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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17338 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del
Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.
20674/2023 del Ruolo Generale e promosso da nata in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri del Foro di Roma, dal quale
è rappresentata e difesa;
- ricorrente -
nei confronti di
; Controparte_1
- resistente - conclusioni delle parti
Per parte attrice:
'…voglia riconoscere alla Sig. ra il rilascio Parte_1
della carta di Soggiorno per coesione familiare con un cittadino dell'Unione Europea di cui in premessa'. fatto e diritto
Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso '…la decisione della stessa Questura di
Roma che ha deciso di non riconoscere il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con cittadino italiano in favore della ricorrente'. Rappresenta di essere '…nata in
Nigeria ed ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_2
, cittadina italiano, [e di aver] presentato in data
[...]
16.12.2021 istanza presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma la richiesta di rinnovo della Carta di
Soggiorno “ familiare di cittadino U.E. “ , dichiarando in sede di istanza il domicilio coniugale nel Comune di Roma in Via del
Padiglione num. Civ. 30'. Ritiene erronea la decisione di rigetto impugnata.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta il
[...]
non si è costituito in giudizio. CP_1
* * *
Deve anzi tutto osservarsi, ai fini di chiarire gli esatti termini del thema decidendum, come la presente azione debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 8 del d.lgs 6 febbraio
2007 n. 30, avendo parte ricorrente proposto impugnazione avverso un provvedimento con il quale è stata rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con un cittadino italiano ed essendo quindi in contestazione il diritto di soggiorno rivendicato dalla medesimo in forza della citata fonte normativa.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi, in punto di diritto, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del d.lgs 25 luglio 1998
n. 286, '…ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione'. Allo stato, la normativa verso la quale deve ritenersi operativa la relatio è costituita dal d.lgs 6 febbraio 2007 n. 30, il cui art. 7 stabilisce che '…il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) [e che tale] diritto
[…] è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c)'. Il citato art. 2 definisce familiari tra gli altri anche '…il coniuge'.
Rispetto alla posizione di quest'ultimo giova ribadire, per quel che qui nello specifico interessa, che il rilascio del permesso di soggiorno non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla
Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il
"manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 30 marzo 2021 n.
6747). Quanto all'onus probandi, al richiedente la carta di soggiorno compete la sola dimostrazione del presupposto per il suo rilascio, ovvero la qualità di coniuge di cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro, mentre grava sull'amministrazione la dimostrazione che il matrimonio sia fittizio o di convenienza.
Orbene, venendo al caso di specie, la pubblica amministrazione, per come evincibile dall'esame del provvedimento contestato, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno in quanto ha ritenuto che non vi fosse una comunione materiale e spirituale della coppia.
In effetti, le motivazioni addotte dalla pubblica amministrazione,
e di cui si dà atto nel provvedimento contestato, evidenziano la presenza di taluni elementi dai quali, ai sensi delle citate linee guida, è possibile valutare come fittizio il matrimonio. La
Questura rappresenta anzi tutto che '…nell'ambito dell'attività istruttoria […] sono stati effettuati dei controlli nel portale del
Comune di Roma per verificare l'effettiva residenza dei coniugi, in quanto dagli atti allegati all'istanza è presente una autocertificazione redatta dal sig. nella quale dichiara Pt_2
di vivere in piazza San Giovanni Bosco, 74, indirizzo diverso da quello riportato in istanza dalla richiedente [e] la verifica effettuata in data 16/12/2021 ha evidenziato che per entrambi i coniugi il Comune di Roma, aveva aperto una procedura di irreperibilità'. Riporta ancora che '…in data 15/09/2022 la richiedente ed il coniuge , Parte_1 Parte_2
sono stati escussi a sommarie informazioni testimoniali per verificare l'esistenza dei requisiti necessari al rinnovo del titolo richiesto [e] nelle dichiarazioni sono emersi elementi contrastanti riferiti dai coniugi [poiché] il dichiara che Pt_2
il matrimonio è durato solo pochi mesi in quanto la moglie si è poi trasferita a Piacenza [mentre] la dichiara invece, Pt_1
di essersi trasferita a Piacenza solo negli ultimi due anni per lavoro e di aver vissuto sempre insieme al coniuge'. Considera infine che '…dalle sommarie informazioni emerge che la sig.ra ha avuto una figlia nata il [...] fuori dal Pt_1
matrimonio, motivo questo di discussione con il coniuge'.
Le circostanze evidenziate dalla pubblica amministrazione e sulle quali viene fondata la valutazione di strumentalità del matrimonio possono invero dirsi pacifiche in causa, giacché la ricorrente, all'atto della proposizione della domanda, non ha formulato alcuna osservazione al riguardo. Invitata a fornire chiarimenti a mezzo dell'interrogatorio libero, la ricorrente non
è comparsa in giudizio, in tal modo impedendo al Tribunale di acquisire eventuali precisazioni e/o ulteriori elementi di giudizio.
Non risultano infine dedotti dalla parte ulteriori mezzi istruttori.
Alla luce di quanto sin qui osservato la domanda proposta deve dunque essere respinta. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Roma, 8 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del
Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.
20674/2023 del Ruolo Generale e promosso da nata in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri del Foro di Roma, dal quale
è rappresentata e difesa;
- ricorrente -
nei confronti di
; Controparte_1
- resistente - conclusioni delle parti
Per parte attrice:
'…voglia riconoscere alla Sig. ra il rilascio Parte_1
della carta di Soggiorno per coesione familiare con un cittadino dell'Unione Europea di cui in premessa'. fatto e diritto
Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso '…la decisione della stessa Questura di
Roma che ha deciso di non riconoscere il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con cittadino italiano in favore della ricorrente'. Rappresenta di essere '…nata in
Nigeria ed ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_2
, cittadina italiano, [e di aver] presentato in data
[...]
16.12.2021 istanza presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma la richiesta di rinnovo della Carta di
Soggiorno “ familiare di cittadino U.E. “ , dichiarando in sede di istanza il domicilio coniugale nel Comune di Roma in Via del
Padiglione num. Civ. 30'. Ritiene erronea la decisione di rigetto impugnata.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta il
[...]
non si è costituito in giudizio. CP_1
* * *
Deve anzi tutto osservarsi, ai fini di chiarire gli esatti termini del thema decidendum, come la presente azione debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 8 del d.lgs 6 febbraio
2007 n. 30, avendo parte ricorrente proposto impugnazione avverso un provvedimento con il quale è stata rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con un cittadino italiano ed essendo quindi in contestazione il diritto di soggiorno rivendicato dalla medesimo in forza della citata fonte normativa.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi, in punto di diritto, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del d.lgs 25 luglio 1998
n. 286, '…ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione'. Allo stato, la normativa verso la quale deve ritenersi operativa la relatio è costituita dal d.lgs 6 febbraio 2007 n. 30, il cui art. 7 stabilisce che '…il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando […] è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) [e che tale] diritto
[…] è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c)'. Il citato art. 2 definisce familiari tra gli altri anche '…il coniuge'.
Rispetto alla posizione di quest'ultimo giova ribadire, per quel che qui nello specifico interessa, che il rilascio del permesso di soggiorno non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla
Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il
"manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 30 marzo 2021 n.
6747). Quanto all'onus probandi, al richiedente la carta di soggiorno compete la sola dimostrazione del presupposto per il suo rilascio, ovvero la qualità di coniuge di cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro, mentre grava sull'amministrazione la dimostrazione che il matrimonio sia fittizio o di convenienza.
Orbene, venendo al caso di specie, la pubblica amministrazione, per come evincibile dall'esame del provvedimento contestato, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno in quanto ha ritenuto che non vi fosse una comunione materiale e spirituale della coppia.
In effetti, le motivazioni addotte dalla pubblica amministrazione,
e di cui si dà atto nel provvedimento contestato, evidenziano la presenza di taluni elementi dai quali, ai sensi delle citate linee guida, è possibile valutare come fittizio il matrimonio. La
Questura rappresenta anzi tutto che '…nell'ambito dell'attività istruttoria […] sono stati effettuati dei controlli nel portale del
Comune di Roma per verificare l'effettiva residenza dei coniugi, in quanto dagli atti allegati all'istanza è presente una autocertificazione redatta dal sig. nella quale dichiara Pt_2
di vivere in piazza San Giovanni Bosco, 74, indirizzo diverso da quello riportato in istanza dalla richiedente [e] la verifica effettuata in data 16/12/2021 ha evidenziato che per entrambi i coniugi il Comune di Roma, aveva aperto una procedura di irreperibilità'. Riporta ancora che '…in data 15/09/2022 la richiedente ed il coniuge , Parte_1 Parte_2
sono stati escussi a sommarie informazioni testimoniali per verificare l'esistenza dei requisiti necessari al rinnovo del titolo richiesto [e] nelle dichiarazioni sono emersi elementi contrastanti riferiti dai coniugi [poiché] il dichiara che Pt_2
il matrimonio è durato solo pochi mesi in quanto la moglie si è poi trasferita a Piacenza [mentre] la dichiara invece, Pt_1
di essersi trasferita a Piacenza solo negli ultimi due anni per lavoro e di aver vissuto sempre insieme al coniuge'. Considera infine che '…dalle sommarie informazioni emerge che la sig.ra ha avuto una figlia nata il [...] fuori dal Pt_1
matrimonio, motivo questo di discussione con il coniuge'.
Le circostanze evidenziate dalla pubblica amministrazione e sulle quali viene fondata la valutazione di strumentalità del matrimonio possono invero dirsi pacifiche in causa, giacché la ricorrente, all'atto della proposizione della domanda, non ha formulato alcuna osservazione al riguardo. Invitata a fornire chiarimenti a mezzo dell'interrogatorio libero, la ricorrente non
è comparsa in giudizio, in tal modo impedendo al Tribunale di acquisire eventuali precisazioni e/o ulteriori elementi di giudizio.
Non risultano infine dedotti dalla parte ulteriori mezzi istruttori.
Alla luce di quanto sin qui osservato la domanda proposta deve dunque essere respinta. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Roma, 8 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino