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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13234/2024 avente ad oggetto: separazione personale e divorzio congiunto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._1
CARMELA elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 20 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GIGANTE CARMELA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLOTTI Parte_2 C.F._2
STEFANO e dell'avv. LAMBERTINI SIMONA ( ) CORSO ITALIA 90 SAN C.F._3
GIOVANNI IN PERSICETO elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 90 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. CAVALLOTTI STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Viste le domande congiunte e cumulative di separazione personale consensuale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 28 ottobre 2024; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale del 24.4.2025 ove i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (C.F. ), Persona_1 C.F._4 nata a [...] il [...] e (C.F. ), nato a [...] Persona_2 C.F._5 il 18.12.2005, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
considerato che
la separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
reputato che la decisione sulle spese di lite vada demandata alla definizione del merito;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1 nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] unitisi in matrimonio civile a San Giovanni in Persiceto (BO) il 25 novembre 2002, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 30, parte 1, anno 2002, uff. 1, in regime di separazione legale dei beni;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) prende atto che in base all'accordo intervenuto fra le parti, la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, con assegnazione – sino all'indipendenza economica di entrambi i figli - in favore della IG.ra Parte_1 della casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (BO), Via G. Verdi n. 4, e di proprietà del IG. e della di lui madre IG.ra il sig. Parte_2 Parte_3 Parte_2 i trasferirà nell'appartamento adiacente, in comproprietà tra i coniugi, entro e non
[...] oltre la data del 30/10/2024, ovvero se possibile in data anteriore, portando con sé gli effetti personali e liberando definitivamente l'abitazione coniugale medesima. Entrambe le cantine di pertinenza degli immobili continueranno, invece, ad essere utilizzate congiuntamente da entrambi i coniugi;
2) il IG. per espressa pattuizione fra i coniugi ed in esecuzione degli accordi raggiunti in Pt_2 sede di separazione/divorzio, si trasferirà nell'appartamento adiacente alla casa coniugale, appartamento di proprietà dei coniugi al 50%, ove risiederà a titolo gratuito (per quanto riguarda la quota di comproprietà della moglie) fino all'indipendenza economica di entrambi i figli, quando la IG.ra riconsegnerà la casa coniugale ed il IG. libererà Parte_1 Pt_2 l'appartamento in comproprietà;
3) le parti pattuiscono che i figli e maggiorenni, ma non Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti, manterranno la propria residenza nella casa coniugale con collocazione presso la madre, IG.ra , la quale condividerà con il padre, Parte_1
IG. i compiti di cura, istruzione ed educazione, e saranno liberi di Parte_2
pagina 2 di 3 frequentare il padre a loro discrezione, anche con pernottamento presso la nuova sistemazione abitativa del IG. Parte_2
4) le parti pattuiscono che, in ragione della collocazione presso la madre e del maggior periodo di permanenza presso la stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, il IG. verserà alla moglie la Parte_2 complessiva somma di € 500,00 mensili, quindi € 250,00 per ciascun figlio, a decorrere dal mese di novembre 2024, somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario periodico sul conto corrente alla medesima intestato e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT – costo vita – tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2024;
5) le parti pattuiscono che le spese straordinarie nell'interesse dei figli e Persona_1 verranno sostenute da ciascun genitore al 50% con decorrenza da novembre 2024, Per_2 inclusi i costi per il conseguimento della patente, dell'eventuale acquisto di un'auto e del passaporto. Per la determinazione e regolamentazione di dette spese, le parti si riportano al
Protocollo del Tribunale di Bologna, che si intende qui integralmente richiamato e recepito. Le parti percepiranno l'assegno unico e le detrazioni IRPEF relative alle spese straordinarie nella stessa misura, vale a dire al 50% in capo a ciascun genitore;
6) entrambi i genitori contribuiranno in maniera paritaria alle vacanze “individuali” dei figli e ciascuno di essi si farà carico delle spese quando andrà in vacanza con i figli;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca al contributo al mantenimento;
8) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, anche con i diritti e gli obblighi sorti per effetto per presente ricorso, ogni rapporto di tipo patrimoniale, ad eccezione della comunione ordinaria esistente sull'immobile sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Via G. Verdi n. 4, nonché della suddivisione del mobilio della casa coniugale in ordine al quale, sin d'ora il IG. preleverà dall'abitazione coniugale un divanetto in pelle nera e una lampada da tavolo Pt_2 avuta in regalo da un amico per portare tali beni – che rimarranno pertanto di sua esclusiva proprietà - nell'appartamento ove si trasferirà; mentre la sig.ra terrà in esclusiva Parte_1 proprietà i comodini di vetro della camera da letto, lo scrittoio e il tavolino di vetro della sala.
9) Spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13234/2024 avente ad oggetto: separazione personale e divorzio congiunto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._1
CARMELA elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA, 20 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GIGANTE CARMELA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLOTTI Parte_2 C.F._2
STEFANO e dell'avv. LAMBERTINI SIMONA ( ) CORSO ITALIA 90 SAN C.F._3
GIOVANNI IN PERSICETO elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 90 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. CAVALLOTTI STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Viste le domande congiunte e cumulative di separazione personale consensuale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 28 ottobre 2024; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale del 24.4.2025 ove i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (C.F. ), Persona_1 C.F._4 nata a [...] il [...] e (C.F. ), nato a [...] Persona_2 C.F._5 il 18.12.2005, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
considerato che
la separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
reputato che la decisione sulle spese di lite vada demandata alla definizione del merito;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1 nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] unitisi in matrimonio civile a San Giovanni in Persiceto (BO) il 25 novembre 2002, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 30, parte 1, anno 2002, uff. 1, in regime di separazione legale dei beni;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) prende atto che in base all'accordo intervenuto fra le parti, la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, con assegnazione – sino all'indipendenza economica di entrambi i figli - in favore della IG.ra Parte_1 della casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (BO), Via G. Verdi n. 4, e di proprietà del IG. e della di lui madre IG.ra il sig. Parte_2 Parte_3 Parte_2 i trasferirà nell'appartamento adiacente, in comproprietà tra i coniugi, entro e non
[...] oltre la data del 30/10/2024, ovvero se possibile in data anteriore, portando con sé gli effetti personali e liberando definitivamente l'abitazione coniugale medesima. Entrambe le cantine di pertinenza degli immobili continueranno, invece, ad essere utilizzate congiuntamente da entrambi i coniugi;
2) il IG. per espressa pattuizione fra i coniugi ed in esecuzione degli accordi raggiunti in Pt_2 sede di separazione/divorzio, si trasferirà nell'appartamento adiacente alla casa coniugale, appartamento di proprietà dei coniugi al 50%, ove risiederà a titolo gratuito (per quanto riguarda la quota di comproprietà della moglie) fino all'indipendenza economica di entrambi i figli, quando la IG.ra riconsegnerà la casa coniugale ed il IG. libererà Parte_1 Pt_2 l'appartamento in comproprietà;
3) le parti pattuiscono che i figli e maggiorenni, ma non Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti, manterranno la propria residenza nella casa coniugale con collocazione presso la madre, IG.ra , la quale condividerà con il padre, Parte_1
IG. i compiti di cura, istruzione ed educazione, e saranno liberi di Parte_2
pagina 2 di 3 frequentare il padre a loro discrezione, anche con pernottamento presso la nuova sistemazione abitativa del IG. Parte_2
4) le parti pattuiscono che, in ragione della collocazione presso la madre e del maggior periodo di permanenza presso la stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, il IG. verserà alla moglie la Parte_2 complessiva somma di € 500,00 mensili, quindi € 250,00 per ciascun figlio, a decorrere dal mese di novembre 2024, somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario periodico sul conto corrente alla medesima intestato e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT – costo vita – tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2024;
5) le parti pattuiscono che le spese straordinarie nell'interesse dei figli e Persona_1 verranno sostenute da ciascun genitore al 50% con decorrenza da novembre 2024, Per_2 inclusi i costi per il conseguimento della patente, dell'eventuale acquisto di un'auto e del passaporto. Per la determinazione e regolamentazione di dette spese, le parti si riportano al
Protocollo del Tribunale di Bologna, che si intende qui integralmente richiamato e recepito. Le parti percepiranno l'assegno unico e le detrazioni IRPEF relative alle spese straordinarie nella stessa misura, vale a dire al 50% in capo a ciascun genitore;
6) entrambi i genitori contribuiranno in maniera paritaria alle vacanze “individuali” dei figli e ciascuno di essi si farà carico delle spese quando andrà in vacanza con i figli;
7) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, con rinuncia reciproca al contributo al mantenimento;
8) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, anche con i diritti e gli obblighi sorti per effetto per presente ricorso, ogni rapporto di tipo patrimoniale, ad eccezione della comunione ordinaria esistente sull'immobile sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Via G. Verdi n. 4, nonché della suddivisione del mobilio della casa coniugale in ordine al quale, sin d'ora il IG. preleverà dall'abitazione coniugale un divanetto in pelle nera e una lampada da tavolo Pt_2 avuta in regalo da un amico per portare tali beni – che rimarranno pertanto di sua esclusiva proprietà - nell'appartamento ove si trasferirà; mentre la sig.ra terrà in esclusiva Parte_1 proprietà i comodini di vetro della camera da letto, lo scrittoio e il tavolino di vetro della sala.
9) Spese al definitivo.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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