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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
con gli Avvocati MANFREDI MARCO e Parte_1 C.F._1
MANFREDI LORENZO VIA GIANNELLI, 22 ANCONA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BERTINELLI TERZI Controparte_1 C.F._2
MARCO domicilio digitale
AR RA con l'Avv. ROBERTO PARADISI C.F._3
domicilio digitale
con l'Avv. MICHELE ROMA domicilio digitale Controparte_2 P.IVA_1
on l'Avv. ANTONIO SQUILLACE domicilio digitale Controparte_3
pagina 1 di 6 APPELLATI
e Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
quali eredi dell'Arch. Claudio ON con L'Avv. DIEGO C.F._5
D'ADDERIO domicilio digitale
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.2000 del 27/11/2014
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio l'Ing. e l'Arch. Parte_1 Controparte_4 [...]
(in qualità di eredi dell'Arch. Claudio ON), l'Ing. CP_5 Controparte_1
e l'Ing. Berardo ER imputando loro negligenza nelle rispettive mansioni nella ristrutturazione di immobile di proprietà dell'attrice ed ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni subiti sia agli eredi dell'arch. ON, all'epoca incaricato della progettazione e direzione lavori delle opere architettoniche, sia all'ing. incaricato della progettazione e direzione lavori delle Controparte_1
opere strutturali, sia all'ing. ER, incaricato del collaudo statico.
I convenuti hanno respinto ogni addebito, sottolineando che l'edificio da loro progettato è perfettamente stabile concernendo la rovina solo una parte precedentemente realizzata con caratteristiche statiche inidonee, e comunque chiamato in manleva le rispettive compagnie assicurative.
Il Tribunale ha così deciso:
RIGETTA la domanda attorea.
DICHIARA compensate tra tutte le parti le spese di lite limitatamente alla metà.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere le spese processuali sostenute Parte_1
nel presente giudizio dai convenuti e dalle compagnie terze chiamate, liquidate nell'intero nella somma pari per ciascuna parte ad € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DICHIARA compensate tra tutte le parti le spese dell'accertamento tecnico preventivo, restando a carico dell'odierna attrice le spese peritali in tale sede anticipate.
Ha appellato la sentenza la si sono costituiti resistendo gli appellati e questa Corte di appello ha Pt_1
rigettato il gravame.
La ha quindi proposto ricorso in Cassazione, all'esito del quale la Suprema Corte ha cassato la Pt_1
sentenza, con rinvio.
Riassunto ritualmente il processo, si sono costituiti chiedendo il Controparte_1
rigetto e in subordine la manleva dalla AG , Contr Controparte_4
pagina 2 di 6 proponendo appello incidentale condizionato, resistendo all'appello e Controparte_5
in subordine la manleva dalla AG AR RA chiedendo il CP_2
rigetto dell'appello, ifiutando la manleva, e comunque rigettare le pretese Controparte_2
contro il ER e in subordine limitare il risarcimento a quanto stabilito in polizza,
[...]
ifiutando copertura, chiedendo il rigetto delle domande contro l'assicurato e Controparte_3
in subordine limitare il risarcimento alla quota di responsabilità ascrivibile al medesimo secondo quanto stabilito in polizza.
Il presente giudizio, all'esito delle statuizioni della Suprema Corte, deve limitarsi alla verifica della sussistenza di responsabilità, in capo agli appellati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., posto che il Giudice di legittimità ha confermato la inapplicabilità dell'art. 1669 c.c., essendosi i vizi pacificamente manifestati oltre il decennio dal compimento dell'opera.
Ciò determina anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2024 c.c. sollevata da tutte le difese.
Il dissesto che ha palesato i vizi addebitati agli appellati, si è manifestato infatti in tutta la sua gravità solo il 24.01.2010, né il fatto che già nell'anno 2000, la si fosse trovata al cospetto dei primi Pt_1
cedimenti, conferendo incarico al Geologo di effettuare gli opportuni sondaggi, è sufficiente a Per_1
considerare dimostrata la piena consapevolezza del danno.
Pertanto essendo stata la citazione notificata il 23 gennaio 2013, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. appare rispettato.
E' necessario qui ricordare che la Suprema Corte ha stabilito, nel cassare la sentenza, che la Corte di appello non ha correttamente motivato la applicazione dei criteri di imputazione causale, quindi il presente giudizio deve limitarsi alla rivalutazione della materia processuale sotto tale profilo.
In effetti, il Ctu ha riconosciuto che pur essendo l'edificio oggetto di ampliamento e ristrutturazione con l'intervento dei tecnici qui convenuti, ab origine malcostruito, i nuovi interventi hanno probabilmente aggravato i difetti esistenti.
Il punto critico della questione risiede nella valutazione da attribuire alla affermazione del CTU per cui sarebbe erronea la scelta dei tecnici qui coinvolti “di andare a realizzare solo su due lati dell'edificio originario il consolidamento delle fondazioni con pali e mensole” poiché “conseguentemente si ha un comportamento in fondazione non omogeneo con cedimenti differenziali...che di fatto in termini di comportamento complessivo del manufatto in muratura, per quanto riguarda i cedimenti differenziati, sicuramente non solo non ha dato risultati positivi, ma che probabilmente li ha aggravati per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo”.
pagina 3 di 6 La questione sta tutta nel valutare se la probabilità, postulata dal Ctu, sia una prova sufficiente per attribuire all'ampliamento il ruolo di causa, o concausa, efficiente al dissesto della parte già esistente.
Ora, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause (nella fattispecie l'errore originario e quelli in ipotesi commessi dagli appellati), si devono applicare i criteri di ”probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26304 del
29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez.
3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Al riguardo, continua la Corte, la causalità materiale, o di fatto, consiste appunto nella dimostrazione del nesso che lega la condotta dell'autore dell'illecito all'evento dannoso. Tale rapporto è regolato dal principio della condicio sine qua non, cui si associa il correttivo della causalità adeguata, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: l'evento dannoso deve essere la conseguenza della condotta, all'esito di un giudizio controfattuale ex post di eliminazione mentale (sublata causa, tollitur affectus), in base ad una prognosi postuma, ovvero di un giudizio ipotetico di inclusione nel caso di condotte omissive (se la condotta attiva dovuta, in base ad un obbligo di prevenzione specifico o generico, fosse stata posta in essere, quell'evento dannoso non si sarebbe verificato), esclusi, in ogni caso, dal novero delle causalità i contegni atipici, anomali, inverosimili o eccezionali rispetto agli eventi realizzatisi, alla stregua di una valutazione ex ante.
In ragione di tale ricostruzione, la relazione eziologica è esclusa nell'ipotesi in cui intervengano cause pregresse, simultanee o sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, innestando tali fattori, siano essi umani o naturali, delle serie causali autonome, idonee a recidere il nesso tra la condotta in contestazione e l'evento dannoso (c.d. causalità sorpassante o interrotta).
Ed invero, in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della prova “del più probabile che non”, lo standard di c.d. certezza probabilistica, in materia civile, non può essere legato, in via esclusiva, alla probabilità quantitativa della frequenza di un pagina 4 di 6 determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017; Sez. 1, Sentenza n.
26042 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. U, Sentenza n. 576 del
11/01/2008).
Non si tratta, dunque, di una rigorosa probabilità statistica o quantitativa (di tipo pascaliano), da desumere in termini percentuali per effetto del superamento della soglia del 50%, bensì di una probabilità logica (di tipo baconiano), sulla scorta di valutazioni tecniche.
Applicando tali principi ritiene questa Corte dover comunque pervenire ad un giudizio assolutorio della responsabilità degli appellati.
Il Ctu ha affermato che il fabbricato preesistente CTU, è stato realizzato con fondazioni superficiali inadeguate e che, per tale motivo, ha continuato a lesionarsi nel tempo e che le lesioni si sono via via aggravate, in quanto l'edificio in questione si trova su di un terreno in movimento che risente delle variazioni idriche dovute al clima.
E' dirimente la considerazione per cui l'appellante aveva chiesto la esecuzione di uno studio geologico e geotecnico anche delle fondazioni dell'edificio esistente al Dott. in data 14/7/1995: in CP_6
esecuzione di tale incarico sono stati eseguiti due scavi a mano, uno a monte e l'altro a valle della parete lato est dell'edificio parallela a Via del Ferriero, in cui è stata evidenziata l'esistenza di una fondazione continua, costituita da calcestruzzo magro intestata ad una profondità di solo mt. 1,10 circa a monte e mt. 1,40 a valle del piano di campagna e nello scavo a monte è stato riscontrato un distacco di alcuni millimetri tra calcestruzzo e terreno di fondazione, causa di lesioni sulla parete sovrastante e su quelle ad essa collegate in quanto privo di sostegno.
Da un lato, quindi, si ha la prova certa di un dissesto già in atto, causato dalla inadeguatezza dell'edificio, e dall'altro si ha la prova, del pari certa, che l'ampliamento è perfettamente stabile ed idoneo.
Allora, seguendo le coordinate fornite dalla Suprema Corte, si può ritener certo che, mancando l'ampliamento, il dissesto si sarebbe comunque verificato, sottraendo quindi l'efficacia causale necessaria a ritener certo che l'ampliamento sia causa del dissesto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, la domanda deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo, anche relativamente al giudizio di Cassazione e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 5 di 6 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e (in qualità di Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
eredi dell'Arch. Claudio ON), Berardo ER, Controparte_1 [...]
e nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_3 Controparte_2 [...]
e , così provvede: CP_4 Controparte_5
rigetta la domanda, accerta per la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, a favore di Parte_1
ciascun appellato: per l'appello n. 52/2015 RG. in euro 5.000,00 per il giudizio di Cassazione in euro 6.500,00 per il presente giudizio in euro 5.000,00, oltre, per tutti, 15% sg. ed iva di legge. Pt_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
con gli Avvocati MANFREDI MARCO e Parte_1 C.F._1
MANFREDI LORENZO VIA GIANNELLI, 22 ANCONA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BERTINELLI TERZI Controparte_1 C.F._2
MARCO domicilio digitale
AR RA con l'Avv. ROBERTO PARADISI C.F._3
domicilio digitale
con l'Avv. MICHELE ROMA domicilio digitale Controparte_2 P.IVA_1
on l'Avv. ANTONIO SQUILLACE domicilio digitale Controparte_3
pagina 1 di 6 APPELLATI
e Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
quali eredi dell'Arch. Claudio ON con L'Avv. DIEGO C.F._5
D'ADDERIO domicilio digitale
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.2000 del 27/11/2014
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio l'Ing. e l'Arch. Parte_1 Controparte_4 [...]
(in qualità di eredi dell'Arch. Claudio ON), l'Ing. CP_5 Controparte_1
e l'Ing. Berardo ER imputando loro negligenza nelle rispettive mansioni nella ristrutturazione di immobile di proprietà dell'attrice ed ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni subiti sia agli eredi dell'arch. ON, all'epoca incaricato della progettazione e direzione lavori delle opere architettoniche, sia all'ing. incaricato della progettazione e direzione lavori delle Controparte_1
opere strutturali, sia all'ing. ER, incaricato del collaudo statico.
I convenuti hanno respinto ogni addebito, sottolineando che l'edificio da loro progettato è perfettamente stabile concernendo la rovina solo una parte precedentemente realizzata con caratteristiche statiche inidonee, e comunque chiamato in manleva le rispettive compagnie assicurative.
Il Tribunale ha così deciso:
RIGETTA la domanda attorea.
DICHIARA compensate tra tutte le parti le spese di lite limitatamente alla metà.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA a rifondere le spese processuali sostenute Parte_1
nel presente giudizio dai convenuti e dalle compagnie terze chiamate, liquidate nell'intero nella somma pari per ciascuna parte ad € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DICHIARA compensate tra tutte le parti le spese dell'accertamento tecnico preventivo, restando a carico dell'odierna attrice le spese peritali in tale sede anticipate.
Ha appellato la sentenza la si sono costituiti resistendo gli appellati e questa Corte di appello ha Pt_1
rigettato il gravame.
La ha quindi proposto ricorso in Cassazione, all'esito del quale la Suprema Corte ha cassato la Pt_1
sentenza, con rinvio.
Riassunto ritualmente il processo, si sono costituiti chiedendo il Controparte_1
rigetto e in subordine la manleva dalla AG , Contr Controparte_4
pagina 2 di 6 proponendo appello incidentale condizionato, resistendo all'appello e Controparte_5
in subordine la manleva dalla AG AR RA chiedendo il CP_2
rigetto dell'appello, ifiutando la manleva, e comunque rigettare le pretese Controparte_2
contro il ER e in subordine limitare il risarcimento a quanto stabilito in polizza,
[...]
ifiutando copertura, chiedendo il rigetto delle domande contro l'assicurato e Controparte_3
in subordine limitare il risarcimento alla quota di responsabilità ascrivibile al medesimo secondo quanto stabilito in polizza.
Il presente giudizio, all'esito delle statuizioni della Suprema Corte, deve limitarsi alla verifica della sussistenza di responsabilità, in capo agli appellati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., posto che il Giudice di legittimità ha confermato la inapplicabilità dell'art. 1669 c.c., essendosi i vizi pacificamente manifestati oltre il decennio dal compimento dell'opera.
Ciò determina anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2024 c.c. sollevata da tutte le difese.
Il dissesto che ha palesato i vizi addebitati agli appellati, si è manifestato infatti in tutta la sua gravità solo il 24.01.2010, né il fatto che già nell'anno 2000, la si fosse trovata al cospetto dei primi Pt_1
cedimenti, conferendo incarico al Geologo di effettuare gli opportuni sondaggi, è sufficiente a Per_1
considerare dimostrata la piena consapevolezza del danno.
Pertanto essendo stata la citazione notificata il 23 gennaio 2013, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. appare rispettato.
E' necessario qui ricordare che la Suprema Corte ha stabilito, nel cassare la sentenza, che la Corte di appello non ha correttamente motivato la applicazione dei criteri di imputazione causale, quindi il presente giudizio deve limitarsi alla rivalutazione della materia processuale sotto tale profilo.
In effetti, il Ctu ha riconosciuto che pur essendo l'edificio oggetto di ampliamento e ristrutturazione con l'intervento dei tecnici qui convenuti, ab origine malcostruito, i nuovi interventi hanno probabilmente aggravato i difetti esistenti.
Il punto critico della questione risiede nella valutazione da attribuire alla affermazione del CTU per cui sarebbe erronea la scelta dei tecnici qui coinvolti “di andare a realizzare solo su due lati dell'edificio originario il consolidamento delle fondazioni con pali e mensole” poiché “conseguentemente si ha un comportamento in fondazione non omogeneo con cedimenti differenziali...che di fatto in termini di comportamento complessivo del manufatto in muratura, per quanto riguarda i cedimenti differenziati, sicuramente non solo non ha dato risultati positivi, ma che probabilmente li ha aggravati per effetto della disomogeneità di reazione delle fondamenta sul suolo”.
pagina 3 di 6 La questione sta tutta nel valutare se la probabilità, postulata dal Ctu, sia una prova sufficiente per attribuire all'ampliamento il ruolo di causa, o concausa, efficiente al dissesto della parte già esistente.
Ora, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause (nella fattispecie l'errore originario e quelli in ipotesi commessi dagli appellati), si devono applicare i criteri di ”probabilità prevalente” e del “più probabile che non”. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25884 del 02/09/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26304 del
29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez.
3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Al riguardo, continua la Corte, la causalità materiale, o di fatto, consiste appunto nella dimostrazione del nesso che lega la condotta dell'autore dell'illecito all'evento dannoso. Tale rapporto è regolato dal principio della condicio sine qua non, cui si associa il correttivo della causalità adeguata, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: l'evento dannoso deve essere la conseguenza della condotta, all'esito di un giudizio controfattuale ex post di eliminazione mentale (sublata causa, tollitur affectus), in base ad una prognosi postuma, ovvero di un giudizio ipotetico di inclusione nel caso di condotte omissive (se la condotta attiva dovuta, in base ad un obbligo di prevenzione specifico o generico, fosse stata posta in essere, quell'evento dannoso non si sarebbe verificato), esclusi, in ogni caso, dal novero delle causalità i contegni atipici, anomali, inverosimili o eccezionali rispetto agli eventi realizzatisi, alla stregua di una valutazione ex ante.
In ragione di tale ricostruzione, la relazione eziologica è esclusa nell'ipotesi in cui intervengano cause pregresse, simultanee o sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, innestando tali fattori, siano essi umani o naturali, delle serie causali autonome, idonee a recidere il nesso tra la condotta in contestazione e l'evento dannoso (c.d. causalità sorpassante o interrotta).
Ed invero, in tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della prova “del più probabile che non”, lo standard di c.d. certezza probabilistica, in materia civile, non può essere legato, in via esclusiva, alla probabilità quantitativa della frequenza di un pagina 4 di 6 determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017; Sez. 1, Sentenza n.
26042 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. U, Sentenza n. 576 del
11/01/2008).
Non si tratta, dunque, di una rigorosa probabilità statistica o quantitativa (di tipo pascaliano), da desumere in termini percentuali per effetto del superamento della soglia del 50%, bensì di una probabilità logica (di tipo baconiano), sulla scorta di valutazioni tecniche.
Applicando tali principi ritiene questa Corte dover comunque pervenire ad un giudizio assolutorio della responsabilità degli appellati.
Il Ctu ha affermato che il fabbricato preesistente CTU, è stato realizzato con fondazioni superficiali inadeguate e che, per tale motivo, ha continuato a lesionarsi nel tempo e che le lesioni si sono via via aggravate, in quanto l'edificio in questione si trova su di un terreno in movimento che risente delle variazioni idriche dovute al clima.
E' dirimente la considerazione per cui l'appellante aveva chiesto la esecuzione di uno studio geologico e geotecnico anche delle fondazioni dell'edificio esistente al Dott. in data 14/7/1995: in CP_6
esecuzione di tale incarico sono stati eseguiti due scavi a mano, uno a monte e l'altro a valle della parete lato est dell'edificio parallela a Via del Ferriero, in cui è stata evidenziata l'esistenza di una fondazione continua, costituita da calcestruzzo magro intestata ad una profondità di solo mt. 1,10 circa a monte e mt. 1,40 a valle del piano di campagna e nello scavo a monte è stato riscontrato un distacco di alcuni millimetri tra calcestruzzo e terreno di fondazione, causa di lesioni sulla parete sovrastante e su quelle ad essa collegate in quanto privo di sostegno.
Da un lato, quindi, si ha la prova certa di un dissesto già in atto, causato dalla inadeguatezza dell'edificio, e dall'altro si ha la prova, del pari certa, che l'ampliamento è perfettamente stabile ed idoneo.
Allora, seguendo le coordinate fornite dalla Suprema Corte, si può ritener certo che, mancando l'ampliamento, il dissesto si sarebbe comunque verificato, sottraendo quindi l'efficacia causale necessaria a ritener certo che l'ampliamento sia causa del dissesto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, la domanda deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo, anche relativamente al giudizio di Cassazione e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 5 di 6 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e (in qualità di Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
eredi dell'Arch. Claudio ON), Berardo ER, Controparte_1 [...]
e nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_3 Controparte_2 [...]
e , così provvede: CP_4 Controparte_5
rigetta la domanda, accerta per la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, a favore di Parte_1
ciascun appellato: per l'appello n. 52/2015 RG. in euro 5.000,00 per il giudizio di Cassazione in euro 6.500,00 per il presente giudizio in euro 5.000,00, oltre, per tutti, 15% sg. ed iva di legge. Pt_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6