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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 298/2021 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA: , con sede legale in Conegliano (TV) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Alfieri n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante e Controparte_1
per essa, quale mandataria in virtù di procura speciale per notar di Pordenone Persona_1
del 5.11.2018 (rep. n. 299772), (C.F. e P. IVA: Parte_2
), con sede legale in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea nn. 6a-6b, in P.IVA_2
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Deosdedio Litterio (C.F.: ) per procura speciale allegata all'atto di appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Ariano Irpino (AV) alla Via Parzanese n. 70, in persona del l.r.p.t. , E CP_3
(C.F.: ) in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._2
Angelo Barrasso (C.F: ) e dall'Avv. Guido Barrasso (C.F: C.F._3
) per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._4
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1932/2020 del Tribunale di Benevento.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 CP_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1403/2017, emesso dal Tribunale di Benevento su istanza della con cui era stato loro ingiunto, Controparte_4
in via solidale, rispettivamente nella qualità di debitrice principale e di fideiussore, il pagamento della somma di € 85.656,91, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 205/10204,
oltre interessi convenzionali dal 17.3.2017 al soddisfo e spese di procedura monitoria.
Gli opponenti deducevano che il rapporto di conto corrente n. 205/10204 e quello di apertura di credito n. 10390 del 26.11.2008 erano nulli ex art. 117 T.U.B. siccome non sottoscritti dalla CP_4
e, nel merito, la non debenza dell'importo ingiunto, in quanto frutto di: interessi ultralegali non dovuti;
commissioni e accessori non pattuiti;
anatocismo illegittimo per violazione della delibera
C.I.C.R. del 9.2.2000; convenzione di interessi usurari;
antergazione delle valute sfavorevoli e postergazione delle valute favorevoli;
commissione di massimo scoperto non pattuita e, comunque,
indeterminata.
Eccepivano, inoltre, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della per CP_4
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, nonché, con riferimento alle fideiussioni rilasciate da a garanzia dell'apertura di credito, la mala fede dell'istituto di credito CP_3
“nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato agli impugnati rapporti, nell'applicazione di spese e di interessi applicati al contratto di conto corrente”, nonché la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per avere l'istituto concesso credito alla società garantita senza alcuna valutazione di merito creditizio, facendo affidamento esclusivamente sulla responsabilità patrimoniale del fideiussore.
Concludevano, pertanto, per la revoca del monitorio, la rettifica del saldo di cui al c/c n. 205/10204
attraverso c.t.u. e la declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate da e la CP_3
conseguente liberazione di quest'ultimo dal debito della garantita, nonché di accertare l'illegittimità
della segnalazione della alla Centrale Rischi con relativo Controparte_2
ordine di cancellazione, da sanzionare ex art. 614-bis c.p.c. in caso di inosservanza, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi nella misura di giustizia. Vinte le spese da distrarsi.
La convenuta, costituendosi, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la nullità della citazione per vizi della editio
actionis; nel merito, l'inammissibilità della domanda di accertamento di nullità delle clausole contrattuali e di rideterminazione del saldo per genericità delle contestazioni;
l'infondatezza delle avverse difese, avendo pattuito in forma scritta tutte le condizioni economiche;
la correttezza di spese, commissioni, valute ed accessori applicati in ossequio alle predette condizioni contrattuali;
l'infondatezza della difesa attorea sull'usura originaria, in quanto il T.E.G. relativo al primo trimestre successivo all'accensione del c/c era inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento;
il rispetto della forma scritta ex art. 117 T.U.B. nella stipulazione dei contratti di conto corrente e dei principi generali di correttezza e buona fede, quanto alla segnalazione della correntista alla
Centrale Rischi, trattandosi di un obbligo previsto ex lege in capo alla nel caso di CP_4
inadempimento del cliente all'obbligo di rimborso per operazioni di finanziamento superiori ad €
30.000,00.
Infine, quanto alla garanzia fideiussoria, la deduceva di aver correttamente rilevato all'epoca CP_4 della sottoscrizione del contratto le condizioni patrimoniali della garantita ed eccepiva, in ogni caso,
l'inammissibilità delle contestazioni del garante, vertendosi in ipotesi di contratti autonomi di garanzia in virtù dei quali sussiste l'obbligo di pagare a semplice richiesta quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi e spese, risultando preclusa ogni eccezione nel merito del rapporto.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 47.650,32, conclusa con esito negativo la mediazione ed assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria gli opponenti deducevano la nullità delle fideiussioni prestate da , trattandosi di modelli predisposti dalla Banca secondo lo schema ABI del CP_3
2002, censurato dalla Banca d'Italia e dall' per violazione della disciplina antitrust di cui CP_5
all'art. 2, comma 2, L. 287/1990.
Depositate le memorie istruttorie, costituitasi e per essa, quale mandataria, Parte_1
in sostituzione della Parte_2 Controparte_6
in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB pubblicata in G.U. n. 130 dell'8.11.2018,
[...]
veniva disposta c.t.u. contabile per la ricostruzione del saldo di cui al rapporto di conto corrente n.
ordinario n. 205 10204-5 e del conto anticipi n. 10390.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata al 15.12.2020 per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1932 pubblicata il 31.12.2020 il Tribunale di Benevento revocava il decreto ingiuntivo n. 1403/2017; rideterminava il saldo passivo a debito della correntista nella misura di €
66.033,51; condannava al pagamento del suddetto importo, Controparte_2
oltre interessi al tasso legale dal 17.3.2017; dichiarava inefficace e nulla la fideiussione prestata da
; compensava le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle CP_3 parti, in solido tra loro.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che: il contratto di conto corrente doveva ritenersi validamente stipulato, recando la firma del legale rappresentante della società correntista e l'espressa dichiarazione della ricezione della documentazione completa attinente al rapporto;
erano pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto l'ausiliario, non contestate dalle parti, il quale aveva ricostruito il rapporto, espungendo la c.m.s., non essendo stato indicato il criterio di calcolo, e tutte le altre commissioni, siccome non previste nel contratto, e rideterminato il saldo passivo nella somma di € 66.033,51; la fideiussione sottoscritta da era nulla, siccome riportava le CP_3
clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.; le spese andavano compensate in ragione dell'esito del giudizio.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 19.1.2021 ed iscritto a ruolo il 20.1.2021 Parte_1
e per essa, quale mandataria, proponeva gravame avverso la Parte_2
suddetta pronuncia, affidandolo a quattro motivi attinenti: 1) all'incompetenza funzionale del
Tribunale di Benevento a pronunciarsi sulla nullità delle fideiussioni;
2) all'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e delle fideiussioni omnibus in atti;
3) alla dichiarazione di nullità totale delle fideiussioni;
4) alla violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., stante la condanna al pagamento degli interessi legali in luogo di quelli convenzionali.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'incompetenza
funzionale della sezione ordinaria del Tribunale di Benevento in relazione alla dichiarazione di
nullità delle fideiussioni omnibus prestate dal sig. in favore della sezione CP_3
specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, come stabilito dall'art. 4 comma 1-ter
del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; Nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello,
accogliere la domanda attorea e per l'effetto, riqualificare le garanzie prestate dal sig. CP_3 contratti autonomi di garanzia;
conseguentemente, rigettare la richiesta di nullità delle
[...]
fideiussioni c.d omnibus in quanto inammissibile;
In via subordinata, in accoglimento del terzo
motivo, dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate dal sig. ; In CP_3
accoglimento del quarto motivo, condannare gli appellati al pagamento degli interessi al tasso
convenzionale dalla data del 17.03.2017. Vinte le spese e compensi di avvocato, per entrambi i
gradi di giudizio.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano, in via preliminare, di dichiarare il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, e. nel merito, di rigettarlo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 5.5.2021, la causa veniva rinviata al 7.6.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Differito l'incombente, per esigenze di ruolo, all'11.12.2024, a quest'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350
c.p.c., le attività svolte alla prima udienza del 5.5.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter
c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva esaminato la questione della validità della fideiussione sottoscritta da . CP_3
Ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di essere competente a deciderla, malgrado fosse stata eccepita l'incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, in virtù della disposizione di cui all'art. 4, comma1-ter, L. 168/2003, che stabilisce la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa relativamente alle controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), che sono quelle individuate dall'art. 33,
comma 2, L. 287/1990 e quelle concernenti la violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea.
La doglianza è infondata, dovendosi dare seguito al principio giurisprudenziale, affermato da ultimo da Cass. civ., sez. III, ord. 13.11.2024, n. 29292, secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. Ebbene, poiché nel caso che ci occupa nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. non è stata spiegata domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust –
evenienza, questa, che avrebbe obbligato il giudice a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, in presenza delle relative condizioni (v. Cass. n. 35661/2022) - il primo giudice era competente a pronunciarsi in via incidentale.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di prime cure qualificato le garanzie rilasciate da come contratti autonomi, CP_3
malgrado esse mirassero a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico collegato alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale attraverso la clausola “a prima richiesta”, la quale obbligava a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto dovutole CP_4
per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, e quella dell'art. 6, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restavano integri fino a totale estinzione del suo credito verso il debitore, senza che essa fosse tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intendeva derogato.
Secondo l'appellante, l'autonomia della garanzia determinava il rigetto dell'eccezione di nullità
della fideiussione, siccome conforme allo schema di contratto predisposto dall' ed oggetto di CP_7
censura da parte della Banca d'Italia.
Ritiene il Collegio che l'asserita autonomia della garanzia prestata non sia condivisibile. Invero,
poiché essa postula non solo che il garante debba pagare a semplice richiesta, ma anche che gli sia precluso opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, e tanto in deroga alla regola di accessorietà della garanzia fideiussoria posta dall'art. 1945 c.c., nel caso di specie -
contrariamente a quanto assume la banca appellante - non era contemplata alcuna clausola volta ad escludere la possibilità per il garante di far valere le eccezioni del debitore non solo nella fase di adempimento, ma anche in un secondo momento (ad esempio, in sede di ripetizione), attribuendo carattere assoluto al divieto. Ebbene, poiché l'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta è
astrattamente compatibile sia con una garanzia con caratteristiche di accessorietà (assumendo una valenza meramente processuale e risolvendosi in una clausola di solve et repete, ai sensi dell'art. 1462 c.c.) e sia con una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, la mera presenza della clausola che impegna il garante a pagare a semplice richiesta scritta non è sufficiente a far ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia (v. Cass. civ., sez. III, 28.2.2007, n. 4661).
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto, in via subordinata all'accoglimento del secondo motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2 L. 287/1990, per avere il primo giudice dichiarato la totale nullità delle schede fideiussorie, in luogo di quella delle sole clausole contrattuali riproduttive dello schema ABI. A tal fine ha richiamato il principio espresso da Cass.
24044/2019, alla stregua del quale la nullità di singole clausole si estende all'intero contratto solo quando l'interessato dimostri la natura essenziale di tali clausole, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto affetta da nullità, con conseguente onere del fideiussore di provare “non solo che la banca non avrebbe accettato una
fideiussione priva delle clausole contrarie alla disciplina Antitrust, ma soprattutto che il medesimo
fideiussore non avrebbe sottoscritto la fideiussione, se fosse stata privata delle clausole relative
alla reviviscenza della garanzia, alla deroga dell'art. 1957 c.c. ed alla sopravvivenza della
fideiussione. Tali clausole sono difatti entrambe sfavorevoli al fideiussore ed è difficile immaginare
che un fideiussore possa sostenere (e provare) che non avrebbe voluto la conclusione del negozio
senza tali condizioni, a sé svantaggiose. Il fideiussore, inoltre, per ottenere la completa nullità del
negozio dovrebbe dimostrare che le clausole colpite da nullità non possano esistere
autonomamente, risultando in una correlazione inscindibile con il resto del contratto” (v. atto di appello pag. 19).
Il motivo, per come formulato, è inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'appellante non ha indicato il vantaggio che avrebbe conseguito dalla declaratoria di nullità parziale, in luogo di quella totale.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado assumendo la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., in quanto il Tribunale aveva riconosciuto sulla minor somma di
€ 66.033,51, accertata quale saldo negativo per la correntista, non gli interessi convenzionali,
regolarmente pattuiti e riconosciuti dal c.t.u., ma quelli legali.
La doglianza è fondata.
L'art. 9 delle condizioni generali del contratto di conto corrente prevede, al comma 2, che “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Conseguentemente, la sentenza va riformata riconoscendo, in favore dell'appellante, gli interessi convenzionali come convenuti in contratto sulla somma riconosciuta dovuta dalla correntista.
§ 5. Le spese di lite.
La riforma della pronuncia di primo grado, pur comportando, in linea di principio, un nuovo regolamento delle spese di lite, induce alla loro compensazione integrale per il doppio grado di giudizio: invero, posto che la debitrice principale ed il suo fideiussore si sono avvalsi del medesimo difensore, ricorre la soccombenza reciproca delle parti atteso che, da un lato, è stata accertata la debenza di una somma minore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, su cui decorrono gli interessi convenzionali, con la statuizione di condanna a carico della sola ex correntista, dall'altro, è
stata accolta la domanda di nullità della fideiussione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 3. della pronuncia impugnata,
condanna al pagamento degli interessi convenzionali sulla Controparte_2
somma di € 66.033,51 a far data dal 17.3.2017, immutato il resto;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 298/2021 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA: , con sede legale in Conegliano (TV) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Alfieri n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante e Controparte_1
per essa, quale mandataria in virtù di procura speciale per notar di Pordenone Persona_1
del 5.11.2018 (rep. n. 299772), (C.F. e P. IVA: Parte_2
), con sede legale in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea nn. 6a-6b, in P.IVA_2
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Deosdedio Litterio (C.F.: ) per procura speciale allegata all'atto di appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Ariano Irpino (AV) alla Via Parzanese n. 70, in persona del l.r.p.t. , E CP_3
(C.F.: ) in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._2
Angelo Barrasso (C.F: ) e dall'Avv. Guido Barrasso (C.F: C.F._3
) per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._4
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1932/2020 del Tribunale di Benevento.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 CP_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1403/2017, emesso dal Tribunale di Benevento su istanza della con cui era stato loro ingiunto, Controparte_4
in via solidale, rispettivamente nella qualità di debitrice principale e di fideiussore, il pagamento della somma di € 85.656,91, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 205/10204,
oltre interessi convenzionali dal 17.3.2017 al soddisfo e spese di procedura monitoria.
Gli opponenti deducevano che il rapporto di conto corrente n. 205/10204 e quello di apertura di credito n. 10390 del 26.11.2008 erano nulli ex art. 117 T.U.B. siccome non sottoscritti dalla CP_4
e, nel merito, la non debenza dell'importo ingiunto, in quanto frutto di: interessi ultralegali non dovuti;
commissioni e accessori non pattuiti;
anatocismo illegittimo per violazione della delibera
C.I.C.R. del 9.2.2000; convenzione di interessi usurari;
antergazione delle valute sfavorevoli e postergazione delle valute favorevoli;
commissione di massimo scoperto non pattuita e, comunque,
indeterminata.
Eccepivano, inoltre, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della per CP_4
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, nonché, con riferimento alle fideiussioni rilasciate da a garanzia dell'apertura di credito, la mala fede dell'istituto di credito CP_3
“nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato agli impugnati rapporti, nell'applicazione di spese e di interessi applicati al contratto di conto corrente”, nonché la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per avere l'istituto concesso credito alla società garantita senza alcuna valutazione di merito creditizio, facendo affidamento esclusivamente sulla responsabilità patrimoniale del fideiussore.
Concludevano, pertanto, per la revoca del monitorio, la rettifica del saldo di cui al c/c n. 205/10204
attraverso c.t.u. e la declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate da e la CP_3
conseguente liberazione di quest'ultimo dal debito della garantita, nonché di accertare l'illegittimità
della segnalazione della alla Centrale Rischi con relativo Controparte_2
ordine di cancellazione, da sanzionare ex art. 614-bis c.p.c. in caso di inosservanza, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi nella misura di giustizia. Vinte le spese da distrarsi.
La convenuta, costituendosi, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la nullità della citazione per vizi della editio
actionis; nel merito, l'inammissibilità della domanda di accertamento di nullità delle clausole contrattuali e di rideterminazione del saldo per genericità delle contestazioni;
l'infondatezza delle avverse difese, avendo pattuito in forma scritta tutte le condizioni economiche;
la correttezza di spese, commissioni, valute ed accessori applicati in ossequio alle predette condizioni contrattuali;
l'infondatezza della difesa attorea sull'usura originaria, in quanto il T.E.G. relativo al primo trimestre successivo all'accensione del c/c era inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento;
il rispetto della forma scritta ex art. 117 T.U.B. nella stipulazione dei contratti di conto corrente e dei principi generali di correttezza e buona fede, quanto alla segnalazione della correntista alla
Centrale Rischi, trattandosi di un obbligo previsto ex lege in capo alla nel caso di CP_4
inadempimento del cliente all'obbligo di rimborso per operazioni di finanziamento superiori ad €
30.000,00.
Infine, quanto alla garanzia fideiussoria, la deduceva di aver correttamente rilevato all'epoca CP_4 della sottoscrizione del contratto le condizioni patrimoniali della garantita ed eccepiva, in ogni caso,
l'inammissibilità delle contestazioni del garante, vertendosi in ipotesi di contratti autonomi di garanzia in virtù dei quali sussiste l'obbligo di pagare a semplice richiesta quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi e spese, risultando preclusa ogni eccezione nel merito del rapporto.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 47.650,32, conclusa con esito negativo la mediazione ed assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria gli opponenti deducevano la nullità delle fideiussioni prestate da , trattandosi di modelli predisposti dalla Banca secondo lo schema ABI del CP_3
2002, censurato dalla Banca d'Italia e dall' per violazione della disciplina antitrust di cui CP_5
all'art. 2, comma 2, L. 287/1990.
Depositate le memorie istruttorie, costituitasi e per essa, quale mandataria, Parte_1
in sostituzione della Parte_2 Controparte_6
in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB pubblicata in G.U. n. 130 dell'8.11.2018,
[...]
veniva disposta c.t.u. contabile per la ricostruzione del saldo di cui al rapporto di conto corrente n.
ordinario n. 205 10204-5 e del conto anticipi n. 10390.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata al 15.12.2020 per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1932 pubblicata il 31.12.2020 il Tribunale di Benevento revocava il decreto ingiuntivo n. 1403/2017; rideterminava il saldo passivo a debito della correntista nella misura di €
66.033,51; condannava al pagamento del suddetto importo, Controparte_2
oltre interessi al tasso legale dal 17.3.2017; dichiarava inefficace e nulla la fideiussione prestata da
; compensava le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle CP_3 parti, in solido tra loro.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che: il contratto di conto corrente doveva ritenersi validamente stipulato, recando la firma del legale rappresentante della società correntista e l'espressa dichiarazione della ricezione della documentazione completa attinente al rapporto;
erano pienamente condivisibili le conclusioni cui era giunto l'ausiliario, non contestate dalle parti, il quale aveva ricostruito il rapporto, espungendo la c.m.s., non essendo stato indicato il criterio di calcolo, e tutte le altre commissioni, siccome non previste nel contratto, e rideterminato il saldo passivo nella somma di € 66.033,51; la fideiussione sottoscritta da era nulla, siccome riportava le CP_3
clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.; le spese andavano compensate in ragione dell'esito del giudizio.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato il 19.1.2021 ed iscritto a ruolo il 20.1.2021 Parte_1
e per essa, quale mandataria, proponeva gravame avverso la Parte_2
suddetta pronuncia, affidandolo a quattro motivi attinenti: 1) all'incompetenza funzionale del
Tribunale di Benevento a pronunciarsi sulla nullità delle fideiussioni;
2) all'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e delle fideiussioni omnibus in atti;
3) alla dichiarazione di nullità totale delle fideiussioni;
4) alla violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., stante la condanna al pagamento degli interessi legali in luogo di quelli convenzionali.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'incompetenza
funzionale della sezione ordinaria del Tribunale di Benevento in relazione alla dichiarazione di
nullità delle fideiussioni omnibus prestate dal sig. in favore della sezione CP_3
specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, come stabilito dall'art. 4 comma 1-ter
del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; Nel merito, in accoglimento del secondo motivo di appello,
accogliere la domanda attorea e per l'effetto, riqualificare le garanzie prestate dal sig. CP_3 contratti autonomi di garanzia;
conseguentemente, rigettare la richiesta di nullità delle
[...]
fideiussioni c.d omnibus in quanto inammissibile;
In via subordinata, in accoglimento del terzo
motivo, dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate dal sig. ; In CP_3
accoglimento del quarto motivo, condannare gli appellati al pagamento degli interessi al tasso
convenzionale dalla data del 17.03.2017. Vinte le spese e compensi di avvocato, per entrambi i
gradi di giudizio.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano, in via preliminare, di dichiarare il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, e. nel merito, di rigettarlo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 5.5.2021, la causa veniva rinviata al 7.6.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Differito l'incombente, per esigenze di ruolo, all'11.12.2024, a quest'ultima udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350
c.p.c., le attività svolte alla prima udienza del 5.5.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter
c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva esaminato la questione della validità della fideiussione sottoscritta da . CP_3
Ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di essere competente a deciderla, malgrado fosse stata eccepita l'incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, in virtù della disposizione di cui all'art. 4, comma1-ter, L. 168/2003, che stabilisce la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa relativamente alle controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), che sono quelle individuate dall'art. 33,
comma 2, L. 287/1990 e quelle concernenti la violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea.
La doglianza è infondata, dovendosi dare seguito al principio giurisprudenziale, affermato da ultimo da Cass. civ., sez. III, ord. 13.11.2024, n. 29292, secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. Ebbene, poiché nel caso che ci occupa nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. non è stata spiegata domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust –
evenienza, questa, che avrebbe obbligato il giudice a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, in presenza delle relative condizioni (v. Cass. n. 35661/2022) - il primo giudice era competente a pronunciarsi in via incidentale.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di prime cure qualificato le garanzie rilasciate da come contratti autonomi, CP_3
malgrado esse mirassero a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico collegato alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale attraverso la clausola “a prima richiesta”, la quale obbligava a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto dovutole CP_4
per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, e quella dell'art. 6, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restavano integri fino a totale estinzione del suo credito verso il debitore, senza che essa fosse tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intendeva derogato.
Secondo l'appellante, l'autonomia della garanzia determinava il rigetto dell'eccezione di nullità
della fideiussione, siccome conforme allo schema di contratto predisposto dall' ed oggetto di CP_7
censura da parte della Banca d'Italia.
Ritiene il Collegio che l'asserita autonomia della garanzia prestata non sia condivisibile. Invero,
poiché essa postula non solo che il garante debba pagare a semplice richiesta, ma anche che gli sia precluso opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, e tanto in deroga alla regola di accessorietà della garanzia fideiussoria posta dall'art. 1945 c.c., nel caso di specie -
contrariamente a quanto assume la banca appellante - non era contemplata alcuna clausola volta ad escludere la possibilità per il garante di far valere le eccezioni del debitore non solo nella fase di adempimento, ma anche in un secondo momento (ad esempio, in sede di ripetizione), attribuendo carattere assoluto al divieto. Ebbene, poiché l'obbligo di pagare a semplice richiesta scritta è
astrattamente compatibile sia con una garanzia con caratteristiche di accessorietà (assumendo una valenza meramente processuale e risolvendosi in una clausola di solve et repete, ai sensi dell'art. 1462 c.c.) e sia con una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, la mera presenza della clausola che impegna il garante a pagare a semplice richiesta scritta non è sufficiente a far ritenere sussistente un contratto autonomo di garanzia (v. Cass. civ., sez. III, 28.2.2007, n. 4661).
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto, in via subordinata all'accoglimento del secondo motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2 L. 287/1990, per avere il primo giudice dichiarato la totale nullità delle schede fideiussorie, in luogo di quella delle sole clausole contrattuali riproduttive dello schema ABI. A tal fine ha richiamato il principio espresso da Cass.
24044/2019, alla stregua del quale la nullità di singole clausole si estende all'intero contratto solo quando l'interessato dimostri la natura essenziale di tali clausole, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto affetta da nullità, con conseguente onere del fideiussore di provare “non solo che la banca non avrebbe accettato una
fideiussione priva delle clausole contrarie alla disciplina Antitrust, ma soprattutto che il medesimo
fideiussore non avrebbe sottoscritto la fideiussione, se fosse stata privata delle clausole relative
alla reviviscenza della garanzia, alla deroga dell'art. 1957 c.c. ed alla sopravvivenza della
fideiussione. Tali clausole sono difatti entrambe sfavorevoli al fideiussore ed è difficile immaginare
che un fideiussore possa sostenere (e provare) che non avrebbe voluto la conclusione del negozio
senza tali condizioni, a sé svantaggiose. Il fideiussore, inoltre, per ottenere la completa nullità del
negozio dovrebbe dimostrare che le clausole colpite da nullità non possano esistere
autonomamente, risultando in una correlazione inscindibile con il resto del contratto” (v. atto di appello pag. 19).
Il motivo, per come formulato, è inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'appellante non ha indicato il vantaggio che avrebbe conseguito dalla declaratoria di nullità parziale, in luogo di quella totale.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado assumendo la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., in quanto il Tribunale aveva riconosciuto sulla minor somma di
€ 66.033,51, accertata quale saldo negativo per la correntista, non gli interessi convenzionali,
regolarmente pattuiti e riconosciuti dal c.t.u., ma quelli legali.
La doglianza è fondata.
L'art. 9 delle condizioni generali del contratto di conto corrente prevede, al comma 2, che “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Conseguentemente, la sentenza va riformata riconoscendo, in favore dell'appellante, gli interessi convenzionali come convenuti in contratto sulla somma riconosciuta dovuta dalla correntista.
§ 5. Le spese di lite.
La riforma della pronuncia di primo grado, pur comportando, in linea di principio, un nuovo regolamento delle spese di lite, induce alla loro compensazione integrale per il doppio grado di giudizio: invero, posto che la debitrice principale ed il suo fideiussore si sono avvalsi del medesimo difensore, ricorre la soccombenza reciproca delle parti atteso che, da un lato, è stata accertata la debenza di una somma minore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, su cui decorrono gli interessi convenzionali, con la statuizione di condanna a carico della sola ex correntista, dall'altro, è
stata accolta la domanda di nullità della fideiussione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 3. della pronuncia impugnata,
condanna al pagamento degli interessi convenzionali sulla Controparte_2
somma di € 66.033,51 a far data dal 17.3.2017, immutato il resto;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola