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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32717/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. PALMIERI VINCENZA ( ), dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura Pt_1 Comunale
ATTORE/APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 BARTOLETTI MAURA e dell'avv. SALLUSTIO ANNALISA ( ), C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA RASORI 9 presso lo studio dell'avv. SALLUSTIO Pt_1 ANNALISA
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 6.2.2020 ricorre avanti il Giudice di Pace di Controparte_1 Pt_1 impugnando il verbale di contestazione della violazione al cds n. VE01262092016 e allegando l'ingiunzione n. 20190430171570002086222, che richiama il predetto verbale, lamentando il difetto di prova documentale in ordine alla violazione contestata.
Si costituisce in giudizio il , rilevando la sussistenza del potere di utilizzare lo Parte_1 strumento dell'ingiunzione n. 20190430171570002086222 ai sensi del R.D. 639/1910, l'erroneità del rito prescelto dall'opponente con conseguente improcedibilità del ricorso, l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Con sentenza n. 1445/22 emessa il 20.1.2022 il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione.
Con atto di citazione di data 25.8.2022 il di propone appello avverso la decisione, Pt_1 Pt_1 evidenziando la mancata opposizione all'atto prodromico all'ingiunzione, la ritualità del procedimento adottato e l'erroneità della decisione di primo grado anche in ordine alle spese processuali. Conclude chiedendo, in totale riforma della sentenza, il rigetto del ricorso originariamente presentato da
[...]
. Controparte_1
Quest'ultimo si costituisce in giudizio, evidenziando la correttezza della decisione impugnata e chiedendone la conferma.
***
Preliminarmente si rileva la tardività e, quindi, l'inammissibilità della produzione documentale di cui al doc. 5 dell'appellato, trattandosi di documento nella sua disponibilità non prodotto nel primo grado di giudizio;
rispetto a tale carenza probatoria è ininfluente la circostanza che egli abbia proposto personalmente il giudizio avanti il Giudice di Pace, trattandosi di una sua scelta legittima che non incide però sulle preclusioni processuali.
La decisione del giudice di prime cure si fonda sulla mancanza dell'invio della comunicazione di invito al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 544 L. 228/12, ritenuta obbligatoria per tutte le riscossioni di importi inferiori ad € 1.000,00.
L'assunto non è condivisibile.
Non è contestato il mancato pagamento del verbale n. 12062092016 per una violazione al codice della strada, la cui rituale notifica al trasgressore è stata documentalmente dimostrata.
Non è stata proposta una tempestiva opposizione al verbale, che costituisce definitivamente titolo esecutivo.
È stata quindi emessa dal l'ingiunzione n. 20190430171570002086222 per l'importo di € Pt_1
174,00. Trattandosi di violazione al codice della strada, peraltro, il titolo esecutivo è già il verbale di accertamento regolarmente notificato.
pagina 2 di 5 Il ha comunque la possibilità di procedere con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, Pt_1 procedendo dunque in forma diretta e non in forma indiretta, con l'iscrizione a ruolo del credito e delegando l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'importo preteso.
In proposito, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il procedimento ai sensi del R.D. 639/1910 è utilizzabile da parte della P.A. sia per le entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, caratteristiche pienamente ricorrenti nel caso di specie, non essendo stata proposta opposizione al verbale di accertamento.
Il procedimento regolato dal R.D. 639/1910 ha caratteristiche diverse da quelle che regolano il recupero degli importi pretesi dall'Amministrazione mediante l'iscrizione a ruolo del credito e la consegna dello stesso al concessionario, delegato per la riscossione ed obbligato ad osservare le norme relative a tale procedimento, tra le quali rientra quella evocata dal giudice di prime cure, cioè l'art. 1 co. 544 L. 228/2012, che impone l'invio al debitore della comunicazione del dettaglio dell'iscrizione a ruolo. Tale procedura si riferisce ai casi di recupero dei crediti mediante procedura coattiva indiretta, non ricorrente nella fattispecie in esame. Non è pertinente in proposito il richiamo all'ordinanza 10958/2005 della Corte di Cassazione, che si riferisce a una fattispecie diversa da quella in esame in questa sede.
Con sentenza n. 5995 del 7.9.2022, che si condivide, il Tribunale di Milano ha affermato quanto segue in ordine “applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 1 comma 544 L 228/2012.
Tale norma prevede testualmente: “nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Il contenuto testuale della previsione ne circoscrive la applicazione al procedimento di riscossione esattoriale previsto dal DPR 602/1973, non soltanto per il richiamo al citato testo normativo, ma altresì in forza della prescrizione dell'invio di una comunicazione avente ad oggetto il dettaglio delle
“iscrizioni a ruolo”.
Il caso in esame esula dal paradigma delineato da tale normativa.
Invero, occorre considerare che l'amministrazione si è avvalsa di un diverso procedimento di riscossione del proprio credito, che non è quello prevedente l'iscrizione a ruolo prevista dal citato DPR 602/1973, ma è per l'appunto quella dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910.
Inoltre, dall'esame dei commi precedenti, e segnatamente dei commi 537-543 dell'art. 1, si trae conferma del fatto che tale disposizione si inserisce in una regolamentazione dedicata esclusivamente alla riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emissione di successiva cartella esattoriale, prevedente la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo in caso di ricorrenza dei presupposti di
pagina 3 di 5 cui al comma 537 e ss. e la fissazione dei termini e modalità per la verifica del credito e l'adozione di eventuali provvedimenti di sgravio.
In questo contesto, il comma 544 risulta strettamente legato all'ambito applicativo delineato dalla normativa precedente, in quanto, mentre i precedenti commi si occupano di procedimenti di riscossione già iniziati, tale disposizione detta una apposita disciplina per tali procedure di riscossione iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto ed aventi per l'appunto oggetto debiti inferiori a 1000 euro.
Occorre poi evidenziare che la citata previsione, introducendo una deroga alle modalità e tempi per uno specifico procedimento di riscossione va considerata una norma di stretta interpretazione e non può quindi essere estesa a diversi procedimenti di riscossione, disciplinati da norme diverse, in relazione alle quali la applicazione della disciplina di cui al DPR 602/73 è ammessa soltanto previo vaglio sulla compatibilità delle singole norme”.
Applicando i medesimi principi alla fattispecie in esame e riassumendo si evidenzia che:
- il verbale di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato e non è stato opposto;
- è stata pertanto ritualmente notificata l'ingiunzione di pagamento, che non deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso bonario.
L'opposizione di deve ritenersi pertanto infondata. Controparte_1
Dalle considerazioni sopra esposte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti dalle parti, deriva l'accoglimento dell'appello proposto dal Pt_1
Le decisioni in tema di spese processuali in relazione a entrambi i gradi del giudizio tengono conto del principio della soccombenza e dell'attività processuale svolta. Ne deriva l'obbligo di CP_1
di restituzione al Comune delle somme eventualmente da quest'ultimo versategli in
[...] esecuzione della decisione di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello del e in riforma della sentenza n. 1445/22 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di il 20.1.2022, rigetta l'opposizione originariamente proposta da Pt_1 [...]
. Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative al primo grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
pagina 4 di 5 Milano, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32717/2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. PALMIERI VINCENZA ( ), dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura Pt_1 Comunale
ATTORE/APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 BARTOLETTI MAURA e dell'avv. SALLUSTIO ANNALISA ( ), C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA RASORI 9 presso lo studio dell'avv. SALLUSTIO Pt_1 ANNALISA
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 6.2.2020 ricorre avanti il Giudice di Pace di Controparte_1 Pt_1 impugnando il verbale di contestazione della violazione al cds n. VE01262092016 e allegando l'ingiunzione n. 20190430171570002086222, che richiama il predetto verbale, lamentando il difetto di prova documentale in ordine alla violazione contestata.
Si costituisce in giudizio il , rilevando la sussistenza del potere di utilizzare lo Parte_1 strumento dell'ingiunzione n. 20190430171570002086222 ai sensi del R.D. 639/1910, l'erroneità del rito prescelto dall'opponente con conseguente improcedibilità del ricorso, l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Con sentenza n. 1445/22 emessa il 20.1.2022 il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla l'ingiunzione.
Con atto di citazione di data 25.8.2022 il di propone appello avverso la decisione, Pt_1 Pt_1 evidenziando la mancata opposizione all'atto prodromico all'ingiunzione, la ritualità del procedimento adottato e l'erroneità della decisione di primo grado anche in ordine alle spese processuali. Conclude chiedendo, in totale riforma della sentenza, il rigetto del ricorso originariamente presentato da
[...]
. Controparte_1
Quest'ultimo si costituisce in giudizio, evidenziando la correttezza della decisione impugnata e chiedendone la conferma.
***
Preliminarmente si rileva la tardività e, quindi, l'inammissibilità della produzione documentale di cui al doc. 5 dell'appellato, trattandosi di documento nella sua disponibilità non prodotto nel primo grado di giudizio;
rispetto a tale carenza probatoria è ininfluente la circostanza che egli abbia proposto personalmente il giudizio avanti il Giudice di Pace, trattandosi di una sua scelta legittima che non incide però sulle preclusioni processuali.
La decisione del giudice di prime cure si fonda sulla mancanza dell'invio della comunicazione di invito al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 544 L. 228/12, ritenuta obbligatoria per tutte le riscossioni di importi inferiori ad € 1.000,00.
L'assunto non è condivisibile.
Non è contestato il mancato pagamento del verbale n. 12062092016 per una violazione al codice della strada, la cui rituale notifica al trasgressore è stata documentalmente dimostrata.
Non è stata proposta una tempestiva opposizione al verbale, che costituisce definitivamente titolo esecutivo.
È stata quindi emessa dal l'ingiunzione n. 20190430171570002086222 per l'importo di € Pt_1
174,00. Trattandosi di violazione al codice della strada, peraltro, il titolo esecutivo è già il verbale di accertamento regolarmente notificato.
pagina 2 di 5 Il ha comunque la possibilità di procedere con l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, Pt_1 procedendo dunque in forma diretta e non in forma indiretta, con l'iscrizione a ruolo del credito e delegando l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'importo preteso.
In proposito, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il procedimento ai sensi del R.D. 639/1910 è utilizzabile da parte della P.A. sia per le entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, caratteristiche pienamente ricorrenti nel caso di specie, non essendo stata proposta opposizione al verbale di accertamento.
Il procedimento regolato dal R.D. 639/1910 ha caratteristiche diverse da quelle che regolano il recupero degli importi pretesi dall'Amministrazione mediante l'iscrizione a ruolo del credito e la consegna dello stesso al concessionario, delegato per la riscossione ed obbligato ad osservare le norme relative a tale procedimento, tra le quali rientra quella evocata dal giudice di prime cure, cioè l'art. 1 co. 544 L. 228/2012, che impone l'invio al debitore della comunicazione del dettaglio dell'iscrizione a ruolo. Tale procedura si riferisce ai casi di recupero dei crediti mediante procedura coattiva indiretta, non ricorrente nella fattispecie in esame. Non è pertinente in proposito il richiamo all'ordinanza 10958/2005 della Corte di Cassazione, che si riferisce a una fattispecie diversa da quella in esame in questa sede.
Con sentenza n. 5995 del 7.9.2022, che si condivide, il Tribunale di Milano ha affermato quanto segue in ordine “applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 1 comma 544 L 228/2012.
Tale norma prevede testualmente: “nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.
Il contenuto testuale della previsione ne circoscrive la applicazione al procedimento di riscossione esattoriale previsto dal DPR 602/1973, non soltanto per il richiamo al citato testo normativo, ma altresì in forza della prescrizione dell'invio di una comunicazione avente ad oggetto il dettaglio delle
“iscrizioni a ruolo”.
Il caso in esame esula dal paradigma delineato da tale normativa.
Invero, occorre considerare che l'amministrazione si è avvalsa di un diverso procedimento di riscossione del proprio credito, che non è quello prevedente l'iscrizione a ruolo prevista dal citato DPR 602/1973, ma è per l'appunto quella dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910.
Inoltre, dall'esame dei commi precedenti, e segnatamente dei commi 537-543 dell'art. 1, si trae conferma del fatto che tale disposizione si inserisce in una regolamentazione dedicata esclusivamente alla riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emissione di successiva cartella esattoriale, prevedente la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo in caso di ricorrenza dei presupposti di
pagina 3 di 5 cui al comma 537 e ss. e la fissazione dei termini e modalità per la verifica del credito e l'adozione di eventuali provvedimenti di sgravio.
In questo contesto, il comma 544 risulta strettamente legato all'ambito applicativo delineato dalla normativa precedente, in quanto, mentre i precedenti commi si occupano di procedimenti di riscossione già iniziati, tale disposizione detta una apposita disciplina per tali procedure di riscossione iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto ed aventi per l'appunto oggetto debiti inferiori a 1000 euro.
Occorre poi evidenziare che la citata previsione, introducendo una deroga alle modalità e tempi per uno specifico procedimento di riscossione va considerata una norma di stretta interpretazione e non può quindi essere estesa a diversi procedimenti di riscossione, disciplinati da norme diverse, in relazione alle quali la applicazione della disciplina di cui al DPR 602/73 è ammessa soltanto previo vaglio sulla compatibilità delle singole norme”.
Applicando i medesimi principi alla fattispecie in esame e riassumendo si evidenzia che:
- il verbale di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato e non è stato opposto;
- è stata pertanto ritualmente notificata l'ingiunzione di pagamento, che non deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso bonario.
L'opposizione di deve ritenersi pertanto infondata. Controparte_1
Dalle considerazioni sopra esposte, che assorbono gli ulteriori profili dedotti dalle parti, deriva l'accoglimento dell'appello proposto dal Pt_1
Le decisioni in tema di spese processuali in relazione a entrambi i gradi del giudizio tengono conto del principio della soccombenza e dell'attività processuale svolta. Ne deriva l'obbligo di CP_1
di restituzione al Comune delle somme eventualmente da quest'ultimo versategli in
[...] esecuzione della decisione di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello del e in riforma della sentenza n. 1445/22 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di il 20.1.2022, rigetta l'opposizione originariamente proposta da Pt_1 [...]
. Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative al primo grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
pagina 4 di 5 Milano, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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