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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3085/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09.09.2025, avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 20.12.2024 da rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Pezzella Maria e COMPARELLI VERONICA, rappresentata e difesa dall' Avv.to Pacifico
Rodolfo, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in IR RA (CE) in data
09.08.2014, dalla cui unione nascevano i figli minori , nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
19.07.2019; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto con domanda congiunta la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.; ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel presente procedimento definito con sentenza N. 113/2025, pubblicata in data 13/02/2025, all'esito del presente procedimento per separazione consensuale, con rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.08.2014 presso il Comune di IR
RA dalle parti sig. e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IR RA, Parte_2 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2.I figli minori e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_3
e residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale.
3.La casa coniugale, sita in IR RA (CE), alla via Napoli, Parco Nima n. 189 condotta in locazione con tutti gli arredi, sarà assegnata alla moglie, la quale ivi vivrà con i figli minori e ed ove sono state Per_1 Persona_3 trasferite formalmente le residenze della Sig.ra AR NI e dei minori.
4.I coniugi danno atto e concordano che il sig. previo accordo con la sig.ra AR, potrà accedere alla casa Per_3 familiare solo per ragioni ed esigenze eccezionali collegate ai figli minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia dei bambini) e per preservare il loro superiore interesse.
5.I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo;
i coniugi provvederanno reciprocamente e regolarmente ad informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
6.Quanto al mantenimento dei minori:
A. Il signor si obbliga a versare alla sig.ra AR, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori Per_3 la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) mensili da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo l'indice
ISTAT. Tale somma sarà versata entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie le cui coordinate verranno dalla stessa comunicate;
B. il sig. dichiara espressamente di rinunciare in favore della sig.ra AR, alla intera sua quota Parte_1 parte di spettanza dell'assegno unico erogato dall'INPS, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'erogazione, per intero, della relativa somma in favore della moglie.
Pertanto, l'intero assegno unico verrà da quest'ultima percepito, come già in effetti lo percepisce.
C. Il sig. corrisponderà alla moglie, altresì, il 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche - Parte_1 specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per i figli minori, preventivamente concordate e previa esibizione di idonea documentazione.
D. Il sig. inoltre, si obbliga a provvedere al pagamento dei ticket per la mensa scolastica relativi al figlio Parte_1 minore spesa di circa € 52,00 mensili;
tuttavia, i coniugi danno atto e dichiarano che qualora anche l'altro figlio Per_2 minore dovesse fare il tempo pieno a scuola con necessità di acquisto ticket mensa l'intera spesa per l'acquisto dei Per_1 detti ticket occorrenti per entrambi i figli minori verrà divisa tra i due genitori nella misura del 50%.
7.Quanto al diritto di visita:
A) A. Nel weekend di spettanza della madre: il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori: il martedì dall'uscita di scuola prelevandoli personalmente o a mezzo Per_3 persona di sua fiducia da lui delegata con pernotto, riaccompagnandoli il giorno dopo a scuola;
e il giovedì, prelevandoli personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, dall'uscita di scuola, facendoli pranzare con lui, sino alle ore 21,00 di sera quando il padre dopo averli fatto cenare con sé li riaccompagnerà presso l'abitazione materna
Nel weekend di spettanza del padre: il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori due giorni infrasettimanali precisamente il martedì e il giovedì, Per_3 prelevandoli personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, dall'uscita di scuola, facendoli pranzare con lui, sino alle ore 21,00 di sera quando il padre dopo averli fatto cenare con sé li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Si precisa che in assenza di scuola (sempre in riferimento ai giorni di martedì e giovedì sopra indicati), il padre, personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, potrà prelevare i minori presso la casa familiare nei giorni indicati dalle ore 9.00 e riportandoli dalla madre alle ore 21.00 presso la casa familiare, ad eccezione del martedì con il pernotto con il padre.
B) I minori, a settimane alterne pernotteranno presso il padre, il quale li prenderà con sé dal venerdì dall'uscita di scuola, riportandoli presso il domicilio della madre alle ore 20.00 della domenica;
Si precisa, che il padre potrà contattare i figli telefonicamente nei giorni di permanenza con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi.
C) Quanto al periodo extra scolastico, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, in relazione ai mesi di giugno e luglio, fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità e ai giorni di visita del padre, i coniugi sin d'ora concordano che i minori saranno iscritti ad attività ludiche presso un campo estivo al fine di contemperare le esigenze dei figli con quelle lavorative dei genitori.
Si precisa che i genitori, nei giorni di loro spettanza, provvederanno a prelevarli direttamente presso la struttura da concordare e i relativi costi ludici saranno a carico di entrambi in parti uguali.
Le parti statuiscono che in mancanza di accordo e/o in ordine all'iscrizione dei minori presso il campo estivo i figli minori nel succitato periodo resteranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
1) nella settimana con week end di spettanza della madre:
I minori staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì quando il padre li preleverà dalla mattina alle ore 9,00 e li riaccompagnerà presso la madre per le ore 21,30;
Resta inteso che staranno con la madre nei giorni di martedì e giovedì e il week-end.
3) nella settimana con week end di spettanza del padre:
I minori staranno con il padre il martedì e giovedì quando il padre li preleverà dalla mattina alle ore 9,00 e li riaccompagnerà presso la madre per le ore 21,30 (oltre al week-end);
Resta inteso che staranno con la madre lunedì, mercoledì e venerdì.
E così di seguito a settimane alterne. D) Quanto al mese di agosto di ciascun anno: i minori staranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi salvo diverso accordo tra genitori medesimi che potranno prevedere anche settimane alterne tra di loro (7 giorni consecutivi) nei limiti di complessivi 15 giorni per uno da concordarsi tra i due genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
E) Quanto alle festività natalizie: Le festività natalizie saranno così regolate: un anno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre pernottando con il padre il quale li preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandoli dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 e il primo gennaio, (giorno di Capodanno), prelevandoli alle ore 11,30 del mattino riaccompagnandoli alle ore 20.00 dalla madre e l'anno successivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il 25 dicembre prelevandola alle ore 11,30 del mattino riportandoli alle 20.00 presso il domicilio della madre nonchè il 31 dicembre i bambini pernotteranno con il padre il quale li preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandoli dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 così, di seguito, ad anni alterni.
F) Quanto alla festa dell'epifania - ad anni alterni: un anno i minori staranno con il padre dal 05 gennaio ore
19,00 al 06 gennaio ore 16,00 e l'anno successivo il 06 gennaio ore 16,00 al 07 gennaio ore 16,00 quando verranno riaccompagnati dalla madre o, in caso di scuola presso la scuola.
G) Quanto alle festività pasquali: Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni ed indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: un anno i minori staranno con il padre la Domenica di Pasqua dalle ore 10.30 fino alle
20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre e l'anno successivo il Lunedì di pasquetta, dalle ore 10,30 alle ore
20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre.
H) Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
I) Quanto alle festività dei genitori: i minori, nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, staranno col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre.
L) Quanto ai festeggiamenti per il compleanno e onomastico dei minori: I festeggiamenti del compleanno e dell'onomastico dei figli verranno concordati da entrambi i genitori, previo ascolto dei minori sulle relative modalità; sul punto i genitori precisano che diversamente, il compleanno dei figli sarà festeggiato in modalità separata, alterneranno tal giorno a rotazione presso ognuno di loro, stessa cosa dicasi per ricorrenze ulteriori riguardanti i minori.
8.I coniugi dichiarano che con la separazione personale hanno regolato rapporti patrimoniali e che si riportano nell' atto divorzio. Pertanto i coniugi dichiarano e danno atto che:
D. il sig. continuerà a farsi carico dei debiti contratti a suo nome in favore della famiglia noti e non noti Parte_1 alla coniuge in costanza di matrimonio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: debiti contratti per l'arredamento, infissi etc.) nonché dei debiti, eventualmente esistenti, relativi ai canoni di locazione arretrati e di quelli condominiali nonché in relazione alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gas;
etc.);
E. i coniugi dichiarano di avere avuto in costanza di matrimonio un conto corrente cointestato presso Banca Biper Banca e qualora non abbiano ancora provveduto, si impegnano ad effettuare le relative operazioni di chiusura entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese di chiusura del conto saranno ripartire in parti uguali tra i coniugi. Il sig. Parte_1 a eccezione delle spese di chiusura del conto, si obbliga a tenere indenne la sig.ra NI AR da
[...] qualsivoglia importo a debito insistente sul detto conto corrente e/o ad esso direttamente e/o indirettamente collegato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scoperti di conto corrente, mutui, anticipazioni, eventuali debiti provenienti da carte di credito e/o debito nulla escluso);
F. I coniugi danno atto che dispongono ciascun di una propria autovettura, pertanto l'autovettura Peugeot 107 Tg.
DN980KL intestata alla sig.ra AR rimarrà nella sua disponibilità e l'autovettura Renault NI tg. FS373WC intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo. Per_3
9.I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, e disporre di mezzi propri, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
10.Le condizioni di cui al presente atto - fermi restando ed impregiudicati tutti gli obblighi di legge in capo ai ricorrenti anche nei confronti dei figli - decorreranno sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
11.I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per i figli minori, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.;
12.Ciascuna parte corrisponderà al proprio avvocato il compenso per l'opera prestata nella presente procedura ed i procuratori costituiti con la sottoscrizione del presente atto altresì rinunciano reciprocamente al vincolo/beneficio di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 della L.P.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 e 51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in IR RA (CE) il 09.08.2014 tra nato a [...] il [...], e COMPARELLI Parte_1
VERONICA, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IR RA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, Ufficio 1, anno 2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 09.09.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 3085/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09.09.2025, avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 20.12.2024 da rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Pezzella Maria e COMPARELLI VERONICA, rappresentata e difesa dall' Avv.to Pacifico
Rodolfo, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in IR RA (CE) in data
09.08.2014, dalla cui unione nascevano i figli minori , nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
19.07.2019; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto con domanda congiunta la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.; ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel presente procedimento definito con sentenza N. 113/2025, pubblicata in data 13/02/2025, all'esito del presente procedimento per separazione consensuale, con rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.08.2014 presso il Comune di IR
RA dalle parti sig. e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IR RA, Parte_2 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2.I figli minori e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_3
e residenza abituale con la madre, presso la casa coniugale.
3.La casa coniugale, sita in IR RA (CE), alla via Napoli, Parco Nima n. 189 condotta in locazione con tutti gli arredi, sarà assegnata alla moglie, la quale ivi vivrà con i figli minori e ed ove sono state Per_1 Persona_3 trasferite formalmente le residenze della Sig.ra AR NI e dei minori.
4.I coniugi danno atto e concordano che il sig. previo accordo con la sig.ra AR, potrà accedere alla casa Per_3 familiare solo per ragioni ed esigenze eccezionali collegate ai figli minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia dei bambini) e per preservare il loro superiore interesse.
5.I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo;
i coniugi provvederanno reciprocamente e regolarmente ad informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.
6.Quanto al mantenimento dei minori:
A. Il signor si obbliga a versare alla sig.ra AR, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori Per_3 la somma complessiva di € 600,00 (euro seicento/00) mensili da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo l'indice
ISTAT. Tale somma sarà versata entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie le cui coordinate verranno dalla stessa comunicate;
B. il sig. dichiara espressamente di rinunciare in favore della sig.ra AR, alla intera sua quota Parte_1 parte di spettanza dell'assegno unico erogato dall'INPS, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'erogazione, per intero, della relativa somma in favore della moglie.
Pertanto, l'intero assegno unico verrà da quest'ultima percepito, come già in effetti lo percepisce.
C. Il sig. corrisponderà alla moglie, altresì, il 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche - Parte_1 specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per i figli minori, preventivamente concordate e previa esibizione di idonea documentazione.
D. Il sig. inoltre, si obbliga a provvedere al pagamento dei ticket per la mensa scolastica relativi al figlio Parte_1 minore spesa di circa € 52,00 mensili;
tuttavia, i coniugi danno atto e dichiarano che qualora anche l'altro figlio Per_2 minore dovesse fare il tempo pieno a scuola con necessità di acquisto ticket mensa l'intera spesa per l'acquisto dei Per_1 detti ticket occorrenti per entrambi i figli minori verrà divisa tra i due genitori nella misura del 50%.
7.Quanto al diritto di visita:
A) A. Nel weekend di spettanza della madre: il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori: il martedì dall'uscita di scuola prelevandoli personalmente o a mezzo Per_3 persona di sua fiducia da lui delegata con pernotto, riaccompagnandoli il giorno dopo a scuola;
e il giovedì, prelevandoli personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, dall'uscita di scuola, facendoli pranzare con lui, sino alle ore 21,00 di sera quando il padre dopo averli fatto cenare con sé li riaccompagnerà presso l'abitazione materna
Nel weekend di spettanza del padre: il sig. vedrà e terrà con sé i figli minori due giorni infrasettimanali precisamente il martedì e il giovedì, Per_3 prelevandoli personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, dall'uscita di scuola, facendoli pranzare con lui, sino alle ore 21,00 di sera quando il padre dopo averli fatto cenare con sé li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Si precisa che in assenza di scuola (sempre in riferimento ai giorni di martedì e giovedì sopra indicati), il padre, personalmente o a mezzo persona di sua fiducia da lui delegata, potrà prelevare i minori presso la casa familiare nei giorni indicati dalle ore 9.00 e riportandoli dalla madre alle ore 21.00 presso la casa familiare, ad eccezione del martedì con il pernotto con il padre.
B) I minori, a settimane alterne pernotteranno presso il padre, il quale li prenderà con sé dal venerdì dall'uscita di scuola, riportandoli presso il domicilio della madre alle ore 20.00 della domenica;
Si precisa, che il padre potrà contattare i figli telefonicamente nei giorni di permanenza con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi.
C) Quanto al periodo extra scolastico, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, in relazione ai mesi di giugno e luglio, fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità e ai giorni di visita del padre, i coniugi sin d'ora concordano che i minori saranno iscritti ad attività ludiche presso un campo estivo al fine di contemperare le esigenze dei figli con quelle lavorative dei genitori.
Si precisa che i genitori, nei giorni di loro spettanza, provvederanno a prelevarli direttamente presso la struttura da concordare e i relativi costi ludici saranno a carico di entrambi in parti uguali.
Le parti statuiscono che in mancanza di accordo e/o in ordine all'iscrizione dei minori presso il campo estivo i figli minori nel succitato periodo resteranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
1) nella settimana con week end di spettanza della madre:
I minori staranno con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì quando il padre li preleverà dalla mattina alle ore 9,00 e li riaccompagnerà presso la madre per le ore 21,30;
Resta inteso che staranno con la madre nei giorni di martedì e giovedì e il week-end.
3) nella settimana con week end di spettanza del padre:
I minori staranno con il padre il martedì e giovedì quando il padre li preleverà dalla mattina alle ore 9,00 e li riaccompagnerà presso la madre per le ore 21,30 (oltre al week-end);
Resta inteso che staranno con la madre lunedì, mercoledì e venerdì.
E così di seguito a settimane alterne. D) Quanto al mese di agosto di ciascun anno: i minori staranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi salvo diverso accordo tra genitori medesimi che potranno prevedere anche settimane alterne tra di loro (7 giorni consecutivi) nei limiti di complessivi 15 giorni per uno da concordarsi tra i due genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
E) Quanto alle festività natalizie: Le festività natalizie saranno così regolate: un anno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre pernottando con il padre il quale li preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandoli dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 e il primo gennaio, (giorno di Capodanno), prelevandoli alle ore 11,30 del mattino riaccompagnandoli alle ore 20.00 dalla madre e l'anno successivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il 25 dicembre prelevandola alle ore 11,30 del mattino riportandoli alle 20.00 presso il domicilio della madre nonchè il 31 dicembre i bambini pernotteranno con il padre il quale li preleverà dalle ore 17.00 del pomeriggio riaccompagnandoli dalla madre il giorno successivo alle ore 11.00 così, di seguito, ad anni alterni.
F) Quanto alla festa dell'epifania - ad anni alterni: un anno i minori staranno con il padre dal 05 gennaio ore
19,00 al 06 gennaio ore 16,00 e l'anno successivo il 06 gennaio ore 16,00 al 07 gennaio ore 16,00 quando verranno riaccompagnati dalla madre o, in caso di scuola presso la scuola.
G) Quanto alle festività pasquali: Quanto alle festività pasquali, sempre ad anni alterni ed indipendentemente dal diritto di visita di ciascun genitore: un anno i minori staranno con il padre la Domenica di Pasqua dalle ore 10.30 fino alle
20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre e l'anno successivo il Lunedì di pasquetta, dalle ore 10,30 alle ore
20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre.
H) Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
I) Quanto alle festività dei genitori: i minori, nel giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, staranno col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre.
L) Quanto ai festeggiamenti per il compleanno e onomastico dei minori: I festeggiamenti del compleanno e dell'onomastico dei figli verranno concordati da entrambi i genitori, previo ascolto dei minori sulle relative modalità; sul punto i genitori precisano che diversamente, il compleanno dei figli sarà festeggiato in modalità separata, alterneranno tal giorno a rotazione presso ognuno di loro, stessa cosa dicasi per ricorrenze ulteriori riguardanti i minori.
8.I coniugi dichiarano che con la separazione personale hanno regolato rapporti patrimoniali e che si riportano nell' atto divorzio. Pertanto i coniugi dichiarano e danno atto che:
D. il sig. continuerà a farsi carico dei debiti contratti a suo nome in favore della famiglia noti e non noti Parte_1 alla coniuge in costanza di matrimonio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: debiti contratti per l'arredamento, infissi etc.) nonché dei debiti, eventualmente esistenti, relativi ai canoni di locazione arretrati e di quelli condominiali nonché in relazione alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gas;
etc.);
E. i coniugi dichiarano di avere avuto in costanza di matrimonio un conto corrente cointestato presso Banca Biper Banca e qualora non abbiano ancora provveduto, si impegnano ad effettuare le relative operazioni di chiusura entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto. Le spese di chiusura del conto saranno ripartire in parti uguali tra i coniugi. Il sig. Parte_1 a eccezione delle spese di chiusura del conto, si obbliga a tenere indenne la sig.ra NI AR da
[...] qualsivoglia importo a debito insistente sul detto conto corrente e/o ad esso direttamente e/o indirettamente collegato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scoperti di conto corrente, mutui, anticipazioni, eventuali debiti provenienti da carte di credito e/o debito nulla escluso);
F. I coniugi danno atto che dispongono ciascun di una propria autovettura, pertanto l'autovettura Peugeot 107 Tg.
DN980KL intestata alla sig.ra AR rimarrà nella sua disponibilità e l'autovettura Renault NI tg. FS373WC intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo. Per_3
9.I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, e disporre di mezzi propri, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
10.Le condizioni di cui al presente atto - fermi restando ed impregiudicati tutti gli obblighi di legge in capo ai ricorrenti anche nei confronti dei figli - decorreranno sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
11.I ricorrenti rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per i figli minori, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.;
12.Ciascuna parte corrisponderà al proprio avvocato il compenso per l'opera prestata nella presente procedura ed i procuratori costituiti con la sottoscrizione del presente atto altresì rinunciano reciprocamente al vincolo/beneficio di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 della L.P.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 e 51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in IR RA (CE) il 09.08.2014 tra nato a [...] il [...], e COMPARELLI Parte_1
VERONICA, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IR RA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, Ufficio 1, anno 2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 09.09.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio