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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 415 2024 R.G., tra:
(C.F. titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA CP_1 C.F._1
), con sede legale a TE (Nu) rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna P.IVA_1 Pisanu (c.f. - fax 0783.394970 - PEC e Gian Marco C.F._2 Email_1 Delunas (c.f. ) per mandato in atti CodiceFiscale_3
- parte attrice/ricorrente
Parte_1 (C.F. e P.I. con sede legale a Oristano in via Cagliari n. 276 e sede amministrativa a P.IVA_2 Cagliari in via Caprera n. 8, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Fabio Cuccuru, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maristella Firinu (C.F.
- PEC: e Francesco OI (C.F. C.F._4 Email_2
) per mandato in atti C.F._5
- Parte convenuta/resistente,
***** Oggetto: contributi imprese agricole.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTORE Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati dinanzi al Tar col ricorso n. Pt_1
546/2022 e precisamente:
- della Nota PSR 2022.64972 del 25.5.2022, trasmessa il 30.5.2022, codice a barre n. Pt_1
14201042489 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Misure connesse alle superfici e agli animali 2014-2020. Misura 14 - Benessere degli animali. Sottomisura 14.1. Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della Domanda di Pagamento” e dei suoi allegati, fra cui in particolare dell'Allegato “prospetto sintetico delle difformità che hanno causato la riduzione totale
o parziale del pagamento della domanda” (doc. 1);
- della scheda istruttoria del procedimento amministrativo estrapolata dal SIAN nella parte in cui ha stabilito l'inammissibilità dell'intervento richiesto a premio dal sig. per la seguente CP_1 anomalia “Corrispondenza Interventi richiesti in domanda con caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento - La verifica e ha cura della Regione Sardegna e crea apposito ITC” CP_2
(doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.”.
1 - qualora si dovesse ritenere irrevocabile il pagamento dell'annualità 2021 disposto da e Pt_1 dichiarato nel presente giudizio in virtù della riconosciuta sussistenza del diritto alla liquidazione, Con con conseguente diritto dell'azienda di trattenere le somme a tale titolo erogategli in pendenza del giudizio del TAR, dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione di spese tra le parti;
In subordine, e solo nel caso in cui dovesse essere ritenuto non definitivo e irrevocabile il pagamento intervenuto:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di liquidazione a zero adottato da Pt_1 nei confronti dell' ; Controparte_3
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell' di tutte le obbligazioni e Controparte_3 impegni assunti per l'erogazione dei contributi a valere sulla Misura 14.1.2 per l'annualità 2021;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell' di percepire e Controparte_4 trattenere per sé il contributo spettantegli per effetto di dette domande ed erogato da in data Pt_1
23.12.2022 pari ad € 16.715,50 pari a 50,5 UBA s.e.o. e condannare all'erogazione del Pt_1 contributo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
CONVENUTA
- dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio in quanto proposto in violazione dell'art. 100 c.p.c. ovverossia in assenza della fondamentale condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire, avendo l'attore già percepito il contributo richiesto due anni prima dell'instaurazione della presente causa (docc. 1 e 6);
- in subordine, rigettare comunque la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, e con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***** FATTO Con citazione notificata in data 17.05.2024, l'attore ha riassunto dinanzi a questo CP_3 Tribunale il giudizio già promosso dinanzi al TAR Sardegna avverso la comunicazione ARGEA.PSR.2022.64972 del 25.05.2022, recante motivi ostativi all'accoglimento della domanda di pagamento presentata nell'ambito della Misura 14 “Benessere animale” – annualità 2021. L'attore ha esposto di avere presentato domanda di aiuto in data 31.05.2021 per un allevamento di cinghiali e che la stessa era stata rigettata dall' sul presupposto dell'inammissibilità della Pt_1 specie allevata. Ha riferito che il bando 2021 era stato impugnato nel parallelo giudizio iscritto al n. 479/2021, definito con sentenza del TAR Sardegna n. 514/2021, che aveva annullato la clausola di esclusione degli allevamenti di cinghiali. Ha inoltre dedotto che, successivamente all'instaurazione del giudizio amministrativo, ha provveduto alla liquidazione della somma richiesta pari a € Pt_1 16.715,50, in data 22.12.2022, per effetto dell'elenco autorizzato in pari data. L'attore ha tuttavia precisato che tale pagamento non può considerarsi definitivamente consolidato, poiché in altri giudizi analoghi – con riferimento alle annualità 2016–2020 – , pur avendo Pt_1 disposto il pagamento, avrebbe successivamente annullato in autotutela i relativi provvedimenti sotto la pendenza del ricorso al TAR. Ha pertanto chiesto che il Tribunale, previa disapplicazione degli atti impugnati, accertasse e dichiarasse definitivamente il diritto al contributo relativamente all'annualità 2021, ovvero, in subordine, dichiarasse la cessazione della materia del contendere con spese compensate solo a condizione che riconoscesse il carattere definitivo e irrevocabile della Pt_1 liquidazione. Si è costituita chiedendo in via preliminare che il giudizio fosse dichiarato Parte_1 inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo l'attore già percepito
2 integralmente il contributo oggetto di pretesa. Ha chiesto altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 05.12.2024.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire L'eccezione è infondata. È principio pacifico che l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione – deve sussistere per tutta la durata del processo e può venir meno per fatti sopravvenuti, quali il soddisfacimento della pretesa o la cessazione della materia del contendere. Tale principio si applica anche alla fase di riassunzione, poiché il giudizio prosegue innanzi al giudice ad quem e questi è tenuto a verificare nuovamente la persistenza dell'interesse in concreto. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il venir meno dell'interesse all'utilità specifica originariamente perseguita non esclude la permanenza di un interesse qualificato all'accertamento del diritto laddove il ricorrente alleghi e dimostri l'esistenza di un'utilità residua giuridicamente apprezzabile, quale la necessità di ottenere una pronuncia dichiarativa idonea a prevenire futuri contenziosi o revoche del beneficio già riconosciuto (arg. ex Cass. 17586/2024). In tale prospettiva, il sopravvenuto adempimento dell'amministrazione non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere né il difetto di interesse, ove permanga la necessità di stabilizzare i presupposti giuridici del beneficio. Nel caso di specie, la liquidazione della somma di € 16.715,50 è intervenuta dopo l'annullamento, con sentenza n. 514/2021 del TAR della clausola del bando che escludeva il contributo agli Pt_1 allevamenti di cinghiali, sicché il pagamento si collega direttamente ad una pronuncia giurisdizionale favorevole. Nondimeno, risulta dagli atti che per annualità precedenti avrebbe revocato Pt_1 pagamenti analoghi in autotutela sotto la pendenza del giudizio amministrativo. Tali allegazioni – non specificamente contestate dall'amministrazione convenuta – rendono evidente come la mera percezione materiale della somma non assicuri di per sé la stabilità del beneficio né escluda la possibilità di future revoche. In tale contesto, l'attore ha un interesse giuridicamente apprezzabile ad una pronuncia di accertamento definitivo del proprio diritto, utile a consolidare il contributo riconosciuto e a scongiurare il rischio – già concretamente verificatosi – di provvedimenti di segno contrario in autotutela. L'interesse ad agire va quindi riconosciuto non in funzione esecutiva, ma dichiarativa. Ne consegue che l'eccezione di difetto di interesse ad agire deve essere respinta.
2. Sul merito della domanda Il bando Misura 14 – annualità 2021 è stato annullato dal TAR Sardegna nella parte in cui escludeva gli allevamenti di cinghiali, con la conseguente rimozione del presupposto normativo su cui Pt_1 aveva fondato il diniego. Il pagamento successivamente effettuato dall' costituisce Pt_1 riconoscimento implicito della fondatezza della pretesa sostanziale dell'attore, sicché residua unicamente la necessità di accertamento giudiziale del relativo diritto. Tenuto conto della ricostruzione fattuale e normativa, dell'intervento giurisdizionale amministrativo e dell'avvenuta liquidazione, il Tribunale ritiene di dover accertare e dichiarare il diritto dell'attore a percepire il contributo per l'annualità 2021, quale misura di stabilizzazione del beneficio già materialmente erogato.
3. Sulle spese e sull'istanza ex art. 96 c.p.c. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria. La riassunzione è stata giustificata da un interesse giuridicamente rilevante, come dianzi chiarito. L'esito complessivo della lite e la particolare natura della vicenda inducono a compensare integralmente le spese del giudizio.
*****
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG n. 415/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da;
Pt_1
2. accerta e dichiara il diritto dell'attore a percepire e trattenere la somma di € CP_3
16.715,50 già liquidata da per l'annualità 2021 – Misura 14 PSR 2014/2020, quale Pt_1 contributo spettante a seguito della domanda n. 14240649906 del 31.05.2021;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da . Pt_1
Oristano, lì 5.12.2025 Il Giudice Stefano Poggio
4
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 415 2024 R.G., tra:
(C.F. titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA CP_1 C.F._1
), con sede legale a TE (Nu) rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna P.IVA_1 Pisanu (c.f. - fax 0783.394970 - PEC e Gian Marco C.F._2 Email_1 Delunas (c.f. ) per mandato in atti CodiceFiscale_3
- parte attrice/ricorrente
Parte_1 (C.F. e P.I. con sede legale a Oristano in via Cagliari n. 276 e sede amministrativa a P.IVA_2 Cagliari in via Caprera n. 8, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Fabio Cuccuru, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maristella Firinu (C.F.
- PEC: e Francesco OI (C.F. C.F._4 Email_2
) per mandato in atti C.F._5
- Parte convenuta/resistente,
***** Oggetto: contributi imprese agricole.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTORE Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati dinanzi al Tar col ricorso n. Pt_1
546/2022 e precisamente:
- della Nota PSR 2022.64972 del 25.5.2022, trasmessa il 30.5.2022, codice a barre n. Pt_1
14201042489 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Misure connesse alle superfici e agli animali 2014-2020. Misura 14 - Benessere degli animali. Sottomisura 14.1. Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della Domanda di Pagamento” e dei suoi allegati, fra cui in particolare dell'Allegato “prospetto sintetico delle difformità che hanno causato la riduzione totale
o parziale del pagamento della domanda” (doc. 1);
- della scheda istruttoria del procedimento amministrativo estrapolata dal SIAN nella parte in cui ha stabilito l'inammissibilità dell'intervento richiesto a premio dal sig. per la seguente CP_1 anomalia “Corrispondenza Interventi richiesti in domanda con caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento - La verifica e ha cura della Regione Sardegna e crea apposito ITC” CP_2
(doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.”.
1 - qualora si dovesse ritenere irrevocabile il pagamento dell'annualità 2021 disposto da e Pt_1 dichiarato nel presente giudizio in virtù della riconosciuta sussistenza del diritto alla liquidazione, Con con conseguente diritto dell'azienda di trattenere le somme a tale titolo erogategli in pendenza del giudizio del TAR, dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione di spese tra le parti;
In subordine, e solo nel caso in cui dovesse essere ritenuto non definitivo e irrevocabile il pagamento intervenuto:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di liquidazione a zero adottato da Pt_1 nei confronti dell' ; Controparte_3
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell' di tutte le obbligazioni e Controparte_3 impegni assunti per l'erogazione dei contributi a valere sulla Misura 14.1.2 per l'annualità 2021;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell' di percepire e Controparte_4 trattenere per sé il contributo spettantegli per effetto di dette domande ed erogato da in data Pt_1
23.12.2022 pari ad € 16.715,50 pari a 50,5 UBA s.e.o. e condannare all'erogazione del Pt_1 contributo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
CONVENUTA
- dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio in quanto proposto in violazione dell'art. 100 c.p.c. ovverossia in assenza della fondamentale condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire, avendo l'attore già percepito il contributo richiesto due anni prima dell'instaurazione della presente causa (docc. 1 e 6);
- in subordine, rigettare comunque la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, e con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***** FATTO Con citazione notificata in data 17.05.2024, l'attore ha riassunto dinanzi a questo CP_3 Tribunale il giudizio già promosso dinanzi al TAR Sardegna avverso la comunicazione ARGEA.PSR.2022.64972 del 25.05.2022, recante motivi ostativi all'accoglimento della domanda di pagamento presentata nell'ambito della Misura 14 “Benessere animale” – annualità 2021. L'attore ha esposto di avere presentato domanda di aiuto in data 31.05.2021 per un allevamento di cinghiali e che la stessa era stata rigettata dall' sul presupposto dell'inammissibilità della Pt_1 specie allevata. Ha riferito che il bando 2021 era stato impugnato nel parallelo giudizio iscritto al n. 479/2021, definito con sentenza del TAR Sardegna n. 514/2021, che aveva annullato la clausola di esclusione degli allevamenti di cinghiali. Ha inoltre dedotto che, successivamente all'instaurazione del giudizio amministrativo, ha provveduto alla liquidazione della somma richiesta pari a € Pt_1 16.715,50, in data 22.12.2022, per effetto dell'elenco autorizzato in pari data. L'attore ha tuttavia precisato che tale pagamento non può considerarsi definitivamente consolidato, poiché in altri giudizi analoghi – con riferimento alle annualità 2016–2020 – , pur avendo Pt_1 disposto il pagamento, avrebbe successivamente annullato in autotutela i relativi provvedimenti sotto la pendenza del ricorso al TAR. Ha pertanto chiesto che il Tribunale, previa disapplicazione degli atti impugnati, accertasse e dichiarasse definitivamente il diritto al contributo relativamente all'annualità 2021, ovvero, in subordine, dichiarasse la cessazione della materia del contendere con spese compensate solo a condizione che riconoscesse il carattere definitivo e irrevocabile della Pt_1 liquidazione. Si è costituita chiedendo in via preliminare che il giudizio fosse dichiarato Parte_1 inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo l'attore già percepito
2 integralmente il contributo oggetto di pretesa. Ha chiesto altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 05.12.2024.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire L'eccezione è infondata. È principio pacifico che l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione – deve sussistere per tutta la durata del processo e può venir meno per fatti sopravvenuti, quali il soddisfacimento della pretesa o la cessazione della materia del contendere. Tale principio si applica anche alla fase di riassunzione, poiché il giudizio prosegue innanzi al giudice ad quem e questi è tenuto a verificare nuovamente la persistenza dell'interesse in concreto. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il venir meno dell'interesse all'utilità specifica originariamente perseguita non esclude la permanenza di un interesse qualificato all'accertamento del diritto laddove il ricorrente alleghi e dimostri l'esistenza di un'utilità residua giuridicamente apprezzabile, quale la necessità di ottenere una pronuncia dichiarativa idonea a prevenire futuri contenziosi o revoche del beneficio già riconosciuto (arg. ex Cass. 17586/2024). In tale prospettiva, il sopravvenuto adempimento dell'amministrazione non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere né il difetto di interesse, ove permanga la necessità di stabilizzare i presupposti giuridici del beneficio. Nel caso di specie, la liquidazione della somma di € 16.715,50 è intervenuta dopo l'annullamento, con sentenza n. 514/2021 del TAR della clausola del bando che escludeva il contributo agli Pt_1 allevamenti di cinghiali, sicché il pagamento si collega direttamente ad una pronuncia giurisdizionale favorevole. Nondimeno, risulta dagli atti che per annualità precedenti avrebbe revocato Pt_1 pagamenti analoghi in autotutela sotto la pendenza del giudizio amministrativo. Tali allegazioni – non specificamente contestate dall'amministrazione convenuta – rendono evidente come la mera percezione materiale della somma non assicuri di per sé la stabilità del beneficio né escluda la possibilità di future revoche. In tale contesto, l'attore ha un interesse giuridicamente apprezzabile ad una pronuncia di accertamento definitivo del proprio diritto, utile a consolidare il contributo riconosciuto e a scongiurare il rischio – già concretamente verificatosi – di provvedimenti di segno contrario in autotutela. L'interesse ad agire va quindi riconosciuto non in funzione esecutiva, ma dichiarativa. Ne consegue che l'eccezione di difetto di interesse ad agire deve essere respinta.
2. Sul merito della domanda Il bando Misura 14 – annualità 2021 è stato annullato dal TAR Sardegna nella parte in cui escludeva gli allevamenti di cinghiali, con la conseguente rimozione del presupposto normativo su cui Pt_1 aveva fondato il diniego. Il pagamento successivamente effettuato dall' costituisce Pt_1 riconoscimento implicito della fondatezza della pretesa sostanziale dell'attore, sicché residua unicamente la necessità di accertamento giudiziale del relativo diritto. Tenuto conto della ricostruzione fattuale e normativa, dell'intervento giurisdizionale amministrativo e dell'avvenuta liquidazione, il Tribunale ritiene di dover accertare e dichiarare il diritto dell'attore a percepire il contributo per l'annualità 2021, quale misura di stabilizzazione del beneficio già materialmente erogato.
3. Sulle spese e sull'istanza ex art. 96 c.p.c. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria. La riassunzione è stata giustificata da un interesse giuridicamente rilevante, come dianzi chiarito. L'esito complessivo della lite e la particolare natura della vicenda inducono a compensare integralmente le spese del giudizio.
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P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG n. 415/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da;
Pt_1
2. accerta e dichiara il diritto dell'attore a percepire e trattenere la somma di € CP_3
16.715,50 già liquidata da per l'annualità 2021 – Misura 14 PSR 2014/2020, quale Pt_1 contributo spettante a seguito della domanda n. 14240649906 del 31.05.2021;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da . Pt_1
Oristano, lì 5.12.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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