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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 197/2019 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Erice, 35, CF elettivamente dom.to in CodiceFiscale_1
Palermo Via Filippo Paratore, 3, presso lo studio degli avvocati
Maurizio Savarese e Denise Maria Rindone, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
l'avv. , nato a [...] il [...], CF Controparte_1
e l'avv. , nato a CodiceFiscale_2 Controparte_2
Catania il 14/07/1970, CF , entrambi CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Gela Vico Santa Lucia, 19presso il loro studio e rappresentati e difesi ai sensi e per l'effetto dell'art 86 cpc da se medesimi.
APPELLATI
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…conclude insistendo per l'accoglimento di tutto quanto rappresentato, eccepito, dedotto e censurato con l'atto introduttivo il presente giudizio, contemporaneamente contestando e chiedendo il rigetto di tutto quanto ex adverso argomentato dalle contrapposte parti processuali costituite, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con istanza di distrazione nei propri riguardi, quale antistatario. Ci si oppone altresì alla produzione effettuata da controparte con note del 29.11.2023, ossia della sentenza n. 583/2023 RG, resa dal Tribunale di Gela, non solo perché irrituale e non definitiva, in particolare giacchè non pertinente ed irrilevante riguardo ai motivi di gravame oggi in discussione Conclude quindi, chiedendo che, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, così come poi corretta e sostituita in parte nella motivazione, Voglia
l'On.le Corte di Appello di Caltanissetta fare giustizia alle domande ed eccezioni formulate dall'odierno concludente e così conformemente provvedere: A)Preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib. Gela, non solo stante il disconoscimento di firma operato riguardo la sottoscrizione apposta sul contratto del 28.09.2011, in particolare per nullità della pattuizione tariffaria in esso contenuta, sintomo di violazione di legge;
B) Nel merito, dire e dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib. Gela, in quanto il procedimento speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. può essere utilizzato solo per gli onorari dovuti per prestazioni giudiziali in materia civile, mentre non è applicabile alle altre prestazioni e cioè a quelle penali, amministrative e stragiudiziali;
C)Dire e dichiarare la nullità dell'ordinanza del 08/09.05.2019, ai sensi degli artt. 156 e 360
n. 4 cod. proc. civ., non solo per evidente contrasto tra dispositivo e motivazione, in particolare nella parte in cui, in violazione di legge, corregge la precedente statuizione sulle spese processuali;
D)In subordine, nell'ipotesi non temuta di non accoglimento delle richieste sub. A), sub. B) e sub. C), respingere le domande, tutte, spiegate dagli odierni appellati, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, nello specifico, sia perché già corrisposta la somma domandata in pagamento, riguardo la fase giudiziale e pari ad Euro
16.325,16# lorde, sia perché è improcedibile la richiesta, così come azionata in primo grado, riguardo il pagamento della fase stragiudiziale, attraverso il rimedio di cui all'art. 702 bis c.p.c., con relativa declaratoria di cessazione della materia del contendere ....”.
Per parte appellata : “...Pertanto si conclude riportandosi a tutto quanto rappresentato e dedotto con l'atto responsivo del presente giudizio, ivi compresa tutta la documentazione allegata, chiedendo il rigetto integrale dell'atto di appello proposto dal sig. Parte_1
, con condanna di quest'ultimo alle spese di giudizio….”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato, gli avvocati e , chiedevano al Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Gela condannarsi il sig. al pagamento in loro Parte_1
favore della somma di € 25.632,05, quale residuo dovuto come compenso dell'attività professionale svolta in virtù del contratto di conferimento di incarico del 28/09/2011, stabilito dalle parti in base alle tariffe di cui al DM 127/2004, accertando che la somma totale per l'attività svolta dai due legali ammontava a complessive €
41.720,05, residuando pertanto un credito in loro favore di €
25.632,05; e ciò per avere l' corrisposto in favore dei Parte_1
ricorrenti, un acconto di € 16.088,00, come da bonifici in atti.
Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva Parte_1
preliminarmente la nullità ed inefficacia del vincolo contrattuale tariffario del 28.09.2011, disconoscendo la sottoscrizione in esso apposta, “vieppiù nella parte in cui vengono pattuiti compensi professionali conformi al d.m. n. 127/200”; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della controparte per temerarietà della lite ex art 96 cpc.
Con ordinanza del 09/05/2019, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1725/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando al pagamento Parte_1
in favore degli avvocati e della somma CP_1 CP_2
complessiva di € 885,00, quale saldo della attività professionale prestata nel procedimento civile n. 1456/2012, svoltasi davanti al
Tribunale di Gela, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
compensando tra le parti le spese di lite del grado.
Con ordinanza integrativa-correttiva del 13/06/2019 il Tribunale di
Gela a seguito di istanza di correzione del 17/05/2019, presentata dagli avvocati e , condannava l al CP_1 CP_2 Parte_1 pagamento della somma di € 8.139,25, quale differenza tra la somma dovuta di € 24.227,25 e quella di € 16.088,00 versata, comprensiva degli accessori di legge.
§§§§§§
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, così come poi corretta e sostituita in parte nella motivazione, fare giustizia alle domande ed eccezioni formulate dal resistente, sia in primo grado e sia odiernamente e così conformemente provvedere:
A)Preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib. Gela, non solo stante il disconoscimento di firma operato riguardo la sottoscrizione apposta sul contratto del 28.09.2011, in particolare per nullità della pattuizione tariffaria in esso contenuta, sintomo di violazione di legge;
B) Nel merito, dire e dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib.
Gela, in quanto il procedimento speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. può essere utilizzato solo per gli onorari dovuti per prestazioni giudiziali in materia civile, mentre non è applicabile alle altre prestazioni e cioè a quelle penali, amministrative e stragiudiziali;
C)Dire e dichiarare la nullità dell'ordinanza del 08/09.05.2019, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., per evidente contrasto tra dispositivo e motivazione, in particolare nella parte in cui, in violazione di legge, considera comprensiva di accessori la somma di
Euro 1.497,00 inclusa nell'importo lordo di Euro 14.591,20 sul totale di Euro 16.088,00; D) In subordine, nell'ipotesi non temuta di non accoglimento delle richieste sub. A), sub. B) e sub. C), respingere le domande, tutte, spiegate dagli odierni ricorrenti, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, nello specifico, sia perché già corrisposta la somma domandata in pagamento, riguardo la fase giudiziale e pari ad Euro 16.325,16 lorde, e sopra meglio calcolata, sia perché è improcedibile la richiesta, così come odiernamente azionata, riguardo il pagamento della fase stragiudiziale attraverso il rimedio di cui all'art. 702 bis c.p.c., con declaratoria di cessazione la materia del contendere;
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio...….”.
Si costituivano nel giudizio di secondo grado con comparsa di costituzione e risposta, gli avvocati e , CP_1 CP_2
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare l'ordinanza del Parte_1
Tribunale Civile di Gela RG n.1725/2018; condannare inoltre il sig.
al pagamento delle spese e dei compensi di Parte_1
avvocato relativi al presente giudizio...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Modificando l'ordine espositivo dei motivi di appello rispetto all'elencazione contenuta nel relativo atto di citazione, occorre riconoscere fondatezza al quarto di essi (pagg. 18 e ss) con cui si denuncia la nullità per effetto dell'ordinanza del 12/06/2019, emessa a seguito di istanza di correzione errore materiale presentata dagli odierni appellati.
Come insegna la giurisprudenza
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.
287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Cass. n.
16877 del 2020, Cass. n. 572 del 2019).
Con riguardo ad errori concernenti operazioni aritmetiche,
L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287
c.p.c..
Cass. 21 ottobre 2024 n. 27266 (v. anche Cassazione civile , sez. III ,
22/11/2016 , n. 23704, Cassazione civile , sez. I , 17/07/1985 , n.
4211, Cassazione civile , sez. lav. , 08/04/1980 , n. 2254).
Nel caso di specie non si è trattato di mera svista nella esecuzione di un'operazione aritmetica ma di una errata impostazione dei dati di calcolo, di un errore metodologico e quindi di giudizio. L'operazione aritmetica contenuta nell'ordinanza dell'8 maggio 2019 è di per sé esatta. Viene infatti determinato il “complessivo importo di € 885,00
(€ 16.973,00 detratta la somma già versata pari ad € 16.088,00) oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 12,50%, IVA e c.p.a. come per legge”. L'errore è di natura metodologica perché è consistito nel non considerare che l'importo già corrisposto di €
16.088,00 andava detratto non dal compenso base dovuto, ma dalla somma costituita da tale compenso già maggiorato degli accessori, quindi da € 24.227,25 e non da € 16.973,00.
Ne consegue che la citata ordinanza correttiva è nulla in quanto incide direttamente, modificandolo, sul contenuto decisorio del provvedimento ormai definitivamente pronunciato dal Tribunale e pubblicato il 9 maggio 2019. Gli odierni appellati dovevano ottenere il rimedio erroneamente perseguito (ed altrettanto erroneamente disposto dal Tribunale) con il procedimento di correzione attraverso l'impugnazione in parte qua dell'ordinanza del 9 maggio 2019.
Si nota che l'ordinanza del 9 maggio 2019 era stata emessa dal
Tribunale in composizione collegiale mentre l'ordinanza “correttiva” del 12 giugno 2019 è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica. Tuttavia, tale vizio di costituzione del giudice, implicante anch'esso la nullità dell'ordinanza del 12 giugno, non è stato oggetto di motivo di appello.
Alla stregua di quanto osservato e ritenuto, i motivi di appello di seguito esposti e valutati devono intendersi riferiti all'ordinanza pubblicata il 9 maggio 2019 nel suo esclusivo testo originario, stante la nullità ed inefficacia della successiva ordinanza di correzione del 12 giugno 2019.
Con il primo motivo, l'appellante censura la ordinanza di primo grado per non avere sancito l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 702bis c.p.c. per avere il convenuto mosso contestazioni sull'an debeatur e precisamente: A) disconoscimento e non riconducibilità all' della sottoscrizione apposta sull'asserito Parte_1 vincolo contrattuale tariffario del 28.09.2011; B)Nullità del vincolo contrattuale tariffario del 28/09/2019.
Deduce l'appellante relativamente al punto A), che lo stesso, sin dal primo atto difensivo, ebbe a disconoscere come propria la sottoscrizione apposta nel documento del 28/09/2011, “vieppiù” nella parte in cui venivano pattuiti compensi professionali conformi al
D.M. 127/2004. Lo stesso a suo dire ebbe invece a riconoscere come propria solamente la firma apposta nel mandato a margine dell'atto di citazione del 17/12/2012, introduttivo del giudizio poi iscritto al RG
1456/2012, ove dichiarava di avvalersi per tale causa, degli avvocati
Agata Barranco e e non già degli avvocati Controparte_2
e ; disconoscendo la firma apposta nel CP_1 CP_2
documento principe depositato da controparte e datato 29/09/2011.
Continua l'appellante che il disconoscimento operato non può che considerarsi tempestivo. A dire dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di considerare che gli avvocati di cui al vincolo tariffario del documento del 28/09/2011 erano diversi rispetto a quelli nominati in procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio 1456/2012 RG.. La controversia con l' CP_3
venne incardinata dal dott (procedura Controparte_1
stragiudiziale), mentre per la causa civile venne conferito mandato all'avv. Barranco unitamente al . CP_2
Sul punto B), deduce l'appellante che lo stesso ebbe ad eccepire anche la nullità del vincolo contrattuale tariffario del 28/09/2011; eccezione respinta dal Tribunale di prime cure. Deduce l' che Parte_1
la pattuizione tra cliente ed avvocato del 28/09/2011, avente ad oggetto la applicazione di specifiche tariffe (ex DM 127/2014), sarebbe comunque affetta da nullità per violazione di legge, considerato che ai sensi dell'art 2233 cc, non è possibile contrattare le tariffe applicabili all'onorario dell'avvocato, giacchè le stesse nemmeno vengono specificate nei rispettivi valori (minimo, medio, massimo). Per di più, deduce l'appellante, in quel determinato periodo storico, le tariffe forensi erano state abrogate e sostituite dai c.d. parametri.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che l'art 214 cpc recita che: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [2702 c.c. ss.], se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione ...”.
L a pag 4 del proprio atto difensivo in primo grado (RG Parte_1
1725/2018), dapprima “disconosce come propria la sottoscrizione che risulta nel documento datato 28/09/2011, di cui all'allegato n.1) del ricorso ex art 702 bis cpc,…” (dove lo stesso da incarico Parte_1
agli avvocati e di “assistenza, rappresentanza CP_1 CP_2
consulenza e difesa nella vertenza giudiziale e stragiudiziale avente ad oggetto il risarcimento del danno da sinistro stradale avvenuto in data 06/09/2011”, precisando poi “vieppiù nella parte in cui vengono pattuiti compensi professionali conformi al D.M. 127/2004”, e riconoscendo invece come propria solo la firma apposta nel mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio RG 1456/2012, cui la scrittura si riferisce, dove lo stesso dichiara di avvalersi, per iniziare il giudizio, del patrocinio legale degli avv.ti Barranco e . CP_2 Come da condivisibile affermazione del Collegio in primo grado,
l' non ebbe ad effettuare mai alcun valido disconoscimento Parte_1
formale della firma apposta sul conferimento dell'incarico ex art 214 cpc, e comunque egli non può comunque negare di avere conferito incarico legale avendo riconosciuto la firma apposta nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;
potendo semmai contestare di non condividere la applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 127/2004.
Peraltro la Cassazione, con ordinanza del 06/02/2019 n. 3540, ha statuito che, disconoscimento sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. A fronte del citato disconoscimento i ricorrenti avvocati ebbero a formulare istanza di verificazione ex art 216 cpc. Pur tuttavia, a prescindere da qualsiasi considerazione di merito, ciò non impedisce che il giudice, nel caso di specie di primo grado, possa accertare la conformità e la veridicità, con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass
3122/2015).
Leggendo i documenti prodotti in atti di causa dalle parti, si evidenzia che l non muove nessun appunto in merito alla Sua Parte_1
sottoscrizione dell'accordo del 28/09/2011, e di cui alla lettera inviata dallo studio legale Barranco-Incardona all' medesimo, nella Parte_1
quale si fa riferimento alla scrittura con cui veniva dato loro l'incarico di consulenza, di difesa nel procedimento giudiziale e stragiudiziale, in conformità alle tariffe di cui al DM 127/2004. Lo stesso dicasi per quanto attiene al verbale negativo per mancato accordo tra le parti, nel procedimento di mediazione n. 761/2018 del 06/09/2018, ove l' “dichiara di essere disponibile a corrispondere gli onorari Parte_1
dovuti agli avv.ti e solo previa fattura con CP_2 CP_1
parere di conformità del Consiglio dell'Ordine di Gela, e comunque conformi al D.M. 55/2014”. A ciò sempre in detto verbale, l'avv.to a cui ebbe ad associarsi anche l'avv. , segnalava CP_2 CP_1
che in sede di conferimento incarico le parti medesime avevano pattuito i compensi conformemente al DM 127/2004, a mente del quale si richiede il pagamento della somma di € 34.985,50 da cui andavano detratti € 16.088,00 già corrisposti e così per un residuo di
€ 18.897,50.
Nulla proferiva in merito all'accordo o alla sottoscrizione dello stesso l' implicitamente riconoscendo, in quanto non Parte_1
contestandola, la sottoscrizione del contratto di conferimento incarico in cui si determinava il compenso in base al DM 127/2004.
Anche il punto B) del primo motivo di appello relativo alla eccezione di nullità del vincolo contrattuale tariffario è infondato, considerato che come ben evidenziato dal primo giudice, non esisteva alcun divieto di legge a che le parti pattuissero i compensi professionali conformemente alle tariffe del DM 127/2004.
La Suprema Corte con ordinanza del 10 ottobre 2018 n. 25054, ha infatti statuito che è valido l'accordo tra il professionista ed il cliente che stabilisca il compenso in misura superiore al massimo tariffario;
l'art. 2333 cc, infatti, in materia di prestazione d'opera intellettuale, attribuisce valore preminente alle pattuizioni tra i contraenti, indicando solo in via subordinata le tariffe professionali all'epoca abrogate e gli usi. Dunque, le pattuizioni tra le parti sono preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Solo allorché manchi una convenzione tra i contraenti, il compenso deve essere determinato in base alle tariffe e in modo adeguato all'importanza dell'opera, nonché al decoro professionale.
Ne consegue che solo in mancanza di pattuizione tra le parti, bisogna che il giudice faccia ricorso ai cd parametri, i quali fanno riferimento al valore e alla natura della pratica, alla sua importanza e complessità, all'urgenza per l'espletamento dell'incarico, ai vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, all'impegno profuso e al pregio dell'opera prestata.
Sul punto la Suprema Corte di recentemente ha affermato che: “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass.
6732/2000), ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999). 2)con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la ordinanza per improcedibilità ed inammissibilità della domanda incoata con ricorso ex art 702 bis cpc riguardo alla fase stragiudiziale, per espresso divieto di legge.
Deduce l'appellante che il primo giudice avrebbe condannato l' al pagamento della somma di € 2.333,00, per la fase Parte_1
stragiudiziale avvenuta dinnanzi alla commissione per € CP_3
3.365,32.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la Suprema Corte riportandosi all'orientamento attuale abbracciato dalle Sezioni Unite ha affermato che : "il confronto fra le due norme, vecchio e nuovo testo dell'art. 28 cit., evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella cioè che viene svolta ad esempio nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale), e amministrativo, o davanti a giudici speciali" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 4485/2018). Il rito sommario speciale di cui all'art. 14 D.LGS. 150/2011, nella formulazione precedente al D.LGS. 10 ottobre 2022 n. 149, non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (cfr. Cass. Sez. U 23-2-2018 n.
4485, in motivazione par.
3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L
13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n.
25543 Rv. 668929-01).
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza per palese inesattezza e non proporzionalità del quantum debeatur indicato in ricorso e liquidato in ordinanza.
Questo motivo è da ritenersi superato per effetto dell'accoglimento del quarto, cui è strettamente connesso, in quanto la censura in questione si basa sul riconoscimento finale in favore delle controparti e per effetto dell'ordinanza del 12 giugno 2019, dichiarata nulla, della somma di oltre ottomila euro lordi, somma che invece deve essere ricondotta a quella originariamente fissata di € 885,00, oltre accessori.
Si aggiunge che tale somma non è ulteriormente rivedibile perché gli appellati non hanno presentato appello incidentale condizionato all'accoglimento proprio del quarto motivo dell'appello principale.
Le spese di lite del grado vengono compensate, data la parziale fondatezza dell'appello e l'imputabilità di ciò ad un errore metodologico del giudice e non all'effettiva parziale insussistenza del credito liquidato in primo grado a seguito dell'ordinanza (che si ribadisce nulla) del 12 giugno 2019.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della ordinanza di correzione errore materiale del
12/06/2019, resa dal Tribunale di Gela nel proc. rg 1725/2018 sub. 1, conferma la ordinanza del Tribunale di Gela del 9/05/2019, resa nel giudizio RG 1750/2018, appellata da , nel testo Parte_1
anteriore all'emissione dell'ordinanza dichiarata nulla nel capo che precede;
compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 30/01/2025
Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 197/2019 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Erice, 35, CF elettivamente dom.to in CodiceFiscale_1
Palermo Via Filippo Paratore, 3, presso lo studio degli avvocati
Maurizio Savarese e Denise Maria Rindone, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
l'avv. , nato a [...] il [...], CF Controparte_1
e l'avv. , nato a CodiceFiscale_2 Controparte_2
Catania il 14/07/1970, CF , entrambi CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Gela Vico Santa Lucia, 19presso il loro studio e rappresentati e difesi ai sensi e per l'effetto dell'art 86 cpc da se medesimi.
APPELLATI
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…conclude insistendo per l'accoglimento di tutto quanto rappresentato, eccepito, dedotto e censurato con l'atto introduttivo il presente giudizio, contemporaneamente contestando e chiedendo il rigetto di tutto quanto ex adverso argomentato dalle contrapposte parti processuali costituite, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con istanza di distrazione nei propri riguardi, quale antistatario. Ci si oppone altresì alla produzione effettuata da controparte con note del 29.11.2023, ossia della sentenza n. 583/2023 RG, resa dal Tribunale di Gela, non solo perché irrituale e non definitiva, in particolare giacchè non pertinente ed irrilevante riguardo ai motivi di gravame oggi in discussione Conclude quindi, chiedendo che, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, così come poi corretta e sostituita in parte nella motivazione, Voglia
l'On.le Corte di Appello di Caltanissetta fare giustizia alle domande ed eccezioni formulate dall'odierno concludente e così conformemente provvedere: A)Preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib. Gela, non solo stante il disconoscimento di firma operato riguardo la sottoscrizione apposta sul contratto del 28.09.2011, in particolare per nullità della pattuizione tariffaria in esso contenuta, sintomo di violazione di legge;
B) Nel merito, dire e dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib. Gela, in quanto il procedimento speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. può essere utilizzato solo per gli onorari dovuti per prestazioni giudiziali in materia civile, mentre non è applicabile alle altre prestazioni e cioè a quelle penali, amministrative e stragiudiziali;
C)Dire e dichiarare la nullità dell'ordinanza del 08/09.05.2019, ai sensi degli artt. 156 e 360
n. 4 cod. proc. civ., non solo per evidente contrasto tra dispositivo e motivazione, in particolare nella parte in cui, in violazione di legge, corregge la precedente statuizione sulle spese processuali;
D)In subordine, nell'ipotesi non temuta di non accoglimento delle richieste sub. A), sub. B) e sub. C), respingere le domande, tutte, spiegate dagli odierni appellati, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, nello specifico, sia perché già corrisposta la somma domandata in pagamento, riguardo la fase giudiziale e pari ad Euro
16.325,16# lorde, sia perché è improcedibile la richiesta, così come azionata in primo grado, riguardo il pagamento della fase stragiudiziale, attraverso il rimedio di cui all'art. 702 bis c.p.c., con relativa declaratoria di cessazione della materia del contendere ....”.
Per parte appellata : “...Pertanto si conclude riportandosi a tutto quanto rappresentato e dedotto con l'atto responsivo del presente giudizio, ivi compresa tutta la documentazione allegata, chiedendo il rigetto integrale dell'atto di appello proposto dal sig. Parte_1
, con condanna di quest'ultimo alle spese di giudizio….”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato, gli avvocati e , chiedevano al Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Gela condannarsi il sig. al pagamento in loro Parte_1
favore della somma di € 25.632,05, quale residuo dovuto come compenso dell'attività professionale svolta in virtù del contratto di conferimento di incarico del 28/09/2011, stabilito dalle parti in base alle tariffe di cui al DM 127/2004, accertando che la somma totale per l'attività svolta dai due legali ammontava a complessive €
41.720,05, residuando pertanto un credito in loro favore di €
25.632,05; e ciò per avere l' corrisposto in favore dei Parte_1
ricorrenti, un acconto di € 16.088,00, come da bonifici in atti.
Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva Parte_1
preliminarmente la nullità ed inefficacia del vincolo contrattuale tariffario del 28.09.2011, disconoscendo la sottoscrizione in esso apposta, “vieppiù nella parte in cui vengono pattuiti compensi professionali conformi al d.m. n. 127/200”; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della controparte per temerarietà della lite ex art 96 cpc.
Con ordinanza del 09/05/2019, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1725/2018, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando al pagamento Parte_1
in favore degli avvocati e della somma CP_1 CP_2
complessiva di € 885,00, quale saldo della attività professionale prestata nel procedimento civile n. 1456/2012, svoltasi davanti al
Tribunale di Gela, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
compensando tra le parti le spese di lite del grado.
Con ordinanza integrativa-correttiva del 13/06/2019 il Tribunale di
Gela a seguito di istanza di correzione del 17/05/2019, presentata dagli avvocati e , condannava l al CP_1 CP_2 Parte_1 pagamento della somma di € 8.139,25, quale differenza tra la somma dovuta di € 24.227,25 e quella di € 16.088,00 versata, comprensiva degli accessori di legge.
§§§§§§
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, così come poi corretta e sostituita in parte nella motivazione, fare giustizia alle domande ed eccezioni formulate dal resistente, sia in primo grado e sia odiernamente e così conformemente provvedere:
A)Preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib. Gela, non solo stante il disconoscimento di firma operato riguardo la sottoscrizione apposta sul contratto del 28.09.2011, in particolare per nullità della pattuizione tariffaria in esso contenuta, sintomo di violazione di legge;
B) Nel merito, dire e dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso introduttivo il giudizio iscritto al n. 1725/2018 R.G. Trib.
Gela, in quanto il procedimento speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. può essere utilizzato solo per gli onorari dovuti per prestazioni giudiziali in materia civile, mentre non è applicabile alle altre prestazioni e cioè a quelle penali, amministrative e stragiudiziali;
C)Dire e dichiarare la nullità dell'ordinanza del 08/09.05.2019, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., per evidente contrasto tra dispositivo e motivazione, in particolare nella parte in cui, in violazione di legge, considera comprensiva di accessori la somma di
Euro 1.497,00 inclusa nell'importo lordo di Euro 14.591,20 sul totale di Euro 16.088,00; D) In subordine, nell'ipotesi non temuta di non accoglimento delle richieste sub. A), sub. B) e sub. C), respingere le domande, tutte, spiegate dagli odierni ricorrenti, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, nello specifico, sia perché già corrisposta la somma domandata in pagamento, riguardo la fase giudiziale e pari ad Euro 16.325,16 lorde, e sopra meglio calcolata, sia perché è improcedibile la richiesta, così come odiernamente azionata, riguardo il pagamento della fase stragiudiziale attraverso il rimedio di cui all'art. 702 bis c.p.c., con declaratoria di cessazione la materia del contendere;
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio...….”.
Si costituivano nel giudizio di secondo grado con comparsa di costituzione e risposta, gli avvocati e , CP_1 CP_2
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare l'ordinanza del Parte_1
Tribunale Civile di Gela RG n.1725/2018; condannare inoltre il sig.
al pagamento delle spese e dei compensi di Parte_1
avvocato relativi al presente giudizio...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Modificando l'ordine espositivo dei motivi di appello rispetto all'elencazione contenuta nel relativo atto di citazione, occorre riconoscere fondatezza al quarto di essi (pagg. 18 e ss) con cui si denuncia la nullità per effetto dell'ordinanza del 12/06/2019, emessa a seguito di istanza di correzione errore materiale presentata dagli odierni appellati.
Come insegna la giurisprudenza
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.
287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (Cass. n.
16877 del 2020, Cass. n. 572 del 2019).
Con riguardo ad errori concernenti operazioni aritmetiche,
L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287
c.p.c..
Cass. 21 ottobre 2024 n. 27266 (v. anche Cassazione civile , sez. III ,
22/11/2016 , n. 23704, Cassazione civile , sez. I , 17/07/1985 , n.
4211, Cassazione civile , sez. lav. , 08/04/1980 , n. 2254).
Nel caso di specie non si è trattato di mera svista nella esecuzione di un'operazione aritmetica ma di una errata impostazione dei dati di calcolo, di un errore metodologico e quindi di giudizio. L'operazione aritmetica contenuta nell'ordinanza dell'8 maggio 2019 è di per sé esatta. Viene infatti determinato il “complessivo importo di € 885,00
(€ 16.973,00 detratta la somma già versata pari ad € 16.088,00) oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 12,50%, IVA e c.p.a. come per legge”. L'errore è di natura metodologica perché è consistito nel non considerare che l'importo già corrisposto di €
16.088,00 andava detratto non dal compenso base dovuto, ma dalla somma costituita da tale compenso già maggiorato degli accessori, quindi da € 24.227,25 e non da € 16.973,00.
Ne consegue che la citata ordinanza correttiva è nulla in quanto incide direttamente, modificandolo, sul contenuto decisorio del provvedimento ormai definitivamente pronunciato dal Tribunale e pubblicato il 9 maggio 2019. Gli odierni appellati dovevano ottenere il rimedio erroneamente perseguito (ed altrettanto erroneamente disposto dal Tribunale) con il procedimento di correzione attraverso l'impugnazione in parte qua dell'ordinanza del 9 maggio 2019.
Si nota che l'ordinanza del 9 maggio 2019 era stata emessa dal
Tribunale in composizione collegiale mentre l'ordinanza “correttiva” del 12 giugno 2019 è stata emessa dal Tribunale in composizione monocratica. Tuttavia, tale vizio di costituzione del giudice, implicante anch'esso la nullità dell'ordinanza del 12 giugno, non è stato oggetto di motivo di appello.
Alla stregua di quanto osservato e ritenuto, i motivi di appello di seguito esposti e valutati devono intendersi riferiti all'ordinanza pubblicata il 9 maggio 2019 nel suo esclusivo testo originario, stante la nullità ed inefficacia della successiva ordinanza di correzione del 12 giugno 2019.
Con il primo motivo, l'appellante censura la ordinanza di primo grado per non avere sancito l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 702bis c.p.c. per avere il convenuto mosso contestazioni sull'an debeatur e precisamente: A) disconoscimento e non riconducibilità all' della sottoscrizione apposta sull'asserito Parte_1 vincolo contrattuale tariffario del 28.09.2011; B)Nullità del vincolo contrattuale tariffario del 28/09/2019.
Deduce l'appellante relativamente al punto A), che lo stesso, sin dal primo atto difensivo, ebbe a disconoscere come propria la sottoscrizione apposta nel documento del 28/09/2011, “vieppiù” nella parte in cui venivano pattuiti compensi professionali conformi al
D.M. 127/2004. Lo stesso a suo dire ebbe invece a riconoscere come propria solamente la firma apposta nel mandato a margine dell'atto di citazione del 17/12/2012, introduttivo del giudizio poi iscritto al RG
1456/2012, ove dichiarava di avvalersi per tale causa, degli avvocati
Agata Barranco e e non già degli avvocati Controparte_2
e ; disconoscendo la firma apposta nel CP_1 CP_2
documento principe depositato da controparte e datato 29/09/2011.
Continua l'appellante che il disconoscimento operato non può che considerarsi tempestivo. A dire dell'appellante il primo giudice avrebbe omesso di considerare che gli avvocati di cui al vincolo tariffario del documento del 28/09/2011 erano diversi rispetto a quelli nominati in procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio 1456/2012 RG.. La controversia con l' CP_3
venne incardinata dal dott (procedura Controparte_1
stragiudiziale), mentre per la causa civile venne conferito mandato all'avv. Barranco unitamente al . CP_2
Sul punto B), deduce l'appellante che lo stesso ebbe ad eccepire anche la nullità del vincolo contrattuale tariffario del 28/09/2011; eccezione respinta dal Tribunale di prime cure. Deduce l' che Parte_1
la pattuizione tra cliente ed avvocato del 28/09/2011, avente ad oggetto la applicazione di specifiche tariffe (ex DM 127/2014), sarebbe comunque affetta da nullità per violazione di legge, considerato che ai sensi dell'art 2233 cc, non è possibile contrattare le tariffe applicabili all'onorario dell'avvocato, giacchè le stesse nemmeno vengono specificate nei rispettivi valori (minimo, medio, massimo). Per di più, deduce l'appellante, in quel determinato periodo storico, le tariffe forensi erano state abrogate e sostituite dai c.d. parametri.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che l'art 214 cpc recita che: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [2702 c.c. ss.], se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione ...”.
L a pag 4 del proprio atto difensivo in primo grado (RG Parte_1
1725/2018), dapprima “disconosce come propria la sottoscrizione che risulta nel documento datato 28/09/2011, di cui all'allegato n.1) del ricorso ex art 702 bis cpc,…” (dove lo stesso da incarico Parte_1
agli avvocati e di “assistenza, rappresentanza CP_1 CP_2
consulenza e difesa nella vertenza giudiziale e stragiudiziale avente ad oggetto il risarcimento del danno da sinistro stradale avvenuto in data 06/09/2011”, precisando poi “vieppiù nella parte in cui vengono pattuiti compensi professionali conformi al D.M. 127/2004”, e riconoscendo invece come propria solo la firma apposta nel mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio RG 1456/2012, cui la scrittura si riferisce, dove lo stesso dichiara di avvalersi, per iniziare il giudizio, del patrocinio legale degli avv.ti Barranco e . CP_2 Come da condivisibile affermazione del Collegio in primo grado,
l' non ebbe ad effettuare mai alcun valido disconoscimento Parte_1
formale della firma apposta sul conferimento dell'incarico ex art 214 cpc, e comunque egli non può comunque negare di avere conferito incarico legale avendo riconosciuto la firma apposta nella procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;
potendo semmai contestare di non condividere la applicazione delle tariffe professionali di cui al DM 127/2004.
Peraltro la Cassazione, con ordinanza del 06/02/2019 n. 3540, ha statuito che, disconoscimento sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. A fronte del citato disconoscimento i ricorrenti avvocati ebbero a formulare istanza di verificazione ex art 216 cpc. Pur tuttavia, a prescindere da qualsiasi considerazione di merito, ciò non impedisce che il giudice, nel caso di specie di primo grado, possa accertare la conformità e la veridicità, con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass
3122/2015).
Leggendo i documenti prodotti in atti di causa dalle parti, si evidenzia che l non muove nessun appunto in merito alla Sua Parte_1
sottoscrizione dell'accordo del 28/09/2011, e di cui alla lettera inviata dallo studio legale Barranco-Incardona all' medesimo, nella Parte_1
quale si fa riferimento alla scrittura con cui veniva dato loro l'incarico di consulenza, di difesa nel procedimento giudiziale e stragiudiziale, in conformità alle tariffe di cui al DM 127/2004. Lo stesso dicasi per quanto attiene al verbale negativo per mancato accordo tra le parti, nel procedimento di mediazione n. 761/2018 del 06/09/2018, ove l' “dichiara di essere disponibile a corrispondere gli onorari Parte_1
dovuti agli avv.ti e solo previa fattura con CP_2 CP_1
parere di conformità del Consiglio dell'Ordine di Gela, e comunque conformi al D.M. 55/2014”. A ciò sempre in detto verbale, l'avv.to a cui ebbe ad associarsi anche l'avv. , segnalava CP_2 CP_1
che in sede di conferimento incarico le parti medesime avevano pattuito i compensi conformemente al DM 127/2004, a mente del quale si richiede il pagamento della somma di € 34.985,50 da cui andavano detratti € 16.088,00 già corrisposti e così per un residuo di
€ 18.897,50.
Nulla proferiva in merito all'accordo o alla sottoscrizione dello stesso l' implicitamente riconoscendo, in quanto non Parte_1
contestandola, la sottoscrizione del contratto di conferimento incarico in cui si determinava il compenso in base al DM 127/2004.
Anche il punto B) del primo motivo di appello relativo alla eccezione di nullità del vincolo contrattuale tariffario è infondato, considerato che come ben evidenziato dal primo giudice, non esisteva alcun divieto di legge a che le parti pattuissero i compensi professionali conformemente alle tariffe del DM 127/2004.
La Suprema Corte con ordinanza del 10 ottobre 2018 n. 25054, ha infatti statuito che è valido l'accordo tra il professionista ed il cliente che stabilisca il compenso in misura superiore al massimo tariffario;
l'art. 2333 cc, infatti, in materia di prestazione d'opera intellettuale, attribuisce valore preminente alle pattuizioni tra i contraenti, indicando solo in via subordinata le tariffe professionali all'epoca abrogate e gli usi. Dunque, le pattuizioni tra le parti sono preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Solo allorché manchi una convenzione tra i contraenti, il compenso deve essere determinato in base alle tariffe e in modo adeguato all'importanza dell'opera, nonché al decoro professionale.
Ne consegue che solo in mancanza di pattuizione tra le parti, bisogna che il giudice faccia ricorso ai cd parametri, i quali fanno riferimento al valore e alla natura della pratica, alla sua importanza e complessità, all'urgenza per l'espletamento dell'incarico, ai vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente, all'impegno profuso e al pregio dell'opera prestata.
Sul punto la Suprema Corte di recentemente ha affermato che: “in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass.
6732/2000), ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione. In particolare, in materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (Cass. 7051/1990), vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi (Cass. Ss.Uu. 103/1999). 2)con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la ordinanza per improcedibilità ed inammissibilità della domanda incoata con ricorso ex art 702 bis cpc riguardo alla fase stragiudiziale, per espresso divieto di legge.
Deduce l'appellante che il primo giudice avrebbe condannato l' al pagamento della somma di € 2.333,00, per la fase Parte_1
stragiudiziale avvenuta dinnanzi alla commissione per € CP_3
3.365,32.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la Suprema Corte riportandosi all'orientamento attuale abbracciato dalle Sezioni Unite ha affermato che : "il confronto fra le due norme, vecchio e nuovo testo dell'art. 28 cit., evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella cioè che viene svolta ad esempio nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale), e amministrativo, o davanti a giudici speciali" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 4485/2018). Il rito sommario speciale di cui all'art. 14 D.LGS. 150/2011, nella formulazione precedente al D.LGS. 10 ottobre 2022 n. 149, non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (cfr. Cass. Sez. U 23-2-2018 n.
4485, in motivazione par.
3.2 e precedenti ivi richiamati, Cass. Sez. L
13-2-2023 n. 4330 Rv. 666938-01; anche Cass. Sez. 2 31-8-2023 n.
25543 Rv. 668929-01).
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza per palese inesattezza e non proporzionalità del quantum debeatur indicato in ricorso e liquidato in ordinanza.
Questo motivo è da ritenersi superato per effetto dell'accoglimento del quarto, cui è strettamente connesso, in quanto la censura in questione si basa sul riconoscimento finale in favore delle controparti e per effetto dell'ordinanza del 12 giugno 2019, dichiarata nulla, della somma di oltre ottomila euro lordi, somma che invece deve essere ricondotta a quella originariamente fissata di € 885,00, oltre accessori.
Si aggiunge che tale somma non è ulteriormente rivedibile perché gli appellati non hanno presentato appello incidentale condizionato all'accoglimento proprio del quarto motivo dell'appello principale.
Le spese di lite del grado vengono compensate, data la parziale fondatezza dell'appello e l'imputabilità di ciò ad un errore metodologico del giudice e non all'effettiva parziale insussistenza del credito liquidato in primo grado a seguito dell'ordinanza (che si ribadisce nulla) del 12 giugno 2019.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della ordinanza di correzione errore materiale del
12/06/2019, resa dal Tribunale di Gela nel proc. rg 1725/2018 sub. 1, conferma la ordinanza del Tribunale di Gela del 9/05/2019, resa nel giudizio RG 1750/2018, appellata da , nel testo Parte_1
anteriore all'emissione dell'ordinanza dichiarata nulla nel capo che precede;
compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 30/01/2025
Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico