Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1951, n. 73
Articolo 2
Versione
15 marzo 1951
Art. 1.
L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , gia' modificato dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463 , e' sostituito dal seguente:
"E' punito:
1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;
2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:
a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;
b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;
3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;
4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.
"L'ammenda e' dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio e' inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione e' imputabile".
Entrata in vigore il 15 marzo 1951