Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 845/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 19/03/2025 nella causa n. 845/2022 avente ad oggetto Opposizione a precetto e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso e col ministero/assistenza dell'avv. DE STEFANO ANGELA MARIA
-opponente- e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. PETRONE GRAZIA
- opposto - Conclusioni All'udienza del 19/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificatogli in data 08.02.2022 ad istanza di per la somma complessiva di € 55.545,42, oltre spese, a Controparte_1 titolo di mancato pagamento delle mensilità dovute alla stessa per il mantenimento dei figli e a partire dal mese di Gennaio Per_1 Persona_2 dell'anno 2017 e fino al mese di Aprile dell'anno 2021, giusta decreto di omologazione delle condizioni di separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di
Avellino in data 22.06.2015 e pubblicato in data 26.06.2015, all'esito del giudizio di separazione coniugale giudiziale trasformato in consensuale, avente Rg 53/2015 munito di formula esecutiva in data 26.10.2016, notificato unitamente al precetto medesimo. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: I. NULLITA' E/O INEFFICACIA ED ILLEGITTIMITA' DEL PRECETTO, il quale […] reca gli importi
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presumibilmente dovuti dall'odierno opponente in riferimento agli anni 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, senza alcuna precisazione circa le mensilità eventualmente addebitate come mancanti e/o alle eventuali somme per differenza versate in relazione ai singoli mesi, ai singoli anni ed alle rispettive causali. […]; II. INESISTENZA DEL PRESUNTO CREDITO- NON DEBENZA DEGLI IMPORTI PRECETTATI, per aver l'opponente regolarmente […] corrisposto alla ex coniuge mensilmente quanto dovuto per il contributo al mantenimento dei figli, decurtando di volta in volta quanto dallo stesso pagato e sostenuto per le utenze di acqua, luce e gas, oneri condominiali relativamente all'appartamento adibito a casa coniugale ed in precedenza assegnato ad essa , quale genitore CP_1 collocatario, nonché le spese di retta del Convitto che i minori frequentavano e frequentano […]; III NATURA DEI CREDITI VANTATI DALL'OPPONENTE NEI CONFRONTI DELL'OPPOSTA, atteso che […] tutto quanto l'avv. ha pagato Pt_1
e, conseguentemente, decurtato dal mantenimento mensile per gli anni
2017,2018,2019,2020 e 2021, ha la medesima natura del mantenimento richiesto ed è, pertanto, compensabile, oltre ad essere tale decurtazione tacitamente accettata dalla […], instando altresì per la sospensione del titolo. CP_1
Costituitasi in giudizio, concludeva per l'integrale Controparte_1 rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 29.07.2022), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione Preliminarmente, giova precisare come, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione, che ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (cfr. in termini Cass., Sez. 3, 20 marzo 2012, n. 4380) e nella quale, dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore Cass., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17441, Rv. 654355 - 02). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. tra le altre, la citata Cass., 4380/2012, ma anche Cass., Sez. 3, 28 luglio 2011, n. 16541), tale che spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (di norma, fatti estintivi,
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impeditivi o modificativi dell'obbligazione) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. In tale ottica, non è escluso che nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato possa chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria. (Sez. 3, Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021). Di conseguenza, anche l'opposto (vale a dire il creditore procedente), che ha la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre, sia mediante domande riconvenzionali, ove intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione, nel rispetto delle preclusioni processuali previste per la relativa proposizione (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 3, 20 aprile 2007, n. 9494). In sostanza, il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, ove spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito (cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, 7 marzo 2017, n. 5635). Ciò posto circa l'oggetto del giudizio e passando al merito, infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta. Quanto al primo motivo, con cui parte opponente lamenta la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto notificatogli, perché privo di precisazioni
[…] circa le mensilità eventualmente addebitate come mancanti e/o alle eventuali somme per differenza versate in relazione ai singoli mesi, ai singoli anni ed alle rispettive causali. […], lo stesso non può che ritenersi privo di pregio. Per condivisa giurisprudenza, difatti, L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022). Nel caso di specie, dunque, del tutto rituale deve ritenersi il precetto opposto, recante - per quanto qui rileva - le seguenti indicazioni sul punto: […]
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premette che con titolo esecutivo costituito da: decreto di omologazione delle condizioni di separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di Avellino in data
22.06.2015 e pubblicato in data 26.06.2015, all'esito del giudizio di separazione coniugale giudiziale trasformato in consensuale, avente Rg 53/2015 munito di formula esecutiva in data 26.10.2016, che si notifica unitamente al presente atto.
Considerato che, ad oggi, non risultano pagate le mensilità dovute alla sig.ra per il mantenimento dei figli e a partire dal mese CP_1 Per_1 Persona_2 di Gennaio dell'anno 2017 e fino al mese di Aprile dell'anno 2021 per l'importo complessivo di euro 55.064,47, già comprensivi di interessi legali e rivalutazione annuale, e partitamente: -euro 7.220,75 per l'anno 2017; -euro 12.973,67 per l'anno 2018; -euro 14.984,25 per l'anno 2019; -euro 14.946,92 per l'anno 2020; - euro 4.938,88 per l'anno 2021 ad oggi la parte debitrice non ha provveduto a corrispondere alla creditrice istante il dovuto quantificato in € 55.064,47 (Euro cinquantacinquemilasessantaquattro,47) e che pertanto si rende necessario procedere esecutivamente […] (v. testualmente precetto in atti). Quanto invece al secondo e terzo motivo di opposizione, da analizzarsi congiuntamente, perché entrambi attinenti all'infondatezza della pretesa avversa in funzione dei pagamenti eseguiti e della natura dei controcrediti per l'effetto vantati dall'opponente, altrettanto prive di pregio si ritengono le deduzioni con gli stessi articolate. Come da ultimo chiarito, il titolo sotteso al precetto in questa sede opposto è rappresentato dal decreto del 26 giugno 2015 con cui il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui al verbale di udienza del 9 giugno
[...] Controparte_1
2015 con annesso accordo tra i coniugi.
Detto accordo prevedeva in termini economici che l' avrebbe Pt_1 dovuto versare alla entro l'ultimo giorno di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico o con altre modalità da concordarsi, la somma di € 1.200,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento per i due figli (euro 600,00 ciascuno) con decorrenza da giugno 2015. L'accordo inoltre prevedeva che le spese straordinarie (tra cui rientrano le spese scolastiche) per i figli sarebbero gravate su entrambi i coniugi in eguale misura, se documentate e (per talune di esse) se concordate. La ha intimato all' , con l'atto di precetto opposto, il CP_1 Pt_1 pagamento dell'importo complessivo di € 55.545,42 a titolo di mantenimento dei figli a partire dal mese di gennaio 2017 e fino al mese di aprile 2021, così ripartito: € 7.220,75 per l'anno 2017, € 12.973,67 per l'anno 2018, € 14.984,25 per l'anno 2019, € 14.946,92 per l'anno 2020, € 4.938,88 per l'anno 2021. Parte opponente ha contestato la debenza di detto importo, eccependo in compensazione il credito per il dedotto pagamento delle utenze, in uno agli oneri
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condominiali, della casa coniugale in cui vivevano i minori, nonché per l'avvenuto esborso delle spese per la retta scolastica degli stessi, allegando le relative quietanze di pagamento. Sul punto, preme sin d'ora evidenziare come la compensazione sia fatto estintivo della cui cognizione possa essere investito il giudice dell'opposizione a precetto. Invero, come affermato ormai da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III, ord. 21.11.2019 n. 30323), è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione al creditore esecutante un controcredito che, anche se ancora illiquido, sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente. In tali casi, infatti, l'illiquidità del controcredito opposto in compensazione non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne la sussistenza e l'entità, ma ha il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima. Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda di compensazione invocata dall'opponente non possa comunque in questa sede trovare accoglimento. Costituisce difatti principio acquisito nel nostro ordinamento quello per cui il credito per il contributo al mantenimento per i figli non è disponibile, rinunciabile e, soprattutto, compensabile. All'assegno di mantenimento a favore dei figli, infatti, si deve riconoscere natura sostanzialmente alimentare, con conseguente applicabilità, per analogia, del divieto di compensazione sancito dall'articolo 447 del Codice Civile. Invero, la Cassazione ha a più riprese e da ultimo stabilito sul punto che il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare. Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona, con la conseguenza che la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (cfr. Cassazione Civile sez. III 26 maggio 2020 n. 9686). La connotazione propriamente alimentare dell'assegno di mantenimento impedisce dunque che lo stesso possa essere oggetto del meccanismo di elisione reciproca dei crediti tipico dell'istituto della compensazione. Venendo al caso di specie, il credito eccepito in compensazione dall'opponente (pagamento delle utenze domestiche, oneri condominiali e rette scolastiche) difetta dei requisiti tali per dar corso alla compensazione stessa non avendo la medesima natura di quello al mantenimento. A ben guardare, infatti, al di là di ogni altra questione, il protocollo (del Tribunale di Avellino del 28/12/2018 peraltro espressamente riferito, per quanto qui rileva, alle sole utenze domestiche e alla mensa scolastica) cui fa richiamo
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l'opponente medesimo a tal fine (v. atto di opposizione) non risulta esplicitamente recepito nel decreto di omologa delle condizioni di separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di Avellino in data 22.06.2015 e pubblicato in data 26.06.2015, all'esito del giudizio di separazione coniugale giudiziale trasformato in consensuale, avente n. Rg 53/2015 munito di formula esecutiva in data 26.10.2016 sotteso al precetto, che per converso reca un generico riferimento al mantenimento ed una disciplina analitica delle spese (straordinarie) non del tutto coincidente - per altro - con quella di cui al suddetto protocollo (v. decreto di cui in atti). Per converso, il citato protocollo è stato univocamente richiamato nella disciplina dei rapporti tra i coniugi e di questi con i figli nell'ordinanza di modifica delle condizioni previgenti, resa il 23/04/2021, ma con decorrenza dal mese di maggio 2021, come ivi debitamente disposto (v. ordinanza di modifica delle condizioni del 23/04/2021 di cui in atti) e, dunque, con decorrenza posteriore a quella dei crediti sottesi al precetto opposto, riferibile invece alle somme dovute sino al(l'anteriore) mese di aprile 2021 (v. precetto in atti). Quanto poi all'ulteriore controcredito eccepito relativo al pagamento della retta scolastica dei minori, giova aggiungere come anche alla stregua delle condizioni di separazione recepite nel verbale del 9 giugno 2015 di cui si è detto si tratterebbe di esborso rientrante nelle spese “straordinarie” (v. condizioni omologate in atti), come tali non riconducibili al mantenimento, perché diverse ed ulteriori rispetto allo stesso, e, di conseguenza, con questo non compensabili per la loro distinta ed autonoma natura. Costituisce, del resto, principio condiviso nella giurisprudenza di merito l'affermazione secondo cui Il credito relativo al mantenimento dei figli (anche maggiorenni, se ancora non economicamente indipendenti) ed il credito a titolo di mantenimento del coniuge hanno struttura e natura diverse e, proprio per la loro diversità ontologica, soggiacciono a regimi giuridici differenti. E' vietata la compensazione fra crediti alimentari derivanti da inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole e controcrediti per omessa corresponsione della quota di spese straordinarie (v. da ultimo Tribunale di Modena sentenza del 9 febbraio 2022 n. 135 Pertanto, alla stregua di quanto precede, non può che rigettarsi l'opposizione proposta, con il contestuale assorbimento, per il rilievo dirimente e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Il rigetto dell'opposizione impone la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta costituitasi delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a e 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della
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controversia, non connotata da fase autenticamente istruttoria, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il precetto di cui in Parte_1 atti notificatogli ad istanza di , respinta o comunque Controparte_1 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, come proposta;
condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_1
4.217,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/03/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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