Sentenza 4 luglio 2023
Ordinanza presidenziale 10 luglio 2023
Ordinanza collegiale 2 agosto 2023
Decreto cautelare 19 ottobre 2023
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 00116/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2023, proposto da
TT ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Apuzzo e Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di LE D’UN, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato a’ sensi LLart. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9 presso la sede LLAvvocatura medesima
- Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di LE d’UN n.254 di data 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione della viabilità limitrofa - messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Intervento 2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni: approvazione progetto definitivo” conosciuta in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 10 febbraio 2023,
2) del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio Affari giuridici ed amministrativi della Provincia Autonoma di Trento prot. S013/2022/1.2-2010 -94/ET-FDS avente ad oggetto: “Comune di LE d'UN - Richiesta parere tecnico urbanistico. Applicazione dell'articolo 10.2 del PRG ‘Verde Pubblico’ – VP. Verifica possibilità di ampliamento della carreggiata stradale esistente e della realizzazione di alcuni parcheggi con relativo tratto di marciapiede a servizio del verde pubblico e della piazza esistente” , conosciuto in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 10 febbraio 2023;
3) del parere di conformità urbanistica dd. 16 novembre 2022 rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di LE d’UN, conosciuto in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 10 febbraio 2023;
4) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di LE d’UN n.35 del 15 marzo 2023 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativa ai lavori di riqualificazione della piazza C.A. TI a UL e la riorganizzazione della viabilità limitrofa;
5) del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di LE d’UN di data 12.4.2022 n.22 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.C. TI e riorganizzazione della viabilità limitrofa” ;
6) del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di LE d’UN n.44 di data 28 luglio 2022 avente ad oggetto: “Riapprovazione progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.A. TI e riorganizzazione delle viabilità limitrofa” ;
7) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di LE d’UN n.196 di data 18 agosto 2022 di affidamento LLincarico di progettazione definitiva, esecutiva contabilità dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa;
8) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di LE d’UN n.199 di data 26 agosto 2022 di affidamento LLincarico di redazione relazione geologica dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa;
9) del verbale di deliberazione della Giunta comunale di LE d’UN n.208 di data 20 settembre 2022 di affidamento LLincarico di coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di LE D’UN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Il ricorrente, signor TT ON, espone di essere proprietario delle pp.mm. 1, 20, 21 e 22 della p.ed. 750 in P.T. 2432 II ubicate nel Comune catastale di UL I, gia Comune amministrativamente autonomo della Valle di Non e che dall’1 gennaio 2016, a seguito della fusione avvenuta a’ sensi della l.r. 24 luglio 2015, n. 20 con i finitimi Comuni di Nanno e di Tuenno, è confluito nel nuovo Comune di LE d’UN. L’immobile sopradescritto consiste in un appartamento ubicato al civico n. 12/a di Piazza RL ON TI, dotato di una cantina, di un parcheggio interrato e di in un posto auto in superficie (cfr. estratto tavolare, doc. 2 di parte ricorrente). L’immobile si trova in posizione frontistante il muro di cinta del giardino della vecchia canonica ubicata nella medesima piazza ed in corrispondenza LLinizio di Via della Santa (cfr. ibidem , doc. ti da 12 a 15). Il parcheggio interrato sottostante l’immobile è collegato con la piazza e la limitrofa via della Santa da una rampa piuttosto ripida (cfr. ibidem , doc. 13). Il ricorrente altresì espone che Via della Santa è a sua volta una strada molto stretta e con un tratto molto pendente, in curva, in corrispondenza con l’attuale posizione del monumento ai caduti che si trova collocato nella piazza RL ON TI. Il ricorrente riferisce che Via della Santa è classificata nell’attuale Piano regolatore generale del Comune (P.R.G.) come viabilità locale esistente ed afferma che essa, allo stato, “è molto scarsamente trafficata, in quanto utilizzata in via pressoché esclusiva dai residenti” . La Giunta Comunale ha incaricato con delibera n. 210 dd. 21 ottobre 2021 l’arch. Stefano Endrizzi affinchè provvedesse alla redazione di uno studio di fattibilità e progetto preliminare avente ad oggetto la sistemazione della Piazza di UL, nonché della viabilità limitrofa e del percorso di accesso pedonale a Castel Valer: “il tutto” - afferma sempre il ricorrente - “al fine di fruire di un finanziamento statale, già richiesto, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” . Tale progetto preliminare è stato quindi approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 dd.12 aprile 2022, nelle cui premesse si legge che nella piazza RL ON TI si concentra un traffico molto intenso che asseritamente determinerebbe la perdita per la piazza stessa della funzione di luogo di aggregazione e la svalutazione delle qualità architettoniche degli edifici ivi insistenti e che pertanto l’Amministrazione comunale, proprio con riguardo a tale progetto, è intenzionata a rivalorizzare l’area dicui trattasi chiudendola al traffico e dirottando la viabilità su via della Santa “ossia percorrendo la strada che si sviluppa lungo il lato nord e ovest della canonica e del relativo giardino” , con conseguente ridefinizione delle zone attualmente destinate a parcheggio. Il ricorrente denota che tale assunto risulta ripetuto in tutte le susseguenti delibere consiliari riguardanti l’attuazione del predetto progetto e riferisce che l’intendimento LLAmministrazione comunale ora descritto risulterebbe “direttamente collegata al previsto acquisto (poi avvenuto)” , da parte LLAmministrazione medesima , “della canonica ed annesso giardino, in relazione al quale erano previsti interventi di demolizione/sistemazione” . Il ricorrente, altresì, rimarca che nella valutazione economica annessa al progetto preliminare risultano individuati due distinti lotti di intervento, denominati I° e II°. Avverso tale delibera - che il medesimo ricorrente ammette trattarsi LLapprovazione di un progetto preliminare, non definitivo e quindi da configurare quale provvedimento non autonomamente lesivo e di per sé non immediatamente impugnabile - il ON, “paventando un futuro grave danno alla sua proprietà” e “nell’intento di sensibilizzare l’Amministrazione in merito alle criticità che la progettazione, seppur preliminare, lasciava trapelare” , ha proposto un ricorso in opposizione a’ sensi LLart. 183, comma 5, della l.r. 3 maggio 2018, n, 2 e LLart. 50 del vigente Statuto comunale dd. 22 aprile 2022 e riferisce che analoga iniziativa è stata assunta anche da altri 6 concittadini e dal consigliere comunale di minoranza Marco Santini. Il ON rileva di aver evidenziato nel proprio ricorso in opposizione “la totale carenza di istruttoria tecnica relativamente alla viabilità con particolare riferimento alla mancanza di uno studio di impatto ambientale in termini di inquinamento acustico, luminoso e LLaria, alla carenza di un’analisi di compatibilità delle previste modifiche in termini di viabilità con la normativa di settore e LLeffettivo traffico veicolare e di sicurezza per i futuri utenti. … Veniva anche rilevato che il progetto preliminare risentiva della mancanza di due fondamentali presupposti, di cui il primo consisteva nel fatto che la canonica (pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 108 in PT 1566 II C.C. UL) non era - ancora - di proprietà LLAmministrazione comunale e, soprattutto, che mancava la previsione di una bretella stradale che deviasse il traffico non interno lungo un’altra arteria. Veniva sul punto evidenziato che un tanto avrebbe determinato il convogliamento del traffico lungo la stradina collocata dietro l’attuale canonica (Via della Santa appunto), con tutte le conseguenze ivi connesse. … Veniva infine evidenziato che la pratica appariva carente della necessaria istruttoria presso la competente Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento nonostante la presenza di edifici di età superiore ai 70 anni appartenenti a enti/istituti pubblici e la presenza di un portale ad arco di notevole pregio e con iscrizione lapidea” .
Il ricorrente afferma, quindi, che “il Consiglio comunale di LE d’UN, nonostante la cogenza delle osservazioni in opposizione” sue “e degli altri ricorrenti, giuste delibere n.28 e n.35 dd. 17.maggio 2022 … sulla base di una ritenuta necessaria inerenza LLopposizione ad un’esigenza pubblica, e sulla base della circostanza che si sarebbe trattato di una progettazione preliminare a cui sarebbero seguiti passi e fasi successivi, respingeva l’opposizione” ; e che, peraltro, “in virtù della presenza di taluni vizi formali nella citata delibera del Consiglio comunale, ivi compresa l’assenza del parere di regolarità tecnica (con la compiuta attività istruttoria) che avrebbe dovuto essere presentato prima della deliberazione sul punto (come evidenziato anche dal Segretario comunale)”, egli “depositava in data 6 giugno 2022 ulteriore ricorso in opposizione ex art 183, comma 5, l.r. 2/2018 e 50 Statuto comunale … A quanto consta, non interveniva alcuna discussione sul punto in seno al Consiglio comunale” ’
Il ricorrente afferma - altresì - che “nelle successive fasi, l’Amministrazione comunale ‘risolveva’ alcune delle criticità evidenziate (acquistando l’edificio ex canonica e reperendo i necessari assensi presso la competente Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento), ma non interveniva assolutamente su quello che ictu oculi appariva – ed appare … il problema fondamentale della progettazione come avviata, e cioè la problematica connessa alla viabilità alternativa rispetto alla Piazza TI come individuata, oltre alle ulteriori carenze di seguito meglio evidenziate” .
Con deliberazione consiliare n. 44 dd. 28 luglio 2022 n. 44 è stato quindi nuovamente approvato il progetto preliminare attualizzando il quadro economico in dipendenza LLavvenuto aggiornamento straordinario LLelenco prezzi per le opere pubbliche effettuato dall’Amministrazione provinciale, e successivamente con deliberazione giuntale n. 196 dd. 26 agosto 2022 è stato affidato all’arch. Stefano Endrizzi l’incarico per la redazione “del progetto definitivo, esecutivo, contabilità e direzione lavori inerente i lavori di riqualificazione di Piazza C.A. a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa – messa in sicurezza dei passaggi pedonali e accessi scuola primaria” , cui seguiva con le ulteriori deliberazioni giuntali n. 199 dd. 26 agosto 2022 e n. 208 dd. 9 settembre 2022 l’affidamento ad altri professionisti degli incarichi della redazione della relazione geologica e geotecnica e del coordinamento della sicurezza.
Il ricorrente rileva che con tali delibere la Giunta comunale ha ritenuto “ ‘opportuno’ - senza fornire altre motivazioni a sostegno di tale decisione - di procedere con ‘la riqualificazione di una parte della piazza C.A. TI, volta alla messa in sicurezza della stessa’ e, quindi, con l’esecuzione di una sola parte degli interventi previsti nel progetto preliminare e, segnatamente, con: ‘a) la realizzazione della gradonata che si affaccia sulla parte di piazza antistante Palazzo TI e l’edificio adibito a palestra comunale; b) la ricollocazione e integrazione del monumento ai caduti sul basamento costituito dal gradone principale della gradinata; c) la realizzazione della rampa di raccordo fra la piazza ed il sovrastante parcheggio; d) il rifacimento del muro perimetrale e di contenimento del giardino belvedere costituente l’ambito esterno della canonica; e) lo smontaggio e la rimessa in opera del portale in pietra situato ora sul lato ovest del muro perimetrale LLambito della canonica’. E, quindi, con opere che coincidevano in parte con il secondo lotto ed in parte con il primo lotto di interventi” .
All’esito della redazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Tecnico incaricato, l’ing. DE NE, Responsabile del Servizio tecnico del Comune di LE d’UN, ha approvato in linea tecnica con determinazione n.254 dd. 16 dicembre 2022 il progetto definitivo delle opere sopradescritte.
Il ricorrente afferma di non aver avuto nel frattempo aggiornamenti in ordine alla prevista realizzazione degli interventi di cui al progetto preliminare approvato nell’aprile/luglio LLanno precedente e di aver pertanto esercitato in data 29 gennaio 2023 presso l’Amministrazione comunale il diritto di accesso, accolto da quest’ultima con il rilascio in data 10 febbraio 2023 e in data 2 marzo 2023 della documentazione da lui chiesta.
L’Amministrazione provinciale, da parte sua, ha reso disponibili le determine dirigenziali risp. 2022-S120-00565, con la quale è stata accertata l’assenza di interesse storico-artistico della p.ed. 108 pp.mm. 1 e 2 C.C. UL (ex canonica) e 2022- S120-01181, con la quale è stato autorizzato con prescrizioni il progetto di riqualificazione LLarea.
Successivamente, con deliberazione n. 35 del 15 marzo 2023, la Giunta comunale di LE d’UN ha nominato l’ing. DE NE Responsabile unico del procedimento (UP) a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni con l. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del RR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
1.2.1. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe il Sig. TT ON chiede l’annullamento degli atti ivi parimenti indicati, ossia:
1) la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di LE d’UN n.254 di data 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione della viabilità limitrofa - messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Intervento 2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni: approvazione progetto definitivo ;
2) il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio Affari giuridici ed amministrativi della Provincia Autonoma di Trento prot. S013/2022/1.2-2010 -94/ET-FDS avente ad oggetto: “Comune di LE d'UN - Richiesta parere tecnico urbanistico. Applicazione dell'articolo 10.2 del PRG ‘Verde Pubblico’ – VP. Verifica possibilità di ampliamento della carreggiata stradale esistente e della realizzazione di alcuni parcheggi con relativo tratto di marciapiede a servizio del verde pubblico e della piazza esistente” ;
3) il parere di conformità urbanistica dd. 16 dicembre 2022 rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di LE d’UN;
4) il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di LE d’UN n.35 del 15 marzo 2023 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativa ai lavori di riqualificazione della piazza C.A. TI a UL e la riorganizzazione della viabilità limitrofa;
5) il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di LE d’UN di data 12.4.2022 n.22 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.C. TI e riorganizzazione della viabilità limitrofa” ;
6) il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di LE d’UN n.44 di data 28 luglio 2022 avente ad oggetto: “Riapprovazione progetto preliminare per la riqualificazione Piazza C.A. TI e riorganizzazione delle viabilità limitrofa” ;
7) il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di LE d’UN n.196 di data 18 agosto 2022 di affidamento LLincarico di progettazione definitiva, esecutiva contabilità dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa;
8) il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di LE d’UN n.199 di data 26 agosto 2022 di affidamento LLincarico di redazione relazione geologica dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa;
9) il verbale di deliberazione della Giunta comunale di LE d’UN n.208 di data 20 settembre 2022 di affidamento LLincarico di coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione Piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione viabilità limitrofa.
Il ON premette innanzitutto, ad illustrazione della sussistenza del proprio interesse a ricorrere, di essere proprietario di un immobile di civile abitazione sito nella Piazza RL ON TI, resa oggetto degli interventi di riqualificazione, e che tale immobile è ubicato in posizione immediatamente adiacente con la Via Santa ove, secondo le intenzioni LLAmministrazione comunale resistente, dovrebbe essere deviato il traffico che attualmente scorre lungo la Piazza TI. Il ricorrente rimarca al riguardo che la rampa del garage interrato di sua proprietà del ricorrente si trova direttamente sulla curva tra Piazza TI e via della Santa ove è previsto l’ampliamento della strada. A suo avviso risulterebbe di tutta evidenza che la realizzazione LLopera, con particolare riferimento alla deviazione del traffico prevista, determinerebbe nei suoi confronti un grave danno in termini di pericolosità LLaccesso al suo garage, nonché di traffico intenso che inevitabilmente verrebbe deviato davanti alla propria abitazione su strada assolutamente inadeguata e di inquinamento ambientale, anche in termini di svalutazione LLimmobile acquistato con notevoli sacrifici e proprio in virtù della tranquillità della zona. Il ricorrente evidenzia che “l’arteria stradale esistente nei pressi della Chiesa viene percorsa infatti quotidianamente da un numero elevatissimo di mezzi, fra i quali anche autocorriere, mezzi pesanti e trattori di grandi dimensioni e con rimorchio” .
1.2.2. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 della legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 in relazione agli art. 8, 10 e 14 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.R.G. del Comune di UL ed eccesso di potere per sviamento e carenza istruttoria.
Il ricorrente afferma che al riguardo non sussisterebbe la necessaria conformità urbanistica LLarea con gli interventi previsti, non essendo stata preventivamente reperita la necessaria deroga urbanistica: e ciò con riferimento alla prevista realizzazione dei parcheggi su via della Santa, alla prevista realizzazione LLampliamento della strada in corrispondenza del giardino della vecchia canonica con realizzazione di marciapiedi ed alla prevista demolizione del magazzino e della terrazza ivi insistenti. Come si evince dalle planimetrie del progetto definitivo qui in contestazione (cfr. il progetto con particolare riferimento alla tavola 10 - 11 stato di raffronto) e dalla relazione tecnico-descrittiva del progettista (cfr. pag. 3 e ss.), è stato previsto l’allargamento della via Santa verso il giardino della canonica e la demolizione LLedificio destinato a deposito/legnaia, oltre che della terrazza esistenti. Lungo il lato est della strada è stata invece prevista la realizzazione di 19 posti auto separati dalla gradonata progettata sulla piazza e, dalla residua area verde, da un marciapiede. Sul lato est della strada è stata inoltre prevista la realizzazione di un tratto monco di marciapiede che dovrebbe raccordarsi con quello esistente posto davanti ai parcheggi privati della p.ed. 730 C.C. UL I. Le aree sulle quali sono previsti l’allargamento della strada, la realizzazione di parcheggi, oltre alla demolizione della vecchia legnaia e della terrazza (p.f. 1317 in P.T. 197 II e p.ed. 108 in P.T. 1566 II entrambe in C.C. UL I) sono destinate, secondo il vigente P.R.G.:
a) per quanto riguarda la p.f. 1317, per 81% ad area di verde pubblico attrezzato (cfr. certificato di destinazione urbanistica dd.8 febbraio 2023 e parere S013/2022/1.2 - 2010 - 94/ET- FDS del Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio LLAmministrazione provinciale e Tav 7 del P.R.G. UL) e per il resto in area destinata ad insediamenti ed elementi storici - centro storico regolato dagli artt. 8 e 8bis2 - risanamento conservativo ;
b) per quanto riguarda la p.ed. 108, ove insiste la canonica ed il relativo deposito/legnaia oltre alla terrazza previsti in demolizione (cfr. la tavola stato dello attuale ove è riportata la planimetria catastale), per la quasi totalità ad area destinata ad insediamenti ed elementi storici - centro storico regolato dagli artt. 8 e 8bis2 - risanamento conservativo , e per un 8% in area di verde pubblico attrezzato .
Sulla porzione delle particelle immediatamente adiacente alla via della Santa, insiste per un’ampiezza di metri 5 la fascia di rispetto stradale (per l’appunto di metri 5) come prescritto dall’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. Il ricorrente da ultimo rileva che via Santa infine è classificata nel P.R.G. quale viabilità locale esistente (cfr. parere S013/2022/1.2 - 2010 - 94/ET- FDS del Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento) e che l’rt. 95 della l.p. n. 15 del 2015 dispone che “1. Sono soggette a procedura di conformità urbanistica ai sensi di quest’articolo e LLarticolo 97 le opere per la cui realizzazione si applica la normativa in materia di lavori pubblici ...3. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l’accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alle comunità o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti…..” Il successivo art. 97 dispone a sua volta al comma 2 che “per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l’autorizzazione alla deroga è rilasciata dall’organo competente all’adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre all’autorizzazione LLorgano è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l’autorizzazione”.
Il ricorrente evidenzia in tal senso che il progetto esecutivo è stato nella specie approvato sulla base del prescritto parere di conformità urbanistica del Responsabile del servizio tecnico del Comune di LE d’UN dd. 16 novembre 2022, il quale certifica che “i lavori di riqualificazione di Piazza C.A. TI nella frazione di UL e riorganizzazione della viabilità limitrofa, messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria , di proprietà del Comune di LE d’UN ………sono conformi allo strumento urbanistico” e sulla base del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento S013/2022/1.2 - 2010 - 94/ET- FDS, “parere facoltativo e non vincolante in quanto reso a mero titolo collaborativo nell’ambito LLattività di consulenza e di supporto giuridico di competenza del servizio” . Il ricorrente afferma che “in realtà, nel caso di specie, a differenza di quanto certificato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di UL in ciò supportato dal parere del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento succitato, gli interventi previsti non sono conformi allo strumento urbanistico vigente, ragione per la quale avrebbero dovuto essere preventivamente reperite le autorizzazioni alla deroga urbanistica previste e prescritte dall’art. 97 comma 2 della l.p. 15/2015, ma un tanto non è avvenuto. Infatti, andando ad esaminare le norme di attuazione al piano regolatore di UL con particolare riferimento alle destinazioni urbanistiche delle aree interessate dagli interventi di ampliamento della strada, di realizzazione dei parcheggi pubblici, dei marciapiedi e di demolizione dei manufatti ivi insistenti, appare evidente che difetti nel caso di specie la necessaria conformità urbanistica. La p.ed. 108 è destinata, come detto, nella sua quasi interezza ad area di antica origine (art. 8 delle norme di attuazione al P.R.G.), soggetta nello specifico a interventi di risanamento conservativo (art. 8bis2 delle norme di attuazione al P.R.G.). L’art. 8bis2 prevede che gli interventi di risanamento conservativo siano quelli ‘tendenti alla conservazione ed al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all’adeguamento all’uso moderno LLintero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legname con l’impianto tipologico - organizzativo iniziale’, interventi per i quali vengono poi specificate una serie di prescrizioni generali. Dalla lettura LLart. 8bis2 appare quindi evidente che il risanamento conservativo non contempli l’ipotesi di mero abbattimento dei manufatti ivi insistenti, essendo il risanamento conservativo finalizzato alla conservazione e non all’abbattimento dei manufatti esistenti. Né, a ben vedere, tale destinazione si presta a divenire sede di ampliamenti stradali e di marciapiedi (e ciò anche per le ragioni che verranno di seguito esposte) o alla realizzazione di parcheggi pubblici, come invece previsto dal progetto esecutivo qui impugnato. Per quanto riguarda l’esistente terrazza a sud della canonica, a sua volta prevista in demolizione dal progetto esecutivo qui avversato, secondo quanto risulta dalla scheda n.7 del centro storico … - è prevista per la stessa la demolizione e ricostruzione (art. 8bis4 - demolizione e ricostruzione – R5). Tale previsione non contempla, a sua volta, assolutamente la mera demolizione, trattandosi di interventi rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti ed alla loro ricostruzione, che si assume obbligatoria, da effettuarsi secondo le cogenti prescrizioni contenute nell’articolo relativo. La restante parte della p.ed. 108 e buona parte della p.f. 1317 sono destinate a verde pubblico attrezzato riferibile all’art. 10.2 delle norme di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. all’art. 10.2) - aree a verde pubblico, prevede che le stesse siano destinate al verde pubblico attrezzato ed agli spazi polifunzionali tipo piazza. Prevede altresì che su dette aree siano consentiti ‘esclusivamente interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati ecc. ed a qualificarle formalmente come spazi determinati LLimmagine urbana’, oltre a prevedere la possibilità di collocarvi contenitori per rifiuti solidi urbani e la costruzione di piccoli chioschi bar e limitate volumetrie a servizio delle attrezzature. … Tale destinazione è - a differenza di quanto affermato nel parere reso dal servizio urbanistica della Provincia Autonoma di Trento - assolutamente incompatibile con la realizzazione di parcheggi ed anche con il previsto ampliamento della strada e la previsione del marciapiede. L’art. 10 delle norme di attuazione al P.R.G. di UL titolato ‘aree per servizi ed attrezzature di rilevanza locale’ prevede infatti che: ‘1. Sono aree individuate dal P.R.G., finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed al loro adeguamento rispetto agli standard urbanistici previsti dal Piano urbanistico provinciale (PUP). Esse si dividono in aree: - per servizi ed attrezzature al coperto - aree a verde pubblico - per attrezzature sportive - per parcheggi pubblici - di servizio stradale - per infrastrutture tecnologiche - impianti per radiodiffusione. 2.I servizi e le attrezzature devono essere dotati di parcheggi in conformità alla D.G.P 1559 dd. 17.02.1992.’ ( rectius : deliberazione della Giunta Provinciale n. 1559 dd. 17 febbraio 1992 e successive modifiche, recante la determinazione LLampiezza degli spazi per parcheggio ai sensi LLart. 73 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22) . Da tanto non può certo sic et simpliciter desumersi ‘che all’interno LLarea a verde pubblico possano essere realizzati anche i necessari spazi di parcheggio destinati al soddisfacimento dello standard’, come affermato nel citato parere. In primo luogo, in quanto il comma 2 LLarticolo in esame prevede che debbano essere dotati di parcheggio in conformità al (la) DGP 1559 dd. 17.2.92 febbraio i soli servizi e le attrezzature facendo quindi, con tutta evidenza, riferimento alle sole aree per servizi ed attrezzature al coperto ed alle aree per attrezzature; in secondo luogo, in quanto l’ivi citato(a) DGP 1559/92 e s.m. fa espresso riferimento all’ampiezza degli spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza, con la conseguenza che, nell’ambito del verde pubblico, nessuno standard in termini di parcheggio debba o possa essere osservato, esistendo uno standard in tal senso esclusivamente con riferimento alla realizzazione di costruzioni. Peraltro, che il comma 2 debba essere interpretato in tal senso si desume anche dal fatto che nell’ambito dei servizi ed attrezzature di rilevanza locale sono contemplate anche le aree per parcheggi pubblici le quali, evidentemente, non debbono essere dotate di ulteriori parcheggi finalizzati al soddisfacimento dello standard” .
Venendo ora più nel dettaglio del previsto ampliamento della carreggiata della esistente via della Santa ed alla prevista realizzazione dei marciapiedi, il ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto nel parere del Servizio Urbanistica LLAmministrazione Provinciale, “nel caso di specie, l’ampliamento della carreggiata, ancorché fosse contenuto nell’ambito della sua fascia di rispetto stradale (tanto non è dato di desumersi dalla progettazione esecutiva), non è comunque conforme alle previsioni urbanistiche del vigente piano regolatore. Come anticipato e pacifico, via della Santa è infatti classificata nell’ambito del P.R.G. come viabilità locale esistente, in relazione alla quale il P.R.G. non ha previsto, all’attualità, potenziamento alcuno. Orbene, l’art. 14.1 delle norme di attuazione al P.R.G. di UL al punto 8 prevede espressamente che ‘all’interno delle fasce di rispetto non possono essere realizzati ampliamenti della carreggiata e marciapiedi se non è stato individuato il potenziamento del tratto stradale interessato. Potranno essere realizzate opere relative alla manutenzione e messa in sicurezza della sede stradale’. Appare evidente che, non essendo previsto dal P.R.G. il potenziamento della strada medesima, nessun intervento come previsto dal progetto esecutivo in contestazione potrà venire realizzato sull’area destinata a verde pubblico e centro storico, nemmeno ove contenuto nell’area di pertinenza stradale”
1.2.3. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione LLart. 48, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 in relazione a quanto previsto e prescritto dall’art. 26 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 per mancata preventiva nomina del UP , rilevando che “l’art. 48 comma 2 del d.l. 31.5.2021 n.77 prevede, per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del RR, che ‘E’ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50’. L’art. 26 comma 1 del Dlgs 50/16 prevede che le stazioni appaltanti, nei contratti relativi ai lavori, verifichino la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, e cioè ai tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), mentre il comma 6 individua, in base al valore delle opere, la figura che deve provvedere alla verifica di cui sopra, ed in questo caso dagli Uffici tecnici LLAmministrazione comunale. Nel caso di specie il UP del procedimento è stato nominato solo in data 15.03.2023, giusta delibera della Giunta comunale n. 25, e quindi a valle LLapprovazione della progettazione sia preliminare che definitiva, con la conseguenza che lo stesso non è stato in grado di validare ed approvare ciascuna fase progettuale come invece previsto e prescritto dall’art. 48 in 18 esame. Se è pur vero che una verifica e una approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Servizio Tecnico LLAmministrazione comunale (ed ora anche UP) sono state poste in essere giusta determina 254, come previsto dall’art. 26 del Dlgs 50/2016 - mancante però la verifica tecnica della progettazione preliminare - è anche vero che la progettazione sia preliminare che definitiva/esecutiva difettano della necessaria approvazione/validazione da parte del UP, con conseguente illegittimità del procedimento in contestazione” .
1.2.4. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione LLart. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 ed eccesso di potere per carenza di motivazione sviamento ed illogicità manifeste in ordine alle ragioni che hanno determinato la Giunta comunale del Comune di LE d’UN prima e il Responsabile del Servizio Tecnico del medesimo Comune giusta determina 254 del 16.12.2022 poi a porre in essere solo alcuni interventi tra quelli previsti nella progettazione preliminare senza tenere in considerazione la ivi prevista suddivisione in lotti.
A tale riguardo il ricorrente afferma che “il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n.44 del 28 luglio 2022, aggiornava il quadro economico del progetto preliminare al nuovo prezzario della Provincia Autonoma di Trento rinviando la suddivisione dei lotti in sede di progetto definitivo in base alle esigenze funzionali e finanziarie. La Giunta comunale del Comune di LE d’UN, in occasione LLaffidamento degli incarichi di progettazione definitiva/esecutiva, di redazione della relazione geologica e geotecnica e di coordinamento della sicurezza giuste delibere 196 del 26 agosto 2022, 199 dd. 26 agosto 2022 e 208 dd. 9 settembre2022 - premettendo che era stato assegnato all’ing. ( recte : architetto) Stefano Endrizzi l’incarico di redazione della progettazione preliminare ‘per la sistemazione della Piazza di UL, della viabilità limitrofa e del 19 percorso di accesso pedonale a Castel Valer’, che come anticipato in fatto aveva previsto l’opera suddivisa in due lotti, e che tale progettazione preliminare era stata approvata dal Consiglio comunale competente - si è limitata ad affermare quanto segue: ‘Ritenuto per il momento opportuno procedere con l’esecuzione dei seguenti interventi: <la riqualificazione di una parte della piazza C.A. TI, volta alla messa in sicurezza della stessa>’ e quindi con l’esecuzione di una sola parte degli interventi previsti nel progetto preliminare come riportati nelle premesse in fatto, senza fornire alcun elemento che consentisse di comprendere le ragioni di tale opportunità. Ora, se è vero che il Consiglio comunale aveva demandato alla fase esecutiva la suddivisione dei lotti, è altrettanto vero che nel caso di specie non sono date di comprendere le ragioni che hanno determinato tale suddivisione che prevede interventi su una sola parte della piazza e quelli relativi alla ‘nuova viabilità’, e che non coincidono con la suddivisione nei due lotti individuati nella progettazione preliminare, non essendo stata fornita motivazione alcuna in merito. Se è vero che l’art. 51 Dlgs 50/2016 prevede la suddivisione delle opere in lotti funzionali di cui all’art. 3 comma 1, qq e cioè in parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, è anche vero che nel caso di specie non è dato di rinvenire le ragioni che hanno determinato tale suddivisione” .
1.2.5. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 - Codice della Strada, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ed eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità manifesta e sviamento, “essendo stata prevista la realizzazione della deviazione del traffico dalla Piazza TI alla via della Santa, nonostante la preesistenza di un esistente accesso ai garage interrati della p.ed. 750 C.C. UL in prossimità di due curve a gomito, in assenza di alcuna preventiva analisi dei flussi di traffico, di sicurezza, di inquinamento ambientale e/o studio di una seria alternativa alla viabilità e per avere previsto aree di sosta laterale in corrispondenza di una curva a gomito su strada in forte discesa ed in assenza della necessaria area di visibilità. Le delibere qui impugnate ed anche la determinazione del Responsabile del Servizio 254/2022 si limitano a premettere che in Piazza C.A. TI ‘nella frazione di UL si concentra un traffico veicolare molto intenso’, circostanza che avrebbe fatto perdere alla Piazza la sua funzione di luogo di aggregazione. Al dichiarato fine di rivalorizzare la piazza è quindi intenzione LLAmministrazione chiudere la piazza al traffico, dirottandolo lungo il lato nord ed ovest della piazza e, cioè, lungo Via della Santa. In realtà, l’Ente proprietario della strada può sì disporre limitazioni a carattere permanente alla circolazione, ma solo in relazione alle esigenze della circolazione medesima o alle caratteristiche strutturali della strada (cfr. artt. 6 e 7 del Codice della Strada); requisiti che non si rinvengono nel caso di specie. Il Professionista incaricato della progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, nella propria relazione tecnico - descrittiva e paesaggistica allegata al progetto definitivo a pagina 3, alla voce ‘La situazione attuale - le esigenze da soddisfare - il progetto’ afferma da parte sua che la piazza ‘con l’avvento e la diffusione dei veicoli a motore è diventata una ‘strada’ di attraversamento, costituendo essa stessa una sorta di crocevia obbligato da e verso gli abitati di Sanzenone, Pavillo e Tuenno. E’ abitudine ormai consolidata per gli abitanti di Tuenno e delle altre frazioni che intendono spostarsi in direzione Trento usufruire infatti di questa ‘scorciatoia’ per immettersi sulla Strada Provinciale S.P. 43,’bypassando’ così il centro di Cles. La stessa cosa accade nel tragitto inverso, ossia quello che dalla S.P.43 porta a Tuenno. Proprio per questo, nelle ore di punta, ma anche durante l’intera giornata, nella piazza si concentra un traffico veicolare molto intenso. A tutto questo si aggiunge nei giorni feriali il traffico delle autocorriere e dei mezzi privati che portano e riprendono i bambini dalla scuola primaria che si affaccia sul lato sud della piazza. ……. Per ovviare a questa situazione è stato proposto un progetto preliminare di rivalorizzazione della piazza come luogo di incontro che prevede la sua parziale pedonalizzazione, con chiusura della stessa al traffico di mezzi privati, ma lasciando la possibilità di accesso unicamente ai veicoli autorizzati (scuolabus) ed ai mezzi di soccorso (autoambulanze, mezzi dei vigili del fuoco). In questo modo la piazza potrà essere usufruita dai pedoni in assoluta sicurezza. Il progetto prevede inoltre la ridefinizione della viabilità che attualmente transita sulla piazza ‘dirottandola’ lungo via della Santa ossia percorrendo la strada che si sviluppa lungo il lato nord e ovest della canonica e del relativo giardino e una ridefinizione delle zone a parcheggio. Lo spostamento del traffico lungo questa strada più stretta e tortuosa rispetto alla viabilità attuale, viene fatto anche con l’obbiettivo di disincentivare l’utilizzo della stessa da parte delle persone che non sono residenti nella frazione, in modo da mantenere un carattere di mobilità prettamente urbana. Vi è infatti la volontà da parte LLAmministrazione Comunale, sentiti anche gli organi provinciali, di trovare un tracciato alternativo rispetto all’attuale viabilità da realizzarsi all’esterno del centro abitato’. Da quanto sopra emerge palese che la decisione di chiudere la piazza in futuro al traffico veicolare per deviarlo sulla più stretta e tortuosa Via della Santa è stata assunta in mancanza di qualsivoglia seria istruttoria in termini di viabilità e di sicurezza tecnica e ambientale. Manca infatti il necessario studio degli effettivi flussi di traffico in transito sulla piazza (pur previsto e prescritto dall’art. 13 punto 7 del Codice della Strada), che verrebbero deviati su una strada dichiaratamente più stretta e tortuosa di quella attuale (verrebbe infatti allargato solo il primo tratto di collegamento della via con la piazza) con la ‘speranza’ di dissuadere coloro che usualmente percorrono piazza TI che costituisce però - per stessa ammissione del progettista incaricato – ‘una sorta di crocevia obbligato da e verso gli abitati di Sanzenone, Pavillo e Tuenno’, e ciò in attesa della futura quanto del tutto incerta realizzazione di un non meglio definito tracciato alternativo fuori dal centro abitato. Il tutto senza che sia stata minimamente testata la capacità della detta strada di assorbire tutto il traffico che verrebbe ivi deviato e di consentire il transito in sicurezza anche dei mezzi pesanti e delle macchine agricole con rimorchio. Non solo, ma vengono previste aree di sosta (cfr. tavola 10 del progetto) immediatamente a ridosso della curva in salita (o discesa) della Via Santa, in assoluta carenza della necessaria area di visibilità, come prevista e prescritta dall’art. 18 del Codice della Strada, dovendosi considerare una curva a gomito alla stregua di un’intersezione, ove i veicoli saranno costretti ad effettuare la manovra in uscita in retromarcia in piena sede stradale. Inoltre, il traffico verrebbe deviato dove preesiste una ripida rampa di collegamento ai garage interrati della p.ed. 750 C.C. UL I che si troverà in curva e quindi priva della necessaria visuale sulla strada che risentirà, evidentemente, al di là dei desiderata del progettista, di un traffico molto inteso su una strada residenziale di minime dimensioni, con i pericoli a ciò connessi. Oltre a ciò, non è mai stata evidenziata l’esistenza degli accessi alla p.ed. 109 CC UL I, nonché dei parcheggi di pertinenza della Cassa Rurale di UL e Nanno (p.ed. 271/1 CC UL I), tutti a confine diretto e immediato con la sede stradale interessata dagli interventi de quibus. Infine, il marciapiede previsto ad ovest della via della Santa si sostanzia in un marciapiede cieco, atteso che finisce a zero prima della curva verso Castel Valer e nella rampa di accesso al garage interrato della p.ed. 750 CC UL I dall’altra parte. Del pari le strisce pedonali previste in corrispondenza della canonica, che finiscono in un punto ‘morto’ in corrispondenza di un'area di proprietà privata (p.f. 1316/8 CC UL I). Per quanto esposto, non vi è chi non possa vedere la gravissima carenza istruttoria e la manifesta illogicità sottostanti alla scelta di deviare il traffico nei termini sovra descritti” .
1.3.1 Con atto depositato in data 10 maggio 2023 si è costituito in giudizio il Comune di LE D’Aunania con il patrocinio LLAvvocatura Distrettuale dello Stato a’ sensi LLart. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, producendo quindi documentazione utile ai fini del giudizio e successivamente in data 29 maggio 2023, a’ sensi LLart. 73 c.p.a. - ossia nell’imminenza della trattazione nel merito della presente causa - una memoria difensiva.
Il Comune ha in tal senso rilevato che, nella sostanza, l’oggetto del presente giudizio attiene al provvedimento con il quale è stato approvato il progetto definitivo concernente i lavori di riqualificazione della piazza RL ON TI, il quale comprende fondamentalmente la sostanziale pedonalizzazione della piazza medesima mediante la riorganizzazione della viabilità limitrofa e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali e degli accessi alla scuola primaria. Il patrocinio del Comune evidenzia inoltre che il ricorrente ha altresì impugnato alcuni atti anteriori e successivi a tale provvedimento, peraltro senza formulare vere e proprie censure che specificamente li riguardino.
Il Comune precisa anche che l’opera in questione era stata inizialmente ammessa al finanziamento parziale da parte del Ministero LLER con decreto di data 23 febbraio 2021 emesso a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 139 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 come sostituito dall’articolo 1, comma 38, lettera a), della l. 27 dicembre 2019, n. 160, a sua volta modificato dall’articolo 46, comma 1, lettera a), del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126e successivamente dall’articolo 20, comma 2, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233.
A’ sensi LLattuale testo di tale disciplina “al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. [di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.] I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno” . A tale riguardo, ad avviso del Collegio, va - seppur marginalmente - qui pure denotato che a’ sensi del susseguente comma 139 bis, inserito dall’articolo 46, comma 1, lettera b), del d.l.14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dall’articolo 1 bis, comma 5, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 1 luglio 2021, n. 101, “le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero LLER, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo per l’anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero LLER da pubblicare entro il 20 luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero LLER provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione” .
Comunque sia, il patrocinio del Comune precisa che tali fondi sono poi stati fatti confluire nelle risorse riferibili al RR come da decreto direttoriale di data 8 novembre 2021, nel cui allegato A compare al n. d’ordine 2851 con il CUP F57H20001990001, e che ciò ha comportato una forte accelerazione dei tempi procedimentali, poiché - come è ben noto - sono stati imposti agli enti beneficiari dei tempi molto ristretti per la realizzazione delle opere, pena la perdita del finanziamento con la conseguente vanificazione del progetto. In tale contesto, quindi, l’Amministrazione comunale ha dovuto avviare rapidamente la procedura di gara per l’affidamento dei lavori entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 143 della l. 145 del 2018 in combinato disposto con l’articolo 3 del predetto decreto direttoriale 8 novembre 2021. I lavori sono stati quindi aggiudicati il giorno 20 gennaio 2023. Il Comune rimarca che si tratta di un’opera molto importante che è stata ammessa al finanziamento da parte dello Stato per le sue particolari caratteristiche, con la conseguente applicazione al riguardo delle speciali disposizioni processuali contenute nell’art. 12 bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 58, convertito con modificazioni dalla l. 5 agosto 2022, n. 108.
In dipendenza di tutto ciò il Comune eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario per l’omessa sua notificazione al Ministero LLER, posto che il comma 4 del medesimo art. 12 bis dispone espressamente che “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR” . Un tanto significa - ad avviso del patrocinio del Comune - che a tali amministrazioni centrali, in quanto per l’appunto parti necessarie, il ricorso introduttivo del giudizio dev’essere notificato sin dall’introduzione del giudizio e, in particolare, entro il termine perentorio d’impugnazione fissato dal codice del processo amministrativo, quantomeno nei casi – come, per l’appunto, nella presente fattispecie - in cui l’amministrazione centrale “titolare” LLintervento risulti indicata e individuabile sin dall’inizio in base allo stesso atto impugnato. In mancanza di tale notificazione – reputa sempre la difesa del Comune - il ricorso deve considerarsi inammissibile. Sempre in tal senso il patrocinio del Comune rileva - altresì - che, come emerge agevolmente dal ricorso, l’atto principalmente impugnato è costituito dalla determinazione del Responsabile del servizio tecnico del Comune di LE d’UN il cui oggetto e le cui caratteristiche sono dallo stesso ricorrente così testualmente riportati nel proprio atto introduttivo: “lavori di riqualificazione piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione della viabilità limitrofa – messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria – finanziato dall’unione europea – NextGenerationEU-M2C4 …” . Inoltre, da tale atto impugnato emerge chiaramente il riferimento al già richiamato decreto direttoriale 8.11.2022 del Ministero LLER e il numero unico di progetto (CUP) F57H200019900001 che identifica il contestato intervento come finanziato dal RR, espressamente richiamato nel provvedimento. Ad avviso del Comune risulterebbe pertanto indiscutibile che la parte ricorrente era nella specie agevolmente in grado di riconoscere sin dall’introduzione del presente giudizio che lo stesso attiene. per l’appunto, ad un progetto inserito nel RR, e che al riguardo si applica quindi ab origine il procedimento speciale di cui all’anzidetto articolo 12/bis, con la conseguenza che il ricorso andava da subito anche alla “parte necessaria” indicata dal comma 4 di tale articolo, ossia il Ministero LLER, altrettanto facilmente individuabile in base al predetto decreto direttoriale dell8 novembre 2022. Sempre a tale riguardo il patrocinio del Comune afferma che “è ben vero che lo stesso comma 4 LLarticolo 12/bis cit. stabilisce, all’ultimo periodo, che ‘si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo…’, ma tale disciplina processuale stabilisce a sua volta quanto segue al comma 1: ‘1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri’. Se ne deve dedurre che l’amministrazione centrale statale quale ‘parte necessaria’ del giudizio ex articolo 12/bis cit. è da considerare ab initio come controinteressato ex lege, al quale il ricorso va quindi obbligatoriamente notificato già nella fase introduttiva ai sensi LLarticolo 41 c.p.a., norma che notoriamente stabilisce (comma 2) che ‘qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge’. Dal che consegue che l’integrazione successiva del contraddittorio ai sensi del menzionato articolo 49 cpa, richiamato come tale dall’articolo 12/bis d.l.cit., è ammissibile esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione centrale (qui: Ministero LLER) non sia l’unico controinteressato e che, dunque, il ricorso sia già stato notificato ab initio ad altro controinteressato. Nel caso di specie, non può – processualmente – considerarsi tale la Provincia Autonoma di Trento, la quale è infatti evocata in giudizio come amministrazione che ha dottato uno degli atti impugnati. Essa non è quindi una controinteressata. Ne segue che il presente ricorso andrà dichiarato inammissibile. Non sfugge alla deducente difesa il fatto che, in analoghi casi, vari T.A.R. si sono limitati a disporre de plano l’integrazione del contraddittorio nei confronti LLamministrazione centrale caso per caso competente, senza 6 tuttavia affrontare direttamente il tema qui sollevato, tranne - a quanto consta - .A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 65 del 6 febbraio 2023. Le conclusioni di quest’ultima pronuncia non appaiono tuttavia convincenti e meritano di essere rimeditate. Ad avviso del giudice bolognese, l’amministrazione centrale contemplata dall’articolo 12/bis del d.l. cit. ‘non necessariamente è un controinteressato in senso tecnico’ in quanto, si sostiene: - per controinteressato si intende il soggetto contemplato nell’atto impugnato o facilmente individuabile dalla lettura dello stesso: ma un tanto, come si è visto, è senz’altro il nostro caso, per le ragioni che abbiamo già esposto supra: - tale soggetto ha un interesse qualificato alla conservazione LLatto impugnato e vanta, pertanto, un interesse sostanziale antitetico a quello del ricorrente: anche questo requisito ricorre palesemente nel nostro caso, essendo tale interesse sostanziale chiaramente radicato, per un verso, nella ammissione del progetto al finanziamento RR (decreto 8.11.2022) e, per l’altro verso, nella dichiarata urgenza della sua realizzazione manifestata tramite la previsione di uno stringente termine al riguardo. Appare chiaro, pertanto, che l’amministrazione centrale è contemplata dall’articolo 12/bis d.l. cit. come ‘parte necessaria’ proprio per il suo interesse diretto alla effettiva e tempestiva realizzazione del progetto da essa stessa finanziato tramite i fondi RR, sicché non può che avere – processualmente e sostanzialmente – un interesse antitetico a quello di colui (il ricorrente) che vuole invece caducare e/o ritardare tale progetto; Appare del tutto fuorviante l’ulteriore argomento utilizzato dal TAR Bologna cit., laddove osserva che non potrebbe escludersi che le amministrazioni centrali interessate ‘siano in disaccordo’ con i provvedimenti in concreto adottati dalla P.A. resistente, ‘finendo per far valere in giudizio un interesse antagonista rispetto a quello di quest’ultima e coincidente, invece, con quello di parte ricorrente’. Infatti, il giudicante non si è avveduto, in questo caso, del carattere processualmente aberrante del suo ragionamento, poiché è del tutto chiaro ed indiscutibile che in un siffatto caso l’Amministrazione potrebbe far valere il suo ‘interesse antagonista’ rispetto a quello LLAmministrazione resistente, e dunque buttarsi dalla parte del ricorrente, solo proponendo e notificando (!) a sua volta un intervento ad adiuvandum ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 50 cpa. Ma è del tutto evidente che l’interveniente (ad adiuvandum o ad opponendum) non è mai una ‘parte necessaria’ del processo, come l’articolo 12/bis cit. vuole invece che sia l’amministrazione centrale, non a caso definita espressamente come “titolare” (!!) LLintervento RR (facilmente individuabile ex ante, nel nostro caso, nel Ministero LLER). Quest’ultimo argomento del giudicante bolognese non ha quindi alcun pregio processuale, essendo in palese contrasto con le regole del c.p.a., posto che l’eventuale svolgimento di difese ad adiuvandum da parte LLAmministrazione centrale “notificata” senza il rispetto delle regole di cui all’articolo 50 cpa (ossia senza la previa notifica di apposito atto di intervento), non potrebbe che essere dichiarato inammissibile. E non varrebbe obiettare che l’articolo 12/bis D.l. cit. configurerebbe l’amministrazione statale in questione come …amicus curiae, giacché - per un verso - una tale figura non esiste nel diritto processuale amministrativo e - per l’altro verso - anche l’amicus curiae non è comunque mai una ‘parte necessaria’ come invece, ancora una volta, la disposizione in parole espressamente prevede. L’unica ragione che potrebbe giustificare la concessione a parte ricorrente della possibilità di una postuma integrazione del contraddittorio nei confronti LLAmministrazione centrale ‘titolare’ LLintervento RR potrebbe quindi consistere nel fatto che quest’ultima non sia stata individuabile già in base all’atto impugnato. Ma non essendo, manifestamente, il nostro caso, il ricorso andrà dichiarato inammissibile” .
1.3.2. In subordine il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto LLinteresse a ricorrere.
A tale riguardo la difesa del Comune rileva che il ricorrente pretende l’annullamento del provvedimento con il quale è stato definitivamente approvato il progetto di un intervento di lavori pubblici volti al miglioramento LLassetto viabilistico del centro del paese di UL con l’obiettivo finale di riqualificare la piazza RL ON TI in funzione di una sua sostanziale pedonalizzazione e con la conseguente messa in sicurezza di vari passaggi e accessi pedonali. Peraltro, secondo la tesi dello stesso Comune, tale opera non inciderebbe in via diretta ed immediata nella sfera patrimoniale e personale LLodierno ricorrente, il quale invocando semplicemente la sua posizione di vicinitas ai luoghi interessati all’intervento, sostanzialmente dedurrebbe asserite sfavorevoli ricadute mediate in termini di maggiore pericolosità del già esistente accesso dal suo garage interrato alla via pubblica, di inquinamento ambientale e di svalutazione LLimmobile di proprietà. Ad avviso del Comune si tratterebbe, “tuttavia, di mere illazioni prive non solo di riscontro probatorio ma perfino di una qualche plausibilità. Il ricorrente, come detto, non è direttamente interessato ai lavori in questione, né per il materiale coinvolgimento (inesistente) di beni di sua proprietà, né - tantomeno - per l’eventuale interesse nella procedura di esecuzione e di affidamento degli interventi progettati. Come è noto, la vicinitas, se sotto determinati profili può radicare la legittimazione a ricorrere, non implica invece altresì la sussistenza - quasi fosse in re ipsa - LLinteresse concreto ed attuale ad agire. Sul punto ha creato definitiva … chiarezza la recente pronuncia della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22/2021. L’Adunanza Plenaria ha, in proposito, affermato il principio di diritto che ‘nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni LLazione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza LLinteresse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato’ …. (N)el caso di specie una adeguata dimostrazione di un siffatto ‘specifico pregiudizio’ non si intravvede minimamente… Un tanto vale per il primo motivo di ricorso, che parrebbe volersi soffermare su aspetti più propriamente urbanistici della vicenda, ma vale poi a maggior ragione – ed in maniera eclatante, al punto da toccare la stessa pregiudiziale legittimazione ad agire – con riferimento ai restanti motivi 2, 3 e 4 nei quali ex adverso si prospettano censure che nulla hanno a che vedere con la sfera personale-patrimoniale LLodierno ricorrente e che affrontano profili rispetto ai quali quest’ultimo agisce piuttosto, e inammissibilmente, come quivis de populo. La valutazione LLinteresse del ricorrente a impugnare gli atti per cui è causa dovrebbe peraltro implicare anche una adeguata comparazione con l’interesse pubblico perseguito con la particolare categoria di interventi compresi nel raggio d’azione del RR, interventi che - una volta ammessi, come nel nostro caso, al relativo finanziamento straordinario - sono stati giudicati dallo stesso legislatore di intensità e pregnanza tali da averli rafforzati con particolari garanzie di realizzazione anche sul piano processuale” .
1.3.3. In ulteriore subordine il Comune chiede la reiezione nel merito del ricorso, evidenziando quanto segue.
I) Con il primo motivo d’impugnazione, deducendo l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli articolo 95 e 97 della l.p. n. 15 del 2015 in relazione agli articoli 8, 10, 14 delle N.T.A. del P.R.G. di UL, la parte ricorrente lamenta sostanzialmente la asserita non conformità urbanistica degli interventi progettati rispetto all’area interessata dagli stessi. Tale motivo, ad avviso del Comune, prima di tutto risulterebbe di per sé inammissibile per difetto di interesse “in quanto attiene a profili materiali e urbanistici che esulano - e risultano lontani - dalla sua specifica e personale sfera di interessi” . Ma, ad ogni buon conto, la difesa del Comune reputa io motivo stesso comunque infondato anche nel merito, “in quanto - contrariamente a ciò che sostiene controparte - per l’opera sussiste la conformità urbanistica” . Per quanto segnatamente concerne il previsto allargamento della strada di via della Santa nella direzione della ex-canonica (ora di proprietà del Comune) la conformità urbanistica risulterebbe infatti garantita dalla possibilità, prevista dall’articolo 8bis.2 al punto 5.3 delle N.T.A. del P.R.G. di UL, LLeliminazione delle cosiddette “superfetazioni” quando queste non rivestano interesse ai fini della testimonianza storica LLedificio. “Premesso che non si vede l’interesse qualificato che parte ricorrente possa accampare riguardo a tale aspetto del motivo di ricorso in esame, si osserva, per completezza, che per ‘superfetazione’ si può intendere ogni parte di un edificio, in particolare nei centri storici, che risulti costruita in aggiunta all’organismo originario alterandone l’assetto formale. La demolizione di tali manufatti, costituiti nel caso in esame da tettoie e baraccature di nessun valore storico - architettonico, e considerate estranee al corpo edilizio principale - come ampiamente illustrato nel progetto autorizzato - comporta la liberazione di spazio in favore della realizzazione di opere compatibili con la concomitante zonazione a fascia di rispetto stradale, in cui sono compresi la realizzazione di zone pedonabili nonché rimodellamenti della carreggiata, come per l’appunto previsto dai progetti definitivo ed esecutivo approvati. Va ricordato che a partire da marzo 2022 l’edificio identificato come p.ed. 108 è stato sottoposto a apposito procedimento di verifica LLinteresse culturale ai sensi LLarticolo 12 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In data 5 luglio 2022 la Soprintendenza per i Beni Culturali ha accertato che l’edificio non riveste interesse ai sensi LLarticolo 12, comma 4, d.Lgs. cit. e ha quindi limitato la tutela al solo manufatto costituito dal portale in conci lapidei. Infatti, nel progetto si prevede di conservare con opportune e precise operazioni di salvaguardia e riposizionamento. … (V)a quindi evidenziato che la zona di R2 a margine di via (della) Santa, per una fascia di 5 metri da bordo strada, ammette sia gli interventi consentiti da R2, tra cui, come nel caso in esame, l’eliminazione delle superfetazioni, sia - per di più - gli interventi consentiti dalla presenza della fascia di rispetto stradale, come quelli interventi atti ad agevolare e mettere in sicurezza la mobilità veicolare e pedonale. E’ noto che la fascia di rispetto stradale è propri correlata alla ‘più ampia esigenza di assicurare un'area contigua all'arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall’Ente proprietario o gestore per l’esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni’ (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 16 marzo 2020, n. 622; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I 23 marzo 2015, n. 523)” .
Per ciò che riguarda, per contro, l’esistente terrazza a sud della Canonica, essa è individuata dal PRG nella categoria R5. Anche in questo caso la difesa del Comune eccepisce l’insussistenza al riguardo di un interesse personale e concreto del ricorrente a sollevare la questione, rilevando comunque nel merito che il P.R.G. all’articolo 8 - aree di antica origine dispone al comma 2, definendo nel dettaglio ciascun grado di intervento, che “…sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione, quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti ed alla loro eventuale ricostruzione. La ricostruzione, senza aumento di volume, potrà avvenire anche all’esterno del sedime…”. Tale definizione – sempre secondo il Comune – ricomprenderebbe, dunque, anche l’ipotesi LL “eventuale” demolizione senza ricostruzione. “A ciò si aggiunga che a norma del comma 2., punto 2.1 LLarticolo 8bis.4 delle N.T.A. del P.R.G. di UL (demolizione e ricostruzione, R5) ‘…l’intervento di sostituzione di superfetazioni può inglobarne il volume in una riprogettazione del fronte o LLedificio cui si riferiscono’, il che chiaramente include nel grado di intervento R5 (che rappresenta una sorta di sottoinsieme di R2), il concetto di superfetazione di cui si è detto supra. Nel caso in esame, quel terrazzo, che risulta privo di qualsiasi continuità e/o contiguità storico-architettonica e formale con la Canonica è, come correttamente è stato valutato dal progettista, una superfetazione LLedificio principale ed è, quindi, come tale legittimamente asportabile. Ma anche qualora – per assurda ipotesi – si volesse ritenere come obbligatoria (quale, come si è visto, non è) la ricostruzione della volumetria del manufatto, dall’esame del progetto emerge come all’interno del vecchio sedime di R5 sia previsto un volume di forma rettangolare racchiuso su 5 lati (base e cardinali) senz’altro in grado di qualificarsi come riproposizione e riprogettazione razionale della volumetria preesistente”.
Per quanto attiene alle aree a verde pubblico di cui all’articolo 10.2 delle N.T.A. del P.R.G. la difesa del Comune si richiama al contenuto del parere reso al riguardo dal Servizio Urbanistica LLAmministrazione Provinciale laddove mette in evidenza come “…all’interno LLarea a verde pubblico possano essere realizzati anche i necessari spazi di parcheggio destinati al soddisfacimento dello standard” . A tale avviso, che lo stesso patrocinio reputa condivisibile, si è dunque attenuta l’Amministrazione comunale.
La difesa del Comune reputa pertanto legittimo l’attestato di conformità urbanistica per l’intervento RR in questione, richiamando la disciplina delle aree a verde pubblico contenuta nell’anzidetto art. 10.3 delle N.T.A. del P.R.G. di UL, essendo ivi consentiti interventi di arredo urbano finalizzati ad attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati, etc. che formalmente qualificano le aree medesime come spazi determinanti LLimmagine urbana: “in particolare nell’ambito di un progetto complessivo di organica riqualificazione e di riordinamento di un settore rilevante LLassetto urbano del paese di UL, dichiaratamente finalizzato (v. progetto e relativa relazione) alla razionalizzazione del traffico veicolare e al miglioramento della condizioni generali di vivibilità ambientale e urbana (estensione della pedonalizzazione e relativa sicurezza) della zona nevralgica interessata, gli spazi previsti a parcheggio attraverso il rimodellamento della carreggiata e la menzionata pedonalizzazione, devono ritenersi inquadrabili - nell’ambito LLanzidetto contesto integrato - tra le opere a servizio (anche) della nuova zona verde della piazza e delle nuove attrezzature ivi progettate, come i gradoni per la prevista fruizione a seduta di rappresentazioni e sagre, o come gli spazi coperti ad uso pubblico interni alla ex-canonica, tra cui la grande sala polifunzionale in cui si riunisce il Consiglio Pastorale della Parrocchia e si tengono le lezioni di catechesi. Il tutto, peraltro, senza incidere soverchiamente sulla parte residuale LLarea a verde pubblico. Ex adverso, in tale contesto, si trascura totalmente che la ex-canonica non viene affatto demolita, bensì – al contrario – valorizzata come edificio comunale che servirà, a lavori compiuti, non solo la Parrocchia ma anche, in previsione, altre associazioni e finalità territorialmente e socialmente importanti (seggio elettorale, sala riunioni per i Consorzi, associazioni locali del volontariato)” .
Quanto alla contestazione del ricorrente in ordine all’applicazione LLarticolo 14.1 delle N.T.A. del P.R.G. di UL, la difesa del Comune rileva che il progetto di cui trattasi non prevede alcun “potenziamento” della strada comunale esistente, in quanto ciò che il ricorrente definisce - impropriamente - “ampliamento della carreggiata” si configurerebbe in realtà un rimodellamento che si pone in rapporto funzionale alla messa in sicurezza LLintera piazza - nella prospettiva della sua riqualificazione, soprattutto pedonale - e degli accessi alla scuola, alla palestra ed alla sede municipale. Secondo la difesa del Comune il ricorrente proporrebbe “una visione frammentata e atomistica del contestato intervento di lavori pubblici, lasciando - o collocando - nell’ombra, per contro, il suo insieme organico e modulato di opere che, contrariamente alla deformazione che viene operata ex adverso, non sono affatto finalizzate ad un ampliamento della carreggiata (e quindi principalmente destinato, secondo il ricorrente, all’aumento del traffico esistente) bensì - e in maniera caratterizzante ed essenziale - alla fruizione in (maggiore) sicurezza degli accessi alla scuola elementare e LLintera piazza. Il tutto nel quadro giustificativo fondamentale del miglioramento della vivibilità urbana-collettiva (e non meramente individuale) allo scopo immediato consentire ai cittadini di muoversi in sicurezza nello spazio pubblico strutturato intorno all’insieme dei seguenti edifici e luoghi: scuola elementare, chiesa parrocchiale, piazza, municipio, ex-canonica (nella sua prevista futura destinazione pubblica polifunzionale), Cassa Rurale. Il progetto così congegnato ed approvato (e in procinto di esecuzione dopo l’avvenuta aggiudicazione dei lavori), è coerente con le indicazioni del bando per il quale è stato ottenuto il contributo RR, ovvero ‘…investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà LLente…”. Al di là della ripetuta carenza di interesse a impugnare, non sussiste dunque alcun contrasto con la conformazione urbanistica LLarea d’intervento” , posto che i lavori in questione possono farsi rientrare all’interno delle già previste possibilità d’azione proprio in forza della corretta applicazione delle N.T.A. del P.R.G. che il ricorrente reputa - per contro - violate.
II) La difes del Comune reputa “semplicemente eclatante … la carenza d’interesse a ricorrere - anzi, prima ancora della stessa legittimazione ad agire - in capo al ricorrente con riferimento alla supposta mancata preventiva nomina del UP. Il UP, nel caso di specie, è figura che appartiene alla procedura di gara funzionale all’aggiudicazione e all’attuazione del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori inerenti al progetto d’intervento. … (S) i è già brevemente messo in evidenza che parte ricorrente non ha (e non ha svolto) alcun ruolo nell’ambito di tale procedimento, al quale è totalmente estraneo. La deduzione del motivo d’impugnazione non presenta, di conseguenza, nessun (sia pur minimo) collegamento con la sua personale sfera giuridica e di interessi di cui possa, in tale contesto, chiedere la specifica protezione in sede giudiziale. E’ chiaro, insomma, che con il motivo in esame controparte tende ad usurpare, sostanzialmente, una (inammissibile) funzione di controllo generale LLagire amministrativo, disconnesso da un qualsiasi legame con una sua specifica posizione di legittimazione e di interesse” .
La difesa del Comune, peraltro, rileva in subordine che la censura risulta comunque infondata anche nel merito in quanto “il Piano esecutivo di gestione (PEG) del deducente Comune individua nel Responsabile del Servizio Tecnico (attualmente Ing. NE DE) in modo preciso ed inequivocabile, le seguenti competenze: ‘gestisce i lavori pubblici sulla base del programma delle opere pubbliche e degli indirizzi della giunta; ….. è responsabile delle procedure di appalto delle opere pubbliche; approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche (sia in linea tecnica che a tutti gli effetti) …; adotta la determinazione a contrarre e ogni atto relativo alla procedura di gara attribuiti dalla legge o dai regolamenti alla sua competenza (lavori in economia, cottimi fiduciari, forniture, etc.), presiede le commissioni di gara e stipula i contratti nel settore di competenza. …..’. Sempre in base al PEG, rimane invece in capo alla Giunta o al Consiglio comunale (a seconda degli importi di progetto) l’approvazione del progetto preliminare, e ciò per tutti i progetti di opere pubbliche, trattandosi di figura unica con tali mansioni all’interno della struttura organizzativa del Comune di LE d’UN” . Il patrocinio del Comune reputa quindi che la semplice tempistica di nomina del UP, nell’ambito del procedimento d’appalto per cui è causa, non risulta assurgere a elemento di validità/invalidità degli atti, tantomeno nella fase in cui si collocano le contestazioni avanzate in questa sede dal ricorrente, “ sicché già da questo punto di vista si profila una prima e radicale ragione di infondatezza delle particolari (estemporanee) censure in esame, non risultando - allo stato - verificatasi alcuna violazione di una specifica attribuzione riservata alla figura del UP” . Ma, anche a prescindere da tale notazione di fondo, ad avviso del medesimo patrocinio non sussisterebbe alcun dubbio che l’ing. NE, il quale ha preso servizio presso il medesimo Comune in data 1 luglio 2022, abbia in concreto svolto le funzioni di UP fin dalla fase di riapprovazione del progetto preliminare, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 luglio 2022. A tale proposito la difesa del Comune denota che “il progetto preliminare LLopera in questione era stato approvato una prima volta con deliberazione n. 22 dd. 12 aprile 2022 ed è stato - ciò che conta - riapprovato in data 28 luglio 2022. Per quanto possa rilevare, giova aggiungere che, ad ogni modo, fino alla data di inizio del servizio da parte del nominato professionista, le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico (e quindi quelle di UP, secondo le attribuzioni sopra riportate) sono state svolte ad interim, ai sensi LLarticolo 8, comma 2, del Regolamento di organizzazione del Comune, dal Segretario comunale in sostituzione del precedente Responsabile dimessosi a far data dal 17 novembre 2021 e nelle more di espletamento delle procedure di reclutamento” . Tutto ciò pertanto conforta il patrocinio del Comune a chiedere che il secondo motivo di ricorso sia pertanto dichiarato inammissibile e, in ogni caso rigettato per infondatezza”.
III) Secondo il patrocinio del Comune “parimenti manifestamente inammissibile, sempre per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, e per le medesime ragioni esposte” dianzi “risulta altresì il terzo motivo di ricorso. Anche i profili dedotti in tale sede attengono esclusivamente a momenti totalmente estranei alla sfera LLodierno ricorrente, il quale - come già sottolineato - non ha titolo per agire (esclusivamente) a tutela generale della legittimità LLazione amministrativa, ossia sostanzialmente - ancora una volta - quale quivis de populo. Non si vede quale incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente, e quale lesione dei suoi specifici interessi uti singulus, possa esplicare la suddivisione in lotti, la quale inoltre - e ad ogni modo - nulla toglie ai già esposti profili giustificativi LLintervento complessivo di riordino della viabilità e di messa in sicurezza degli spazi della piazza e dintorni. L’opera siccome individuata negli elaborati di progetto approvati, soddisfa pienamente i requisiti sostanziali alla base degli atti di approvazione. Semplicemente, in base alle risorse finanziare individuate e disponibili, si è ritenuto di procedere sin da subìto, anche in considerazione dei tempi (imposti ab externo) di attuazione del RR, con un progetto circoscritto, per intanto, ad una zona della piazza - quella appunto individuata dal progetto definitivo - perfettamente rispondente all’esigenza primaria di mettere in sicurezza gli accessi alla scuola elementare ed ai circostanti edifici del Comune. Va perciò dichiarato inammissibile e, in ogni caso, respinto per infondatezza anche il presente terzo motivo d’impugnazione” .
IV) Ancora secondo il patrocinio del Comune , “poche parole potrebbero, infine bastare per evidenziare l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso. Non v’è chi non vede come, ancora una volta, gli argomenti di censura ivi esposti si collochino manifestamente al di fuori LLorbita della legittimazione e LLinteresse a ricorrere di controparte” .
La medesima difesa reputa che, anche a prescindere dal “carattere meramente ipotetico e indimostrato LLasserito ‘aggravamento’ delle condizioni di accesso alla via pubblica del passo carraio relativo al garage sotterraneo del ricorrente, si tratta in ogni in caso di mere questioni (e aspettative) di fatto che –-soprattutto nei termini generici delle allegazioni avversarie - non sono tali da poter assurgere a posizione giuridica differenziata suscettibile di protezione giudiziale” .
In tal senso il Comune evidenzia che nella specie è “inesistente e neppure ventilata” l’ipotesi di di totale interclusione del garage di proprietà del ricorrente: ipotesi che - essa sì - renderebbe impossibile il suo utilizzo con la totale compressione del suo diritto d’accesso, “nel mentre non compete al ricorrente di procedere a (e di chiedere al giudice amministrativo) un sindacato di merito in ordine alle scelte di ‘politica’ della viabilità in determinate zone del Comune . Il patrocinio del Comune evidenzia, quindi, che comunque l’accesso alle autorimesse interrate della p.ed. 750 non risulta in alcun modo pregiudicato dalla deviazione del traffico lungo via Santa, traducendosi la prospettazione del ricorrente in una mera “illazione priva di riscontro e semplicemente strumentale alla (sua) finalità … di combattere e ostacolare la scelta LLAmministrazione comunale in ordine ai lavori pubblici deliberati” ; né il ricorrente medesimo Né controparte potrebbe far valere come lesione giuridicamente rilevante “l’eventuale circostanza che, a seguito della riorganizzazione della piazza in questione e del traffico che finora l’ha caratterizzata, possa derivargli semplicemente una minore comodità nell’utilizzazione LLaccesso al proprio garage sotterraneo o la necessità di prestare in futuro, al riguardo, una maggiore e/o diversa attenzione” .
Il Comune - altresì - rimarca che la presenza di aree di sosta a lato strada non rappresenterebbe alcun pericolo o intralcio alla circolazione stradale, e che l’intervento al riguardo contestato dal ricorrente “è da ritenersi speculare ed altrettanto funzionale di quello - presente sull’altro lato - ad attuale servizio della stessa p.ed. 750” di proprietà del ricorrente medesimo. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, “la curva di via Santa non può essere intesa come intersezione/incrocio a raso (cfr. l’articolo 18, comma 2, del Codice della Strada), essendo “la visibilità … infatti garantita sia per i veicoli in entrata che in uscita dai parcheggi (che ad ogni modo non sono quelli utilizzati dal ricorrente, che fruisce di garage sotterraneo dall’altro lato della strada)”.
Per quanto riguarda la p.ed. 109 il patrocinio del Comune afferma che essa “nulla ha a che vedere con il ricorrente e suoi interessi personali” , e che comunque “gli accessi pedonali e veicolari verranno garantiti come allo stato attuale. Nell’area prospicente Via della Santa, la Cassa Rurale è già dotata di spazi di parcheggio, laddove invece la realizzazione del progetto approvato non va ad alterare o peggiorare l’attuale situazione in merito alla sicurezza stradale. In modo particolare, gli spazi di manovra, entrata e uscita dai parcheggi rimarranno inalterati, mentre - a sua volta - l’attraversamento pedonale raggiunge l’ambito ‘pedonale’ della Cassa Rurale costituito dalla p.ed. 271/1 e non la particella di proprietà privata p.f. 1316/8” .
La difesa del Comune rileva quindi che il ricorrente invoca a supporto della propria tesi anche anche l’articolo 7 del Codice della Strada, riguardante i contenuti delle ordinanze sindacali emanate in tema di circolazione stradale nei centri abitati, e a tale riguardo evidenzia che la disciplina contenuta in tale articolo consente al Sindaco di “stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli” , enunciando inoltre il principio secondo cui “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e […] tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio” .
Nel reputare inammissibile, o comunque infondato tale ultimo motivo di ricorso, il patrocinio del Comune afferma che “per completezza del quadro conviene, da ultimo, mettere in risalto - anche a titolo riassuntivo - come la viabilità per il paese di UL proposta con il progetto RR qui in discussione prevede, fondamentalmente, la realizzazione LLimportante obiettivo ambientale e di vivibilità consistente nella pedonalizzazione parziale della piazza in modo da salvaguardare la sicurezza dei bambini e relativi accompagnatori che accedono alla vicina scuola primaria. La deviazione del traffico veicolare su un tratto di strada più tortuoso con l’obiettivo di disincentivare il passaggio degli automobilisti che accedono o provengono dalle frazioni limitrofe e di obbligarli a percorrere tale tratto di strada a velocità che verrà contenuta in 30 Km/h, è una scelta discrezionale di stretto merito che si sottrae alla sindacabilità e al potere sostitutivo del giudice amministrativo. Tale scelta non incide nella sfera giuridica LLodierno ricorrente in misura tale da farle assumere la rilevanza giuridica di lesione dei suoi interessi o interessi legittimi. Nello specifico, la strada ‘Via della Santa’ rimarrà - come finora - sempre una strada urbana con il divieto di passaggio dei veicoli pesanti (autoarticolati, corriere…), come avviene attualmente per la Via a Castel Valer. Non è assolutamente una strada per cui è previsto - nel progetto avversato - un suo potenziamento. Il transito dei veicoli agricoli può avvenire come in ogni altra strada all’interno del centro abitato, dovendosi peraltro chiarire che Via della Santa è una strada comunale e non una strada interpoderale a carattere ‘privato’. Quanto all’ipotizzato incremento LLinquinamento acustico lungo la via, va detto che alla deviazione proposta consegue una mitigazione del rumore, come conseguenza della prevista riduzione di velocità dei veicoli e LLeliminazione LLattuale incrocio in prossimità del monumento ai caduti evitando così - come accade ora - il rumore dei motori causato dalle ripartenze in salita o in discesa allo stop. In Via Santa, la riprogettazione e sistemazione della carreggiata stradale con marciapiedi e relativi attraversamenti pedonali contribuisce a garantire il passaggio dei pedoni e dei veicoli in sicurezza, cosa che al momento non avviene in quanto il tratto di strada in questione è attualmente privo di marciapiede e di un’adeguata visibilità soprattutto nella curva a gomito prospiciente la rampa del garage interrato della p.ed. 750. Ne consegue che, al contrario di ciò che va sostenendo controparte, l’uscita e l’entrata dei veicoli dal garage interrato può avvenire in maggiore sicurezza proprio per la incrementata visibilità garantita dalla riprogettazione della carreggiata stradale, sia nei confronti dei veicoli, sia - soprattutto - nei confronti dei pedoni. Il progetto prevede, peraltro, anche la messa a dimora di alcuni alberi di acero, la cui chioma primaverile/estiva contribuirà alla diminuzione LLirraggiamento solare con l’individuazione delle zone d’ombra, mentre - all’inverso - in autunno/inverno l’assenza di foglie consentirà l’irraggiamento solare con effetti di mitigazione climatica. Il posizionamento delle piante, ad ogni modo, non arrecherà minimamente danno all’uscita dal garage interrato della p.ed. 750 del ricorrente, e consentirà, anzi, una maggiore qualità ambientale della zona; così come la diminuzione di velocità conseguita, accanto all’eliminazione delle ripartenze legate allo stop, consentirà di ridurre le emissioni di gas di scarico dei veicoli che impegnano la strada” .
1.4.1. Con memoria di replica depositata il 9 giugno 2023 il ricorrente ha innanzitutto controdedotto all’eccezione inammissibilità del ricorso in dipendenza LLomessa sua notifica al Ministero LLER.
Il ricorrente contesta in particolare l’assunto della difesa del Comune secondo cui la posizione del Ministero LLER quale parte necessaria del giudizio “sarebbe stata agevolmente individuabile … dal tenore LLatto principalmente impugnato (determina 254 del 16.12.2022) ed in particolare dal riferimento ivi menzionato ad un decreto direttoriale dd. 8 novembre 2021 asseritamente” di tale Ministero “(che non risulta così citato nel provvedimento né depositato nella presente vertenza né è conosciuto dal ricorrente) che avrebbe fatto confluire i fondi dallo stesso originariamente stanziati nelle risorse riferibili al RR (nel cui allegato A comparirebbe al n. d’ordine 2851 con il CUP F57H20001990001 sic!) e dal numero unico di Progetto (CUP) ivi indicato che identificherebbe il contestato intervento come finanziato dal RR. Da tanto controparte pretende di far discendere l’inammissibilità del ricorso, pur riconoscendo che vari Tribunali amministrativi regionali, avrebbero disposto – correttamente – ‘de plano’ l’integrazione del contraddittorio nei confronti LLamministrazione centrale caso per caso competente”, fornendo - altresì - sul punto un’interpretazione non condivisibile al richiamo effettuato dal comma 4 LLart. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022. 68/22 all’art. 49 c.p.a. e contestando infine la giurisprudenza di segno contrario alla sua tesi. In particolare secondo il ricorrente “merita in primo luogo rilevare che la determina del Responsabile del Servizio tecnico n.254 dd. 16 dicembre 2022 cui fa riferimento la difesa avversaria, non fa riferimento alcuno al Ministero LLER, limitandosi ad indicare che il progetto è finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU – M2C4 e ad indicare il codice unico di Progetto che consiste in un codice numerico. Nelle premesse fa poi un generico riferimento ad un decreto LL8 novembre 2021 (senza indicazione alcuna all’Amministrazione centrale che lo avrebbe emesso), decreto in seguito al quale l’Amministrazione comunale sarebbe risultata assegnataria di un contributo statale poi confluito nelle risorse riferibili al RR. Da quanto sopra dedotto emerge chiaramente che nessun riferimento è stato effettuato, dal provvedimento in esame, all’Amministrazione centrale competente, che pertanto non era, in assoluto, né individuata, né agevolmente individuabile dal tenore dei provvedimenti impugnati. … (N)on essendo stato, in assoluto, individuato nel/nei provvedimenti impugnati un ‘controinteressato’ nel senso voluto dall’art. 41 c.p.a. (che fa espresso riferimento ai controinteressati espressamente individuati nel provvedimento impugnato)” , la tesi del Comune risulterebbe pertanto ictu oculi infondata.appare, Secondo il ricorrente, l’art. 12bis, comma 4, del d.l. n. 68 del 2022 convertito con modificazioni dalla l. n. 108del 2022 “ben lungi da effettuare qualsivoglia richiamo all’art. 41 c.p.a., ove peraltro viene definita la figura del controinteressato come nel soggetto …… ‘che sia individuato nell’atto stesso’ e quindi non meramente individuabile” richiama l’art. 49 c.p.a. “con l’evidente intento di introdurre nella fattispecie in esame l’istituto ivi previsto della possibilità di procedere all’integrazione del contraddittorio della parte individuata ex lege come parte necessaria. Non essendo stato nel caso di specie individuato nei provvedimenti impugnati quale controinteressato il Ministero LLER (che non risulta nemmeno citato nel/nei provvedimento/i) e che di fatto non può considerarsi controinteressato nel senso voluto dalla normativa di riferimento (non avendo un interesse qualificato contrario a quello del ricorrente) ed essendo previsto ex lege l’istituto LLintegrazione del contraddittorio, stante il richiamo all’art. 49 c.p.a., appare evidente che nel caso di specie”, qualora si ritenesse il Ministero LLER quale parte necessaria del processo ben potrebbe essere ordinato dal giudice l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tale Amministrazione” , nonpotendosi – per contro – condividere la tesi del patrocinio del Comune secondo cui l’istituto LLintegrazione del contraddittorio richiamata dall’anzidetto art. 12 bis sarebbe applicabile solo allorquando il ricorso introduttivo sia stato notificato ad altro soggetto individuato come controinteressato dal provvedimento.
In tal senso la parte ricorrente reputa che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza citata dalla difesa del Comune, ossia la n. 65 del 2023 resa dal T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, “ben lungi dal non essere convincenti, sono rispettose del dettato normativo in applicazione e perfettamente aderenti alla fattispecie in esame. La ratio della norma è infatti quella di ‘notiziare’ l’amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel RR (anche mediante l’istituto LLintegrazione del contraddittorio) della vertenza, quale soggetto chiamato ‘a tutelare l’interesse alla sana gestione dei fondi PNNR’, amministrazione che potrebbe, nella sua veste di tutore, anche trovarsi in disaccordo con i provvedimenti in concreto adottati dalla P.A. resistente, utilizzando, se del caso, l’istituto LLintegrazione del contraddittorio” .
1.4.2. Per quanto attiene all’eccepita inammissibilità del ricorso per pretesa carenza di interesse, la parte ricorrente afferma di aver “chiaramente giustificato il proprio interesse a ricorrere evidenziando gli specifici pregiudizi derivanti dalla scelta di deviare il traffico sulla via Santa, ove sorge l’immobile di sua proprietà, previo ampliamento della stessa, quali la pericolosità del futuro accesso al suo garage interrato, il danno determinato dal futuro maggior rumore e maggiore inquinamento ambientale, legati al certo aumento del traffico ed al certo deprezzamento LLimmobile di sua proprietà, tutte circostanze che vengono ritenute idonee dalla giurisprudenza a fondare l’interesse all’impugnazione, in uno con l’elemento fisico – spaziale della vicinitas” .
Secondo la parte ricorrente anche la stessa sentenza di Cons. Stato, A. P., 9 dicembre 2021, n. 22, invocata dalla difesa del Comune a fondamento della propria tesi, ha individuato quale pregiudizio meritevole di tutela giurisdizionale il possibile deprezzamento LLimmobile, confinante o comunque contiguo, oltre alla compromissione dei beni della salute di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, come nel caso di specie.
Sotto altro profilo la parte ricorrente rimarca che l’interesse ad agire legittimato dalla sussistenza dei pregiudizi su evidenziati giustifica l’interesse alla proposizione di tutti i profili di censura contenuti nel ricorso introduttivo, atteso che dal loro accoglimento potrà discendere un effetto per essa concretamente utile, ossia l’annullamento del provvedimento di approvazione definitiva del progetto, per vizi non facilmente emendabili.
1.4.3. In ordine alle eccezioni opposte dal patrocinio del Comune, la parte ricorrente con riguardo al primo motivo di ricorso ribadisce che è proprio il potenziamento della via della Santa e la connessa deviazione su di essa del traffico che determina il proprio pregiudizio, con la conseguenza che l’accertamento della mancata compatibilità della destinazione urbanistica con gli interventi previsti, che determinerebbe l’annullamento LLintero procedimento, consentirebbe il conseguimento LL utilitas perseguita con il ricorso, posto che “la necessità di procedere all’istituto della deroga urbanistica e anche alla modifica del piano urbanistico per porre in essere l’intervento qui avversato determinerebbe infatti la necessità di procedere con i complessi iter procedimentali normativamente previsti che coinvolgono organi politici e anche amministrazioni terze (Provincia autonoma di Trento) e i cittadini che possono partecipare al procedimento mediante la proposizione di osservazioni, che nell’ambito della loro discrezionalità potrebbero anche non procedere con il rilascio dei prescritti nulla osta o non ritenere di modificare il piano medesimo” . Né risponderebbe al vero che nel caso di specie sussisterebbe la conformità urbanistica del progetto avversato, posto che la ritenuta possibilità prevista dall’art. 8bis2 punto 5.3 delle N.T.A. del P.R.G. di UL di eliminare eventuali superfetazioni non determinerebbe in assoluto la conformità urbanistica del previsto intervento, “in primo luogo in quanto è previsto l’abbattimento di un edificio per il quale è espressamente previsto il risanamento nella tavola 7 del PRG di UL e soprattutto in virtù del fatto che nel caso di specie non si tratta affatto di un rimodellamento della sede stradale come afferma controparte (che non sarebbe comunque consentito all’interno della fascia di rispetto ai sensi LLart. 14.1 delle nda del PRG di UL), ma si tratta di un vero e proprio potenziamento del tratto stradale in interesse e della realizzazione di un marciapiede che, per chiara previsione del PRG di UL art. 14.1 delle N.T.A. presupponeva la sua individuazione nell’ambito del P.R.G. medesimo, che qui difetta. Che si tratti di un potenziamento è pacificamente evincibile dalle tavole di progetto ove è evidente che è previsto l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di posti auto e di un marciapiede oltre che dal tenore della relazione tecnica descrittiva del progetto che afferma che ‘la deviazione del traffico veicolare dalla Piazza lungo via della Santa comporta necessariamente l’allargamento di questa strada verso il giardino della canonica e la conseguente demolizione LLedificio destinato a deposito legnaia’. Né è condivisibile l’assunto secondo il quale sarebbe legittima la realizzazione di parcheggi su area di verde pubblico in quanto gli stessi dovrebbero considerarsi a servizio - anche - della nuova zona verde, e ciò per le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo, che si richiamano. Il P.R.G.di UL non prevede in assoluto la possibilità di realizzare parcheggi in aree urbanisticamente destinate a verde pubblico, essendo possibile la sola realizzazione degli arredi al suo servizio come ivi meglio precisati, di cui i parcheggi non fanno parte” .
La parte ricorrente reputa inoltre “irrilevante la circostanza secondo la quale la canonica non verrebbe demolita, bensì valorizzata come edificio comunale, atteso che tale valorizzazione può avvenire a prescindere dalla deviazione / o meno del traffico sulla Via Santa. Né si ritiene condivisibile la pretesa visione frammentata e atomistica del contrastato intervento di lavori pubblici avendo” la parte medesima enucleato i ritenuti vizi nell’ambito del previsto intervento prescindendone dall’insieme del suo contenuto progettuale.
1.4.4. In relazione al secondo motivo di censura la parte ricorrente si richiama a quanto da essa già dedotto, atteso che la circostanza opposta dal patrocinio del Comune, “peraltro non contestata, che l’ing. NE, nominato UP del procedimento in data 15 marzo 2023, avesse ed abbia il ruolo di responsabile del servizio tecnico del comune di LE d’UN, non incide sul fatto che egli non rivestisse la figura di UP nelle fasi di progettazione preliminare e definitiva, con la conseguenza che esse non sono state approvate/validate dallo stesso in tale veste” .
1.4.5. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, secondo la parte ricorrente le deduzioni avversarie non supererebbero la circostanza per cui non sarebbe dato di comprendere le ragioni sottese alla scelta di individuare le opere previste con la progettazione definitiva, la quale non sarebbe congruente con la suddivisione in lotti individuata nella progettazione preliminare, con la conseguente sussistenza del vizio come dedotto nel ricorso introduttivo.
1.4.6. n relazione al quarto motivo di ricorso, la parte ricorrente ribadisce la sussistenza al riguardo del grave difetto di istruttoria e della manifesta illogicità sottese alla scelta di deviare il traffico sulla Via della Santa, essendo “appena il caso di sottolineare come la stessa difesa di controparte, riconoscendo implicitamente la sussistenza LLinteresse ad agire del ricorrente, tenti di dimostrare che il pregiudizio dello stesso non sussisterebbe in quanto la scelta operata determinerebbe, addirittura, un miglioramento in termini di rumore e inquinamento Non è dato di comprendere come la deviazione di tutto l’intenso traffico che ora scorre nella piazza sulla stretta via laterale possa determinare un miglioramento in tal senso per gli abitanti della via, tra cui il ricorrente. Merita comunque evidenziare che parte ricorrente fa riferimento alla rampa di accesso al proprio garage non ai fini individuati da controparte ma per evidenziare che la scelta operata di deviare il traffico su via della Santa, attualmente percorsa, di fatto, quasi esclusivamente dai suoi abitanti, sia stata fatta senza tenere conto della preesistenza di detta rampa, in curva e senza visibilità, e della sua conseguente pericolosità, ove la percorrenza della via venga intensificata” .
La parte ricorrente conclude la propria replica affermando che “anche le altre problematiche evidenziate in sede di ricorso hanno il fine di dimostrare l’assoluta assenza di una seria istruttoria alla base delle scelte di viabilità qui operate! Se è vero che spetta all’Amministrazione operare le scelte in merito alla viabilità, è anche vero che le stesse dovrebbero essere conseguenza di una seria istruttoria che contempli uno studio degli effettivi flussi di traffico e tenga conto della sicurezza tecnica ed ambientale delle strade, che nel caso di specie, ictu oculi, difettano per le ragioni esposte in sede di ricorso introduttivo. La scelta operata fonda, come detto, sulla mera speranza di dissuadere gli automobilisti che usualmente attraversano la piazza, dal passare attraverso l’abitato di UL, a causa delle strette dimensioni e della tortuosità della via in cui verrà deviato il traffico in attesa, o meglio nella speranza, che un giorno venga individuato un tracciato alternativo all’esterno LLabitato. L’imposizione di limitazioni a carattere permanente alla circolazione possono anch’esse essere previste ma solo in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada. Nel caso di specie si è stabilito per il futuro di limitare il traffico sulla piazza deviandolo su una strada evidentemente inadatta in quanto stretta e tortuosa per stessa ammissione del progettista e quindi in contrasto con le caratteristiche strutturali della stessa” .
1.5. La Provincia Autonoma di Trento, ancorchè intimata, non si è costituita in giudizio.
1.6. Alla pubblica udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1.1 Tutto ciò doverosamente premesso, il Collegio deve farsi carico di disaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal patrocinio del Comune con riguardo alla circostanza che l’atto introduttivo del presente giudizio - avente ad oggetto la realizzazione di un’opera finanziata con fondi eurounitari del Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza (RR) e, pertanto, assoggettato alla disciplina processuale speciale contenuta nell’art. 12-bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla l. 5 agosto 2022, n. 108 – non è stato notificato anche al Ministero LLER quale parte necessaria del presente procedimento giudiziale.
Giova evidenziare in tal senso che il comma 4 di tale articolo testualmente dispone che “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR, ai sensi LLarticolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
A sua volta il testè richiamato art. 49 c.p.a. dispone quanto segue;
“1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi LLarticolo 74.
3. Il giudice, nell’ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi LLarticolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti”.
Nel corso del presente procedimento il patrocinio del ricorrente e quello del Comune si sono confrontati sul punto ora in esame con prevalente riguardo ai principi contenuti nella predetta sentenza resa dal T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sez. I, 6 febbraio 2023, n. 65.
Per quanto qui segnatamente interessa, in tale sentenza si legge che - a fronte LLeccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione periferica ivi intimata nell’atto introduttivo di quel giudizio e non anche all’Amministrazione statale titolare degli interventi previsti nel RR, in quella circostanza da identificare nell’allora operante Ministero delle politiche agricole, ambientali, forestali e del turismo - l’eccezione stessa “non merita(va) accoglimento” , in quanto la norma ermeneuticamente ricavata dal surriportato comma 4 LLart. 12-bis “introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, prevedendo che le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR siano parti necessarie del giudizio. In questo caso si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici LLAvvocatura dello Stato. Con riferimento all’ipotesi in cui non venga evocato in giudizio il Ministero titolare di uno degli interventi finanziati dal RR si fa espresso riferimento all’applicabilità dello strumento LLintegrazione del contraddittorio previsto dall’art. 49 c.p.a..
Va, tuttavia, precisato che l’amministrazione centrale titolare degli interventi previsti nel RR non necessariamente è un controinteressato in senso tecnico, al quale il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità ex artt. 27 e 41, co. 2, c.p.a., in quanto:
- nel processo amministrativo per controinteressato s’intende il soggetto, contemplato nell'atto impugnato o facilmente individuabile dalla lettura dello stesso (requisito formale), che, avendo conseguito un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento impugnato, ha un interesse qualificato alla conservazione dello stesso e vanta, pertanto, un interesse sostanziale antitetico a quello del ricorrente (requisito sostanziale);
- nella maggior parte dei casi, come in quello di specie, la circostanza che l’intervento che ha dato origine alla vertenza sia finanziato in tutto o in parte con le risorse previste dal RR, di cui è titolare una determinata amministrazione centrale, non si evince dal testo del provvedimento impugnato, ma emerge solo in corso di causa a seguito delle difese svolte dalla P.A. resistente (nella specie il Consorzio);
- non può escludersi che le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR, chiamate a tutelare l’interesse alla sana gestione dei fondi RR, siano in disaccordo con i provvedimenti in concreto adottati dalla P.A. resistente, finendo per far valere in giudizio un interesse antagonista rispetto a quello di quest’ultima e coincidente, invece, con quello di parte ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni - atteso che, nel caso di specie, la qualifica di soggetto titolare del finanziamento RR da parte del Ministero LLAgricoltura non era desumibile dal testo del provvedimento impugnato, ma è emersa soltanto in corso di causa, a seguito delle difese svolte dalla P.A., considerato, altresì, che il Ministero, una volta costituitosi in giudizio, non ha rassegnato conclusioni e ha tenuto una condotta processuale neutra, non manifestando una specifica posizione di controinteresse volta alla conservazione del provvedimento impugnato - l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo deve essere respinta.
Va disattesa anche l’eccezione d’improcedibilità del ricorso principale poiché la ricorrente, non appena la P.A. resistente ha documentato che l’opera rientra tra quelle finanziate con i fondi RR, ha integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero LLAgricoltura” .
Il Collegio non sottace che l’esecutività di tale sentenza - impugnata dall’Amministrazione periferica rimasta soccombente nel merito di causa nell’ambito del primo grado di quel giudizio - è stata sospesa a’ sensi LLart. 98 c.p.a. dalla Sez. V^ del Consiglio di Stato con ordinanza n. 894 dd. 3 marzo 2023 “ritenuto che, pur meritevole di approfondimento in sede di merito, il primo motivo di appello sia assistito da fumus boni iuris; ritenuto, peraltro, che nella comparazione dei contrapposti interessi, vada preferito l’interesse pubblico al sollecito affidamento dei lavori conseguente all’espletamento della nuova procedura di gara; ritenuta nondimeno la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese processuali, in considerazione della novità della normativa applicabile” .
In effetti, quest’ultimo e quanto mai esplicito riferimento alla “novità della normativa applicabile … meritevole di approfondimento in sede di merito” potrebbe far presumere che nel decidere in sede cautelare la sospensione LLesecutività della predetta sentenza resa in primo grado il giudice d’appello abbia trattato della medesima questione in diritto che si è qui riproposta circa l’integrazione del contraddittorio nei procedimenti disciplinati dal predetto art. 12-bis con riguardo alle Amministrazioni centrali “titolari degli interventi previsti nel RR, ai sensi LLarticolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108” .
Ma, comunque sia, questo Collegio reputa che, come del resto ben rimarcato anche dal patrocinio della parte ricorrente, non può assolutamente condividersi l’assunto della difesa del Comune secondo cui sarebbe nella specie agevolmente individuabile la qualitas del Ministero LLER come Amministrazione centrale “titolare degli interventi previsti nel RR, ai sensi LLarticolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ”.
La difesa del Comune sostiene la sussistenza di tale pretesamente agevole individuabilità avuto riguardo al tenore testuale del provvedimento qui impugnato in principalità, ossia la determina n. 254 del 16 dicembre 2022 adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di LE d’UN n.254 e avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione piazza C.A. TI a UL e riorganizzazione della viabilità limitrofa - messa in sicurezza passaggi pedonali e accessi alla scuola primaria - Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Intervento 2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni: approvazione progetto definitivo” .
In effetti la dicitura “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU- M2C4” di per sé consente invero di acclarare che il relativo finanziamento va a gravare sui fondi del RR, ma dall’oggetto del provvedimento non si ricava alcuna informazione su quale Amministrazione centrale sia in concreto titolare dei fondi erogati.
Né lo stesso testo della determina offre maggiori informazioni.
In tal senso la tesi spesa nel presente giudizio dalla difesa del Comune appare alquanto surreale, laddove - nella riscontrata assenza di qualsivoglia ulteriore indicazioni idonee ad individuare tale Amministrazione - pretenderebbe di identificare il Ministero LLER con la mera dicitura del Numero unico di progetto (CUP) F57H20001990001 e con un generico riferimento nelle susseguenti enunciazioni motivazionali della determina predetta al numero d’ordine 2851 contenuto nell’allegato A di un decreto direttoriale LL8 novembre 2021 senza indicazione alcuna all’Amministrazione centrale che lo avrebbe emesso, e in seguito al quale l’Amministrazione comunale sarebbe risultata assegnataria di un contributo statale poi - per l’appunto - confluito nelle risorse finanziarie RR.
Orbene, ammesso e non concesso che la posizione LLAmministrazione centrale da evocare in giudizio si identifichi con quella propria del “controinteressato” , va ribadito che l’art. 41, comma 2, prima parte, c.p.a. dispone che “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso”, e che l’inequivoca e del tutto unanime giurisprudenza formatasi su tale disposizione di principio ricava dalla disposizione medesima la norma secondo cui il controinteressato deve essere formalmente individuato nell’atto, ovvero deve essere facilmente individuabile mediante “le indicazioni contenute nell'atto” stesso, “attraverso semplice e ordinaria diligenza” (sic! Cfr. sul punto, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2022, n. 10536).
Se così è, nella presente fattispecie risulta con ogni evidenza che adibendo la “semplice e ordinaria diligenza” non risulta invero possibile ricavare dalle indicazioni testuali del provvedimento impugnato, all’evidenza del tutto criptiche, il Ministero LLER quale soggetto titolare dei finanziamenti confluiti nel RR.
Consegue, dunque, da ciò che solo all’atto LLacquisizione della notizia che materialmente consente di pervenire a tale individuazione può configurarsi in capo alla parte ricorrente l’onere di evocare in giudizio il soggetto che ab origine risulta “titolare” del finanziamnto : e ciò, per l’appunto, avviene iussu iudicis mediante il rinvio che la norma processuale speciale contenuta nell’art. 12-bis opera nei riguardi LLordinario istituto LLintegrazione del contraddittorio, a sua volta normato dal surriportato art. 49 c.p.a., il quale ultimo peraltro - si badi - nella dinamica di tale rinvio non rimane astretto alla mera lettera del suo comma 1 laddove testualmente si presuppone la sola ipotesi in cui “ il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati”, ma ai soli fini della necessaria coerenza e funzionalità della norma speciale recante il richiamo medesimo va inteso come indispensabile strumento di completamento del contraddittorio nel senso voluto dalla predetta specialità della normativa qui in esame: e ciò, dunque, anche a prescindere da qualsivoglia - e in sé oziosa - questione sulla connotazione di parte controinteressata o cointeressata LLAmministrazione centrale che si deve evocare in giudizio.
In tale contesto, quindi, risulta all’evidenza del tutto inconferente alla linearità del “sistema” così ermeneuticamente ricostruito ogni ulteriore argomentazione finalizzata a connotare, con qualificazioni forzatamente e aprioristicamente conformate ai modelli processuali “ordinari” di parte “controinteressata” o “cointeressata” l’Amministrazione centrale che non è stato oggettivamente possibile evocare da subito in giudizio, posto che la sua qualificazione emergente dalla norma speciale contenuta nel predetto art. 12-bis va essenzialmente ricondotta ad una ben più generale nozione di “parte (comunque) necessaria” del processo. La quale dopo essere statain esso evocata liberamente poi sceglierà nel contesto del contraddittorio la sua posizione - contria o favorevole - alle istanze della parte ricorrente.
La suesposta soluzione ermeneutica risulta costituzionalmente orientata proprio in quanto essa risulta del tutto conforme ai generali principi promananti dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., posto che in linea di principio non appare ammissibile che un’impugnativa in sede giudiziale avverso un atto emanato dalla P.A. possa venire frustrata mediante una pronuncia di inammissibilità irragionevolmente consequenziale ad un’oggettiva impossibilità di individuare l’ulteriore “parte necessaria” del processo mediante riferimenti testuali contenuti nell’atto da impugnare che incontrovertibilmente si appalesino come del tutto criptici ( ad impossibilia nemo tenetu , brocardo universalmente noto anche in contesti non giuridici ed equipollente all’ impossibilium nulla obligatio est di CE il Giovane, ovvero anche all’ulteriormente meno noto non tentanda quae effici omnino non possint di Quintiliano): e ciò, soprattutto, avuto riguardo in via sistematica alla quanto mai ampia discrezionalità che nel contempo l’ordinamento processuale riconosce al giudice mediante l’istituto LLerrore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a., il quale tuttavia non risulta di per sé applicabile alla presente fattispecie proprio in quanto qui non si verte su di un errore, bensì - giova ribadire - su di un’oggettiva impossibilità per una parte del processo di adempiere all’onere che la stessa norma processuale nondimeno le impone in via del tutto inderogabile: situazione, questa, che pertanto in linea di principio non può che escludere l’applicazione ad essa in via analogica di un istituto oggettivamente normato per fini del tutto opposti.
2.1.2 Posto tutto ciò, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe dedotta dal patrocinio del Comune con riguardo all’omessa notifica LLatto introduttivo del presente giudizio al Ministero LLER.
In conseguenza di quanto sopra, il Collegio dispone che, a’ sensi del combinato disposto LLart. 12-bis del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla l. 5 agosto 2022, n. 108 e LLart. 49 c.p.a., l’anzidetto atto introduttivo sia notificato a cura della parte ricorrente unitamente alla copia della presente sentenza al Ministero LLER entro il termine perentorio di tre giorni decorrente dalla notificazione della sentenza predetta ovvero dal suo deposito nel fascicolo digitale di causa.
Il deposito della comprova LLavvenuta notifica all’anzidetto Ministero degli atti predetti dovrà a sua volta avvenire entro il termine perentorio dei tre giorni susseguenti al perfezioamento di tale incombente.
2.2. Il Collegio deve ora farsi carico di disaminare l’ulteriore eccezione preliminare formulata dal patrocinio del Comune, secondo la quale il ricorso in epigrafe risulterebbe comunque inammissibile per difetto di un interesse all’impugnazione da parte del ricorrente.
Tale eccezione va solo in parte accolta.
Nella propria memoria in replica, il ricorrente ha invero puntualmente riassunto gli argomenti da lui spesi a sostegno della sussistenza nella specie, a’ sensi del combinato disposto LLart. 39, secondo comma, c.p.a. e LLart. 100 c.p.c., di un suo interesse alla proposizione del ricorso.
In buona sostanza il ricorrente ha in tal senso ribadito l’esistenza di un suo pregiudizio derivante dalla scelta LLAmministrazione comunale di pedonalizzare la Piazza RL ON TI deviando il traffico sull’adiacente via della Santa, ove sorge il garage di sua proprietà, previo ampiamento della sede stradale.
Il ricorrente evidenzia, quali componenti del proprio complessivo pregiudizio, la pericolosità del futuro accesso al suo garage interrato, il danno determinato dal futuro maggior rumore e maggiore inquinamento ambientale legati al certo aumento del traffico ed all’altrettanto certo deprezzamento LLimmobile di sua proprietà.
Egli rimarca che tutte tali circostanze sono ritenute dalla costante giurisprudenza come del tutto idonee a fondare l’interesse all’impugnazione, in uno con l’elemento fisico - spaziale della prossimità - per l’appunto fisica - LLimmobile proprio o comunque fruito rispetto a quello oggetto dell'intervento edilizio contestato (c.d. vicinitas ).
La parte ricorrente rimarca anche che la stessa sentenza di Cons. Stato, A. P., 9 dicembre 2021, n. 22, ancorchè invocata dalla difesa del Comune a fondamento della sua contrapposta tesi, ha parimenti individuato quale pregiudizio meritevole di tutela giurisdizionale il possibile deprezzamento LLimmobile confinante o comunque contiguo a quello oggetto del’intervento contestato, oltre alla compromissione dei beni della salute di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, come nel caso di specie; e, sempre secondo il ricorrente, l’interesse ad agire legittimato dalla sussistenza nella specie delle diverse componenti di pregiudizio dianzi evidenziati gli consentirebbe la proposizione di tutti i profili di censura contenuti nel ricorso introduttivo, atteso che dal loro accoglimento potrà discendere un effetto per lui concretamente utile, ossia l’annullamento del provvedimento di approvazione definitiva del progetto, e ciò “per vizi non facilmente emendabili” .
Il Collegio - per parte propria - rileva a sua volta che è incontroversa tra le parti la circostanza secondo cui, dopo la predetta sentenza di Cons. Stato, A.P., n. 22 del 2021, la giurisprudenza unanimemente afferma che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, ferma restando la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni LLazione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi tali requisiti LLazione; e che - soprattutto - il criterio della vicinitas quale elemento di individuazione della legittimazione non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza LLinteresse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (cfr. al riguardo, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile2023, n.4084 e T.A.R. Abruzzo,L’Aquila, 23 maggio 2023, n. 276).
A fortiori , tali assunti di principio ricorrono per ogni attività di trasformazione del territorio conseguente - come nel caso di specie - alla realizzazione di un’opera pubblica
Posto ciò, secondo la difesa del Comune, quanto dedotto dal ricorrente, ossia l’incremento del traffico, LLinquinamento e della pericolosità per le manovre di entrata e di uscita LLautovettura dal garage, nonché il decremento del valore LLimmobile, sarebbe riconducibile a mere illazioni, sfornite - in quanto tali - di qualsivoglia supporto probatorio.
Nondimeno la giurisprudenza, non solo successiva ma in parte anche antecedente alla predetta sentenza di Cons. Stato, A.P., n. 22 del 2021, ha affermato e afferma che la legittimazione a ricorrere contro atti implicanti una trasformazione del territorio non va riconosciuta a tutti i cittadini residenti nel Comune interessato dagli effetti degli atti medesimi ma soltanto a coloro che, in forza della c.d. vicinitas possono anche in concreto lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione LLintervento controverso, e che pertanto il pregiudizio che potrà conseguire dall’intervento medesimo ben potrà consistere nella diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale e nelle conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con l’area interessata dall’intervento (nella fattispecie, il ricorrente aveva allegato di essere residente sulla via che costeggiava tutta l’area oggetto dell'intervento urbanistico - edilizio, e di avere la propria abitazione ubicata a poca distanza dal punto d’ingresso dello stradello interno che - secondo il progetto - sarebbe andato a congiungere la via pubblica con i nuovi edifici e sulla quale sarebbe transitato l'intero flusso di traffico tra la pubblica via e le erigende costruzioni, specificando che, con la realizzazione LLintervento previsto dalla variante, avrebbe subìto una lesione alla qualità della vita e alla salubrità dell'ambiente a causa dell'eliminazione LLarea verde prospiciente la propria abitazione e del sensibile aumento del traffico, con le conseguenti ricadute negative in punto di diminuzione di valore del proprio immobile; intale fattispecie è stato pertanto ritenuto sussistente ed attuale l'interesse a ricorrere: cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 settembre 2014, n.351; pare evidente la presenza in tale precedente giudizale di una qualche analogia in fatto con la presente fattispecie).
Venendo ora - per l’appunto - al caso di specie, non va sottaciuto che il progetto qui avversato è contraddistinto da una fondamentale sinergia tra la pedonalizzazione della piazza RL ON TI e l’incremento della circolazione stradale in Via della Santa
Invero il ricorrente lamenta un possibile deprezzamento del proprio appartamento, ma la circostanza che l’ingresso dello stesso sia in futuro collocato in una piazza pedonalizzata potrebbe semmai configurarsi quale elemento di valorizzazione LLimmobile sotto il profilo LLaccresciuta qualità della vita nel contesto in cui esso si affaccia.
Ma, anche al di là di tale notazione, è qui necessario evidenziare - accogliendo sul punto la tesi di fondo sostenuta dal patrocinio del Comune - che l’interesse del ricorrente all’integrale annullamento del progetto da lui avversato non può avvenire con il riconoscimento di una sua legittimazione ad impugnare anche atti che non incidono in via diretta sulla propria sfera giuridica.
Per quanto infatti attiene alla figura e all’operato del UP – oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso – va denotato che, anche a prescindere dalla data in cui l’ing. DE NE è stato preposto presso il Comune di LE d’UN alle funzioni di Responsabile LLUfficio Lavori Pubblici, risulta del tutto assorbente che tale circostanza è del tutto estranea alla sfera di interesse del ricorrente, atteso che il UP è figura che essenzialmente appartiene alla procedura di gara funzionale all’aggiudicazione e all’attuazione del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori inerenti al progetto di cui trattasi: ossia di un procedimento al quale il ricorrente risulta palesemente estraneo; a meno che non si voglia accreditare la tesi estrema prospettata dallo stesso patrocinio del Comune, e cioè che con tale motivo (per l’appunto, palesemente inammissibile) il ricorrente “tende ad usurpare, sostanzialmente, una … funzione di controllo generale LLagire amministrativo, disconnesso da un qualsiasi legame con una sua specifica posizione di legittimazione e di interesse” .
Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, in quanto non è dato di comprendere quale incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente e quale lesione dei suoi specifici interessi uti singulus , possa esplicare la suddivisione della realizzazione del progetto n lotti.
Tale suddivisione, di per sé - e come puntualmente rilevato dalla difesa del Comune - “nulla toglie ai già esposti profili giustificativi LLintervento complessivo di riordino della viabilità e di messa in sicurezza degli spazi della piazza e dintorni. … Semplicemente, in base alle risorse finanziare individuate e disponibili, si è ritenuto di procedere sin da subìto, anche in considerazione dei tempi (imposti ab externo) di attuazione del RR, con un progetto circoscritto, per intanto, ad una zona della piazza … quella appunto individuata dal progetto definitivo” .
2.3. Viceversa il giudizio sul primo motivo di ricorso potrà essere necessariamente emesso soltanto all’esito LLincombente istruttorio qui appresso descritto al § 2.4 della presente sentenza non definitiva, e ciò in quanto le censure in esso contenute in ordine alla conformità urbanistica di talune opere risultano riferite alla progettata trasformazione delle realità esistenti che in via diretta o indiretta dispiegano comunque i propri effetti sul previsto ampliamento di Via della Santa, a sua volta finalizzato a sostenere un incremento del traffico veicolare su tale strada: ossia influiscono sullo stesso pregiudizio che il ON allega quale elemento costitutivo del proprio interesse a ricorrere, da lui - per l’appunto - identificato con l’accresciuta difficoltà di accedere e di uscire in condizioni di sicurezza dal proprio garage, il cui passo carrabile è aperto sulla medesima strada.
2.4. Risulta conseguentemente necessario per la decisione sul quarto motivo di ricorso (e, in buona sostanza, anche al fine di pregiudizialmente acclarare la stessa sussistenza LLinteresse del ricorrente a formulare le censure contenute in tale motivo, nonché del suo interesse a formulare le censure anche del primo motivo, come testè evidenziato) disporre a’ sensi LLart. 66 c.p.a. una verificazione, che è affidata al Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento ovvero ad un funzionario tecnico da lui delegato e appartenente all’ex carriera direttiva del personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento.
Il verificatore, sulla base degli atti del presente giudizio che otterrà su sua richiesta in forma digitale dalla Segreteria di questo Tribunale, nonché sulla base dei rilievi fotografici da lui eseguiti sullo stato attuale dei luoghi immediatamente adiacenti all’entrata del garage di proprietà del ricorrente, formerà una relazione dalla quale risulti se - in effetti - il progetto di ampliamento e della Via della Santa risulti conforme alle norme di sicurezza del vigente Codice della Strada o comunque sia suscettibile di determinare gravi difficoltà per il ricorrente nelle manovre di accesso e di uscita dal proprio garage.
Il verificatore, qualora riscontri una diminuzione delle garanzie di sicurezza per l’esecuzione di tali manovre - ancorchè compatibile con le norme contenute nel Codice della Strada - dovrà inoltre precisare se le difficoltà medesime possano essere ovviate mediante l’installazione di uno specchio parabolico.
La bozza di tale relazione corredata dalla documentazione acquisita dal verificatore dovrà essere da questi trasmessa via e-mail al patrocinio della parte ricorrente, nonché all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di LE d’UN entro la data LL1 settembre 2023 e successivamente depositata in forma digitale nella sua versione definitiva - unitamente alle eventuali osservazioni di tali parti nel frattempo da loro formulate direttamente ovvero da tecnici di loro fiducia - entro la data LL8 settembre 2023, ore 12.00, presso la Segreteria di questo Tribunale, che a sua volta sollecitamente provvederà al suo deposito nel fascicolo di causa unitamente alle eventuali relazioni formate dalle parti.
E’ posto a carico della parte ricorrente un anticipo di € 1.000,00.- (mille/00) per la copertura delle spese di verificazione che la parte medesima provvederà a corrispondere al verificatore prima LLinizio della sua attività.
La liquidazione delle spese complessive della verificazione avverrà con la sentenza che definirà integralmente il presente giudizio, fermo peraltro restando l’obbligo del verificatore di depositare la propria parcella in forma digitale presso la Segreteria della Sezione entro il perentorio termine di giorni 100 (cento) decorrente, a’ sensi della’rt. 71, comma 2, del t.u. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dall’avvenuto deposito della propria relazione definitiva.
3. La trattazione del merito della presente causa è rinviata alla pubblica udienza del 28 settembre 2023, ora di rito, rimanendo nel frattempo sospesa ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) non definitivamente pronunciando in via non definitiva sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- 1) Respinge l’eccezione del Comune di LE d’UN in ordine all’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso al Ministero LLER e conseguentemente dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo a cura della parte ricorrente, che provvederà al riguardo con le modalità ed entro i termini fissati al § 2.1.2 della presente sentenza.
- 2) Dichiara inammissibili per difetto di interesse a ricorrere il secondo e il terzo motivo del ricorso in epigrafe;
- 3) Dispone l’incombente istruttorio descritto al § 2.4 della presente sentenza che sarà adempiuto entro i termini e con le modalità ivi parimenti fissati;
- 4) Riserva alla sentenza definitiva del presente giudizio la decisione sul primo e sul quarto motivo di ricorso.
- 5) Rinvia per il resto la trattazione della presente causa alla pubblica udienza del 28 settembre 2023, ora di rito, rimanendo nel frattempo sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese e gli onorari del presente giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall’autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige/Südtirol che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché all’Ufficio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento, Lungadige San Nicolò, n. 14 - 38122 Piedicastello TN, PEC motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente, Estensore
RL Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO