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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2022
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 301 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lauretta Corso Lanci, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Pettino, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Conclude riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio
che di seguito si riportano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, in considerazione di tutto quanto
esposto, voglia: 1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 pagina 1 di 11 ; 2)Ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento, o, in subordine, confermare l'importo CP_1
stabilito nei provvedimenti presidenziali, quantificato in Euro 400,00 mensili. Con vittoria di spese e
compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".
Per parte resistente: insta affinché il Tribunale di Latina: - rimetta la causa in istruttoria al fine
dell'espletamento di tutte le richieste così come avanzate nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c.; -
pronunci all'esito separazione con addebito al marito previa conferma dei provvedimenti urgenti come
richiesti e specificamente: a) stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. in Parte_1
favore della moglie, quantomeno di Euro 2.500/00 mensili;
b) nulla disporsi in ordine all'assegnazione
della casa coniugale. Vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con riscorso depositato in data 20.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti e di
[...]
assegnare al marito la ex casa coniugale, senza nulla prevedere a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in Fondi, in data 15.12.1980; dal matrimonio era nata una figlia,
(18.5.1981), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la vita coniugale si era Per_1
svolta normalmente per anni, caratterizzata comunque da contrasti derivanti da una profonda diversità
di carattere delle parti;
già nel 1998 i coniugi avevano chiesto al Tribunale di Latina di dichiarare la separazione consensuale ma avevano poi deciso di abbandonare il giudizio;
i contrasti tra le parti, nonostante la rinuncia al giudizio di separazione, non erano stati superati e ormai da anni i coniugi conducevano vite autonome senza alcun rispetto dei doveri coniugali;
a causa dei continui litigi lo , da alcuni mesi, si era trasferito presso Parte_1
l'abitazione della sorella mentre la aveva lasciato la casa coniugale CP_2 CP_1
trasferendosi in Fondi in un'abitazione messa a sua disposizione a titolo gratuito da CP_3
la era titolare di beni immobili, uno dei quali (sito in Fondi Via degli
[...] CP_1
Ausoni) stava ristrutturando per realizzarvi due appartamenti e percepiva canoni di affitto pagina 2 di 11 per un'abitazione sottostante la casa coniugale (per Euro 400,00 mensili) e per un'ulteriore abitazione sita in Fondi Via del Faggiano (che gestiva per conto del fratello, trattenendo il rispettivo canone mensile di Euro 400,00); il ricorrente era gravato da numerose rate mensili,
per circa 7.000,00 euro, derivanti dai debiti contratti con banche e società finanziarie onde poter ripristinare l'attività turistico ricettiva dallo stesso avviata nel 1985; il ricorrente, difatti,
su terreno demaniale sito in Fondi Via Guado III, adiacente l'abitazione familiare, ed esteso per circa un ettaro, aveva avviato un'attività turistico ricettiva per campeggio denominato
"Orange" allo stesso intestata ma a causa della irregolarità turistico amministrativa in data 2011 il
campeggio "Orange" era stato sequestrato e chiuso dall'Autorità Giudiziaria e solo nel 2015 il
ricorrente aveva potuto riaprire l'attività avendo ottenuto dal Comune di Fondi la concessione del
terreno di uso civico per un canone annuo di Euro 20.000,00, ed una ulteriore concessione di parte di
spiaggia sul litorale di Fondi, rilasciata dal Comune nel 2017, dove aveva realizzato uno stabilimento
balneare; nel corso della vita coniugale il ricorrente con i proventi della propria attività aveva mantenuto decorosamente la famiglia, riuscendo a costruire sempre sul terreno di usi civico la casa
coniugale estesa per circa.mq.150 oltre a costruire una ulteriore struttura adiacente la propria
abitazione, abitata attualmente dalla figlia ed a ristrutturare ulteriore casa sottostante la sua Per_1
abitazione.
aderiva alla domanda di separazione e ne chiedeva l'addebito al marito;
Controparte_1
domandava altresì il rigetto della domanda di assegnazione della ex casa coniugale avanzata dallo e di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di Parte_1
Euro 2.500/00 mensili.
A fondamento delle proprie domande, parte resistente assumeva che: la crisi coniugale era conseguita ai continui contrasti insorti sulla gestione dell'impresa familiare;
pur se formalmente intestata al marito, la resistente aveva investito i risparmi personali, oltre alla propria forza lavorativa, nell'attività turistico-ricettiva di campeggio, stabilimento balneare e di ristorazione;
difatti in accordo con il coniuge la aveva rinunciato all'impiego alle CP_1
dipendenze di un centro meccanografico concentrandosi esclusivamente sulla conduzione
dell'impresa sopra specificata; lo , tuttavia, nell'ultimo periodo, aveva iniziato ad Parte_1
pagina 3 di 11 escludere la ricorrente dal partecipare attivamente alla conduzione dell'impresa, privandola del minimo
sostegno economico, tanto da impedire alla stessa di vivere dignitosamente; nel giugno 2021 il ricorrente aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione della sorella, senza
fornire alcuna valida giustificazione, violando l'obbligo alla coabitazione;
a seguito dell'allontanamento del marito la aveva scoperto che il resistente aveva dissipato tutti CP_1
i proventi derivanti dall'attività di impresa, e pertanto la stessa aveva prestato garanzia a favore del
Comune di Fondi per evitare il ritiro delle licenze necessarie per la conduzione dell'impresa familiare;
l'attività turistico-ricettiva di campeggio, stabilimento balneare e di ristorazione era estremamente redditizia;
la resistente non godeva di una florida posizione economica ed essendo stata privata di ogni sostegno economico da parte del marito, si era vista costretta a lasciare
la casa coniugale per concederla in locazione a terzi, mentre l'appartamento sottostante era occupato dalla figlia unitamente al di lei nucleo familiare;
il canone di locazione per l'immobile di
Fondi, via del Fagiano, di proprietà del fratello della resistente, veniva regolarmente rimesso dalla stessa al fratello;
la proprietà sita in Fondi, via degli Ausoni, (donata alla resistente con atto del 2001) era un immobile, non abitabile e fatiscente e la ristrutturazione dello stesso veniva sovvenzionata (con anticipazioni da restituire in futuro) da Persona_2
, madrina di battesimo della resistente, non potendo quest'ultima sostenerne gli
[...]
oneri; , considerata l'età (anni 62), non era in grado di svolgere altra attività Controparte_1
lavorativa, al di fuori di quella che ha sempre esercitato insieme al marito.
Con ordinanza del 10.11.2024, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti
rispettivamente allegati, rilevato come l'unica figlia delle parti sia maggiorenne ed autonoma
economicamente che, pertanto, l'assenza di prole ancora dipendente economicamente precludeva
l'assegnazione della ex casa coniugale chiesta dal ricorrente;
che, quanto all'assegno per € 2.500,00
chiesto dalla moglie, il ricorrente sosteneva di far fronte ad esborsi mensili pari a circa € 8.000 mensili a
fronte dei mutui contratti e dei rimborsi rateali di imposte e contributi non versati, per un totale di €
96.000,00 annui;
che a tenore degli atti allegati, tale esborso mensile si limitava, peraltro, ad € 1.900,00
circa; che, in ogni caso, a fronte di un tale rilevante esborso mensile, non appariva verosimile il reddito
pagina 4 di 11 complessivo dichiarato per il 2020 dal ricorrente e pari ad € 19.255,00 annui, al lordo delle imposte;
che, quanto alla posizione della coniuge richiedente, la stessa aveva ammesso di essere proprietaria di
tre appartamenti, di cui due locati per un ricavo mensile complessivo di € 900,00, oltre ad un immobile
in corso di ristrutturazione grazie ai denari elargitile dalla madrina con cui conviveva;
che, altresì, in
memoria di costituzione la resistente ammetteva di aver avuto, per la stagione estiva 2022, la gestione
del chiosco-bar annesso allo stabilimento balneare di cui era titolare il ricorrente, ricavandone i relativi
profitti di cui si ignora, peraltro, la consistenza non avendo la resistente depositato alcuna
dichiarazione sostitutiva, alla pari, peraltro, del ricorrente;
allo stato degli attuali e sommari
accertamenti, la situazione economica di entrambe le parti, risultava, comunque, la deteriore situazione
economica della resistente che, nell'esigenza di assicurare al coniuge economicamente più debole un
tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale e nell'assenza di
colpevole inerzia in danno della resistente nell'attivarsi ai fini dell'esercizio di un'attività economica,
giustificava il riconoscimento in favore della resistente di un assegno, determinato nella misura di cui
in dispositivo, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rigettava la richiesta di assegnazione della ex casa coniugale avanzata dal ricorrente, poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione. Quindi, rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
Rimessione della causa in istruttoria
La richiesta avanzata da parte resistente di ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate
nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, con
conseguente revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 29 novembre 2023, e rimessione della causa istruttoria, non può trovare accoglimento essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
pagina 5 di 11 pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire
meno dell'affectio coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
richiesta di addebito
La domanda di addebito spiegata dalla resistente non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia pagina 6 di 11 stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Lo , sin dal ricorso introduttivo, ha dedotto che i coniugi, a causa di incompatibilità Parte_1
caratteriali, conducessero già da anni vite separate (v. ricorso sub. pag. 4, ove è dato leggersi:
Dopo la ripresa della convivenza in un primo tempo tranquilla, sono riemersi i profondi contrasti che
avevano già indotto i coniugi a chiedere la separazione, tanto che da anni entrambi conducono vita
autonoma, senza alcun rispetto dei doveri coniugali).
Anche dalle generiche deduzioni della risulta che la crisi coniugale era già in corso CP_1
al momento dell'abbandono del tetto coniugale, da parte dello , nel giugno 2021. Parte_1
La stessa resistente, difatti, ha prospettato l'esistenza di continui e risalenti contrasti tra i coniugi derivanti dalla diversità d'opinioni sulla gestione dell'impresa familiare (v. memoria difensiva D'Angelis sub. pag. 3, ove è dato leggersi: Controparte ascrive alla profonda diversità
caratteriale dei coniugi la causa della rottura del vincolo matrimoniale. In verità, l'unione, un tempo di
reciproca soddisfazione, si è deteriorata a causa del comportamento prevaricatore del marito, causata in
particolare, da continui contrasti insorti sulla gestione dell'impresa familiare) oltre ad un crescente disinteresse del marito nei confronti della vita coniugale (v. memoria difensiva CP_1
sub. pag. 5, ove è dato leggersi: In tal modo risulta violato quell'obbligo all'assistenza morale e
materiale posto alla base del vincolo matrimoniale, nonché alla collaborazione nell'interesse della
famiglia, essendosi lo completamente disinteressato della coniuge oramai da Parte_1
diversi anni).
Appare evidente, pertanto, come nel giugno del 2021 il matrimonio fosse già
irrimediabilmente compromesso e la convivenza tra le parti già divenuta intollerabile.
Ne deriva, quindi, che l'abbandono della casa familiare non può essere stato la causa del fallimento del matrimonio.
Ciò posto, in corso di causa non sono emerse circostanze idonee a fondare una pronuncia di addebito (si ricorda che l'istruttoria richiesta dalla per come formulata, non CP_1
avrebbe potuto condurre alla prova dell'esclusiva riferibilità del fallimento del matrimonio pagina 7 di 11 alle condotte del marito, ed è stata quindi dichiarata inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione sull'addebito).
Pertanto, considerato che non sono stati prospettati dalla resistente contegni dello , Parte_1
violativi dei doveri nascenti dal matrimonio, cui causalmente poter ricondurre, in via esclusiva o quantomeno prevalente, la crisi coniugale e ritenuto che alcun rilievo possono assumere le condotte tenute dal ricorrente quando la crisi coniugale era ormai già in atto, la domanda di addebito avanzata da parte resistente non può che essere rigettata.
Assegnazione casa coniugale
Nulla deve disporsi in riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da parte ricorrente.
, difatti, sin dalle memorie istruttorie, non ha reiterato la relativa richiesta Parte_1
che, pertanto, deve ritenersi implicitamente rinunciata (anche considerato che lo stesso ha lasciato la ex casa coniugale ormai da anni, e la resistente ha locato l'immobile).
In ogni caso la domanda, in assenza di collocamento di figli minori e/o di convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire
l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.; n. 11696 del 2011; n. 11630 del
2001;n. 6706 del 2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, quindi la domanda di assegnazione non avrebbe potuto che essere rigettata.
Mantenimento per la moglie
Quanto alla richiesta di mantenimento della moglie, la domanda di può Controparte_1
essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
pagina 8 di 11 Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni reddituali dello , risulta un reddito Parte_1
complessivo lordo annuo, nel 2023 (v. Persone fisiche 2024, in atti), pari a 13.923,00 euro.
Il ricorrente, tuttavia, non ha puntualmente adempiuto all'ordine del Giudice di versare in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto e carte di credito degli ultimi due anni (è stato del tutto omesso il deposito degli estratti conto degli ultimi due anni),
conseguentemente rendendo impossibile qualsivoglia valutazione sulle attuali condizioni patrimoniali del ricorrente.
Tale comportamento processuale dello dovrà, quindi, essere valutato ai sensi Parte_1
dell'art. 116 c.p.c.
è proprietaria sia di terreni che di fabbricati, alcuni dei quali concessi in Controparte_1
locazione (v. quadro B redditi dei fabbricati di cui al 730/2024 ); dalle dichiarazioni reddituali di parte resistente risulta, quindi, la percezione di un reddito complessivo lordo annuo pari a
9.811,00 da ricondursi in via pressoché esclusiva al reddito da fabbricati.
Nella situazione sopra descritta, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di udienza presidenziale (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni : Durante la Parte_1
stagione invernale sono costretto ad arrangiarmi per poter far fronte alle scadenze delle rate di sei
mutui oltre all'ulteriori rateizzazioni per il mancato versamento di canoni concessori, mancato
pagamento di contributi ai dipendenti e tassa rifiuti per un totale di circa € 8.000 mensili), che ha riferito di sostenere esborsi mensili, a vario titolo, del tutto incompatibili con le dichiarazioni reddituali in atti, valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale del pagina 9 di 11 ricorrente che non ha ottemperato all'ordine del Giudice di versare in atti gli estratti di conto corrente, circostanza che non può che far presumere una capacità economica superiore rispetto a quella emergente dalla documentazione depositata in giudizio, considerati i redditi percepiti dalla a titolo di canoni di locazione e l'assenza di costi abitativi a suo CP_1
carico (mutui/affitto), ritenuto che, attesa l'età della resistente (65 anni), non sia alla stessa imputabile il mancato reperimento di un'occupazione, valutata la durata del matrimonio
(oltre 40 anni), e ritenuto che la non abbia possibilità di godere, sulla base dei CP_1
propri redditi, di un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, il
Collegio ritiene equo confermare a carico di l'assegno di mantenimento per Parte_1
la moglie nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero euro 400,00 mensili (come già rivalutati).
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Fondi (LT), in data 15.12.1980
(matrimonio trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune alla parte II, serie A, atto n. 127, dell'anno 1980);
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da CP_1
;
[...]
dispone in ordine alla domanda di assegnazione della ex casa coniugale avanzata da CP_4
, attesa l'implicita rinuncia alla domanda;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT,
indice FOI;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 10 di 11 ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 11.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 301 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lauretta Corso Lanci, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Pettino, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Conclude riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio
che di seguito si riportano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, in considerazione di tutto quanto
esposto, voglia: 1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 pagina 1 di 11 ; 2)Ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento, o, in subordine, confermare l'importo CP_1
stabilito nei provvedimenti presidenziali, quantificato in Euro 400,00 mensili. Con vittoria di spese e
compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge".
Per parte resistente: insta affinché il Tribunale di Latina: - rimetta la causa in istruttoria al fine
dell'espletamento di tutte le richieste così come avanzate nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c.; -
pronunci all'esito separazione con addebito al marito previa conferma dei provvedimenti urgenti come
richiesti e specificamente: a) stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. in Parte_1
favore della moglie, quantomeno di Euro 2.500/00 mensili;
b) nulla disporsi in ordine all'assegnazione
della casa coniugale. Vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con riscorso depositato in data 20.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti e di
[...]
assegnare al marito la ex casa coniugale, senza nulla prevedere a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in Fondi, in data 15.12.1980; dal matrimonio era nata una figlia,
(18.5.1981), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la vita coniugale si era Per_1
svolta normalmente per anni, caratterizzata comunque da contrasti derivanti da una profonda diversità
di carattere delle parti;
già nel 1998 i coniugi avevano chiesto al Tribunale di Latina di dichiarare la separazione consensuale ma avevano poi deciso di abbandonare il giudizio;
i contrasti tra le parti, nonostante la rinuncia al giudizio di separazione, non erano stati superati e ormai da anni i coniugi conducevano vite autonome senza alcun rispetto dei doveri coniugali;
a causa dei continui litigi lo , da alcuni mesi, si era trasferito presso Parte_1
l'abitazione della sorella mentre la aveva lasciato la casa coniugale CP_2 CP_1
trasferendosi in Fondi in un'abitazione messa a sua disposizione a titolo gratuito da CP_3
la era titolare di beni immobili, uno dei quali (sito in Fondi Via degli
[...] CP_1
Ausoni) stava ristrutturando per realizzarvi due appartamenti e percepiva canoni di affitto pagina 2 di 11 per un'abitazione sottostante la casa coniugale (per Euro 400,00 mensili) e per un'ulteriore abitazione sita in Fondi Via del Faggiano (che gestiva per conto del fratello, trattenendo il rispettivo canone mensile di Euro 400,00); il ricorrente era gravato da numerose rate mensili,
per circa 7.000,00 euro, derivanti dai debiti contratti con banche e società finanziarie onde poter ripristinare l'attività turistico ricettiva dallo stesso avviata nel 1985; il ricorrente, difatti,
su terreno demaniale sito in Fondi Via Guado III, adiacente l'abitazione familiare, ed esteso per circa un ettaro, aveva avviato un'attività turistico ricettiva per campeggio denominato
"Orange" allo stesso intestata ma a causa della irregolarità turistico amministrativa in data 2011 il
campeggio "Orange" era stato sequestrato e chiuso dall'Autorità Giudiziaria e solo nel 2015 il
ricorrente aveva potuto riaprire l'attività avendo ottenuto dal Comune di Fondi la concessione del
terreno di uso civico per un canone annuo di Euro 20.000,00, ed una ulteriore concessione di parte di
spiaggia sul litorale di Fondi, rilasciata dal Comune nel 2017, dove aveva realizzato uno stabilimento
balneare; nel corso della vita coniugale il ricorrente con i proventi della propria attività aveva mantenuto decorosamente la famiglia, riuscendo a costruire sempre sul terreno di usi civico la casa
coniugale estesa per circa.mq.150 oltre a costruire una ulteriore struttura adiacente la propria
abitazione, abitata attualmente dalla figlia ed a ristrutturare ulteriore casa sottostante la sua Per_1
abitazione.
aderiva alla domanda di separazione e ne chiedeva l'addebito al marito;
Controparte_1
domandava altresì il rigetto della domanda di assegnazione della ex casa coniugale avanzata dallo e di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento dell'importo di Parte_1
Euro 2.500/00 mensili.
A fondamento delle proprie domande, parte resistente assumeva che: la crisi coniugale era conseguita ai continui contrasti insorti sulla gestione dell'impresa familiare;
pur se formalmente intestata al marito, la resistente aveva investito i risparmi personali, oltre alla propria forza lavorativa, nell'attività turistico-ricettiva di campeggio, stabilimento balneare e di ristorazione;
difatti in accordo con il coniuge la aveva rinunciato all'impiego alle CP_1
dipendenze di un centro meccanografico concentrandosi esclusivamente sulla conduzione
dell'impresa sopra specificata; lo , tuttavia, nell'ultimo periodo, aveva iniziato ad Parte_1
pagina 3 di 11 escludere la ricorrente dal partecipare attivamente alla conduzione dell'impresa, privandola del minimo
sostegno economico, tanto da impedire alla stessa di vivere dignitosamente; nel giugno 2021 il ricorrente aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione della sorella, senza
fornire alcuna valida giustificazione, violando l'obbligo alla coabitazione;
a seguito dell'allontanamento del marito la aveva scoperto che il resistente aveva dissipato tutti CP_1
i proventi derivanti dall'attività di impresa, e pertanto la stessa aveva prestato garanzia a favore del
Comune di Fondi per evitare il ritiro delle licenze necessarie per la conduzione dell'impresa familiare;
l'attività turistico-ricettiva di campeggio, stabilimento balneare e di ristorazione era estremamente redditizia;
la resistente non godeva di una florida posizione economica ed essendo stata privata di ogni sostegno economico da parte del marito, si era vista costretta a lasciare
la casa coniugale per concederla in locazione a terzi, mentre l'appartamento sottostante era occupato dalla figlia unitamente al di lei nucleo familiare;
il canone di locazione per l'immobile di
Fondi, via del Fagiano, di proprietà del fratello della resistente, veniva regolarmente rimesso dalla stessa al fratello;
la proprietà sita in Fondi, via degli Ausoni, (donata alla resistente con atto del 2001) era un immobile, non abitabile e fatiscente e la ristrutturazione dello stesso veniva sovvenzionata (con anticipazioni da restituire in futuro) da Persona_2
, madrina di battesimo della resistente, non potendo quest'ultima sostenerne gli
[...]
oneri; , considerata l'età (anni 62), non era in grado di svolgere altra attività Controparte_1
lavorativa, al di fuori di quella che ha sempre esercitato insieme al marito.
Con ordinanza del 10.11.2024, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti
rispettivamente allegati, rilevato come l'unica figlia delle parti sia maggiorenne ed autonoma
economicamente che, pertanto, l'assenza di prole ancora dipendente economicamente precludeva
l'assegnazione della ex casa coniugale chiesta dal ricorrente;
che, quanto all'assegno per € 2.500,00
chiesto dalla moglie, il ricorrente sosteneva di far fronte ad esborsi mensili pari a circa € 8.000 mensili a
fronte dei mutui contratti e dei rimborsi rateali di imposte e contributi non versati, per un totale di €
96.000,00 annui;
che a tenore degli atti allegati, tale esborso mensile si limitava, peraltro, ad € 1.900,00
circa; che, in ogni caso, a fronte di un tale rilevante esborso mensile, non appariva verosimile il reddito
pagina 4 di 11 complessivo dichiarato per il 2020 dal ricorrente e pari ad € 19.255,00 annui, al lordo delle imposte;
che, quanto alla posizione della coniuge richiedente, la stessa aveva ammesso di essere proprietaria di
tre appartamenti, di cui due locati per un ricavo mensile complessivo di € 900,00, oltre ad un immobile
in corso di ristrutturazione grazie ai denari elargitile dalla madrina con cui conviveva;
che, altresì, in
memoria di costituzione la resistente ammetteva di aver avuto, per la stagione estiva 2022, la gestione
del chiosco-bar annesso allo stabilimento balneare di cui era titolare il ricorrente, ricavandone i relativi
profitti di cui si ignora, peraltro, la consistenza non avendo la resistente depositato alcuna
dichiarazione sostitutiva, alla pari, peraltro, del ricorrente;
allo stato degli attuali e sommari
accertamenti, la situazione economica di entrambe le parti, risultava, comunque, la deteriore situazione
economica della resistente che, nell'esigenza di assicurare al coniuge economicamente più debole un
tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di convivenza matrimoniale e nell'assenza di
colpevole inerzia in danno della resistente nell'attivarsi ai fini dell'esercizio di un'attività economica,
giustificava il riconoscimento in favore della resistente di un assegno, determinato nella misura di cui
in dispositivo, in via provvisoria ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rigettava la richiesta di assegnazione della ex casa coniugale avanzata dal ricorrente, poneva a carico del marito l'assegno di mantenimento in favore della moglie di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento e rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione. Quindi, rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
Rimessione della causa in istruttoria
La richiesta avanzata da parte resistente di ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate
nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c. in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, con
conseguente revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 29 novembre 2023, e rimessione della causa istruttoria, non può trovare accoglimento essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
pagina 5 di 11 pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. (“sussistono le condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire
meno dell'affectio coniugalis” tra le tante, Cass. n°3356.2007; Cass. n°6970.2003).
richiesta di addebito
La domanda di addebito spiegata dalla resistente non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito esposto.
Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò ne deriva che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia pagina 6 di 11 stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Lo , sin dal ricorso introduttivo, ha dedotto che i coniugi, a causa di incompatibilità Parte_1
caratteriali, conducessero già da anni vite separate (v. ricorso sub. pag. 4, ove è dato leggersi:
Dopo la ripresa della convivenza in un primo tempo tranquilla, sono riemersi i profondi contrasti che
avevano già indotto i coniugi a chiedere la separazione, tanto che da anni entrambi conducono vita
autonoma, senza alcun rispetto dei doveri coniugali).
Anche dalle generiche deduzioni della risulta che la crisi coniugale era già in corso CP_1
al momento dell'abbandono del tetto coniugale, da parte dello , nel giugno 2021. Parte_1
La stessa resistente, difatti, ha prospettato l'esistenza di continui e risalenti contrasti tra i coniugi derivanti dalla diversità d'opinioni sulla gestione dell'impresa familiare (v. memoria difensiva D'Angelis sub. pag. 3, ove è dato leggersi: Controparte ascrive alla profonda diversità
caratteriale dei coniugi la causa della rottura del vincolo matrimoniale. In verità, l'unione, un tempo di
reciproca soddisfazione, si è deteriorata a causa del comportamento prevaricatore del marito, causata in
particolare, da continui contrasti insorti sulla gestione dell'impresa familiare) oltre ad un crescente disinteresse del marito nei confronti della vita coniugale (v. memoria difensiva CP_1
sub. pag. 5, ove è dato leggersi: In tal modo risulta violato quell'obbligo all'assistenza morale e
materiale posto alla base del vincolo matrimoniale, nonché alla collaborazione nell'interesse della
famiglia, essendosi lo completamente disinteressato della coniuge oramai da Parte_1
diversi anni).
Appare evidente, pertanto, come nel giugno del 2021 il matrimonio fosse già
irrimediabilmente compromesso e la convivenza tra le parti già divenuta intollerabile.
Ne deriva, quindi, che l'abbandono della casa familiare non può essere stato la causa del fallimento del matrimonio.
Ciò posto, in corso di causa non sono emerse circostanze idonee a fondare una pronuncia di addebito (si ricorda che l'istruttoria richiesta dalla per come formulata, non CP_1
avrebbe potuto condurre alla prova dell'esclusiva riferibilità del fallimento del matrimonio pagina 7 di 11 alle condotte del marito, ed è stata quindi dichiarata inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione sull'addebito).
Pertanto, considerato che non sono stati prospettati dalla resistente contegni dello , Parte_1
violativi dei doveri nascenti dal matrimonio, cui causalmente poter ricondurre, in via esclusiva o quantomeno prevalente, la crisi coniugale e ritenuto che alcun rilievo possono assumere le condotte tenute dal ricorrente quando la crisi coniugale era ormai già in atto, la domanda di addebito avanzata da parte resistente non può che essere rigettata.
Assegnazione casa coniugale
Nulla deve disporsi in riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da parte ricorrente.
, difatti, sin dalle memorie istruttorie, non ha reiterato la relativa richiesta Parte_1
che, pertanto, deve ritenersi implicitamente rinunciata (anche considerato che lo stesso ha lasciato la ex casa coniugale ormai da anni, e la resistente ha locato l'immobile).
In ogni caso la domanda, in assenza di collocamento di figli minori e/o di convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire
l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.; n. 11696 del 2011; n. 11630 del
2001;n. 6706 del 2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, quindi la domanda di assegnazione non avrebbe potuto che essere rigettata.
Mantenimento per la moglie
Quanto alla richiesta di mantenimento della moglie, la domanda di può Controparte_1
essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
pagina 8 di 11 Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
Nel caso di specie dalle dichiarazioni reddituali dello , risulta un reddito Parte_1
complessivo lordo annuo, nel 2023 (v. Persone fisiche 2024, in atti), pari a 13.923,00 euro.
Il ricorrente, tuttavia, non ha puntualmente adempiuto all'ordine del Giudice di versare in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto e carte di credito degli ultimi due anni (è stato del tutto omesso il deposito degli estratti conto degli ultimi due anni),
conseguentemente rendendo impossibile qualsivoglia valutazione sulle attuali condizioni patrimoniali del ricorrente.
Tale comportamento processuale dello dovrà, quindi, essere valutato ai sensi Parte_1
dell'art. 116 c.p.c.
è proprietaria sia di terreni che di fabbricati, alcuni dei quali concessi in Controparte_1
locazione (v. quadro B redditi dei fabbricati di cui al 730/2024 ); dalle dichiarazioni reddituali di parte resistente risulta, quindi, la percezione di un reddito complessivo lordo annuo pari a
9.811,00 da ricondursi in via pressoché esclusiva al reddito da fabbricati.
Nella situazione sopra descritta, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di udienza presidenziale (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni : Durante la Parte_1
stagione invernale sono costretto ad arrangiarmi per poter far fronte alle scadenze delle rate di sei
mutui oltre all'ulteriori rateizzazioni per il mancato versamento di canoni concessori, mancato
pagamento di contributi ai dipendenti e tassa rifiuti per un totale di circa € 8.000 mensili), che ha riferito di sostenere esborsi mensili, a vario titolo, del tutto incompatibili con le dichiarazioni reddituali in atti, valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il comportamento processuale del pagina 9 di 11 ricorrente che non ha ottemperato all'ordine del Giudice di versare in atti gli estratti di conto corrente, circostanza che non può che far presumere una capacità economica superiore rispetto a quella emergente dalla documentazione depositata in giudizio, considerati i redditi percepiti dalla a titolo di canoni di locazione e l'assenza di costi abitativi a suo CP_1
carico (mutui/affitto), ritenuto che, attesa l'età della resistente (65 anni), non sia alla stessa imputabile il mancato reperimento di un'occupazione, valutata la durata del matrimonio
(oltre 40 anni), e ritenuto che la non abbia possibilità di godere, sulla base dei CP_1
propri redditi, di un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, il
Collegio ritiene equo confermare a carico di l'assegno di mantenimento per Parte_1
la moglie nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero euro 400,00 mensili (come già rivalutati).
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Fondi (LT), in data 15.12.1980
(matrimonio trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune alla parte II, serie A, atto n. 127, dell'anno 1980);
RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da CP_1
;
[...]
dispone in ordine alla domanda di assegnazione della ex casa coniugale avanzata da CP_4
, attesa l'implicita rinuncia alla domanda;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT,
indice FOI;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 10 di 11 ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 11.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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