Articolo 11 del Codice del Terzo settore
Articolo 10Articolo 12
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3 agosto 2017
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3 agosto 2024
Art. 11. Iscrizione 1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, e' efficace anche ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)) .
Entrata in vigore il 3 agosto 2024
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