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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13556 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco e Riccardo La Parte_1
Mantia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questo viale della
Libertà n° 95
opponente
E
, in persona del suo omonimo titolare e Controparte_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Corsaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via G.le Arimondi n° 1/z
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2629/23 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 14.06.23 su ricordo della Controparte_1
, deducendo in primis di non aver avuto tempestiva conoscenza del suindicato
[...]
provvedimento monitorio se non a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 25.10.23 e che tale mancata conoscenza era ascrivibile al fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 27.06.23 senza affissione di avviso di deposito dell'atto di ingiunzione come previsto da
1 detta norna e che lo stesso si era trasferito per ragioni di salute legate alla Pt_1
patologia cardiaca da cui è affetto presso la dimora estiva sita in Mondello allontanandosi dal proprio indirizzo di residenza presso cui il provvedimento monitorio era stato notificato.
Ciò premesso, la giurisprudenza è costante nell'affermare che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ( di cui all'art. 650 c.p.c. ), non sia sufficiente l'accertamento dell''irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorra, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità questi, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia pertanto stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, con la specificazione che tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario ( v. Cass. civ. SS.UU. n. 14572/2007 ).
Orbene, nella fattispecie in oggetto la notificazione del decreto ingiuntivo opposto è da ritenersi regolarmente eseguita. Difatti, ancorché nel compimento delle formalità prescritte per iter notificatorio ai sensi dell'art. 140
c.p.c. parte opponente eccepisca l'omessa affissione dell'avviso di deposito dell'atto d'ingiunzione, appare decisiva al fine di acclarare l'infondatezza di detta censura in punto di intempestiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell' la produzione documentale nella presente fase di cognizione Pt_1
dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito del suddetto atto presso gli uffici comunali, ultima della formalità prescritte che testimonia appunto della conoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della
2 norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti ( nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario ), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale” ( v. Cass. civ. n. 11713/2011 ).
In questa prospettiva, l'avviso di ricevimento è da ritenersi documento idoneo e ad un tempo sufficiente a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio, siccome estrinseca e assevera con l'efficacia fidefacente tipicamente propria delle attestazioni dell'ufficiale postale gli elementi costitutivi della relativa fattispecie perfezionativa.
Né, d'altro canto, assume rilievo di segno negativo rispetto ai superiori principi, il dato del mancato ritiro della raccomandata informativa da parte del destinatario atteso che ai fini della conoscenza “legale” e dunque della validità della notifica, è sufficiente che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario medesimo, a prescindere dalla effettiva ricezione e quindi dalla conoscenza “effettiva” del contenuto dell'atto stesso da parte del destinatario
( cfr. Cass. civ. n. 8076/2017 ).
Con riguardo poi alla ulteriore motivazione posta da parte opponente a sostegno della mancata conoscenza del provvedimento monitorio ossia il trasferimento dell' per ragioni di salute legate alla patologia cardiaca da cui Pt_1
è affetto presso la dimora estiva sita in Mondello con conseguente allontanamento dal proprio indirizzo di residenza presso cui il provvedimento monitorio era stato notificato, va osservato che l'art. 650 c.p.c. pone a carico dell'intimato che propone l'opposizione a decreto ingiuntivo dopo la scadenza del termine fissato nello stesso decreto, l'onere di provare il fatto di non averne avuto tempestiva conoscenza o per una irregolarità della notificazione, ovvero per caso fortuito o forza maggiore, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo
3 dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza ( v. Cass. civ. n. 3769/01 ).
Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, deve ritenersi come l'allontanamento dell'odierno opponente dalla proprio indirizzo di residenza, determinato dalla libera decisione dello stesso di trasferirsi nella propria casa di villeggiatura ( trasferimento certamente non disposto dal medico curante il quale, in ragione della patologia cardiaca da cui è affetto l' si era limitato a Pt_1
prescrivere per questi “riposo domiciliare” ) non potesse di per sé impedirgli di adottare le cautele che consentissero la ricezione o il ritiro di corrispondenza e missive ad essi destinate, ivi compreso l'atto giudiziario de quo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, sulla scorta dei consolidati principi sopra richiamati e del rigoroso onere probatorio incombente sul debitore opponente ai sensi dell'art 650 c.p.c., del tutto insufficienti appaiono le allegazioni da questi offerte al fine di provare l'incolpevole impossibilità di proporre tempestivamente opposizione, di guisa che, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da , andrà per l'effetto confermato il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso in favore della , Controparte_1
risultando assorbita ogni altra questione.
Essendosi arrestata la disamina ad una questione preliminare di rito, si ritiene, infine, doversi compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase di cognizione.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
4 - dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da con atto di citazione notificato in data 3.11.2023 nei Parte_1
confronti della , in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare, avverso il decreto ingiuntivo n. 2629/23 emesso dal Tribunale di Palermo in data 14.06.23, che per l'effetto conferma;
- dichiara compensate integralmente tra le parti le spese della presente fase di cognizione.
Così deciso in Palermo in data 30.01.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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