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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10103 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 10250/2023 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per il sig. è presente l'avv. Helga d'Andrea per delega dell'avv. Madonna. Pt_1
Per è presente l'avv. Paone. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. a pignoramento esattoriale (fase di merito) TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via Posillipo, n. 69/20, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Madonna, dal quale è rappresentato e difeso OPPONENTE E
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Paone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale isola E 4 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 28.10.2022 venne notificato all'odierno opponente atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07184202200002498001 da parte dell' . Controparte_2 Il sig. depositò (il 10.11.2022) ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Pt_1
II co. c.p.c. deducendo:
- l'inesistenza della notifica a mezzo p.e.c. perché proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri, con conseguente nullità dell'atto di pignoramento;
- la nullità del pignoramento per omessa indicazione del dettaglio dei crediti
- il difetto di motivazione in violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990,
- illegittimità di interessi e oneri di riscossione derivante dall'omessa indicazione del criterio di calcolo. Dando atto, altresì, che prendevano giudizi impugnatori avverso le intimazioni sottese, chiese, previa sospensione dell'esecuzione, l'accertamento dell'invalidità del pignoramento opposto. Concessa la sospensiva inaudita altera parte, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con l' , il G.E. così provvedeva: revoca il decreto del 16.11.2022, con il quale l'esecuzione è CP_1 stata sospesa inaudita altera parte e, per l'effetto, rigetta l'istanza di sospensione, con condanna di esso opponente al pagamento delle spese di lite ed assegnazione del termine per introdurre il giudizio di merito. Il sig. ha, quindi, introdotto il presente giudizio al fine di vedere accogliere le Pt_1 richieste formulate in sede cautelare. Si è costituita l' , eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione in capo al CP_1
Tribunale per quanto concerne i crediti tributari e il difetto di competenza in relazione ai crediti previdenziali, chiedendo, altresì, il rigetto dell'opposizione nel merito. Va premesso che data la palese infondatezza dell'opposizione, per esigenze di ragionevole durata del processo, si ritiene di non dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, pur litisconsorte necessario. Ciò detto, parte opponente ha articolato una serie di motivi che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c. (di competenza di questo ufficio) mentre, con riferimento a giudizi pendenti da lui proposti avverso gli atti presupposti, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione per essere “evidente che sussiste tra i giudizi impugnati e pendenti e l'esecuzione intrapresa dall' un rapporto di pregiudizialità Controparte_3 necessaria logica, oltre che giuridica.”. Quanto ai vizi di forma si evidenzia quanto segue. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che si condivide, è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec tramite indirizzo non contenuto nei pubblici registri, laddove non vi sia incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, così da consentire al contribuente di esercitare una compiuta difesa, e ciò sul presupposto che la stringente disciplina di cui all'art.
3-bis, comma 1, legge n. 53/1994 (la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.) è riferita alle notifiche provenienti dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec esclusivamente del professionista notificante (in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. – cfr. Cass. civ. S.U. n. 15979/2022; ordinanza n. 26682/2024). Nel caso di specie, non solo l'indirizzo pec di provenienza risulta chiaramente riferibile alla ( t), ma Controparte_4 Email_1 soprattutto lo scopo della notifica è stato raggiunto, non essendosi determinata alcuna lesione al diritto di difesa del sig. tant'è che ha proposto la domanda che ci occupa. Pt_1
Circa la omessa specificazione dei crediti, si evidenzia che nell'atto sono indicati in voci separate i “tributi/entrate”, gli interessi di mora, le sanzioni civili (nella specie pari a 0), gli oneri di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica. Se è vero che il totale dei tributi/entrate non è dettagliato, si ritiene – con ciò esaminando anche il motivo relativo al difetto di motivazione, dato che i piani sono sovrapposti – valevole quanto esposto dalla giurisprudenza con riferimento all'avviso di intimazione, ovvero che lo stesso ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. 10692 del 19/04/2024). Mutatis mutandis, il pignoramento riporta le precedenti intimazioni conosciute da parte opponente che ha anche riferito di averle impugnati presso i giudici aventi giurisdizione e competenza (commissione tributaria e giudice del lavoro). Vi è solo una cartella 07120210101447387000 che non è stata seguita da intimazione in quanto notificata entro l'anno precedente il pignoramento, sicchè ancora dotata di efficacia esecutiva e che deve ritenersi parimenti nota all'opponente, perché la notifica è rituale. Anche in punto di interessi, la giurisprudenza ha chiarito che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. 27504 del 23/10/2024). Dunque, quanto esposto poc'anzi in relazione al credito vale anche con riferimento agli accessori, che emergono dagli atti precedentemente impugnati, non occorrendo altri dettagli nel pignoramento, ove si indicano, inoltre, oneri di riscossione che rispecchiano le previsioni della normativa primaria e secondaria. Infine, in relazione all'esistenza di giudizi di impugnazione avverso gli atti presupposti, si condivide la conclusione già raggiunta dal G.E., secondo cui, in assenza di provvedimenti di sospensione, la mera pendenza di tali procedimenti non inficia la procedura esecutiva legittimamente intrapresa dall'agente della riscossione. Ne consegue l'integrale oggetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità delle questioni e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite, che Parte_2 CP_1 liquida in € 7.052,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Per è presente l'avv. Paone. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al n. 404 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. a pignoramento esattoriale (fase di merito) TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via Posillipo, n. 69/20, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Madonna, dal quale è rappresentato e difeso OPPONENTE E
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Paone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale isola E 4 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 28.10.2022 venne notificato all'odierno opponente atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07184202200002498001 da parte dell' . Controparte_2 Il sig. depositò (il 10.11.2022) ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Pt_1
II co. c.p.c. deducendo:
- l'inesistenza della notifica a mezzo p.e.c. perché proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri, con conseguente nullità dell'atto di pignoramento;
- la nullità del pignoramento per omessa indicazione del dettaglio dei crediti
- il difetto di motivazione in violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990,
- illegittimità di interessi e oneri di riscossione derivante dall'omessa indicazione del criterio di calcolo. Dando atto, altresì, che prendevano giudizi impugnatori avverso le intimazioni sottese, chiese, previa sospensione dell'esecuzione, l'accertamento dell'invalidità del pignoramento opposto. Concessa la sospensiva inaudita altera parte, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con l' , il G.E. così provvedeva: revoca il decreto del 16.11.2022, con il quale l'esecuzione è CP_1 stata sospesa inaudita altera parte e, per l'effetto, rigetta l'istanza di sospensione, con condanna di esso opponente al pagamento delle spese di lite ed assegnazione del termine per introdurre il giudizio di merito. Il sig. ha, quindi, introdotto il presente giudizio al fine di vedere accogliere le Pt_1 richieste formulate in sede cautelare. Si è costituita l' , eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione in capo al CP_1
Tribunale per quanto concerne i crediti tributari e il difetto di competenza in relazione ai crediti previdenziali, chiedendo, altresì, il rigetto dell'opposizione nel merito. Va premesso che data la palese infondatezza dell'opposizione, per esigenze di ragionevole durata del processo, si ritiene di non dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, pur litisconsorte necessario. Ciò detto, parte opponente ha articolato una serie di motivi che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c. (di competenza di questo ufficio) mentre, con riferimento a giudizi pendenti da lui proposti avverso gli atti presupposti, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione per essere “evidente che sussiste tra i giudizi impugnati e pendenti e l'esecuzione intrapresa dall' un rapporto di pregiudizialità Controparte_3 necessaria logica, oltre che giuridica.”. Quanto ai vizi di forma si evidenzia quanto segue. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità che si condivide, è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec tramite indirizzo non contenuto nei pubblici registri, laddove non vi sia incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, così da consentire al contribuente di esercitare una compiuta difesa, e ciò sul presupposto che la stringente disciplina di cui all'art.
3-bis, comma 1, legge n. 53/1994 (la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.) è riferita alle notifiche provenienti dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec esclusivamente del professionista notificante (in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. – cfr. Cass. civ. S.U. n. 15979/2022; ordinanza n. 26682/2024). Nel caso di specie, non solo l'indirizzo pec di provenienza risulta chiaramente riferibile alla ( t), ma Controparte_4 Email_1 soprattutto lo scopo della notifica è stato raggiunto, non essendosi determinata alcuna lesione al diritto di difesa del sig. tant'è che ha proposto la domanda che ci occupa. Pt_1
Circa la omessa specificazione dei crediti, si evidenzia che nell'atto sono indicati in voci separate i “tributi/entrate”, gli interessi di mora, le sanzioni civili (nella specie pari a 0), gli oneri di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica. Se è vero che il totale dei tributi/entrate non è dettagliato, si ritiene – con ciò esaminando anche il motivo relativo al difetto di motivazione, dato che i piani sono sovrapposti – valevole quanto esposto dalla giurisprudenza con riferimento all'avviso di intimazione, ovvero che lo stesso ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. 10692 del 19/04/2024). Mutatis mutandis, il pignoramento riporta le precedenti intimazioni conosciute da parte opponente che ha anche riferito di averle impugnati presso i giudici aventi giurisdizione e competenza (commissione tributaria e giudice del lavoro). Vi è solo una cartella 07120210101447387000 che non è stata seguita da intimazione in quanto notificata entro l'anno precedente il pignoramento, sicchè ancora dotata di efficacia esecutiva e che deve ritenersi parimenti nota all'opponente, perché la notifica è rituale. Anche in punto di interessi, la giurisprudenza ha chiarito che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. 27504 del 23/10/2024). Dunque, quanto esposto poc'anzi in relazione al credito vale anche con riferimento agli accessori, che emergono dagli atti precedentemente impugnati, non occorrendo altri dettagli nel pignoramento, ove si indicano, inoltre, oneri di riscossione che rispecchiano le previsioni della normativa primaria e secondaria. Infine, in relazione all'esistenza di giudizi di impugnazione avverso gli atti presupposti, si condivide la conclusione già raggiunta dal G.E., secondo cui, in assenza di provvedimenti di sospensione, la mera pendenza di tali procedimenti non inficia la procedura esecutiva legittimamente intrapresa dall'agente della riscossione. Ne consegue l'integrale oggetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità delle questioni e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle competenze di lite, che Parte_2 CP_1 liquida in € 7.052,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco