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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2102/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
2639 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 15/10/2019, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Generoso di Biase (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Guido Giardino (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127- ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 2.1.2025 e dall'appellata in data 30.12.2024. Controparte_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, la e il giornalista , Controparte_1 Controparte_2 deducendo che nel libro “Il Casalese – Ascesa di un leader politico di Terra di Lavoro”, nella parte redatta dal convenuto giornalista, alla pag. 79 venivano riportate false notizie concernenti l'attore, ossia “E singolare è anche la storia di , commercialista e portaborse del senatore Parte_1
, la cui firma compare sulla perizia che valuta quasi venti milioni di euro la società Eco4 Per_1
(quella di tanto per intenderci), in procinto di essere venduta al Consorzio Ce4. Perizia Persona_2 per la quale a sarà liquidata una parcella di alcune centinaia di migliaia di euro”, non Pt_1
avendo, questi, mai esercitato tale attività e dunque mai percepito detti compensi.
Aggiungeva, inoltre, che:
- il contenuto di tali affermazioni era gravemente lesivo del decoro, della reputazione e dell'immagine, personale e professionale dell'attore in quanto l'espresso richiamo alla vicenda Eco4 suggestionava il lettore, rappresentandogli un contesto inquietante e … nel quale il avrebbe Pt_1 agito e dal quale avrebbe tratto un beneficio “di alcune centinaia di migliaia di euro”;
- le suddette circostanze erano ingiustamente lesive del diritto all'onore e alla reputazione, valori costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost.
Chiedeva, quindi, che, accertata la natura diffamatoria delle suddette espressioni, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dalla diffamazione e dalla lesione dell'onore, da liquidarsi in via equitativa, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 12,
l. 47/1948, con vittoria di spese ed attribuzione ex art.93 c.p.c.
Si costituivano . CP_1 Parte_2
In via preliminare eccepivano l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, quale forum commissi delicti.
Nel merito, affermavano di aver provveduto, appena ricevuta la notifica della citazione, alla correzione dell'errore nel nome di battesimo del soggetto citato alla pag. 79 del libro, in quanto i fatti narrati erano attribuibili non all'attore , ma al FR , con il quale tuttavia Parte_1 Per_3
l'attore svolgeva attività di commercialista, condividendo di fatto gli incarichi.
Deducevano che nelle contestate pagine non era stata fatta alcuna illazione rispetto alla vicenda Eco4, richiamata al solo scopo di rappresentare un dato fattuale e di evidenziare la presenza dei soliti soggetti di un certo quadro professionale, tanto che nel medesimo paragrafo venivano citate circa trenta persone, di diversi ruoli istituzionali e professionali. Affermavano, dunque, la mancanza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione e l'assenza di qualsivoglia danno a carico dell'attore. Concludevano chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda,con vittoria di spese.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2639, pubblicata il 15.10.2019, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di € 3.972,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
In motivazione deduceva che:
- era infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito;
- la controversia andava decisa secondo l'applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”;
- la domanda appariva infondata in quanto i danni all'onore e alla reputazione lamentati non risultavano provati.
Il giudizio di appello ha interposto appello affidato a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha lamentato un'erronea valutazione della sussistenza dei requisiti della diffamazione, evidenziando che dalla motivazione non era dato comprendere la ragione per cui il giudice aveva ritenuto di escluderne la configurabilità .
Con il secondo motivo ha prospettato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie laddove il primo giudice aveva ritenuto non provato il danno lamentato dall'attore. Sul punto ha dedotto che
“l'impalpabilità” del danno alla reputazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiedeva una perfetta descrizione delle conseguenze, in quanto la prova del danno doveva ritenersi fornita dall'allegazione e dalla posizione sociale del danneggiato. Ha concluso chiedendo: “in riforma della sentenza n. 2639/2019, del Tribunale di Santa Maria C.V., accertato il reato di diffamazione e, comunque, l'illiceità del contenuto della pagina 79 del libro “ ”, condanni ciascuno degli Parte_3
appellati, per i rispettivi titoli di responsabilità ed in solido tra loro,in via preliminare, al risarcimento dei danni morali per il reato di diffamazione a mezzo stampa, da liquidarsi in via equitativa, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, al risarcimento del danno per la lesione del diritto alla reputazione ex 2059
e 2043 c.c., da determinarsi in via equitativa, oltre interessi. Inoltre, avendo il dott. Pt_1
provveduto al pagamento delle spese e competenze processuali, come da produzione che si allega, si chiede che venga emesso d.i. provvisoriamente esecutivo, condannando entrambi gli appellati in solido alla ripetizione delle somme illegittimamente versate, per un importo di 4500,00, oltre interessi.” Si è costituita che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Con decreto presidenziale dell'11.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 7.01.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 7.01.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la ritualità Controparte_2
della citazione non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, il gravame esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non appariva manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
Ancora in via pregiudiziale, per ciò che attiene all'eccezione sollevata dall'appellata in relazione all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa per confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100).
Sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Venendo al merito dell'appello, la Corte ne rileva la fondatezza per i motivi che seguono.
La fattispecie per cui è causa riguarda la domanda di risarcimento danni formulata da Pt_1
a causa della lesione alla sua reputazione dovuta alla pubblicazione del libro “Il casalese –
[...]
Ascesa e tramonto di un leader politico di Terra di Lavoro” e, in particolare, al testo riportato nel capitolo intitolato “Tutti gli uomini del coordinatore”, laddove a pag. 79, si leggeva: “E singolare è anche la storia di , commercialista e portaborse del senatore , la cui firma Parte_1 Per_1
compare nella perizia che valuta quasi venti milioni di euro la società Eco4 (quella di Persona_2
tanto per intenderci), in procinto di essere venduta al Consorzio Ce4. Perizia per la quale, a Pt_1 sarà liquidata una parcella di alcune centinaia di migliaia di euro”.
Ai fini della risoluzione della controversia giova preliminarmente rammentare quali siano i rapporti, in costante tensione, tra la libertà di manifestazione del pensiero e i diritti della personalità, come quelli alla reputazione, all'onore e all'immagine, che trovano il loro fondamento nelle clausole generali di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Ed infatti è noto che l'esercizio della libertà di stampa, che trova le sue espressioni nel diritto di cronaca come anche in quello di critica, è portato ad interferire con i diritti, di pari rilevanza costituzionale, posti a tutela della dignità umana.
In particolare, per ciò che attiene il diritto di cronaca (rilevante nel caso di specie) esso si concretizza in una esposizione oggettiva e contestualizzata di fatti realmente accaduti.
Come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia della
Cassazione, sez. 1, sentenza n. 5259/1984, la compressione dell'onore e della reputazione di un soggetto può essere giustificata sulla base del diritto di cronaca (o di critica) al ricorrere di tre condizioni: a) verità oggettiva della notizia pubblicata;
b) interesse pubblico alla conoscenza della notizia;
c) correttezza formale dall'esposizione ( v. Cass., sez. 3, sent. n. 1205/2007; Cass., sez. 3, sent. n. 12420/2008; Cass., sez. 3, sent. n. 20285/2011; Cass., sez. 3, sent. n. 14822/2012; Cass., sez.
3, sent. n. 257592/2019).
In primo luogo è necessario soffermarsi sul requisito della verità.
Esso, in rapporto al diritto di cronaca in generale, viene individuato in un'accezione di compromesso, volta a mediare tra esigenze di flessibilità, a tutela dell'attività del giornalista, ed esigenze più rigoristiche, per la salvaguardia dei diritti della personalità con cui quella attività può interferire. Sotto il primo profilo, non è necessario che la verità si declini in termini assoluti, ossia come necessaria corrispondenza tra la notizia narrata e il fatto accaduto nella realtà storica, essendo sufficiente, per integrare il requisito, che venga in rilievo una verità putativa.
Tuttavia, per ritenere legittima la propalazione di una notizia putativamente conforme al vero, non è sufficiente una mera verosimiglianza tra il narrato e l'accaduto. Si richiede, infatti, al giornalista la prova di una verosimiglianza qualificata, rapportata all'osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, in maniera tale da non deresponsabilizzarne l'attività.
Per tale ragione il canone della verità, imposto al fine di considerare la condotta propalatrice legittima, deve declinarsi con riferimento ad una verità frutto di una rappresentazione che appare verosimile all'esito di una prodromica indagine giornalistica, condotta con scrupolo e diligenza, nell'esame, nella verifica e nel controllo della consistenza della relativa fonte informativa, di guisa che l'errore non sia frutto di negligenza, imperizia o di colpa non scusabile. Sicché, l'errore del giornalista nel controllo delle fonti informative può esimerlo da responsabilità solo se incolpevole. (v. in motivazione, punto
6.2., Cass. Sez. Un. sent. n. 13200/2025).Nel caso di specie è evidente, e anche non contestato, che nell'edizione del libro 2011 fu riportata una notizia non corrispondente al vero, in quanto l'estensore della consulenza a cui si fa riferimento -a pag. 79 del libro- non era stato bensì suo Parte_1 FR . A riprova dell'errore nell'indicazione del nome, la e Persona_4 Controparte_1 il giornalista hanno evidenziato che, accortisi dell'errore solo a seguito della Controparte_2 notifica dell'atto di citazione, avevano provveduto immediatamente a rettificare lo scritto, inserendo nella edizione del 2012 una errata corrige del seguente tenore: “fermo restando la professione di
, commercialista e portaborse del Senatore , la perizia che valutò Parte_1 Persona_5 il valore della società ECO 4 fu in realtà svolta dal FR , anch'egli commercialista, al Per_3
quale fu riconosciuta una parcella di alcune centinaia di migliaia di euro. Dell'errore ci scusiamo con i lettori e i diretti interessati”. Orbene, in tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass., sez.
1, ordinanza n. 29265/2022). Sul punto, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica;
in particolare il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti (Cass. n. 21651/2023; Cass. n. 27592/2019;
Cass. n. 14822/2012; Cass. n. 1205/2007). E' infatti pacifico in giurisprudenza che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore sia scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se sussista, oltre che l'interesse pubblico all'informazione e la cd. continenza, quale forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti, altresì l'elemento della verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr., tra le più recenti, Cass. 27/1/2023,
n. 2511).
Alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene questa Corte che non siano sufficienti a dimostrare la scusabilità dell'errore commesso dagli appellati le circostanze da loro addotte, quali: il medesimo cognome delle parti interessate;
la medesima attività di commercialista svolta dai fratelli e Pt_1
; lo stesso studio professionale presso il quale esercitavano la loro attività e la Persona_4
reperibilità degli stessi al medesimo recapito telefonico.
Si tratta infatti di plurime circostanze che non elidono il dato acclarato dagli atti di causa, ovvero una ricerca superficiale e non adeguata ai parametri di controllo e diligenza richiesti al giornalista, il quale
è invece tenuto ad un rigoroso accertamento della verità del fatto narrato.
Venendo ora al requisito della continenza occorre far richiamo a quella giurisprudenza secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 27592 del
29/10/2019; Cass., sez. 1, ordinanza n. 21651/2023). Ancora è stato rilevato che in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione
(cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 29640/2017; Cass., sez.3, sent. n. 18769 del 2013).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene questa Corte che le affermazioni di cui si duole l'appellante superino il limite della continenza. Invero, sebbene le modalità espressive del giornalista siano piuttosto equilibrate, bisogna comunque tener conto del contesto in cui esse si inquadrano.
Trattasi di un libro inchiesta che narra, come ben può evincersi dal titolo, di vicende relative ad infiltrazioni camorristiche nelle amministrazioni campane;
in particolare, il capitolo che in questa sede rileva tende ad evidenziare dei meccanismi non sempre leciti che possono suggestionare il lettore, inducendolo ad accostare la figura dei soggetti coinvolti alle vicende di cronaca.
In conclusione, dunque, questa Corte ritiene che le affermazioni contenute nel libro oggetto di causa a firma di , pubblicato da abbiano contenuto lesivo dell'onore Controparte_2 Controparte_1
e della reputazione personale e professionale di . Parte_1
Alla luce di quanto esposto, va accolto anche il secondo motivo di appello volto a censurare la decisione del tribunale laddove ha ritenuto il danno non patrimoniale non dovuto in quanto sfornito di prova.
Al riguardo va richiamato l'orientamento della S.C. che, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, ritiene che la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass., sez. 3, sent. n. 34635/2024;
Cass., sez. 6 – 3, ord. n. 8861/2021). E che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass.05/04/2024 , n. 9068; Cass. 18/2/2020, n. 4005).
In proposito, va precisato che sull'attore grava, innanzitutto, l'onere di provare il fatto illecito, consistente, nella specie, nella diffusione - attraverso il libro e del passaggio che lo aveva riguardato direttamente a pag.79 - di un contenuto non veritiero e, successivamente, quello di dimostrare che da tale condotta gli sia derivato in concreto un pregiudizio, consistente nella lesione del decoro e dell'immagine, sia sul piano personale e professionale. La prova di quest'ultimo elemento può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art.2729 c.c.) e non sulla semplice ragionevolezza delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale (cfr. Cass.
10/5/2001, n. 6507; Cass. 22/10/2010, n. 21740; Cass. 28/3/2018, n. 7594; Cass. 6/12/2018, n.
31537; Cass. 18/02/2020, n.4005).
Quanto all'elemento soggettivo si afferma che in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il c.d. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate (Cfr. Cass, sent. n. 25420/2017).
E' chiaro che si è integrato l'elemento soggettivo in quanto, come nel caso di specie, va richiamata quella giurisprudenza secondo cui per l'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) non si richiede che sussista l'animus diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (tra le tante, Cass. pen. n. 4364/2013).
Inoltre, ritiene questo Collegio che nel caso di specie siano emersi indici presuntivi del turbamento provato dalla persona offesa, correlato alla sua reputazione e al conseguente disagio personale che - inevitabilmente - per ogni persona dotata di normale sensibilità e percezione di sé - segue all'attribuzione di tali dichiarazioni. In questo caso, la prova del danno, si risolve nella dimostrazione di due condizioni, cioè l'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione “dolorosa” nella sfera personale del soggetto leso.
In conclusione, tutti gli elementi sopra esposti inducono questa Corte a ritenere sussistente un insieme di circostanze gravi, precise e concordanti (ex art.2729 c.c.) in virtù delle quali deve ritenersi – sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit – provato il danno all'immagine ed alla reputazione causato al dalla diffusione di circostanze non vere, di Pt_1
significato allusivo e fuorvianti, che rimandano ad un contesto connotato da opacità e contiguità ad infiltrazioni camorristiche nelle amministrazioni della Campania.
Tale tipo di pregiudizio, in quanto danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine professionale ed alla reputazione, va liquidato in via equitativa, tenendo conto delle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. 16/7/2002, n. 10268; Cass. 4/6/2007, n. 12929). La stima in via equitativa del danno non patrimoniale impone l'indicazione del parametro standard da porre a base del risarcimento, il quale va, poi, confrontato con le specificità del caso concreto, al fine di stabile se sia equo rispetto a quest'ultimo. La liquidazione equitativa è integrativa della legge perché completa la norma giuridica nei casi da essa non previsti, consentendo la creazione di una regola ad hoc, configurandosi pertanto quale strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti nei casi dubbi (cfr. Cass. 17/11/2020, n. 26051). E' stato poi precisato che la liquidazione equitativa del danno assolve anche all'ulteriore compito di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, ponendosi quale strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio (cfr. Cass. 3/12/2021, n.
38215, cit.).
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, possa farsi riferimento, con le opportune precisazioni e distinzioni, alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, come aggiornate al 2024, con riguardo al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa. Va aggiunto al riguardo che il danno all'immagine ed alla reputazione provocato mediante la stampa è, in linea generale, potenzialmente più intenso e rilevante, tenuto conto dell'intrinseca maggiore diffusività dello strumento utilizzato per veicolare fatti e/o notizie a contenuto denigratorio.
In tali tabelle risultano individuate, sulla base dell'analisi di precedenti giurisprudenziali, cinque fasce di gravità del fatto, con riguardo ad una molteplicità di parametri concernenti la posizione del diffamato, la natura della condotta diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico del diffamante,
l'ambito di diffusione del mezzo utilizzato, ecc.
La conseguenza è che, sulla base degli elementi innanzi esposti, certamente la lesione all'immagine ed alla reputazione sofferta da rientra in una fascia di gravità modesta sicché, il Parte_1
danno patito dal predetto ben può liquidarsi nell'importo di € 20.000,00, pari a poco più della metà fra il minimo ed il massimo di quanto indicato in tabella per violazioni di tale gravità. A tal fine va considerata anche l'intervenuta rettifica in quanto è pacifico che parte appellata, appena ha avuto contezza dell'errore commesso nell'individuazione del soggetto redattore della perizia citata nel libro, ha provveduto ad inserire nell'edizione successiva, del 2012, una errata corrige. In proposito va evidenziato, comunque, che la pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive. (cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 26789/2024; Cass., sez. 3, ordinanza n. 1152/2022). Nel caso in esame la Corte ritiene che comunque tale condotta abbia contribuito a limitare il pregiudizio subito dal , in quanto la falsa notizia è stata riportata Pt_1
solo nella prima edizione del libro (2011); pertanto ne va tenuto conto ai fini della liquidazione.
Ebbene, circa la notorietà del diffamante va detto che il dott. è un commercialista Parte_1
conosciuto a livello locale che, per ciò che attiene alla carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale, svolgeva anche la carica di assistente parlamentare del Senatore . Persona_5
Per ciò che attiene alla natura della condotta diffamatoria, più che singole offese particolarmente gravi, rileva nella fattispecie il contesto in cui le affermazioni del giornalista si inseriscono e, dunque, il tenore suggestionante dello scritto che sembra accostare la persona offesa a meccanismi socio- politici particolari. La notizia riportata non ha comportato una risonanza mediatica. Circa l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione risulta configurabile in suo danno quantomeno un addebito a titolo di colpa. In ultimo, per ciò che attiene al mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale, ritiene questa Corte che sia un libro a diffusione nazionale, ma di significativa diffusione in ambito locale.
Tenuto conto di tutto quanto sopra e dell'inserimento dell'errata corrige, e che dunque la falsa notizia era presente solo nella prima edizione del 2011 del libro, ritiene questa Corte che sia congruo liquidare nella misura di € 20.000,00 l'importo dovuto a titolo risarcitorio ad . Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n. 7466). Nella specie, l'importo di € 20.000,00, devalutato alla data del fatto, che può individuarsi nel novembre
2011 risulta pari ad € 15.961,69 con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita , vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali risultano pari ad € 3.196,01, senza ulteriori interessi
(stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 27/6/2017,
n. 15944; Cass. 15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 20.000,00), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della presente decisione fino al saldo.
Al pagamento di detto importo devono essere condannati in solido gli appellati , Controparte_2
quale autore del saggio, nonché la quale editrice del libro e dunque responsabile Controparte_1 civile che, ai sensi dell'art. 11 della l. 47/1948, è civilmente responsabile in solido con l'autore del reato.
L'appellante ha chiesto anche la condanna degli appellati alla sanzione pecuniaria ex art. 12, l.
47/1948, da liquidarsi in via equitativa. Al riguardo la S.C. ha affermato che la sanzione pecuniaria, prevista dall'art.12 della L.47/1948 nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione. (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 16054/2015).
Nella specie, quanto alla domanda di condanna alla pena pecuniaria accessoria di cui all'art.12
L.47/1948, si osserva che a tale previsione è attribuita natura non già risarcitoria bensì sanzionatoria, collegata alla responsabilità penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa e per questo applicabile soltanto nei confronti del giornalista, quale autore del reato (cfr. Cass.n.14485/00). Nel caso in esame, la responsabilità per la pubblicazione del passaggio di contenuto diffamatorio poggia su un addebito di colpa (esito possibile alla stregua della previsione di cui all' art.2043 c.c. giacchè
"la tutela dell'onore e della reputazione della persona, contenuta nel vigente ordinamento, consente la qualificazione come illecito civile della diffamazione colposa"; così Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio
2005, n. 729) facendo carico, come si è detto, all'autore dello scritto di non aver verificato la verità della notizia riportata. E' mancato, dunque, "l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi" del reato ex art. 595 c.p. (e, segnatamente, dell'elemento del dolo), donde, allora, l'impossibilità di applicare, anche (solo) nei confronti del giornalista autore dello scritto, la sanzione civile prevista dalla norma suddetta (sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa, ex plurimis Cass 2657/93). La richiesta va pertanto respinta.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr Cass.n.5890/2022;
Cass.n.3877/2021). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante , vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto della natura e Parte_1
della complessità delle questioni trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado con riferimento al valore del decisum
(cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) tenuto conto che il decisum fissa l'effettiva portata della controversia sulla base dello stesso principio previsto dall'art. 5 d.m.cit. secondo cui nella determinazione di valore della lite “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Con riferimento ad entrambi i gradi, in considerazione della non particolare complessità della controversia,va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi dei giudizi. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Gennaro Di Biase, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 2693/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in
[...]
data 15.10.1029, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_2 [...] al pagamento, in favore di , della somma di € 20.000,00, oltre interessi CP_1 Parte_4 al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1°, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché della somma di € 3.196,01 , senza ulteriori interessi;
c) condanna in solido e al pagamento delle spese del doppio Controparte_2 Controparte_1
grado, che liquida come segue:
- quanto al giudizio di primo grado, in favore di in € 450,00 per esborsi, € 2.538,50 Parte_1
per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Generoso di Biase;
- quanto al presente grado, in favore di in €.804,00 per esborsi, € 2.904,50 per Parte_1
compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Generoso di Biase;
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
IL Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere istruttore dott. Rosanna De Rosa