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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1262 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Paolo Perrone); Parte_1
appellante
e
(avv. Santo Manes); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso con cui Parte_1
chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto alla monetizzazione di 198
Il giudice di primo grado, infatti, richiamati i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza 95/2016, riteneva che il ricorrente non avesse provato che il mancato godimento delle ferie residue fosse derivato da cause a lui non imputabili e che, pertanto, non fosse possibile la c.d.
monetizzazione delle stesse. Monetizzazione che, peraltro, non avrebbe giammai potuto riguardare annualità precedenti all'ultima.
2. La sentenza è appellata dal sig. che ne assume l'erroneità, atteso Parte_1
che dagli atti di causa risulterebbe come il mancato godimento delle ferie in tutti gli anni per cui è causa fosse dipeso dalle gravi criticità dell'Ufficio
Comunale cui egli era preposto. Criticità dovute sia all'enorme mole Pt_2
di lavoro che alla carenza di personale. Rilevando, peraltro, come dalla stessa corrispondenza con il Dirigente del settore personale risultasse che la propria omessa collocazione in ferie d'ufficio non era mai intervenuta proprio in ragione delle ricordate criticità.
Richiamati i principi eurounitari, anche per come recepiti dalla legislazione nazionale e le enunciazioni della stessa giurisprudenza di legittimità, chiede la riforma della sentenza appellata, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle indennità per le ferie non godute nell'importo in atti quantificato.
3. Nella resistenza dell'amministrazione comunale appellata, la causa è
decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
5.1. L'ing. , già dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Parte_1
comune di , con ricorso del 25\2\2019 adisce il Tribunale cittadino CP_1
esponendo che, collocato in quiescenza in data 1\4\2015, risultava aver maturato a quella data 198 giorni di ferie non godute. Espone inoltre che:
il dirigente del Settore Personale, con nota del 25\3\2014 aveva predisposto il piano per il recupero delle molte ferie arretrate dei dipendenti.
Stabilendo che i dirigenti dei settori avrebbero dovuto predisporre il piano ferie entro il 31\3\2014, piano che avrebbe dovuto “prevedere entro il 30 giugno
c. a. il recupero degli arretrai ferie competenza anno 2013 e/o precedenti”;
il giorno 26\9\2014, il medesimo dirigente del Settore personale gli inviava la nota n.15269, con la quale, richiamata la precedente del 25 marzo,
considerato il suo imminente collocamento in quiescenza a decorrere
1\4\2014, considerata la precedente nota del 18\9\2014, n.14494 con la quale lo si era invitato a presentare domanda di ferie “in tempi brevi”, ritenuto che ricorressero le condizioni per il suo collocamento in ferie d'ufficio, si disponeva: “il collocamento in ferie d'ufficio della S.V. a decorrere dall'1.10.2014 al
31.3.2015”;
nota a cui egli replicava “con propria nota del 6 ottobre 2014”, evidenziando
“che, a differenza di quanto erroneamente appalesato dal capo dell'ufficio personale, il
suo mancato godimento del periodo feriale in questione era da ricondurre, sul piano
del nesso causale, all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio cui era preposto e dallo stesso
diretto, nonché alla carenza di personale che non gli ha consentito di godere dei suoi
giorni di ferie”;
il carteggio concludendosi con nuova nota del 7\11\2014 n.17405 del
Dirigente del Settore Personale che così concludeva “la invito e allo stesso tempo
diffido a fruire delle ferie residue prima del collocamento a riposo”.
5.2. Tanto premesso, richiama Cass. 2496/2018 e desumendone che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non operi allorquando non sia imputabile al lavoratore, ribadisce di non averne potuto godere “a causa di
indifferibili ragioni di servizio”.
Deduce di avere più volte “diffidato il a voler tempestivamente Controparte_1
provvedere al riordino degli assetti del personale al fine di trovare delle valide soluzioni per risolvere le criticità dell'ufficio comunale cui lo stesso era preposto” senza ottenere alcun risultato, dovendo farsi carico “da solo, per tutto l'arco temporale
sopra evidenziato (1996-2015), dell'enorme mole di lavoro da fronteggiare e smaltire”.
Richiamata la giurisprudenza comunitaria in materia e rilevato che il sindaco pro tempore del comune non aveva mai provveduto, come avrebbe potuto e dovuto, a collocarlo d'ufficio in ferie al fine di consentirgli il godimento di tutti i giorni di ferie arretati, allega il conteggio dettagliato di quanto dovutogli,
anno per anno, a titolo di indennità per ferie non godute a decorrere dal 1996
fino al 31\3\2015, nel complessivo importo di € 25.728,9483 lordi e chiede la condanna della convenuta amministrazione al pagamento di tale somma.
6. Resiste l'amministrazione, eccependo, in primo luogo, la sopravvenuta prescrizione quinquennale del diritto alla monetizzazione per le ferie riferibili al periodo decorrente dal 1996 al 2014. In subordine, circoscrivendo l'eccezione nei limiti della decennalità e, dunque, alle ferie non godute negli anni fino al
2009.
Nel merito, denuncia la “indeterminatezza e genericità della domanda che, ad una
prima superficiale lettura sembrerebbe corroborata da prove documentali e riscontri
che rafforzerebbero la pretesa creditoria, ma che, in verità, da un attento scrutinio dei
fatti e dei documenti su cui viene fondata la domanda, sono a dir poco generici oltre
che privi della benché minima rilevanza probatoria”.
Quanto alla consistente documentazione prodotta dal ricorrente, che
“dimostrerebbe esclusivamente la mole di lavoro che ha caratterizzato il suo impegno
presso l'amministrazione comunale negli anni 1996-2015”, ne assume l'irrilevanza,
al pari degli altri documenti unilateralmente formati dal “non Parte_1
dimostran[do] in alcun modo l'impossibilità (…) di usufruire nel periodo in
contestazione (1996-2015) delle ferie, se non per sua libera decisione nell'ambito
dell'organizzazione gestionale dell'Ufficio”. L'onere di provare che tale mancato godimento fosse dipeso da esigenze di servizio gravando, per pacifica giurisprudenza di legittimità, sul lavoratore che chiede la monetizzazione. Rilevando, in particolare, che, con nota del 7\11\2014, il Segretario Generale
del comune aveva avuto cura di ricordare che “l'Ing. ha Parte_1
rivestito all'interno dell'Ente ruolo dirigenziale e, pertanto, in ossequio alla normativa
prevista ed alla Giurisprudenza di Legittimità pacifica sul punto, era il solo a poter
decidere il periodo di fruizione delle ferie”.
7. Con sentenza del 27\4-26\6\2023, il Tribunale di Paola rigetta il ricorso.
Richiamato l'art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. n. 135 del
2012, art. 5, c. 8 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 55)
e richiamata la sentenza della Corte Cost n 95/2016, assume che, nel caso di specie, “l'ex dirigente comunale non ha dimostrato che il mancato godimento delle
ferie sia derivato da un fatto non imputabile al lavoratore, cioè da esigenze di servizio
documentate”.
Ciò alla luce della consistente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass.
14.3.2016 n. 4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass.
7.6.2005 n. 11786; e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. 17.4.2009 n.
9146 e Cass. 26.1.2017 n. 2000) e di quanto desumibile dalla sopra citata nota n. 5999 del 25 marzo 2014, da cui “si evince che il era quantomeno Controparte_1
a sollecitarlo al fine di fruire delle sue ferie arretrate prima della messa in quiescenza”.
8.1. In materia, la norma cardine continua ad essere l'art.2109 c.c. -in nessun modo distonico rispetto alla normativa di matrice comunitaria in tema di divieto di monetizzazione- secondo cui le ferie sono godute nel periodo che il datore di lavoro stabilisce, pur tenendo conto “delle esigenze dell'impresa e degli
interessi del prestatore di lavoro”.
Quanto alle disposizioni contrattuali, questo il testo del citato art.17 co.8 del
CCNL: “8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di
ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle
esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto
organizzativo dell'ente”. Una disciplina del tutto coerente con quella del citato art.2109 e che he non vuol certo dire, come pare assumere l'amministrazione appellata, che un dirigente non possa essere collocato in ferie d'ufficio.
Osserva al riguardo Cass. 29844/2022 che, “nell'ambito del lavoro pubblico
privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie,
non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri
autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non
perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione
del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento
degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava
l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo
da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute”.
8.2.1. Così correttamente ripartiti gli oneri probatori a carico delle parti del giudizio, occorre verificare se, a fronte delle allegazioni della parte ricorrente,
l'amministrazione convenuta abbia adempiuto al proprio onere e la risposta da dare è certamente negativa.
Il comune di , in primo luogo, non ha specificamente contestato le CP_1
deduzioni del ricorrente circa la grave sproporzione fra i carichi di lavoro dell' che egli dirigeva ed il personale in organico in quell'ufficio, Pt_3
circostanza che deve, dunque ritenersi provata. E che, peraltro, risulta confermata dai documenti prodotti in atti, fra i quali basti citare:
la nota del 12\4\2005, indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale, agli assessori ai lavori pubblici ed all'urbanistica ed al Nucleo di valutazione, con la quale il ricorrente, facendo seguito ad altre tre precedenti note, comunica di avere dovuto prorogare un “incarico di collaborazione” ad un geometra esterno all'amministrazione, ribadisce la situazione di “grave carenza d'organico”,
aggravata dalle “numerosissime richieste di collaborazione d'ufficio da parte sia
dell'Autorità Giudiziaria che della polizia giudiziaria” e conclude chiedendo di disporre una “ulteriore e qualificata collaborazione” in ausilio al proprio settore;
l'accorata nota dei dipendenti comunali dell' diretta al ricorrente e Pt_3
datata 15\7\2014 (ovvero quasi un decennio dopo!), con la quale, in riferimento alla “carenza di organico e problematiche connesse”, testualmente si afferma “quanto più volte verbalmente paventato si è verificato: siamo al
collasso!”. Seguendo con la descrizione di una situazione che è poco definire drammatica e denunciando la concretezza del “rischio di dover rispondere
penalmente per pratiche non portate a conclusione nei termini di legge”.
8.2.2. Accertata la drammatica situazione di difficoltà organizzativa e lavorativa dovuta alla carenza di personale dell'Ufficio Tecnico diretto dal ricorrente, sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare di avere fatto quanto in proprio potere per consentire il godimento delle ferie all'Ing.
ma di ciò essa non ha offerto prova alcuna. Parte_1
Di più, dagli atti di causa risulta esattamente il contrario.
Dalla corrispondenza interna prodotta dal ricorrente e sopra citata al prg.5.1.,
risulta infatti che il Dirigente del Settore Personale, ovvero colui che aveva il dovere di fare quanto necessario per consentire il godimento del riposo feriale ai dipendenti secondo quanto ribadito dalla citata Cass. 29844/2022, con la nota del 25\3\2014 dispone che i dirigenti dei vari settori predispongano un piano per il godimento delle ferie relative all'anno 2013 “e/o precedenti” da parte del personale entro il 30 giugno dello stesso anno;
rimasta evidentemente inattuata questa direttiva, con successiva nota del 26\9\2014 (ovvero ben sei mesi dopo!), lo stesso dirigente dispone che il ricorrente sia collocato in ferie d'ufficio in vista della propria imminente collocazione in quiescenza;
per ragioni che l'amministrazione convenuta non ha ritenuto di chiarire, anche questo perentorio provvedimento rimane del tutto inattuato, atteso che, con la nota finale del 7\11\2014 a firma del medesimo Dirigente del settore personale, la collocazione in ferie d'ufficio dell'Ing. si trasforma in un Parte_1
mero invito a formulare la relativa domanda. 8.3. Emblematica, nella ricostruzione dei principi in materia anche perché
riferita al medesimo ambito del pubblico impiego e ad un'analoga situazione di un abnorme numero di giorni di ferie non goduti da un dirigente al momento del proprio collocamento in quiescenza, è Cass. 18140/2022, la quale in parte motiva così argomenta:
“In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto Numero di
raccolta generale 18140/2022 che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in
quanto da Data pubblicazione 06/06/2022 interpretare nel senso che la perdita del
diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle
ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla
volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
«capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va
esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel
corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma
terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva
con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE
del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione
economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al
lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai
propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per
coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale
compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.4 Ciò rende manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale
la quale ha valorizzato, come nucleo centrale della propria decisione, gli obblighi del
lavoratore, di cui alla contrattazione collettiva, in ordine alla comunicazione al datore
di lavoro della pianificazione delle proprie ferie ed il potere del lavoratore di autoorganizzare le stesse, vanificando il diritto alla monetizzazione, pur a fronte di
un accumulo esorbitante di ferie non godute (258 giorni) ed un'accertata
situazione «endemica» (così la Corte di merito, con aggettivo che ha il
significato di diffusa e costante) insufficienza di organico. L'assetto sostanziale
della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve invece muovere dalla
verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute
e quali fossero i rapporti tra quell'endemica insufficienza di organico, evidentemente
non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio,
il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte di
Giustizia, che, nei casi incerti, pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e
non del lavoratore.”.
8.4. Pronuncia rilevante anche sotto un altro profilo, in quanto conferma il condivisibile revirement della Suprema Corte su di un altro aspetto centrale,
quello dell'estensibilità della monetizzazione a tutte le annualità cui si riferiscono le ferie non godute e non solo all'ultima, come ritenuto in alcune precedenti pronunce. Sebbene non esplicitata, tale conclusione è infatti evidente nella sentenza appena ricordata atteso che 258 giorni di ferie non godute non potevano certo essere riferiti alla sola ultima annualità del cessato rapporto di lavoro.
8.5. Rimane solo da dire dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, potendo la monetizzazione delle ferie non godute esser fatta valere solo alla cessazione del rapporto di lavoro, è solo da tale momento che decorre il relativo termine prescrizionale. Termine che, peraltro, non può che essere decennale, non trattandosi di somme destinate ad essere corrisposte periodicamente. Pertanto, attesa la cessazione del rapporto di lavoro in data
1\4\2015, alla data di proposizione del ricorso il termine di prescrizione non era certo spirato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Paola del 27\4-26\6\2023, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna il al pagamento di €. 25.728,88, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione come per legge;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€. 2.800,00, oltre accessori, per il primo grado di giudizio ed in € 3.200,00, oltre accessori, per il presente grado.
Catanzaro, 11\3\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni