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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. AN Ghinetti PRESIDENTE Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2621 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a RA (NO) il 10/09/1974, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Con il patrocinio dell'Avv. PICCO GABRIELA parte ricorrente E
(c.f. ) nt. a SVIZZERA il 17/04/1977, domicilio CP_1 C.F._2 eletto presso lo studio del difensore di fiducia Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO AMANDA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente: Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni di divorzio fra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
disponendo la sospensione del contributo al mantenimento del figlio AN a carico del Sig. CP_1 [...]
, con decorrenza dal giorno del deposito del presente ricorso, con obbligo dei genitori, qualora il figlio dovesse Parte_1 trovarsi privo di occupazione, di riprendere il versamento di un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 da parte del sig. , da versarsi direttamente alle coordinate bancarie riferibili al figlio Parte_1 Persona_1 mentre la sig.ra con cui il figlio vive, provvederà al suo mantenimento direttamente sostenendo le spese di CP_1 vitto e alloggio. In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti: all. A) procura alle liti Sig. Parte_1 all. B) procura alle liti Sig.ra 01) certificato di residenza e stato famiglia Sig. CP_1 Parte_1
Pag. 1 02) certificato di residenza e stato famiglia Sig.ra 03) omologa separazione;
04) sentenza di CP_1 divorzio;
05) contratto di lavoro Sig. e proroghe;
06) cedolino maggio 2025. Persona_1
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 adito il Tribunale di Novara per chiedere la modifica sentenza n. 49/2025 del 10/01/2025, pubblicata il successivo 14/01/2025, con cui è stata dichiarata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
con obbligo a carico di di versare la somma Parte_1 di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN, versando € 200,00 alla Sig.ra ed € 200,00 direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie affrontate, con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio. I ricorrenti, quindi, concludono per chiedere la sospensione dell'obbligo di mantenimento di AN, con eventuale ripresa in caso di perdita del lavoro. Su richiesta delle parti, è stata disposta la celebrazione con modalità ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
*** Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso delle parti: invero, l'accordo non è contrario alle norme di legge né ai motivi imperativi di interesse generale. Le parti, infatti, concordano per la momentanea revoca del mantenimento per AN, salvo eventuale sopravvenuto stato di disoccupazione, per cui verrà ripristinato l'obbligo a carico del padre. Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: a parziale modifica della sentenza n. 49/2025 del Tribunale di Novara;
1) prende atto e omologa le condizioni concordate tra le parti sopra riportate;
2) spese di lite compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente Dr. AN Ghinetti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. AN Ghinetti PRESIDENTE Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2621 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a RA (NO) il 10/09/1974, Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Con il patrocinio dell'Avv. PICCO GABRIELA parte ricorrente E
(c.f. ) nt. a SVIZZERA il 17/04/1977, domicilio CP_1 C.F._2 eletto presso lo studio del difensore di fiducia Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO AMANDA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente e parte resistente: Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni di divorzio fra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
disponendo la sospensione del contributo al mantenimento del figlio AN a carico del Sig. CP_1 [...]
, con decorrenza dal giorno del deposito del presente ricorso, con obbligo dei genitori, qualora il figlio dovesse Parte_1 trovarsi privo di occupazione, di riprendere il versamento di un contributo al mantenimento pari ad € 300,00 da parte del sig. , da versarsi direttamente alle coordinate bancarie riferibili al figlio Parte_1 Persona_1 mentre la sig.ra con cui il figlio vive, provvederà al suo mantenimento direttamente sostenendo le spese di CP_1 vitto e alloggio. In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti: all. A) procura alle liti Sig. Parte_1 all. B) procura alle liti Sig.ra 01) certificato di residenza e stato famiglia Sig. CP_1 Parte_1
Pag. 1 02) certificato di residenza e stato famiglia Sig.ra 03) omologa separazione;
04) sentenza di CP_1 divorzio;
05) contratto di lavoro Sig. e proroghe;
06) cedolino maggio 2025. Persona_1
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/07/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 adito il Tribunale di Novara per chiedere la modifica sentenza n. 49/2025 del 10/01/2025, pubblicata il successivo 14/01/2025, con cui è stata dichiarata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
con obbligo a carico di di versare la somma Parte_1 di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio AN, versando € 200,00 alla Sig.ra ed € 200,00 direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie affrontate, con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio. I ricorrenti, quindi, concludono per chiedere la sospensione dell'obbligo di mantenimento di AN, con eventuale ripresa in caso di perdita del lavoro. Su richiesta delle parti, è stata disposta la celebrazione con modalità ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
*** Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso delle parti: invero, l'accordo non è contrario alle norme di legge né ai motivi imperativi di interesse generale. Le parti, infatti, concordano per la momentanea revoca del mantenimento per AN, salvo eventuale sopravvenuto stato di disoccupazione, per cui verrà ripristinato l'obbligo a carico del padre. Le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: a parziale modifica della sentenza n. 49/2025 del Tribunale di Novara;
1) prende atto e omologa le condizioni concordate tra le parti sopra riportate;
2) spese di lite compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente Dr. AN Ghinetti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
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