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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico OT e Mario Ettore Controparte_1
NG OT, giusta procura in atti;
RESISTENTE/OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2019, l ricorrente ha premesso che il Tribunale di Pt_2
Castrovillari, con sentenza n. 474/2018, notificata in data 9/04/2018, ha condannato l'istituto al pagamento, in favore dell'odierna resistente, dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal dicembre 2013; che, al fine di ottenere il pagamento delle somme in questione, la creditrice ha notificato, in data 17/09/2018, atto di precetto per l'importo di € 19.198,05 e, in data
8/11/2018, atto di pignoramento presso terzi;
che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 2/05/2019, ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione proposta dall' , accogliendola solo per le spese di precetto, pari ad € 328,30, concedendo Pt_2 termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con il presente ricorso, l' ha dedotto che l'odierna resistente non può procedere Pt_2 all'esecuzione in quanto risulta titolare di assegno di invalidità IO n. 18025191, incompatibile con la prestazione riconosciuta in sentenza;
che l'istituto, con PEC del 6/04/2018, aveva invitato la stessa ad esercitare l'opzione per la prestazione preferita e a comunicare il codice IBAN;
ha inoltre evidenziato che la resistente non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 35- quinquies del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006,
n. 248, che impone che la richiesta agli enti previdenziali di pagamento di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti venga effettuata esclusivamente sul conto corrente dei medesimi e impone la comunicazione degli estremi bancari prima di procedere ad azioni esecutive, con decorso di 120 giorni, impedendo l'ordinario adempimento.
L' , contestati in ogni caso i conteggi, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Pt_2 declaratoria di nullità dell'esecuzione intrapresa.
Costituitasi in giudizio la resistente, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità e nullità del ricorso per difetto di procura alle liti, assumendo che l'atto introduttivo fosse stato depositato telematicamente da professionista non munito di mandato.
Nel merito, ha sostenuto l'assenza di incompatibilità tra le prestazioni, non essendo coincidenti i periodi e precisando di non essere beneficiaria dell'assegno IO dal settembre 2014; ha sostenuto l'inadempienza dell' sia per quanto riguarda i ratei di assegno IO maturati Pt_2 dall'1/04/2012 al dicembre 2013, sia per quanto riguarda quelli di invalidità civile riconosciuti in sentenza;
ha eccepito la conoscenza da parte dell' delle coordinate IBAN della Pt_2 resistente, già utilizzate per precedenti pagamenti, nonché la genericità e tardività delle contestazioni sui conteggi, non proposte in sede di opposizione al precetto.
La resistente ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al pagamento dei ratei di assegno IO ex L. 222/1984 maturati dal 1/04/2012 al dicembre 2013, oltre interessi e rivalutazione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va accolto solo parzialmente per i motivi che seguono.
1. Sull'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto di procura.
La resistente ha eccepito l'inesistenza e il difetto insanabile di procura, sostenendo che la nota di iscrizione a ruolo e l'atto introduttivo sono stati depositati e sottoscritti digitalmente da difensore non munito di procura speciale.
Invero, dagli atti risulta che la procura generale alle liti dell'istituto ricorrente è stata conferita all'Avv. Marcello Carnovale con atto notarile (Rep. n. 80974 del 21/07/2015) e che il difensore ha successivamente conferito delega all'Avv. Francesco Ragone domiciliatario per il deposito telematico e la sottoscrizione digitale del ricorso. Tale delega, pur contestata dalla resistente, è tuttavia idonea a sanare eventuali irregolarità, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ratifica del difensore munito di procura sana il vizio originario.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
In particolare, la procura generale alle liti conferita dall' con atto notarile all'Avv. Pt_2
Marcello Carnovale, concede il potere di rappresentare, assistere e difendere l'istituto in tutte le cause e procedure giudiziarie, sia attive che passive, davanti a qualsiasi organo giurisdizionale della Repubblica Italiana, davanti a Commissioni tributarie, autorità amministrative, procedure di mediazione e negoziazione assistita;
di proporre ricorsi, citazioni, domande riconvenzionali, memorie e qualunque istanza;
promuovere mezzi di prova e opporsi ad essi;
promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari;
richiedere decreti ingiuntivi e proporre giudizi di opposizione o appello;
eleggere domicili;
conciliare le liti ex art. 420 c.p.c.; sostituire o farsi sostituire in udienza da altri avvocati del ruolo professionale o da avvocati domiciliatari.
Pertanto, la delega in atti conferita dal difensore dell' ricorrente al legale domiciliatario Pt_2 per il deposito telematico e la sottoscrizione digitale del ricorso rientra nei poteri previsti dalla procura generale, in conformità agli artt. 83 e 182 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ratifica del difensore munito di procura sana eventuali irregolarità.
Dagli atti risulta che il ricorso introduttivo è stato redatto e sottoscritto in forma cartacea dal difensore munito di procura generale alle liti conferita dall' con atto notarile;
Pt_2 successivamente, il ricorso è stato depositato telematicamente e sottoscritto digitalmente dal legale domiciliatario, in forza di delega rilasciata dall'Avv. Carnovale, che gli conferiva espressamente il potere di effettuare il deposito telematico e la firma digitale.
Tale modalità operativa è conforme alla normativa sul processo civile telematico e rientra nei poteri conferiti dalla procura generale, che attribuisce agli avvocati del ruolo professionale dell'Istituto la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la difesa, incluse la proposizione di ricorsi e la promozione di azioni esecutive, nonché la possibilità di sostituirsi reciprocamente o avvalersi di avvocati domiciliatari per gli adempimenti di rito.
Pertanto, non può ritenersi sussistente il vizio di inesistenza della procura, poiché il ricorso è stato firmato dal difensore titolare del mandato e il successivo deposito digitale è stato effettuato da soggetto legittimamente delegato. La ratifica del difensore munito di procura sana eventuali irregolarità e la delega per attività telematiche non incide sulla validità della procura alle liti.
Infatti, la delega del 15/05/2019 all'Avv. Ragone specifica che l'Avv. Marcello Carnovale, procuratore e difensore dell' in virtù di procura generale alle liti, nomina l'Avv. Francesco Pt_2
Ragone domiciliatario nella causa in oggetto conferendogli ogni potere e facoltà necessaria per l'instaurazione del giudizio e per l'espletamento dell'attività processuale necessaria, autorizzandolo espressamente al deposito telematico del ricorso introduttivo a firma dell'Avv.
Carnovale, al deposito dei relativi allegati, alla sottoscrizione digitale del ricorso e degli atti connessi, nonché a compiere ogni attività correlata al processo, assumendo per rato e valido il suo operato.
In definitiva, risulta che il ricorso, sottoscritto dal difensore titolare del mandato (Avv.
Carnovale) è stato successivamente firmato digitalmente dal domiciliatario delegato (Avv.
Ragone) per il deposito telematico.
Tale assetto esclude qualsiasi vizio di inesistenza della procura, poiché la delega non si limita alla domiciliazione, ma attribuisce poteri operativi completi per il deposito telematico, in linea con la giurisprudenza che ammette la sanatoria e la validità delle attività delegate quando ratificate dal titolare della procura.
Quanto alla questione del ricorso depositato in formato pdf, occorre osservare che la giurisprudenza di merito che rappresenta l'orientamento prevalente, cui aderisce questo giudice,
è favorevole all'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c. L'irregolarità contestata, infatti, rileverebbe ove la stessa avesse comportato incertezza in ordine alla provenienza, la genuinità, l'autenticità del ricorso ovvero avesse implicato una qualche lesione del diritto di difesa, laddove, invece, nel caso in questione, la parte opposta si
è costituita contestando ampiamente la fondatezza dell'opposizione.
Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.
2. Sulla domanda dell' . Pt_2
Nel caso di specie, la sentenza n. 474/2018 del Tribunale di Castrovillari, in atti, costituisce titolo esecutivo definitivo, che ha riconosciuto il diritto dell'odierna resistente a percepire l'assegno di invalidità civile dal 18/12/2013, condannando l' al pagamento dei ratei, oltre Pt_2 interessi e rivalutazione monetaria.
Le doglianze dell' si fondano sulla incompatibilità tra la prestazione riconosciuta e Pt_2
l'assegno ordinario di invalidità IO n. 18025191 e sulla mancata comunicazione dell'IBAN all'istituto; tali argomentazioni si rivelano fondate solo per quanto concerne le spese di precetto, pari ad € 328,30.
Relativamente all'incompatibilità tra le suddette prestazioni, la documentazione prodotta
(certificazione Agenzia Entrate) attesta che la resistente non ha percepito redditi nel 2012-2013
e ha percepito solo € 609,25 nel 2014, escludendo la contemporanea fruizione delle due prestazioni;
inoltre, la CTU e il decreto di omologa in atti confermano il diritto all'assegno IO per il periodo dal 01/04/2012 al 31/12/2013, mentre la sentenza n. 474/2018 riguarda il periodo dal 18/12/2013; peraltro, anche accedendo alla tesi dell' circa la percezione di un assegno Pt_2
IO sino a settembre 2014, residuerebbe comunque un credito per il periodo successivo, non incompatibile con altre prestazioni.
Relativamente alla comunicazione dell'IBAN, la dichiarazione BancoPosta e il pagamento del rateo nel 2014 dimostrano che l' era in possesso delle coordinate bancarie, sicché in ogni Pt_2 caso la mancata comunicazione non giustifica l'inadempimento, né incide sulla legittimità dell'esecuzione, fondata su titolo esecutivo definitivo.
Tuttavia, esaminando la condotta della resistente, rimasta silente dinanzi alla PEC del 6/04/2018
(della quale non è contestata l'avvenuta ricezione), indirizzata al difensore della creditrice, con cui l' manifestava volontà di adempiere, chiedeva l'IBAN (che ben poteva essere mutato Pt_2 rispetto a quello del 2014), nonché chiedeva di esercitare l'opzione tra le prestazioni, è contraria ai principi di buona fede (art. 1175 c.c.) e leale collaborazione (artt. 88 e 92 c.p.c.).
Pertanto, l'opposizione va accolta solo in parte qua per le spese di precetto, che devono ritenersi non dovute dall' . Pt_2
3. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
In sintesi, l' ha proposto opposizione agli atti esecutivi chiedendo la declaratoria di nullità, Pt_2 improcedibilità, inefficacia e illegittimità dell'esecuzione intrapresa dalla resistente. Tale esecuzione si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 474/2018 del Tribunale di
Castrovillari, che ha condannato l' al pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. Pt_2
13 l. 118/71 con decorrenza da dicembre 2013.
La resistente, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità (Ass. Cat. IO), ex l. 222/84, dal 01/04/2012 al 31/12/2013, oltre interessi e rivalutazione.
Questa domanda riconvenzionale si fonda su un decreto di omologa del Tribunale di Rossano
(proc. n. 1033/12, assegno ordinario di invalidità) e su obblighi che l' avrebbe disatteso, Pt_2 non sulla sentenza n. 474/2018. Si tratta quindi di un titolo diverso rispetto a quello su cui si basa l'esecuzione contestata.
Invero, deve rilevarsi che, se proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del ricorso, la domanda riconvenzionale è inammissibile (art. 617 c.p.c.). Nel caso di specie, risulta in atti che il ricorso è stato notificato il 26/06/2019, la memoria di costituzione con la domanda riconvenzionale è stata depositata il 28/10/2019, quindi oltre il termine perentorio, spirato il
16/07/2019. In conclusione, la domanda riconvenzionale è inammissibile per tardività. La presente opposizione agli atti esecutivi va rigettata, ad eccezione delle spese di precetto che devono ritenersi non dovute dall' . Pt_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso ad eccezione delle spese di precetto, pari ad € 328,30, che devono ritenersi non dovute dall' ; Pt_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
- ordina la prosecuzione della procedura esecutiva per il recupero da parte della resistente delle somme dovute, nei limiti di cui al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
474/2018 e di cui alla presente pronuncia;
- condanna l' ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del Pt_2 presente giudizio, che liquida in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva,
Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico OT e Mario Ettore Controparte_1
NG OT, giusta procura in atti;
RESISTENTE/OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2019, l ricorrente ha premesso che il Tribunale di Pt_2
Castrovillari, con sentenza n. 474/2018, notificata in data 9/04/2018, ha condannato l'istituto al pagamento, in favore dell'odierna resistente, dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal dicembre 2013; che, al fine di ottenere il pagamento delle somme in questione, la creditrice ha notificato, in data 17/09/2018, atto di precetto per l'importo di € 19.198,05 e, in data
8/11/2018, atto di pignoramento presso terzi;
che il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 2/05/2019, ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione proposta dall' , accogliendola solo per le spese di precetto, pari ad € 328,30, concedendo Pt_2 termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con il presente ricorso, l' ha dedotto che l'odierna resistente non può procedere Pt_2 all'esecuzione in quanto risulta titolare di assegno di invalidità IO n. 18025191, incompatibile con la prestazione riconosciuta in sentenza;
che l'istituto, con PEC del 6/04/2018, aveva invitato la stessa ad esercitare l'opzione per la prestazione preferita e a comunicare il codice IBAN;
ha inoltre evidenziato che la resistente non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 35- quinquies del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006,
n. 248, che impone che la richiesta agli enti previdenziali di pagamento di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti venga effettuata esclusivamente sul conto corrente dei medesimi e impone la comunicazione degli estremi bancari prima di procedere ad azioni esecutive, con decorso di 120 giorni, impedendo l'ordinario adempimento.
L' , contestati in ogni caso i conteggi, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Pt_2 declaratoria di nullità dell'esecuzione intrapresa.
Costituitasi in giudizio la resistente, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità e nullità del ricorso per difetto di procura alle liti, assumendo che l'atto introduttivo fosse stato depositato telematicamente da professionista non munito di mandato.
Nel merito, ha sostenuto l'assenza di incompatibilità tra le prestazioni, non essendo coincidenti i periodi e precisando di non essere beneficiaria dell'assegno IO dal settembre 2014; ha sostenuto l'inadempienza dell' sia per quanto riguarda i ratei di assegno IO maturati Pt_2 dall'1/04/2012 al dicembre 2013, sia per quanto riguarda quelli di invalidità civile riconosciuti in sentenza;
ha eccepito la conoscenza da parte dell' delle coordinate IBAN della Pt_2 resistente, già utilizzate per precedenti pagamenti, nonché la genericità e tardività delle contestazioni sui conteggi, non proposte in sede di opposizione al precetto.
La resistente ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al pagamento dei ratei di assegno IO ex L. 222/1984 maturati dal 1/04/2012 al dicembre 2013, oltre interessi e rivalutazione.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso va accolto solo parzialmente per i motivi che seguono.
1. Sull'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto di procura.
La resistente ha eccepito l'inesistenza e il difetto insanabile di procura, sostenendo che la nota di iscrizione a ruolo e l'atto introduttivo sono stati depositati e sottoscritti digitalmente da difensore non munito di procura speciale.
Invero, dagli atti risulta che la procura generale alle liti dell'istituto ricorrente è stata conferita all'Avv. Marcello Carnovale con atto notarile (Rep. n. 80974 del 21/07/2015) e che il difensore ha successivamente conferito delega all'Avv. Francesco Ragone domiciliatario per il deposito telematico e la sottoscrizione digitale del ricorso. Tale delega, pur contestata dalla resistente, è tuttavia idonea a sanare eventuali irregolarità, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ratifica del difensore munito di procura sana il vizio originario.
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
In particolare, la procura generale alle liti conferita dall' con atto notarile all'Avv. Pt_2
Marcello Carnovale, concede il potere di rappresentare, assistere e difendere l'istituto in tutte le cause e procedure giudiziarie, sia attive che passive, davanti a qualsiasi organo giurisdizionale della Repubblica Italiana, davanti a Commissioni tributarie, autorità amministrative, procedure di mediazione e negoziazione assistita;
di proporre ricorsi, citazioni, domande riconvenzionali, memorie e qualunque istanza;
promuovere mezzi di prova e opporsi ad essi;
promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari;
richiedere decreti ingiuntivi e proporre giudizi di opposizione o appello;
eleggere domicili;
conciliare le liti ex art. 420 c.p.c.; sostituire o farsi sostituire in udienza da altri avvocati del ruolo professionale o da avvocati domiciliatari.
Pertanto, la delega in atti conferita dal difensore dell' ricorrente al legale domiciliatario Pt_2 per il deposito telematico e la sottoscrizione digitale del ricorso rientra nei poteri previsti dalla procura generale, in conformità agli artt. 83 e 182 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ratifica del difensore munito di procura sana eventuali irregolarità.
Dagli atti risulta che il ricorso introduttivo è stato redatto e sottoscritto in forma cartacea dal difensore munito di procura generale alle liti conferita dall' con atto notarile;
Pt_2 successivamente, il ricorso è stato depositato telematicamente e sottoscritto digitalmente dal legale domiciliatario, in forza di delega rilasciata dall'Avv. Carnovale, che gli conferiva espressamente il potere di effettuare il deposito telematico e la firma digitale.
Tale modalità operativa è conforme alla normativa sul processo civile telematico e rientra nei poteri conferiti dalla procura generale, che attribuisce agli avvocati del ruolo professionale dell'Istituto la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la difesa, incluse la proposizione di ricorsi e la promozione di azioni esecutive, nonché la possibilità di sostituirsi reciprocamente o avvalersi di avvocati domiciliatari per gli adempimenti di rito.
Pertanto, non può ritenersi sussistente il vizio di inesistenza della procura, poiché il ricorso è stato firmato dal difensore titolare del mandato e il successivo deposito digitale è stato effettuato da soggetto legittimamente delegato. La ratifica del difensore munito di procura sana eventuali irregolarità e la delega per attività telematiche non incide sulla validità della procura alle liti.
Infatti, la delega del 15/05/2019 all'Avv. Ragone specifica che l'Avv. Marcello Carnovale, procuratore e difensore dell' in virtù di procura generale alle liti, nomina l'Avv. Francesco Pt_2
Ragone domiciliatario nella causa in oggetto conferendogli ogni potere e facoltà necessaria per l'instaurazione del giudizio e per l'espletamento dell'attività processuale necessaria, autorizzandolo espressamente al deposito telematico del ricorso introduttivo a firma dell'Avv.
Carnovale, al deposito dei relativi allegati, alla sottoscrizione digitale del ricorso e degli atti connessi, nonché a compiere ogni attività correlata al processo, assumendo per rato e valido il suo operato.
In definitiva, risulta che il ricorso, sottoscritto dal difensore titolare del mandato (Avv.
Carnovale) è stato successivamente firmato digitalmente dal domiciliatario delegato (Avv.
Ragone) per il deposito telematico.
Tale assetto esclude qualsiasi vizio di inesistenza della procura, poiché la delega non si limita alla domiciliazione, ma attribuisce poteri operativi completi per il deposito telematico, in linea con la giurisprudenza che ammette la sanatoria e la validità delle attività delegate quando ratificate dal titolare della procura.
Quanto alla questione del ricorso depositato in formato pdf, occorre osservare che la giurisprudenza di merito che rappresenta l'orientamento prevalente, cui aderisce questo giudice,
è favorevole all'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c. L'irregolarità contestata, infatti, rileverebbe ove la stessa avesse comportato incertezza in ordine alla provenienza, la genuinità, l'autenticità del ricorso ovvero avesse implicato una qualche lesione del diritto di difesa, laddove, invece, nel caso in questione, la parte opposta si
è costituita contestando ampiamente la fondatezza dell'opposizione.
Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.
2. Sulla domanda dell' . Pt_2
Nel caso di specie, la sentenza n. 474/2018 del Tribunale di Castrovillari, in atti, costituisce titolo esecutivo definitivo, che ha riconosciuto il diritto dell'odierna resistente a percepire l'assegno di invalidità civile dal 18/12/2013, condannando l' al pagamento dei ratei, oltre Pt_2 interessi e rivalutazione monetaria.
Le doglianze dell' si fondano sulla incompatibilità tra la prestazione riconosciuta e Pt_2
l'assegno ordinario di invalidità IO n. 18025191 e sulla mancata comunicazione dell'IBAN all'istituto; tali argomentazioni si rivelano fondate solo per quanto concerne le spese di precetto, pari ad € 328,30.
Relativamente all'incompatibilità tra le suddette prestazioni, la documentazione prodotta
(certificazione Agenzia Entrate) attesta che la resistente non ha percepito redditi nel 2012-2013
e ha percepito solo € 609,25 nel 2014, escludendo la contemporanea fruizione delle due prestazioni;
inoltre, la CTU e il decreto di omologa in atti confermano il diritto all'assegno IO per il periodo dal 01/04/2012 al 31/12/2013, mentre la sentenza n. 474/2018 riguarda il periodo dal 18/12/2013; peraltro, anche accedendo alla tesi dell' circa la percezione di un assegno Pt_2
IO sino a settembre 2014, residuerebbe comunque un credito per il periodo successivo, non incompatibile con altre prestazioni.
Relativamente alla comunicazione dell'IBAN, la dichiarazione BancoPosta e il pagamento del rateo nel 2014 dimostrano che l' era in possesso delle coordinate bancarie, sicché in ogni Pt_2 caso la mancata comunicazione non giustifica l'inadempimento, né incide sulla legittimità dell'esecuzione, fondata su titolo esecutivo definitivo.
Tuttavia, esaminando la condotta della resistente, rimasta silente dinanzi alla PEC del 6/04/2018
(della quale non è contestata l'avvenuta ricezione), indirizzata al difensore della creditrice, con cui l' manifestava volontà di adempiere, chiedeva l'IBAN (che ben poteva essere mutato Pt_2 rispetto a quello del 2014), nonché chiedeva di esercitare l'opzione tra le prestazioni, è contraria ai principi di buona fede (art. 1175 c.c.) e leale collaborazione (artt. 88 e 92 c.p.c.).
Pertanto, l'opposizione va accolta solo in parte qua per le spese di precetto, che devono ritenersi non dovute dall' . Pt_2
3. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente.
In sintesi, l' ha proposto opposizione agli atti esecutivi chiedendo la declaratoria di nullità, Pt_2 improcedibilità, inefficacia e illegittimità dell'esecuzione intrapresa dalla resistente. Tale esecuzione si fonda sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 474/2018 del Tribunale di
Castrovillari, che ha condannato l' al pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. Pt_2
13 l. 118/71 con decorrenza da dicembre 2013.
La resistente, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario di invalidità (Ass. Cat. IO), ex l. 222/84, dal 01/04/2012 al 31/12/2013, oltre interessi e rivalutazione.
Questa domanda riconvenzionale si fonda su un decreto di omologa del Tribunale di Rossano
(proc. n. 1033/12, assegno ordinario di invalidità) e su obblighi che l' avrebbe disatteso, Pt_2 non sulla sentenza n. 474/2018. Si tratta quindi di un titolo diverso rispetto a quello su cui si basa l'esecuzione contestata.
Invero, deve rilevarsi che, se proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del ricorso, la domanda riconvenzionale è inammissibile (art. 617 c.p.c.). Nel caso di specie, risulta in atti che il ricorso è stato notificato il 26/06/2019, la memoria di costituzione con la domanda riconvenzionale è stata depositata il 28/10/2019, quindi oltre il termine perentorio, spirato il
16/07/2019. In conclusione, la domanda riconvenzionale è inammissibile per tardività. La presente opposizione agli atti esecutivi va rigettata, ad eccezione delle spese di precetto che devono ritenersi non dovute dall' . Pt_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso ad eccezione delle spese di precetto, pari ad € 328,30, che devono ritenersi non dovute dall' ; Pt_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
- ordina la prosecuzione della procedura esecutiva per il recupero da parte della resistente delle somme dovute, nei limiti di cui al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
474/2018 e di cui alla presente pronuncia;
- condanna l' ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del Pt_2 presente giudizio, che liquida in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva,
Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021