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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nato Cittiglio (VA), il 08.11.1985, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RONCHI MARIA LARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Luino, Via XXV Aprile n. 121, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VALMAGGIA MARINA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Laveno M.
(VA) viale Garibaldi n.103 come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data
4.4.2024);
pagina 1 di 10 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge
1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore a favore di entrambi i Persona_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) Confermare il collocamento prevalente di presso la madre, con diritto – dovere di Per_1
visita del padre secondo il seguente calendario:
- Fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti del giovedì e del venerdì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con il prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- le festività natalizie verranno trascorse con le seguenti modalità: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità. Ed
pagina 2 di 10 ancora, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità.
- Il giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma, potrà stare con la Per_1
madre, mentre il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, la figlia potrà stare con il padre.
3) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto della minore mediante versamento della somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con rifusione di spese e compensi del giudizio.”;
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre.
- regoli il diritto di visita del padre sig. , stabilendo che lo stesso possa tenere Parte_1
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, Per_1
allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
→ nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine Per_1
della giornata lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti), con impegno del sig. dalla anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantirne Per_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti, del giovedì e del venerdì mattina;
→ nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine Per_1
della giornata lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti), con impegno del sig. dalla anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantirne Per_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina
-durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
pagina 3 di 10 -durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
-durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
Resta inteso che il padre dovrà consentire il regolare svolgimento delle attività sportive programmate nei giorni in cui è presso di lui (danza, catechismo ed equitazione). Per_1
- disponga il versamento da parte del sig. di un contributo al mantenimento Parte_1 per la minore pari ad €.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (così come stabilite dal protocollo del Tribunale di Varese).
Con rifusione di spese e compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
nata a [...] l'[...] dalla relazione intrattenuta con . Persona_1 Parte_2
Ha chiesto di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso di sé, di regolamentare il diritto di visita materno in modalità standard, con previsione di un contributo per il mantenimento ordinario indiretto a carico della madre di euro
200,00 al mese, oltre al 50% di spese straordinarie, ovvero, in subordine con collocamento paritetico alternato e mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore per il tempo di permanenza presso di sé della figlia.
Con memoria difensiva depositata in data 24.05.2024 si è costituita in giudizio , Parte_2
preliminarmente rilevando di avere altrettanto depositato, in data 30.04.2024, un ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia (n. R.G.1001/24) Per_1
e chiedendone la riunione al presente procedimento.
Nel merito ha adito alla domanda di affido condiviso formulata dal ricorrente pur contestando la domanda di collocamento prevalente presso il dal padre e chiedendo, di contro, disporsi il pagina 4 di 10 collocamento prevalente della minore presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno in modalità standard, con contributo al mantenimento ordinario indiretto a carico del padre in misura mensile pari ad euro 600,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie in ragione del
50%.
Le parti sono comparse avanti al giudice relatore all'udienza del 5.6.2024 alla quale, sentite le parti,
è stato esperito il tentativo di conciliazione mediante formulazione da parte del giudice relatore di una proposta conciliativa che è stata accettata dalla resistente ma rifiutata dal ricorrente;
disposta la riunione ex art. 273, comma 1, c.p.c. al presente fascicolo previamente introdotto del procedimento rubricato al n. 1001/2024 promosso da nei riguardi di Parte_2 Parte_1
con ordinanza ex art. 473 bis . 22 c.p.c. erano assunti i seguenti provvedimenti temporanei
[...]
e urgenti:
“1) DISPONE l'affido condiviso della minore (11.10.2015) ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, salvo miglior accordo con la madre:
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì, senza PE, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.30, allorquando riaccompagnerà la minore presso il domicilio materno;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 allorquando riaccompagnerà la minore presso il domicilio materno;
durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì successivo;
durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
3) PONE a carico del padre, , l'obbligo, con decorrenza dalla domanda, di Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia minore mediante versamento Per_1
in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese della somma di euro 400,00, rivalutabile
pagina 5 di 10 annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi) (prima rivalutazione febbraio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese”; respinte le istanze di prova articolate dalla parte ricorrente, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 473 bis . 22 c.p.c..
Con istanza depositata in data 4.10.2024, la parte ricorrente ha chiesto che, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, venisse ridotto ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo di mantenimento paterno per la minore e di prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti in relazione alle freqeuntazioni infrasettimanali della figlia minore con il padre;
integrato il contraddittorio nel subprocedimento (n. 405- 1/2024) il contributo di mantenimento a carico del padre era ridotto ad € 300,00 mensili ed era recepita la modifica del diritto di vista come concordata tra le parti.
Medio tempore assegnata la causa a questo giudice relatore (decreto del Presidente del Tribunale
n. 8/2025 in atti), all'udienza del 25.3.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il giudice relatore riservava la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Incontestato l'affidamento condiviso della figlia minore, come richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi del giudizio, deve essere recepito l'accordo da esse raggiunto in relazione al prevalente collocamento della figlia minore presso la madre e al regime delle frequentazioni paterne, come concordemente delineato in sede di precisazione delle conclusioni, tale da garantire alla figlia minore l'effettivo accesso alla bigenitorialità e di mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori.
Per l'effetto, conformemente alle domande articolate da entrambe le parti, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre.
Il padre, salvo diverso e migliore accordo assunto tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
pagina 6 di 10 - a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti del giovedì e del venerdì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con il prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- durante le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio.
2. Le questioni economiche
Quanto alle questioni economiche si osserva che, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811) e al tempo effettivamente trascorso dallo stesso con entrambi i genitori.
Ciò premesso, nel caso di specie la situazione economico reddituale delle parti può essere come di seguito compendiata: fa l'idraulico ed è dipendente della società elvetica Acqua Thermic Sagl di Parte_1
Breganzona, ha dedotto di percepire una retribuzione media mensile pari a circa 3.200,00 CHF al pagina 7 di 10 mese per tredici mensilità (dalle certificazioni salariali in atti risulta un reddito annuo netto di
37.16,00 nel 2021, di 45.521,20 nel 2022 e di 50.462,15 nel 2023 che, diviso per dodici mensilità, porta ad un reddito netto mensile di 4.205,17 Chf mensili comprensivi degli assegni familiari). Non risulta prodotta in atti la certificazione salariale relativa al 2024 né documentazione fiscale/reddituale aggiornata (controlla sub). Vive nella casa di proprietà della compagna unitamente a quest'ultima e al figlio nato dalla loro unione. E' proprietario di un immobile a Per_2
Mesenzana attualmente non messo a reddito, ma precedentemente locato a terzi (Cfr. doc. 13 e 17 ricorrente). Sostiene quali esborsi fissi mensili euro 720,00 al mese quale rateo del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Mesenzana nel 2021 avente durata di 25 anni (doc. 9 fasc. convenuto), oltre le spese condominiali, euro 703,00 al mese quale rata di rimborso del finanziamento contratto con per l'acquisto dell'auto (doc. 12 fasc. convenuto), euro CP_1
271,00 al mese quale rata di rimborso del finanziamento contratto con (doc. 10 Parte_3
fasc. convenuto), euro 329,00 al mese quale rata di rimborso del finanziamento contratto con
DE (doc. 11 fasc. convenuto) e 540,00 CHF mensili in favore di BA Now SA, (doc. 24).
è assunta con contratto a tempo indeterminato all'80% come cameriera/barista in Parte_2
Svizzera, a Grancia, percepisce una retribuzione media mensile di 2.200,00 CHF per tredici mensilità (dalla certificazione salariale 2022 risulta un reddito netto di 6.227,00 con decorrenza dal mese di luglio, pari a circa 2.700 netti per i mesi lavorati comprensivi di tredicesima mensilità), non ha proprietà immobiliari e vive in un immobile in locazione il cui canone mensile ammonta ad euro 600,00 oltre spese, è gravata da un finanziamento di euro 358,00 contratto nel luglio 2024 per l'acquisto di un'autovettura.
Ciò premesso, considerata la situazione economico reddituale tra le parti (dalla quale si riscontra una disparità del reddito delle parti pur essendo il ricorrente gravato da importanti esborsi fissi mensili nonché dalle esigenze di mantenimento del secondogenito in tenera età), tenuto conto dell'età di e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età (la bambina è prossima Per_1 al compimento del decimo anno di età'), altresì considerato il significativo tempo trascorso dalla stessa con il padre secondo la regolamentazione concordata, si ritiene congruo confermare a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00 da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5
pagina 8 di 10 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al di Varese. Pt_4
3. Le spese di lite
Vista la natura del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande originariamente svolte da entrambe le parti, altresì considerato l'accordo raggiunto in corso di causa in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] Persona_1
l'1/10/2015, ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
2) Il padre, salvo diverso e migliore accordo assunto tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti del giovedì e del venerdì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con il prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con pagina 9 di 10 impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- durante le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
3. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi in via inderatta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
4. Spese legali compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nato Cittiglio (VA), il 08.11.1985, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RONCHI MARIA LARA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Luino, Via XXV Aprile n. 121, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VALMAGGIA MARINA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Laveno M.
(VA) viale Garibaldi n.103 come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data
4.4.2024);
pagina 1 di 10 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge
1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore a favore di entrambi i Persona_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) Confermare il collocamento prevalente di presso la madre, con diritto – dovere di Per_1
visita del padre secondo il seguente calendario:
- Fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti del giovedì e del venerdì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con il prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- le festività natalizie verranno trascorse con le seguenti modalità: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità. Ed
pagina 2 di 10 ancora, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternativamente nelle annualità.
- Il giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma, potrà stare con la Per_1
madre, mentre il giorno del compleanno del papà e della Festa del Papà, la figlia potrà stare con il padre.
3) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto della minore mediante versamento della somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con rifusione di spese e compensi del giudizio.”;
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre.
- regoli il diritto di visita del padre sig. , stabilendo che lo stesso possa tenere Parte_1
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, Per_1
allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
→ nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine Per_1
della giornata lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti), con impegno del sig. dalla anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantirne Per_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti, del giovedì e del venerdì mattina;
→ nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola sino al giovedì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine Per_1
della giornata lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti), con impegno del sig. dalla anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantirne Per_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina
-durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
pagina 3 di 10 -durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
-durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
Resta inteso che il padre dovrà consentire il regolare svolgimento delle attività sportive programmate nei giorni in cui è presso di lui (danza, catechismo ed equitazione). Per_1
- disponga il versamento da parte del sig. di un contributo al mantenimento Parte_1 per la minore pari ad €.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (così come stabilite dal protocollo del Tribunale di Varese).
Con rifusione di spese e compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
nata a [...] l'[...] dalla relazione intrattenuta con . Persona_1 Parte_2
Ha chiesto di disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso di sé, di regolamentare il diritto di visita materno in modalità standard, con previsione di un contributo per il mantenimento ordinario indiretto a carico della madre di euro
200,00 al mese, oltre al 50% di spese straordinarie, ovvero, in subordine con collocamento paritetico alternato e mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore per il tempo di permanenza presso di sé della figlia.
Con memoria difensiva depositata in data 24.05.2024 si è costituita in giudizio , Parte_2
preliminarmente rilevando di avere altrettanto depositato, in data 30.04.2024, un ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia (n. R.G.1001/24) Per_1
e chiedendone la riunione al presente procedimento.
Nel merito ha adito alla domanda di affido condiviso formulata dal ricorrente pur contestando la domanda di collocamento prevalente presso il dal padre e chiedendo, di contro, disporsi il pagina 4 di 10 collocamento prevalente della minore presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno in modalità standard, con contributo al mantenimento ordinario indiretto a carico del padre in misura mensile pari ad euro 600,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie in ragione del
50%.
Le parti sono comparse avanti al giudice relatore all'udienza del 5.6.2024 alla quale, sentite le parti,
è stato esperito il tentativo di conciliazione mediante formulazione da parte del giudice relatore di una proposta conciliativa che è stata accettata dalla resistente ma rifiutata dal ricorrente;
disposta la riunione ex art. 273, comma 1, c.p.c. al presente fascicolo previamente introdotto del procedimento rubricato al n. 1001/2024 promosso da nei riguardi di Parte_2 Parte_1
con ordinanza ex art. 473 bis . 22 c.p.c. erano assunti i seguenti provvedimenti temporanei
[...]
e urgenti:
“1) DISPONE l'affido condiviso della minore (11.10.2015) ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
2) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, salvo miglior accordo con la madre:
a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, il mercoledì e il giovedì, senza PE, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.30, allorquando riaccompagnerà la minore presso il domicilio materno;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.30 allorquando riaccompagnerà la minore presso il domicilio materno;
durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì successivo;
durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
3) PONE a carico del padre, , l'obbligo, con decorrenza dalla domanda, di Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia minore mediante versamento Per_1
in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese della somma di euro 400,00, rivalutabile
pagina 5 di 10 annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi) (prima rivalutazione febbraio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese”; respinte le istanze di prova articolate dalla parte ricorrente, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 473 bis . 22 c.p.c..
Con istanza depositata in data 4.10.2024, la parte ricorrente ha chiesto che, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, venisse ridotto ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo di mantenimento paterno per la minore e di prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti in relazione alle freqeuntazioni infrasettimanali della figlia minore con il padre;
integrato il contraddittorio nel subprocedimento (n. 405- 1/2024) il contributo di mantenimento a carico del padre era ridotto ad € 300,00 mensili ed era recepita la modifica del diritto di vista come concordata tra le parti.
Medio tempore assegnata la causa a questo giudice relatore (decreto del Presidente del Tribunale
n. 8/2025 in atti), all'udienza del 25.3.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il giudice relatore riservava la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
Incontestato l'affidamento condiviso della figlia minore, come richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi del giudizio, deve essere recepito l'accordo da esse raggiunto in relazione al prevalente collocamento della figlia minore presso la madre e al regime delle frequentazioni paterne, come concordemente delineato in sede di precisazione delle conclusioni, tale da garantire alla figlia minore l'effettivo accesso alla bigenitorialità e di mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori.
Per l'effetto, conformemente alle domande articolate da entrambe le parti, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre.
Il padre, salvo diverso e migliore accordo assunto tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
pagina 6 di 10 - a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti del giovedì e del venerdì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con il prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- durante le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio.
2. Le questioni economiche
Quanto alle questioni economiche si osserva che, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811) e al tempo effettivamente trascorso dallo stesso con entrambi i genitori.
Ciò premesso, nel caso di specie la situazione economico reddituale delle parti può essere come di seguito compendiata: fa l'idraulico ed è dipendente della società elvetica Acqua Thermic Sagl di Parte_1
Breganzona, ha dedotto di percepire una retribuzione media mensile pari a circa 3.200,00 CHF al pagina 7 di 10 mese per tredici mensilità (dalle certificazioni salariali in atti risulta un reddito annuo netto di
37.16,00 nel 2021, di 45.521,20 nel 2022 e di 50.462,15 nel 2023 che, diviso per dodici mensilità, porta ad un reddito netto mensile di 4.205,17 Chf mensili comprensivi degli assegni familiari). Non risulta prodotta in atti la certificazione salariale relativa al 2024 né documentazione fiscale/reddituale aggiornata (controlla sub). Vive nella casa di proprietà della compagna unitamente a quest'ultima e al figlio nato dalla loro unione. E' proprietario di un immobile a Per_2
Mesenzana attualmente non messo a reddito, ma precedentemente locato a terzi (Cfr. doc. 13 e 17 ricorrente). Sostiene quali esborsi fissi mensili euro 720,00 al mese quale rateo del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Mesenzana nel 2021 avente durata di 25 anni (doc. 9 fasc. convenuto), oltre le spese condominiali, euro 703,00 al mese quale rata di rimborso del finanziamento contratto con per l'acquisto dell'auto (doc. 12 fasc. convenuto), euro CP_1
271,00 al mese quale rata di rimborso del finanziamento contratto con (doc. 10 Parte_3
fasc. convenuto), euro 329,00 al mese quale rata di rimborso del finanziamento contratto con
DE (doc. 11 fasc. convenuto) e 540,00 CHF mensili in favore di BA Now SA, (doc. 24).
è assunta con contratto a tempo indeterminato all'80% come cameriera/barista in Parte_2
Svizzera, a Grancia, percepisce una retribuzione media mensile di 2.200,00 CHF per tredici mensilità (dalla certificazione salariale 2022 risulta un reddito netto di 6.227,00 con decorrenza dal mese di luglio, pari a circa 2.700 netti per i mesi lavorati comprensivi di tredicesima mensilità), non ha proprietà immobiliari e vive in un immobile in locazione il cui canone mensile ammonta ad euro 600,00 oltre spese, è gravata da un finanziamento di euro 358,00 contratto nel luglio 2024 per l'acquisto di un'autovettura.
Ciò premesso, considerata la situazione economico reddituale tra le parti (dalla quale si riscontra una disparità del reddito delle parti pur essendo il ricorrente gravato da importanti esborsi fissi mensili nonché dalle esigenze di mantenimento del secondogenito in tenera età), tenuto conto dell'età di e delle esigenze fisiologicamente correlate alla sua età (la bambina è prossima Per_1 al compimento del decimo anno di età'), altresì considerato il significativo tempo trascorso dalla stessa con il padre secondo la regolamentazione concordata, si ritiene congruo confermare a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00 da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5
pagina 8 di 10 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al di Varese. Pt_4
3. Le spese di lite
Vista la natura del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande originariamente svolte da entrambe le parti, altresì considerato l'accordo raggiunto in corso di causa in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] Persona_1
l'1/10/2015, ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
2) Il padre, salvo diverso e migliore accordo assunto tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola, al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la minore a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna, dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, con prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna, a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola nei giorni seguenti del giovedì e del venerdì mattina;
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al giovedì mattina, con il prelievo della minore da scuola da parte della nonna paterna, presso la cui abitazione sarà raggiunta dal padre al termine della giornata Per_1
lavorativa per la condivisione della cena e del PE (salvo necessità lavorative differenti) con pagina 9 di 10 impegno del Sig. anche con l'ausilio della nonna paterna a garantire Parte_1
l'accompagnamento a scuola il giovedì mattina.
- durante le festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
3. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi in via inderatta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
4. Spese legali compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
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