Articolo 23 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 22Articolo 24
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22 gennaio 1963
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26 giugno 1965
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Versione
14 gennaio 1967
Art. 23.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi e' autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo e' destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione puo' essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.
L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, e' autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall' articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959 , non oltre duecento unita' di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni. (2a) ((3a)) --------------- AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 15 giugno 1965, n. 703 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La facolta' di assumere personale straordinario prevista dall' articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , cessa con la data di entrata in vigore della presente legge". -------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1967