Commissario liquidatore Ricorrente_1 in data 12/12/2018. Nonché avviso di accertamento n. 19601 del 10/12/2019 per omesso /parziale/ritardato pagamento dell'anno
2014 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni notificato al Commissario liquidatore, Letteriello mediante racc a/r in data 30/12/2019 , regolarmente ritirata in data 10/01/2020 ;
- Ingiunzione fiscale ex RD n.639/1910 n. 20230643200002585 del 14/12/2023 per IMU annualità 2013 e
2014 notificata in data 18/12/2023 al Commissario liquidatore Ricorrente_1 al medesimo indirizzo di residenza. Ha depositato parte resistente visura camerale da cui si evince che il Ricorrente_1 è legale rappresentante nonché liquidatore e socio della Società_2 S.r.l. in liquidazione. Ha depositato memorie difensive il ricorrente.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto che l'intimazione di pagamento si riferisce ad Imu 2013 e 2104 dovuta dalla società Società_2 è rivolta direttamente al Ricorrente_1 e nella “relata” se così può definirsi la dicitura contenuta nell'atto di notifica a mezzo pec, è scritto “si notifica a Ricorrente_1 nella qualità di Coobbligato della Società_2”, alla pec dovrebbero essere allegati gli atti notificati in precedenza e cui fa riferimento la DI TW & NC S.p.A. , ma non si rinvengono agli atti del giudizio. E' ben chiaro, quindi, che l'intimazione si riferisce a debiti fiscali della società Società_2, rispetto alla quale l'intimante ritiene il Ricorrente_1, nella sua qualità di liquidatore della società, sarebbe coobbligato. E che l'intimazione non sia rivolta al Ricorrente_1 nella qualità di liquidatore della Società_2 per un debito della stessa si evince chiaramente dall' avviso di accertamento d'ufficio n. 19601 del 10/12/2019 per omesso/parziale/ritardato pagamento dell'anno 2014 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni che risulta regolarmente notificato al Ricorrente_1 nella qualità di Commissario della Società_2 in liquidazione (notifica in data10.1.2020 mediante ritiro) ; anche il modello F24 allegato risulta intestato alla Società_2 in liquidazione, rendendo evidente che l'avviso è rivolto alla debitrice effettiva e solo notificato al Ricorrente_1 nella sua predetta qualità, in conformità a legge. Anche l'avviso di accertamento 7490 relativo ad IMU 2013 risulta notificato al Ricorrente_1, nella qualità di amministratore della Società_2 e quindi non in proprio. Il Ricorrente_1 ha proposto impugnazione in proprio e non quale liquidatore della società, non essendovi alcuna intimazione rivolta alla debitrice.
Ciò premesso in fatto, in diritto, va detto che non esistono norme che prevedono una “coobbligazione” del liquidatore , che non è debitore d'imposta, essendo tale solo la società.
E' prevista una possibile responsabilità dei liquidatori delle società. Esattamente è prevista dall' 'art. 36 del
DPR 602/1973, in materia di imposte dirette, il quale stabilisce che “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 . Si applica il primo comma dell'articolo
39”.
La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 15580/24 ) ha precisato che l'art. 36, comma 1, cit. non prevede alcuna coobbligazione dei liquidatori nei debiti tributari della società, ma un'autonoma ipotesi di responsabilità attribuibile ai liquidatori che non abbiano pagato le imposte del periodo della liquidazione o dei periodi antecedenti, salva la prova del pagamento, con le attività di liquidazione, di crediti di rango superiore.
Anche le Sezioni Unite (Cass. n. 32790 del 2023) hanno stabilito che la responsabilità di cui all'art. 36 del
D.P.R. n. 602 del 1973 è responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria del liquidatore che, venendo meno agli obblighi che sono propri della carica rivestita, ha utilizzato l'attività di liquidazione per l'assegnazione dei beni ai soci oppure per soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari che perciò sono rimasti insoluti, con l'ulteriore precisazione che, "in materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compresa la debenza di imposte a carico della società" (Cass. civ., Sez. V, Ord., 19/11/2025, n. 30515).
La responsabilità del liquidatore deve essere, dunque, accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso, secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 602 del 1973, e in tale sede il liquidatore potrà esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, contestando la sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, ivi compresa l'esistenza a carico della società di imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori. Nel giudizio instaurato avverso l'atto motivato con il quale viene contestata la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultimo può, quindi, legittimamente opporsi anche alla sussistenza di imposta a carico della società, al fine di escludere l'asserito inadempimento agli obblighi connaturati alla carica dallo stesso ricoperta (Cass. n. 32790 del 2023 cit.); ad ulteriore conferma circa l'ampiezza del diritto di difesa del liquidatore al quale viene contestata la responsabilità ai sensi dell'art. 36 cit., va richiamata anche Corte di Giustizia dell'UE (CGUE 27 febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56), richiamata da Cass. n. 19975 del 2025), secondo la quale "il carattere definitivo di una decisione amministrativa non può giustificare una lesione della sostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si può ammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottate in esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l'amministrazione finanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, in base ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggetto passivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere in discussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche
(v. in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU C 2019 861, punti 47 e 49). Se l'Amministrazione finanziaria vuole fare valere nei confronti del liquidatore la responsabilità ex art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 deve, dunque, attivare nei suoi confronti un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36, comma 5, cit. (cfr. per l'analoga responsabilità, a titolo sussidiario, dell'ex socio, Cass. Sez. U. n. 3625 del 2025); in tal caso può notificare al liquidatore anche una cartella di pagamento, in luogo di un avviso di accertamento, purché l'atto notificato sia specificatamente motivato in relazione alla ragione giuridica e al presupposto fattuale della pretesa per la prima volta azionata ( v. Cass. n. 21026 del 2024, Cass. n. 16811 del 2025, punto 17).
Ciò premesso occorre ancora aggiungere che le Sezioni Unite hanno precisato che nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ma il principio è richiamabile anche nel caso in esame di società in liquidazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo (già secondo) comma dell'art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci, ex artt. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione.
In conclusione, se l'Ufficio fiscale intende far valere la responsabilità del liquidatore deve emettere un autonomo avviso di accertamento o un qualsiasi atto, poi impugnabile, nel quale deve specificare il titolo della pretesa e poi, nel successivo giudizio, ma dovrebbe essere già oggetto di motivazione, deve specificamente indicare i comportamenti negligenti che abbiano creato pregiudizio alle ragioni del creditore fiscale. Ora, nel caso di specie l'intimazione è notificata al Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di coobbligato della società Società_2 e non risulta essere un atto di esercizio di azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, né è dato evincere in alcun modo che il Ricorrente_1, nella sua qualità di liquidatore abbia commesso atti negligenti pregiudizievoli degli interessi del Comune, sicchè l'intimazione non può che essere annullata.
Ritenuto fondato il motivo proposto in via principale e reiterato con le memorie, di difetto di legittimazione passiva del Ricorrente_1, in proprio, non vi è più ragione, anche perché trattasi di motivi proposti in via subordinata, di esaminare gli ulteriori motivi relativi alla decadenza dell'ente e prescrizione del credito.
L'esame del predetto motivo, con necessario esame preliminare della validità e ritualità delle notifiche degli atti cd. presupposti, sarebbe richiesto ove l'intimazione, rivolta alla società, in persona del liquidatore ed allo stesso notificata nella qualità, fosse stata oggetto del presente giudizio ma, per come già precisato, l'intimazione impugnata è rivolta solo al Ricorrente_1, in proprio e quale “coobbligato”. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno in composizione collegiale, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l' intimazione di pagamento n. 202500138546 del 04.07.2025 emessa della DI TW & NC S.p.A., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata;
condanna la soccombente DI TW
& NC S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.627,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese di cut, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Salerno il 5.1.2026
Il Presidente est.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente e Relatore
PENZA RENATO, Giudice
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4424/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagna - Largo Della Memoria N. 1 84022 Campagna SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
DI TW & NC S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500138547 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 202500138546 del 04.07.2025 emessa della DI TW & NC S.p.A. – concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi per il Comune di Campagna, con la quale gli veniva intimato il pagamento la somma di € 97.987,63 e ne ha chiesto l'annullamento.
Ha addotto a fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi: nullità ed illegittimità dell'intimazione impugnata per carenza di legittimazione passiva;
decadenza della pretesa erariale;
prescrizione della pretesa fatta valere con l'atto impugnato. Ha dedotto che sia nell'avviso-relata e sia nella intimazione in questione, il ricorrente viene individuato quale soggetto passivo in proprio (infatti, viene indicato il proprio codice fiscale) e viene richiesto il pagamento di imposte non dovute ed allo stesso non riconducibili. Ha affermato che il ricorrente non deve alla società di riscossione e per essa all'ente impositore alcuna delle somme indicate nella intimazione impugnata e non è il soggetto passivo delle imposte reclamate in pagamento.
Costituitasi in giudizio DI TW & NC S.p.A., ha dedotto anzitutto l' inammissibilità del ricorso, stante la rituale notifica degli atti presupposti a quelli impugnati divenuti tutti definitivi. Esattamente l' atto impugnato sarebbe stato preceduto per quanto riguarda l'IMU annualità 2013, dall' Avviso di accertamento n. 7490 del 04/12/2018 per omesso /parziale/ritardato pagamento dell'anno 2013 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni , notificato al Commissario liquidatore Ricorrente_1 in data 12/12/2018. Nonché avviso di accertamento n. 19601 del 10/12/2019 per omesso /parziale/ritardato pagamento dell'anno
2014 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni notificato al Commissario liquidatore, Letteriello mediante racc a/r in data 30/12/2019 , regolarmente ritirata in data 10/01/2020 ;
- Ingiunzione fiscale ex RD n.639/1910 n. 20230643200002585 del 14/12/2023 per IMU annualità 2013 e
2014 notificata in data 18/12/2023 al Commissario liquidatore Ricorrente_1 al medesimo indirizzo di residenza. Ha depositato parte resistente visura camerale da cui si evince che il Ricorrente_1 è legale rappresentante nonché liquidatore e socio della Società_2 S.r.l. in liquidazione. Ha depositato memorie difensive il ricorrente.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto che l'intimazione di pagamento si riferisce ad Imu 2013 e 2104 dovuta dalla società Società_2 è rivolta direttamente al Ricorrente_1 e nella “relata” se così può definirsi la dicitura contenuta nell'atto di notifica a mezzo pec, è scritto “si notifica a Ricorrente_1 nella qualità di Coobbligato della Società_2”, alla pec dovrebbero essere allegati gli atti notificati in precedenza e cui fa riferimento la DI TW & NC S.p.A. , ma non si rinvengono agli atti del giudizio. E' ben chiaro, quindi, che l'intimazione si riferisce a debiti fiscali della società Società_2, rispetto alla quale l'intimante ritiene il Ricorrente_1, nella sua qualità di liquidatore della società, sarebbe coobbligato. E che l'intimazione non sia rivolta al Ricorrente_1 nella qualità di liquidatore della Società_2 per un debito della stessa si evince chiaramente dall' avviso di accertamento d'ufficio n. 19601 del 10/12/2019 per omesso/parziale/ritardato pagamento dell'anno 2014 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni che risulta regolarmente notificato al Ricorrente_1 nella qualità di Commissario della Società_2 in liquidazione (notifica in data10.1.2020 mediante ritiro) ; anche il modello F24 allegato risulta intestato alla Società_2 in liquidazione, rendendo evidente che l'avviso è rivolto alla debitrice effettiva e solo notificato al Ricorrente_1 nella sua predetta qualità, in conformità a legge. Anche l'avviso di accertamento 7490 relativo ad IMU 2013 risulta notificato al Ricorrente_1, nella qualità di amministratore della Società_2 e quindi non in proprio. Il Ricorrente_1 ha proposto impugnazione in proprio e non quale liquidatore della società, non essendovi alcuna intimazione rivolta alla debitrice.
Ciò premesso in fatto, in diritto, va detto che non esistono norme che prevedono una “coobbligazione” del liquidatore , che non è debitore d'imposta, essendo tale solo la società.
E' prevista una possibile responsabilità dei liquidatori delle società. Esattamente è prevista dall' 'art. 36 del
DPR 602/1973, in materia di imposte dirette, il quale stabilisce che “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 . Si applica il primo comma dell'articolo
39”.
La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 15580/24 ) ha precisato che l'art. 36, comma 1, cit. non prevede alcuna coobbligazione dei liquidatori nei debiti tributari della società, ma un'autonoma ipotesi di responsabilità attribuibile ai liquidatori che non abbiano pagato le imposte del periodo della liquidazione o dei periodi antecedenti, salva la prova del pagamento, con le attività di liquidazione, di crediti di rango superiore.
Anche le Sezioni Unite (Cass. n. 32790 del 2023) hanno stabilito che la responsabilità di cui all'art. 36 del
D.P.R. n. 602 del 1973 è responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria del liquidatore che, venendo meno agli obblighi che sono propri della carica rivestita, ha utilizzato l'attività di liquidazione per l'assegnazione dei beni ai soci oppure per soddisfare crediti di ordine inferiore a quelli tributari che perciò sono rimasti insoluti, con l'ulteriore precisazione che, "in materia di responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 36, nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compresa la debenza di imposte a carico della società" (Cass. civ., Sez. V, Ord., 19/11/2025, n. 30515).
La responsabilità del liquidatore deve essere, dunque, accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso, secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 602 del 1973, e in tale sede il liquidatore potrà esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, contestando la sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, ivi compresa l'esistenza a carico della società di imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori. Nel giudizio instaurato avverso l'atto motivato con il quale viene contestata la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultimo può, quindi, legittimamente opporsi anche alla sussistenza di imposta a carico della società, al fine di escludere l'asserito inadempimento agli obblighi connaturati alla carica dallo stesso ricoperta (Cass. n. 32790 del 2023 cit.); ad ulteriore conferma circa l'ampiezza del diritto di difesa del liquidatore al quale viene contestata la responsabilità ai sensi dell'art. 36 cit., va richiamata anche Corte di Giustizia dell'UE (CGUE 27 febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56), richiamata da Cass. n. 19975 del 2025), secondo la quale "il carattere definitivo di una decisione amministrativa non può giustificare una lesione della sostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si può ammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottate in esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l'amministrazione finanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, in base ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggetto passivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere in discussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche
(v. in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU C 2019 861, punti 47 e 49). Se l'Amministrazione finanziaria vuole fare valere nei confronti del liquidatore la responsabilità ex art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 deve, dunque, attivare nei suoi confronti un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento ex art. 36, comma 5, cit. (cfr. per l'analoga responsabilità, a titolo sussidiario, dell'ex socio, Cass. Sez. U. n. 3625 del 2025); in tal caso può notificare al liquidatore anche una cartella di pagamento, in luogo di un avviso di accertamento, purché l'atto notificato sia specificatamente motivato in relazione alla ragione giuridica e al presupposto fattuale della pretesa per la prima volta azionata ( v. Cass. n. 21026 del 2024, Cass. n. 16811 del 2025, punto 17).
Ciò premesso occorre ancora aggiungere che le Sezioni Unite hanno precisato che nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ma il principio è richiamabile anche nel caso in esame di società in liquidazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo (già secondo) comma dell'art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci, ex artt. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione.
In conclusione, se l'Ufficio fiscale intende far valere la responsabilità del liquidatore deve emettere un autonomo avviso di accertamento o un qualsiasi atto, poi impugnabile, nel quale deve specificare il titolo della pretesa e poi, nel successivo giudizio, ma dovrebbe essere già oggetto di motivazione, deve specificamente indicare i comportamenti negligenti che abbiano creato pregiudizio alle ragioni del creditore fiscale. Ora, nel caso di specie l'intimazione è notificata al Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di coobbligato della società Società_2 e non risulta essere un atto di esercizio di azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, né è dato evincere in alcun modo che il Ricorrente_1, nella sua qualità di liquidatore abbia commesso atti negligenti pregiudizievoli degli interessi del Comune, sicchè l'intimazione non può che essere annullata.
Ritenuto fondato il motivo proposto in via principale e reiterato con le memorie, di difetto di legittimazione passiva del Ricorrente_1, in proprio, non vi è più ragione, anche perché trattasi di motivi proposti in via subordinata, di esaminare gli ulteriori motivi relativi alla decadenza dell'ente e prescrizione del credito.
L'esame del predetto motivo, con necessario esame preliminare della validità e ritualità delle notifiche degli atti cd. presupposti, sarebbe richiesto ove l'intimazione, rivolta alla società, in persona del liquidatore ed allo stesso notificata nella qualità, fosse stata oggetto del presente giudizio ma, per come già precisato, l'intimazione impugnata è rivolta solo al Ricorrente_1, in proprio e quale “coobbligato”. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno in composizione collegiale, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l' intimazione di pagamento n. 202500138546 del 04.07.2025 emessa della DI TW & NC S.p.A., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata;
condanna la soccombente DI TW
& NC S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.627,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese di cut, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Salerno il 5.1.2026
Il Presidente est.