Art. 2.
E' autorizzata la corresponsione di una indennita' - una tantum - a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge divenute invalide a causa degli eventi bellici verificatisi in Estremo Oriente, nel corso della seconda guerra mondiale, incluse le ostilita' cino-giapponesi, a partire dal 7 luglio 1937.
L'indennita' sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui al precedente articolo 1, integrata, esclusivamente per i casi di cui al presente articolo, con la nomina, da parte dello stesso Ministro per il tesoro, di un professore ordinario o aggregato della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma e di un medico appartenente all'amministrazione civile dello Stato.
L'indennita' sara' pari:
a) a lire 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla I categoria, contemplata nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ;
b) al 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento dell'importo di cui alla precedente lettera a) per le menomazioni fisiche ascrivibili rispettivamente alle categorie II, III, IV, V, VI, VII e VIII della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 .
L'indennita' sara' determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalita' previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835 .
Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennita' e' liquidata nella misura di cui alla precedente lettera a) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo.
Gli aventi diritto sopra elencati devono essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'indennita' di cui ai commi precedenti non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra, ad altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura a carico del bilancio dello Stato.
E' autorizzata la corresponsione di una indennita' - una tantum - a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge divenute invalide a causa degli eventi bellici verificatisi in Estremo Oriente, nel corso della seconda guerra mondiale, incluse le ostilita' cino-giapponesi, a partire dal 7 luglio 1937.
L'indennita' sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui al precedente articolo 1, integrata, esclusivamente per i casi di cui al presente articolo, con la nomina, da parte dello stesso Ministro per il tesoro, di un professore ordinario o aggregato della facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma e di un medico appartenente all'amministrazione civile dello Stato.
L'indennita' sara' pari:
a) a lire 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla I categoria, contemplata nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ;
b) al 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento dell'importo di cui alla precedente lettera a) per le menomazioni fisiche ascrivibili rispettivamente alle categorie II, III, IV, V, VI, VII e VIII della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 .
L'indennita' sara' determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalita' previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835 .
Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennita' e' liquidata nella misura di cui alla precedente lettera a) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo.
Gli aventi diritto sopra elencati devono essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'indennita' di cui ai commi precedenti non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra, ad altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura a carico del bilancio dello Stato.