Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6494/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. COSTA FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto quanto sopra premesso, i IGnori e ut supra rappresentati e difesi DICHIARANO E COMUNICANO espressamente di rinunciare alla loro comparizione personale, non essendovi margini di riconciliazione e CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale voglia deIGnare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione ad ogni eventuale variazione di residenza.
3) La casa coniugale (completa di arredi e suppellettili) sita in 46048 Roverbella
(MN), via E. De Nicola, n.18 rimarrà occupata dalla IG.ra e Parte_1 dai figli e e dal cane, pur rimanendo l'immobile di Per_1 Persona_2 proprietà di entrambi i ricorrenti e pur partecipando entrambi al mutuo nella misura del 50% cadauno sino ad estinzione dello stesso. Viene dato atto che ad oggi il IG. si è trasferito presso nell'immobile della di lui madre Parte_2 in 46048 Roverbella (MN), via Monte Nero, n. 5 e lo stesso si impegna quanto prima a modificare i propri recapiti di residenza. Ad estinzione del mutuo, la casa famigliare rimarrà di proprietà dei ricorrenti al 50% ciascuno e la IGnora
vi manterrà la residenza con i figli ed il cane, sino a differente Parte_1 accordo tra le parti. Tutte le spese ordinarie e di consumo, nonché quelle correlate all'utilizzo della casa famigliare saranno a carico esclusivo della IGnora Pt_1
; tutte le spese straordinarie non correlate al normale utilizzo
[...] dell'immobile, ove necessarie o opportune e comunque non superflue, verranno sostenute al 50% da ciascuno dei ricorrenti. Il IG. si impegna Parte_2 comunque sin da ora a lasciare la casa famigliare e a liberarla dai propri effetti personali entro e non oltre il mese di dicembre 2024. Tutte le spese relative la convivenza verranno sostenute equamente dalle parti sino alla data in cui il IG. si è trasferito o trasferirà altrove;
successivamente al Parte_2 trasferimento, ciascun ricorrente si farà carico delle proprie debenze.
4) I ricorrenti riconoscono che i seguenti beni rimarranno di proprietà esclusiva del IG. moto Harley Davidson targata MI 819876. Parte_2
5) L'autovettura Fiat Panda con targa BB 758 JL rimarrà di proprietà esclusiva della IG.ra , che ne lascerà il pieno diritto di libero utilizzo al Parte_1 IG. il quale ne sosterrà i costi di manutenzione ordinaria e Parte_2 straordinaria e di correlato utilizzo a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante ecc., nulla escluso;
saranno a carico del IG. altresì le riparazioni Parte_2 dell'auto, siano esse correlate all'utilizzo della stessa o ad incidenti o rotture;
sono inoltre da intendersi a carico del IG. eventuali sanzioni o Parte_2 contravvenzioni imputabili all'utilizzatore del veicolo. Nel caso in cui la IG.ra intendesse vendere o demolire l'auto sarà libera di farlo, Parte_1 informando il IG. con un ragionevole preavviso che non si Parte_2 intende inferiore ai due mesi. Previo accordo e disponibilità, i ricorrenti potranno decidere di concedere in utilizzo il veicolo ai figli o ad uno di essi: in quel caso, le correlate spese verranno gestite al 50% ciascuno dai ricorrenti, eccezion fatta nel caso in cui chi utilizza l'auto abbia raggiunto una autonomia economica in grado di sostenere dette spese o salvo differente accordo dei ricorrenti.
6) La figlia oggi minorenne, sarà affidata congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni 2 informazione riguardante la figlia, ricevuta in occasione di incontri, riunioni e/o colloqui con docenti, istruttori, personale medico, datore di lavoro ecc., nulla escluso. Ciascun genitore si impegna a partecipare attivamente e costruttivamente ad un sano e ragionevole percorso di crescita della figlia sino al raggiungimento della propria autonomia economica. Precisamente, salvo differente accordo, i ricorrenti concordano che, vista l'età della figlia, sarà quest'ultima a decidere liberamente quando recarsi dal padre e/o trascorrere con lo stesso, momenti brevi o più lunghi, nel rispetto degli impegni, anche lavorativi e scolastici di tutti. Non viene quindi indicato un calendario di alternanza di affido, ma viene lasciato alla figlia la libertà di scegliere se e quando raggiungere il padre o la madre o condividere con essi vacanze estive o festività, o cene o ricorrenze o momenti di svago ecc. I ricorrenti concordano inoltre che in caso di mancato accordo o in ipotesi di contrasto, in occasione delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali, dei cosiddetti "ponti", delle altre festività religiose e civili ai sensi di legge, varrà il criterio dell'alternanza annuale, in merito a cui saranno le parti stesse a confrontarsi.
7) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita del figlio minore, sono rispondenti al loro interesse e solo per tale motivo non ne è stata disposta l'audizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 octies c.c.
8) L'assegno unico universale ai sensi del Decreto Legislativo del 21 dicembre 2021 n. 230 (in attuazione della Legge delega 46/2021) verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra , previa apposita richiesta ed Parte_1 autorizzazione e salvo differente accordo dei ricorrenti.
9) In ragione della collocazione principale della figlia minore presso la IG.ra
, i ricorrenti hanno convenuto che il IG. versi Parte_1 Parte_2 alla IG.ra la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), Parte_1 mediante bonifico al conto corrente acceso presso Credit Agricole con n. 00254/000043141426 Ag. Di Roverbella - Via M- Custoza n. 124 - 46048
Roverbella (MN).
10) Sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie disciplinate come da protocollo del Tribunale di Mantova: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora uno o entrambi i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
3 spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione, in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto (anche tramite mail, se confermata la ricezione), entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
11) Ad oggi i ricorrenti intendono mantenere attivo il conto corrente cointestato presso Credit Agricole con n. 00254/000043141426 Ag. Di Roverbella - Via M-
Custoza n. 124 - 46048 Roverbella (MN), fermo il fatto che detto conto non viene inteso di libera discrezionalità di uso delle parti, ma viene correlato alla quotidianità ed alla vita della IG.ra con i figli Parte_1 Controparte_1 ed Il IG. verserà su detto conto corrente Persona_2 Parte_2 cointestato le somme convenute per il mantenimento dei figli. I ricorrenti, previo accordo, potranno chiudere previo accordo detto conto cointestato in qualunque momento, fatta salva la corretta ripartizione delle somme residue e la compensazione con eventuali debenze. I ricorrenti non potranno prelevare somme dal conto corrente cointestato senza il reciproco preventivo benestare scritto per scopi puramente personali. Ciascun coniuge è libero di aprire autonomamente un proprio e differente conto corrente altrove, comunicando all'altro coniuge eventuali dati, ove necessario.
12) Il cane di nome rimarrà con la IG.ra , che se ne Per_3 Parte_1 prenderà cura autonomamente, facendosi carico esclusivo di ogni spesa, compresa l'assicurazione annua ed eventuale voltura del nominativo indicato nel microchip ed eventuali spese inerenti.
13) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore Persona_2 sui documenti di ciascuno nonché per il rilascio dei passaporti.
[...]
14) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed
4 indipendenti e dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento per sé.
15) I coniugi dichiarano di non avere altre posizioni da regolare, rispetto a quanto ivi riportato - I ricorrenti confermano di non avere null'altro di cointestato, né firme congiunte o beni indivisi o condivisi (siano essi beni mobili o immobili o trascritti) o posizioni di cui siano cointestati.
16) I ricorrenti confermano di avere, mediante tale scrittura, regolarizzato le loro volontà e nella loro interezza.
17) Le spese legali del procedimento si considerano a carico di entrambi i coniugi, salvo differente accordo. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA (MN) in data 21/06/1997 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 1997) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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