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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3178/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 2142/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Decima sezione civile, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 27.2.2023, rimesso in decisione all'esito della discussione all'udienza collegiale del 4 febbraio 2025
e pendente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona Pt_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. Persona_1
n. 16316), dagli Avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e Francesco Lembo C.F._1
(c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
N. 3178/2023 R.G.A.C.C. 1 Centro c. Pag. 1 a 17 CP_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
(c.f. ) con Parte_2 P.IVA_2
sede legale in al Via S. Maria a Cubito n. 441, costituitasi in persona del dr. Pt_1 [...]
dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù Pt_2 di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Fabio Musto (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.6.2018, il Parte_2
in qualità di centro accreditato definitivamente con il SSR per la branca di patologia
[...]
clinica (laboratorio di analisi con settori specializzati di cui al vigente nomenclatore tariffario introdotto dalla deliberazione di G.R.C n. 377/98), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' , deducendo: Controparte_2
- di aver effettuato, nei primi tre mesi del 2017, n. 16.419 prestazioni entro la
COM riconosciuta e attribuita negli atti deliberativi della Regione Campania (n. 648/2004
e 491/2006);
Cont
- che l' on aveva pagato i corrispettivi relativi alle prestazioni rese nel marzo
2017 per un importo di € 13.668,25, come da fattura n. 1508 del 4.4.2017; Cont
- che nel contratto sottoscritto con la er regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni per l'esercizio 2016-2017, in ossequio al DCA n. 89/2016, era stato introdotto il principio della “mensilizzazione” del tetto di spesa con una suddivisione delle risorse Cont finanziarie annuali in quote di 11 mesi;
all'art. 5, comma 3, era previsto che l' vrebbe comunicato ogni mese a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa previsti e, preventivamente, la data prevedibile di raggiungimento delle dette percentuali;
Cont
- che l' on aveva mai provveduto alle predette comunicazioni, omettendo ogni utile attività di monitoraggio;
- che, in assenza di qualsiasi attività di monitoraggio e comunicazione tempestiva, risultava “un inadempimento contrattuale da parte della integrante Controparte_2 una responsabilità ex art 1218 cc”;
- che pertanto aveva diritto alla remunerazione delle prestazioni rese nel mese di marzo 2017;
N. 3178/2023 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 a 17 Controparte_2 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- che, in via subordinata, il convenuto ente sanitario era comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver generato un danno nei confronti del derivante Parte_3
dalla mancata comunicazione dei dati previsionali di sforamento del tetto di spesa per i primi due trimestri del 2017; infatti “atteso il preciso obbligo in tal senso imposto da Cont idonea fonte regolamentare la condotta inerte della costituisce attività - ancorché omissiva - sicuramente colposa ove non addirittura dolosa” che aveva determinato un pregiudizio il cui ammontare “in termini aggregati di danno emergente e lucro cessante ben può essere commisurato al importo previsto dal nomenclatore tariffario e quindi riportato nelle fatture/distinte riepilogative di periodo”;
- che, in via ulteriormente subordinata, il medesimo importo era comunque dovuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento Cont realizzatosi in favore dell' n virtù della “economia connessa al mancato sostenimento in proprio dei costi dell'erogazione delle prestazioni”.
Sulla scorta di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il buon diritto della società istante al riconoscimento e, per l'effetto, alla materiale ed integrale liquidazione da parte della convenuta di tutte Controparte_2
le prestazione di laboratorio erogate nel mese di Marzo per la complessiva somma di euro 13.668,25 con conseguente declaratoria dell'obbligo della convenuta a Pt_1 liquidare per intero, senza l'applicazione di alcuna forma di regressione tariffaria, le fatture in proposito inoltrate dalla società attrice quanto alle predette prestazioni, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.I.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc della in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno subito dall'attore e condannarla per
l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 13.668,25 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio - nonché interessi ex d.l.vo 231102 sì come modificato dal d.I.vo n.
198/12 all'effettivo soddisfo;
In via meramente residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale CP_2
rapp.te p.t. in danno dell'attore e per l 'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di euro 13.668,25 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12
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(già Prima sezione civile bis)
all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedura da attribuirsi ai sottoscritti procuratore antistatario”. Cont Con comparsa depositata il 25.10.2018 si costituiva l' che, nel contestare la domanda attorea, eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O.;
- il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, l'esecuzione delle stesse, il rispetto della C.O.M. ed il mancato superamento del tetto di spesa;
- che la domanda era comunque infondata perché relativa a prestazioni rese oltre la data di superamento del tetto di spesa previsto per il primo trimestre del 2017 per la macroarea patologia clinica, come risultava dalla nota prot. n. 53853/2017 del DS 28 e dalla richiesta di emissione di nota di credito per l'importo fatturato a marzo 2017; “in tanto sussiste il diritto di una struttura provvisoriamente accreditata di richiedere
l'adempimento, in quanto le prestazioni sanitarie sono state rese nel rispetto dei due Cont limiti posti alla struttura, la e il tetto di spesa, con onere probatorio ricadente esclusivamente sulla struttura”;
- l'infondatezza delle domande subordinate e residuali ai sensi degli artt. 2043 c.c.
e 2041 c.c., incompatibili con il meccanismo della programmazione economica e con l'inderogabilità dei tetti di spesa.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che codesto On.le Tribunale rigetti in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, Controparte_2
inammissibile, ed infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di spese di giudizio”.
Con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c., Cont depositata il 21.12.2018, l' onvenuta precisava che il superamento del tetto di spesa era stato comunicato al centro, così come erano stati comunicati i monitoraggi periodici che indicavano “sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti, sia la data consuntiva del raggiungimento di dette percentuali di consumo”; ciò risultava dai messaggi di posta elettronica certificata inviati al Centro, dai verbali del
Tavolo Tecnico e dalla nota prot. 53853/17 avente ad oggetto la comunicazione dello
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sforamento del tetto di spesa della branca di patologia clinica relativamente al I trimestre
2017.
Cont Inoltre, con le note conclusionali depositate il 10.2.2023, l' eccepiva che l'attore non aveva dato prova di aver stipulato il contratto prima dell'esecuzione delle prestazioni di cui richiedeva il pagamento, avendo depositato un contratto sottoscritto il
13.3.2017 quando i limiti di spesa per il primo trimestre erano stati superati. Inoltre, eccepiva la violazione della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto
(art. 11), con cui il si era impegnato sia ad accettare i provvedimenti di Parte_3
determinazione dei tetti di spesa e di ogni atto collegato o presupposto, sia a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese o da intraprendere.
Con la sentenza n. 2142/2023, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda del
Cont
e condannava l' convenuta al pagamento di € 13.668,25 “oltre Parte_4 interessi ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti” e spese di lite. In particolare, osservava che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O. in quanto “la domanda proposta in via principale da parte attrice è di adempimento contrattuale, essendo volta alla corresponsione di somme di cui al contratto sottoscritto” senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A.; Cont
- la convenuta non contestava le prestazioni effettuate, ma deduceva l'inesigibilità degli importi richiesti in quanto le prestazioni erano state rese oltre il tetto di spesa assegnato;
Cont
- gravava sull' l'onere della prova del superamento del tetto di spesa, trattandosi di un fatto impeditivo;
in ogni caso, “laddove debba operare per
l'obbligazione dedotta un limite posto da un atto non avente natura normativa” compete
“a chi se ne voglia avvalere – cioè all'obbligato – l'onere di provare la sussistenza dello stesso, anche in omaggio del principio di “vicinanza” della prova”; Cont
- l'eccezione dell' era rimasta su un piano generico ed astratto non avendo precisato quali prestazioni eccedessero il limite di spesa;
Cont
- l' doveva comunicare a ciascun Centro la percentuale di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento di tali percentuali di consumo, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali come previsto dall'art. 5, comma 3 del contratto, che stabiliva conseguenze diverse nel caso in cui lo sforamento
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(già Prima sezione civile bis)
del budget fosse avvenuto prima o dopo la data del suo esaurimento prevista e comunicata al centro;
- non essendo stata comunicata la data prevista di superamento del tetto di spesa, doveva trovare applicazione la regressione tariffaria unica (che non era stata determinata) non potendosi escludere del tutto il pagamento delle prestazioni rese dopo lo sforamento del budget.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di Controparte_2
citazione notificato il 6.7.2023, osservando che:
- è sussistente la giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- il non aveva dato prova degli elementi costitutivi del credito in Parte_3 quanto, avendo l'appellante contestato le prestazioni di cui veniva richiesto il pagamento, avrebbe dovuto fornire la prova della tipologia, qualità, quantità ed esecuzione delle prestazioni, non essendo sufficienti in tal senso le distinte riepilogative in quanto documenti unilaterali;
- il non aveva dimostrato di aver eseguito le prestazioni sulla base di Parte_3
un contratto sottoscritto tra le parti prima della loro esecuzione, considerato che il quello depositato recava la data del 13.3.2017, sicché “la tardiva sottoscrizione del contratto non dà diritto alla remunerazione delle prestazioni a carico del o, quantomeno Pt_5 comporta l'accettazione dei limiti di spesa atteso che la sottoscrizione del contratto è successiva all'esaurimento dei limiti di spesa”;
- il tetto di spesa era da considerare quale limite ineludibile, in virtù della necessaria funzione programmatoria finalizzata alla corretta gestione delle risorse disponibili, sicché non potevano in nessun caso essere riconosciute e remunerate prestazioni effettuate oltre il limite del tetto di spesa;
Cont
- non si era verificato nessun inadempimento da parte dell' tenuto conto, [...], che il contratto, peraltro sottoscritto soltanto a fine anno 2017, incontestabilmente prevede a chiare lettere che le prestazioni eseguite oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa non devono essere remunerate in alcun modo, e ciò a prescindere dall'adozione o meno di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria”,
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quindi, la mancata applicazione della regressione tariffaria non avrebbe potuto legittimare lo sforamento del tetto di spesa;
- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, comunque, aveva dimostrato lo sforamento del tetto di spesa attraverso la documentazione prodotta, ossia i verbali del
Tavolo Tecnico del 2017 attestanti lo svolgimento dell'attività di monitoraggio richiesta contrattualmente;
la relazione del Direttore del Distretto Sanitario 28 prot. 461/2018; la nota prot. 53853 del 31.7.2017 del Direttore Generale che comunicava ai legali rappresentanti dei centri accreditati che il superamento del tetto di spesa del I trimestre
2017 per la branca patologia clinica era avvenuto il 28.2.2017 e che non erano remunerabili le prestazioni erogate dall'1.3.2017 al 31.3.2017; la richiesta di nota di credito relativa al mese di marzo 2017 di importo pari a quello rivendicato dal Parte_3
(€. 13.666,25);
- il ritardo delle comunicazioni inerenti alla percentuale di consumo del tetto di spesa ed alle date di esaurimento dei volumi prestazionali era da considerarsi fisiologico per la novità del procedimento di monitoraggio – trimestrale e non più annuale – e, comunque, tale ritardo non poteva escludere la potestà dell'amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati;
- in ogni caso, nulla poteva pretendere il , in considerazione della Parte_3
clausola di salvaguardia contenuta nel contratto (art. 11) sulla quale il Tribunale non si era pronunciato;
- gli interessi erano dovuti dal momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non potevano essere riconosciuti in virtù della mancata emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura.
Dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza
2142/2023, emessa dal Tribunale di Napoli X° sez ,Giudice dott.ssa Caserta, pubblicata in data 27.02.2023, dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria del
(P.I: in persona del l. rapp.te p.t., e, Controparte_5 P.IVA_2
conseguentemente, rigettare la domanda giudiziale proposta dal Centro con atto di citazione notificato il 21.06.2018”.
Con comparsa depositata l'8.2.2024, si è costituito il Parte_2 che ha dedotto l'infondatezza dell'appello, contestando i motivi formulati
[...]
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dall'appellante e richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla e per Parte_6
l'effetto confermare l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado;
2. In via gradata condannare la convenuta in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €.13.368,25 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo;
3. In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art
2043 cc della in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno Controparte_2 subito dall'attore e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €.13.368,25 (giusta CTP all.ta in atti) oltre accessori, ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio-nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale rapp.te p.t. in Controparte_2 danno dell'attore e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di
€.13.368,25 giusta CTP all.ta in atti) oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal
d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. In ogni caso condannare, l in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'esito della prima udienza del 5 marzo 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con le modalità di cui all'art. 350 bis comma 1° e 281 sexies c.p.c. (al presente giudizio si applica la disciplina processuale introdotta con d.lgs. 149/2022), al 4 febbraio 2025; a tale udienza, all'esito della discussione, la Corte ha introitato il processo in decisione.
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(già Prima sezione civile bis)
MOTIV I DELLA DECIS IONE
Cont
1. L'appello dell' infondato e deve essere rigettato.
Con riguardo al primo motivo, relativo alla giurisdizione, va rilevato che l'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di
Cont Cont pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla
Cont
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi
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non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
2.1 È altresì infondato il secondo motivo.
In primo luogo, con riferimento all'onere della prova circa gli elementi costitutivi Cont del credito, l' si è limitata a contestare genericamente l'inidoneità della documentazione depositata dal a provare la tipologia, qualità, quantità ed CP_2
esecuzione delle prestazioni.
Orbene, l'eccezione, così formulata, è generica anche alla luce della documentazione depositata dal Laboratorio volta a provare il credito rivendicato. Infatti, il Centro ha depositato il DCA n. 64/2015 attestante l'accreditamento definitivo per l'attività di medicina di laboratorio (branca patologia clinica – laboratori), il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, sottoscritto in data 13.3.2017, infine le fatture elettroniche emesse per il primo trimestre 2017 – in particolare quella emessa in data
4.4.2017 per le prestazioni di marzo – con annessa prova dell'invio al sistema di interscambio e distinte riepilogative delle prestazioni. Non si comprende quindi con quali Cont modalità andrebbe dimostrata l'esecuzione delle prestazioni ad avviso dell' che, tra l'altro, nulla ha osservato con riguardo a quelle rese nei mesi di gennaio e febbraio 2017 di cui è stata fornita prova attraverso gli stessi documenti.
2.2 Anche la questione relativa alla tardiva sottoscrizione del contratto da cui discenderebbe la non remunerabilità delle prestazioni rese precedentemente alla sottoscrizione dello stesso, per nullità del titolo negoziale, non idoneo a disciplinare retroattivamente le prestazioni già rese nell'anno 2017, è infondata per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la
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peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Cont
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
Cont contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento Cont che l' ha comunque provveduto al pagamento parziale delle fatture oggetto del
Co Controparte N. 3178/2023 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 a 17 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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presente processo e non ha mai richiesto la restituzione delle somme versate per le prestazioni rese prima della sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Cont solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Cont essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
Contr osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare parzialmente gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto
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(già Prima sezione civile bis)
contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Cont a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 del contratto, anche se al momento dell'emissione delle fatture lo stesso non era ancora stato concluso. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che il tetto di spesa fissato nel contratto possa operare (a vantaggio
Cont dell' per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
ove si ritenesse diversamente, si
Cont finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
Cont intercorso tra l' ed il Centro.
3.1. Anche il terzo motivo è infondato.
Cont Con esso, in buona sostanza, l' deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado laddove non ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa e ciò a prescindere dall'applicazione o meno della R.T.U. e non ha ritenuto dimostrato il fatto impeditivo dedotto sulla scorta della documentazione allegata e prodotta.
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(già Prima sezione civile bis)
In primo luogo, occorre affermare che l'assoluta inderogabilità del tetto di spesa, contrattualmente previsto sussiste quando si è in presenza di contratti in cui viene assegnato un tetto specifico alla singola struttura. Nel caso in cui il tetto di spesa, come nel caso di specie, si riferisca alla macroarea, la programmazione sanitaria regionale non può prescindere da quanto stabilito negli schemi contrattuali in cui esistono meccanismi che i contraenti hanno deciso di accettare con la sottoscrizione del contratto e a cui non possono sottrarsi. Cont Ciò posto, alla luce del contratto stipulato l' dovrebbe comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Per quanto concerne poi la remunerazione delle prestazioni sono previste due regole (art. 5 del contratto): nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista dall'ultima comunicazione
Cont (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorrerà riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), invece l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dall' in quel caso nulla spetterà agli erogatori per le prestazioni.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Cont prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data Cont comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Cont contratto, comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
Pa N. 3178/2023 R.G.A.C.C. 1 Centro c. Pag. 14 a 17 CP_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, l'appellante allega soltanto la data consuntiva – 23.2.2017, peraltro non corrispondente a quella indicata dalla documentazione prodotta, ossia il
28.2.2017 - che sarebbe stata comunicata all'esaurimento del limite di spesa. Si limita poi ad asserire che dalla documentazione in atti risulterebbe che parte appellata era stata informata della data di esaurimento del limite di spesa fissata e che le prestazioni rese dal centro in eccedenza rispetto a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento.
Orbene, dalla relazione del Direttore del DS n. 28 recante n. prot. 461/2018, non
Cont emerge nessuna data, bensì solo la circostanza che per il mese di marzo 2017 l' veva emesso nota di credito pari all'importo della fattura di cui il Centro ha richiesto il pagamento.
Dalla nota n. 53853/2017 del Direttore Generale, relativa al primo trimestre, si evince la data effettiva del superamento del tetto di spesa, ossia il 28 febbraio 2017, ma nulla si evince in ordine alla data prevista;
inoltre, la stessa è stata indicata il 31.7.2017, ben quattro mesi dopo la scadenza del trimestre considerato, e neppure vi è in atti la prova della comunicazione al Centro. Nemmeno dai verbali del tavolo tecnico si evince la data prevista di sforamento.
Ciò posto, quindi, in assenza della comunicazione della data prevista per lo sforamento del tetto di spesa, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Com'è evidente, quindi, non si tratta di un Cont problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica”, infatti, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa, in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Cont Sarebbe dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione
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dell'onere probatorio – quanto meno allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, Cont sicché le doglianze dell' risultano infondate.
In conclusione, non essendo mai state comunicate le date preventive per lo
Cont sforamento del tetto di spesa nei periodi oggetto della presente controversia, l avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dal Parte_2
3.2. È altresì infondata la questione relativa alla clausola di salvaguardia. Dalla lettura combinata dei due commi dell'articolo 11 del contratto, risulta che essa riguarda i provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quali ad esempio quelli di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
4. È infondato anche l'ultimo motivo relativo agli interessi.
É infondata la censura relativa alla riconoscibilità degli interessi richiesti solo a partire dalla sottoscrizione del contratto, in quanto, come già osservato in precedenza, essendo i contratti efficaci anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta nell'art. 7 del contratto.
È addirittura inammissibile l'eccezione relativa alla mancata emissione della fattura avente ad oggetto gli interessi maturati sulla somma non corrisposta perché introdotta per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2,
c.p.c.. È appena il caso di aggiungere che la stessa è altresì infondata. Ed infatti l'art. 7 del contratto, che prevede l'emissione di fattura per ottenere il pagamento degli interessi, può riguardare solo i casi in cui il pagamento sia già intervenuto ed il centro faccia valere
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il proprio credito per gli interessi. Nel caso di specie, in cui si controverte sul credito per capitale, in relazione al quale vengono richiesti anche gli interessi, non è possibile l'emissione della fattura per gli interessi, giacché la stessa avrebbe un contenuto indeterminato in quanto il relativo ammontare dipenderà dalla data in cui avverrà il pagamento.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Cont
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in € 3.100,00 (fase di studio € 600,00, fase introduttiva € 500,00, fase istruttoria € 1.000,00, fase decisoria € 1.000,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2142/2023, pronunziata con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 27.2.2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.100,00 per
[...] compenso professionale ed € 465,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 3178/2023 R.G.A.C.C. Centro c. Pag. 17 a 17 CP_2 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3178/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 2142/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Decima sezione civile, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 27.2.2023, rimesso in decisione all'esito della discussione all'udienza collegiale del 4 febbraio 2025
e pendente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona Pt_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. Persona_1
n. 16316), dagli Avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e Francesco Lembo C.F._1
(c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
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(già Prima sezione civile bis)
(c.f. ) con Parte_2 P.IVA_2
sede legale in al Via S. Maria a Cubito n. 441, costituitasi in persona del dr. Pt_1 [...]
dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù Pt_2 di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Fabio Musto (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.6.2018, il Parte_2
in qualità di centro accreditato definitivamente con il SSR per la branca di patologia
[...]
clinica (laboratorio di analisi con settori specializzati di cui al vigente nomenclatore tariffario introdotto dalla deliberazione di G.R.C n. 377/98), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' , deducendo: Controparte_2
- di aver effettuato, nei primi tre mesi del 2017, n. 16.419 prestazioni entro la
COM riconosciuta e attribuita negli atti deliberativi della Regione Campania (n. 648/2004
e 491/2006);
Cont
- che l' on aveva pagato i corrispettivi relativi alle prestazioni rese nel marzo
2017 per un importo di € 13.668,25, come da fattura n. 1508 del 4.4.2017; Cont
- che nel contratto sottoscritto con la er regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni per l'esercizio 2016-2017, in ossequio al DCA n. 89/2016, era stato introdotto il principio della “mensilizzazione” del tetto di spesa con una suddivisione delle risorse Cont finanziarie annuali in quote di 11 mesi;
all'art. 5, comma 3, era previsto che l' vrebbe comunicato ogni mese a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa previsti e, preventivamente, la data prevedibile di raggiungimento delle dette percentuali;
Cont
- che l' on aveva mai provveduto alle predette comunicazioni, omettendo ogni utile attività di monitoraggio;
- che, in assenza di qualsiasi attività di monitoraggio e comunicazione tempestiva, risultava “un inadempimento contrattuale da parte della integrante Controparte_2 una responsabilità ex art 1218 cc”;
- che pertanto aveva diritto alla remunerazione delle prestazioni rese nel mese di marzo 2017;
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(già Prima sezione civile bis)
- che, in via subordinata, il convenuto ente sanitario era comunque responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per aver generato un danno nei confronti del derivante Parte_3
dalla mancata comunicazione dei dati previsionali di sforamento del tetto di spesa per i primi due trimestri del 2017; infatti “atteso il preciso obbligo in tal senso imposto da Cont idonea fonte regolamentare la condotta inerte della costituisce attività - ancorché omissiva - sicuramente colposa ove non addirittura dolosa” che aveva determinato un pregiudizio il cui ammontare “in termini aggregati di danno emergente e lucro cessante ben può essere commisurato al importo previsto dal nomenclatore tariffario e quindi riportato nelle fatture/distinte riepilogative di periodo”;
- che, in via ulteriormente subordinata, il medesimo importo era comunque dovuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento Cont realizzatosi in favore dell' n virtù della “economia connessa al mancato sostenimento in proprio dei costi dell'erogazione delle prestazioni”.
Sulla scorta di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il buon diritto della società istante al riconoscimento e, per l'effetto, alla materiale ed integrale liquidazione da parte della convenuta di tutte Controparte_2
le prestazione di laboratorio erogate nel mese di Marzo per la complessiva somma di euro 13.668,25 con conseguente declaratoria dell'obbligo della convenuta a Pt_1 liquidare per intero, senza l'applicazione di alcuna forma di regressione tariffaria, le fatture in proposito inoltrate dalla società attrice quanto alle predette prestazioni, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.I.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc della in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno subito dall'attore e condannarla per
l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 13.668,25 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio - nonché interessi ex d.l.vo 231102 sì come modificato dal d.I.vo n.
198/12 all'effettivo soddisfo;
In via meramente residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale CP_2
rapp.te p.t. in danno dell'attore e per l 'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di euro 13.668,25 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12
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(già Prima sezione civile bis)
all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedura da attribuirsi ai sottoscritti procuratore antistatario”. Cont Con comparsa depositata il 25.10.2018 si costituiva l' che, nel contestare la domanda attorea, eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O.;
- il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ossia la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, l'esecuzione delle stesse, il rispetto della C.O.M. ed il mancato superamento del tetto di spesa;
- che la domanda era comunque infondata perché relativa a prestazioni rese oltre la data di superamento del tetto di spesa previsto per il primo trimestre del 2017 per la macroarea patologia clinica, come risultava dalla nota prot. n. 53853/2017 del DS 28 e dalla richiesta di emissione di nota di credito per l'importo fatturato a marzo 2017; “in tanto sussiste il diritto di una struttura provvisoriamente accreditata di richiedere
l'adempimento, in quanto le prestazioni sanitarie sono state rese nel rispetto dei due Cont limiti posti alla struttura, la e il tetto di spesa, con onere probatorio ricadente esclusivamente sulla struttura”;
- l'infondatezza delle domande subordinate e residuali ai sensi degli artt. 2043 c.c.
e 2041 c.c., incompatibili con il meccanismo della programmazione economica e con l'inderogabilità dei tetti di spesa.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “che codesto On.le Tribunale rigetti in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, Controparte_2
inammissibile, ed infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di spese di giudizio”.
Con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c., Cont depositata il 21.12.2018, l' onvenuta precisava che il superamento del tetto di spesa era stato comunicato al centro, così come erano stati comunicati i monitoraggi periodici che indicavano “sia la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti, sia la data consuntiva del raggiungimento di dette percentuali di consumo”; ciò risultava dai messaggi di posta elettronica certificata inviati al Centro, dai verbali del
Tavolo Tecnico e dalla nota prot. 53853/17 avente ad oggetto la comunicazione dello
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sforamento del tetto di spesa della branca di patologia clinica relativamente al I trimestre
2017.
Cont Inoltre, con le note conclusionali depositate il 10.2.2023, l' eccepiva che l'attore non aveva dato prova di aver stipulato il contratto prima dell'esecuzione delle prestazioni di cui richiedeva il pagamento, avendo depositato un contratto sottoscritto il
13.3.2017 quando i limiti di spesa per il primo trimestre erano stati superati. Inoltre, eccepiva la violazione della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto
(art. 11), con cui il si era impegnato sia ad accettare i provvedimenti di Parte_3
determinazione dei tetti di spesa e di ogni atto collegato o presupposto, sia a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese o da intraprendere.
Con la sentenza n. 2142/2023, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda del
Cont
e condannava l' convenuta al pagamento di € 13.668,25 “oltre Parte_4 interessi ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti” e spese di lite. In particolare, osservava che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O. in quanto “la domanda proposta in via principale da parte attrice è di adempimento contrattuale, essendo volta alla corresponsione di somme di cui al contratto sottoscritto” senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A.; Cont
- la convenuta non contestava le prestazioni effettuate, ma deduceva l'inesigibilità degli importi richiesti in quanto le prestazioni erano state rese oltre il tetto di spesa assegnato;
Cont
- gravava sull' l'onere della prova del superamento del tetto di spesa, trattandosi di un fatto impeditivo;
in ogni caso, “laddove debba operare per
l'obbligazione dedotta un limite posto da un atto non avente natura normativa” compete
“a chi se ne voglia avvalere – cioè all'obbligato – l'onere di provare la sussistenza dello stesso, anche in omaggio del principio di “vicinanza” della prova”; Cont
- l'eccezione dell' era rimasta su un piano generico ed astratto non avendo precisato quali prestazioni eccedessero il limite di spesa;
Cont
- l' doveva comunicare a ciascun Centro la percentuale di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento di tali percentuali di consumo, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali come previsto dall'art. 5, comma 3 del contratto, che stabiliva conseguenze diverse nel caso in cui lo sforamento
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del budget fosse avvenuto prima o dopo la data del suo esaurimento prevista e comunicata al centro;
- non essendo stata comunicata la data prevista di superamento del tetto di spesa, doveva trovare applicazione la regressione tariffaria unica (che non era stata determinata) non potendosi escludere del tutto il pagamento delle prestazioni rese dopo lo sforamento del budget.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di Controparte_2
citazione notificato il 6.7.2023, osservando che:
- è sussistente la giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- il non aveva dato prova degli elementi costitutivi del credito in Parte_3 quanto, avendo l'appellante contestato le prestazioni di cui veniva richiesto il pagamento, avrebbe dovuto fornire la prova della tipologia, qualità, quantità ed esecuzione delle prestazioni, non essendo sufficienti in tal senso le distinte riepilogative in quanto documenti unilaterali;
- il non aveva dimostrato di aver eseguito le prestazioni sulla base di Parte_3
un contratto sottoscritto tra le parti prima della loro esecuzione, considerato che il quello depositato recava la data del 13.3.2017, sicché “la tardiva sottoscrizione del contratto non dà diritto alla remunerazione delle prestazioni a carico del o, quantomeno Pt_5 comporta l'accettazione dei limiti di spesa atteso che la sottoscrizione del contratto è successiva all'esaurimento dei limiti di spesa”;
- il tetto di spesa era da considerare quale limite ineludibile, in virtù della necessaria funzione programmatoria finalizzata alla corretta gestione delle risorse disponibili, sicché non potevano in nessun caso essere riconosciute e remunerate prestazioni effettuate oltre il limite del tetto di spesa;
Cont
- non si era verificato nessun inadempimento da parte dell' tenuto conto, [...], che il contratto, peraltro sottoscritto soltanto a fine anno 2017, incontestabilmente prevede a chiare lettere che le prestazioni eseguite oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa non devono essere remunerate in alcun modo, e ciò a prescindere dall'adozione o meno di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria”,
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quindi, la mancata applicazione della regressione tariffaria non avrebbe potuto legittimare lo sforamento del tetto di spesa;
- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, comunque, aveva dimostrato lo sforamento del tetto di spesa attraverso la documentazione prodotta, ossia i verbali del
Tavolo Tecnico del 2017 attestanti lo svolgimento dell'attività di monitoraggio richiesta contrattualmente;
la relazione del Direttore del Distretto Sanitario 28 prot. 461/2018; la nota prot. 53853 del 31.7.2017 del Direttore Generale che comunicava ai legali rappresentanti dei centri accreditati che il superamento del tetto di spesa del I trimestre
2017 per la branca patologia clinica era avvenuto il 28.2.2017 e che non erano remunerabili le prestazioni erogate dall'1.3.2017 al 31.3.2017; la richiesta di nota di credito relativa al mese di marzo 2017 di importo pari a quello rivendicato dal Parte_3
(€. 13.666,25);
- il ritardo delle comunicazioni inerenti alla percentuale di consumo del tetto di spesa ed alle date di esaurimento dei volumi prestazionali era da considerarsi fisiologico per la novità del procedimento di monitoraggio – trimestrale e non più annuale – e, comunque, tale ritardo non poteva escludere la potestà dell'amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati;
- in ogni caso, nulla poteva pretendere il , in considerazione della Parte_3
clausola di salvaguardia contenuta nel contratto (art. 11) sulla quale il Tribunale non si era pronunciato;
- gli interessi erano dovuti dal momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non potevano essere riconosciuti in virtù della mancata emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura.
Dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza
2142/2023, emessa dal Tribunale di Napoli X° sez ,Giudice dott.ssa Caserta, pubblicata in data 27.02.2023, dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria del
(P.I: in persona del l. rapp.te p.t., e, Controparte_5 P.IVA_2
conseguentemente, rigettare la domanda giudiziale proposta dal Centro con atto di citazione notificato il 21.06.2018”.
Con comparsa depositata l'8.2.2024, si è costituito il Parte_2 che ha dedotto l'infondatezza dell'appello, contestando i motivi formulati
[...]
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(già Prima sezione civile bis)
dall'appellante e richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla e per Parte_6
l'effetto confermare l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado;
2. In via gradata condannare la convenuta in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., a titolo di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €.13.368,25 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo 502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo;
3. In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art
2043 cc della in persona del legale rapp.te p.t. in ordine al danno Controparte_2 subito dall'attore e condannarla per l'effetto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di €.13.368,25 (giusta CTP all.ta in atti) oltre accessori, ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia - oltre l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e del maggior danno che sarà determinato in corso di giudizio-nonché interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo;
4. in via residuale accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta in persona de legale rapp.te p.t. in Controparte_2 danno dell'attore e per l'effetto condannarla a titolo di indennizzo al pagamento di
€.13.368,25 giusta CTP all.ta in atti) oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal
d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo.
5. In ogni caso condannare, l in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'esito della prima udienza del 5 marzo 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, con le modalità di cui all'art. 350 bis comma 1° e 281 sexies c.p.c. (al presente giudizio si applica la disciplina processuale introdotta con d.lgs. 149/2022), al 4 febbraio 2025; a tale udienza, all'esito della discussione, la Corte ha introitato il processo in decisione.
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(già Prima sezione civile bis)
MOTIV I DELLA DECIS IONE
Cont
1. L'appello dell' infondato e deve essere rigettato.
Con riguardo al primo motivo, relativo alla giurisdizione, va rilevato che l'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di
Cont Cont pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla
Cont
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi
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(già Prima sezione civile bis)
non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
2.1 È altresì infondato il secondo motivo.
In primo luogo, con riferimento all'onere della prova circa gli elementi costitutivi Cont del credito, l' si è limitata a contestare genericamente l'inidoneità della documentazione depositata dal a provare la tipologia, qualità, quantità ed CP_2
esecuzione delle prestazioni.
Orbene, l'eccezione, così formulata, è generica anche alla luce della documentazione depositata dal Laboratorio volta a provare il credito rivendicato. Infatti, il Centro ha depositato il DCA n. 64/2015 attestante l'accreditamento definitivo per l'attività di medicina di laboratorio (branca patologia clinica – laboratori), il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, sottoscritto in data 13.3.2017, infine le fatture elettroniche emesse per il primo trimestre 2017 – in particolare quella emessa in data
4.4.2017 per le prestazioni di marzo – con annessa prova dell'invio al sistema di interscambio e distinte riepilogative delle prestazioni. Non si comprende quindi con quali Cont modalità andrebbe dimostrata l'esecuzione delle prestazioni ad avviso dell' che, tra l'altro, nulla ha osservato con riguardo a quelle rese nei mesi di gennaio e febbraio 2017 di cui è stata fornita prova attraverso gli stessi documenti.
2.2 Anche la questione relativa alla tardiva sottoscrizione del contratto da cui discenderebbe la non remunerabilità delle prestazioni rese precedentemente alla sottoscrizione dello stesso, per nullità del titolo negoziale, non idoneo a disciplinare retroattivamente le prestazioni già rese nell'anno 2017, è infondata per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la
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peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
Cont
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi
Cont contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento Cont che l' ha comunque provveduto al pagamento parziale delle fatture oggetto del
Co Controparte N. 3178/2023 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 a 17 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
presente processo e non ha mai richiesto la restituzione delle somme versate per le prestazioni rese prima della sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non
Cont solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di Cont essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
Contr osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare parzialmente gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto
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contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente Cont a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 del contratto, anche se al momento dell'emissione delle fatture lo stesso non era ancora stato concluso. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che il tetto di spesa fissato nel contratto possa operare (a vantaggio
Cont dell' per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
ove si ritenesse diversamente, si
Cont finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
Cont intercorso tra l' ed il Centro.
3.1. Anche il terzo motivo è infondato.
Cont Con esso, in buona sostanza, l' deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado laddove non ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa e ciò a prescindere dall'applicazione o meno della R.T.U. e non ha ritenuto dimostrato il fatto impeditivo dedotto sulla scorta della documentazione allegata e prodotta.
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In primo luogo, occorre affermare che l'assoluta inderogabilità del tetto di spesa, contrattualmente previsto sussiste quando si è in presenza di contratti in cui viene assegnato un tetto specifico alla singola struttura. Nel caso in cui il tetto di spesa, come nel caso di specie, si riferisca alla macroarea, la programmazione sanitaria regionale non può prescindere da quanto stabilito negli schemi contrattuali in cui esistono meccanismi che i contraenti hanno deciso di accettare con la sottoscrizione del contratto e a cui non possono sottrarsi. Cont Ciò posto, alla luce del contratto stipulato l' dovrebbe comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Per quanto concerne poi la remunerazione delle prestazioni sono previste due regole (art. 5 del contratto): nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista dall'ultima comunicazione
Cont (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorrerà riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), invece l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dall' in quel caso nulla spetterà agli erogatori per le prestazioni.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Cont prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data Cont comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Cont contratto, comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
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sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, l'appellante allega soltanto la data consuntiva – 23.2.2017, peraltro non corrispondente a quella indicata dalla documentazione prodotta, ossia il
28.2.2017 - che sarebbe stata comunicata all'esaurimento del limite di spesa. Si limita poi ad asserire che dalla documentazione in atti risulterebbe che parte appellata era stata informata della data di esaurimento del limite di spesa fissata e che le prestazioni rese dal centro in eccedenza rispetto a tale limite non sarebbero state ammesse al pagamento.
Orbene, dalla relazione del Direttore del DS n. 28 recante n. prot. 461/2018, non
Cont emerge nessuna data, bensì solo la circostanza che per il mese di marzo 2017 l' veva emesso nota di credito pari all'importo della fattura di cui il Centro ha richiesto il pagamento.
Dalla nota n. 53853/2017 del Direttore Generale, relativa al primo trimestre, si evince la data effettiva del superamento del tetto di spesa, ossia il 28 febbraio 2017, ma nulla si evince in ordine alla data prevista;
inoltre, la stessa è stata indicata il 31.7.2017, ben quattro mesi dopo la scadenza del trimestre considerato, e neppure vi è in atti la prova della comunicazione al Centro. Nemmeno dai verbali del tavolo tecnico si evince la data prevista di sforamento.
Ciò posto, quindi, in assenza della comunicazione della data prevista per lo sforamento del tetto di spesa, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Com'è evidente, quindi, non si tratta di un Cont problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica”, infatti, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa, in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Cont Sarebbe dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione
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dell'onere probatorio – quanto meno allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, Cont sicché le doglianze dell' risultano infondate.
In conclusione, non essendo mai state comunicate le date preventive per lo
Cont sforamento del tetto di spesa nei periodi oggetto della presente controversia, l avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dal Parte_2
3.2. È altresì infondata la questione relativa alla clausola di salvaguardia. Dalla lettura combinata dei due commi dell'articolo 11 del contratto, risulta che essa riguarda i provvedimenti che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), quali ad esempio quelli di determinazione del tetto di spesa, con la conseguenza che non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso, ma non incide, invece, sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
4. È infondato anche l'ultimo motivo relativo agli interessi.
É infondata la censura relativa alla riconoscibilità degli interessi richiesti solo a partire dalla sottoscrizione del contratto, in quanto, come già osservato in precedenza, essendo i contratti efficaci anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta nell'art. 7 del contratto.
È addirittura inammissibile l'eccezione relativa alla mancata emissione della fattura avente ad oggetto gli interessi maturati sulla somma non corrisposta perché introdotta per la prima volta con l'atto di appello, in violazione dell'art. 345, comma 2,
c.p.c.. È appena il caso di aggiungere che la stessa è altresì infondata. Ed infatti l'art. 7 del contratto, che prevede l'emissione di fattura per ottenere il pagamento degli interessi, può riguardare solo i casi in cui il pagamento sia già intervenuto ed il centro faccia valere
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il proprio credito per gli interessi. Nel caso di specie, in cui si controverte sul credito per capitale, in relazione al quale vengono richiesti anche gli interessi, non è possibile l'emissione della fattura per gli interessi, giacché la stessa avrebbe un contenuto indeterminato in quanto il relativo ammontare dipenderà dalla data in cui avverrà il pagamento.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Cont
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in € 3.100,00 (fase di studio € 600,00, fase introduttiva € 500,00, fase istruttoria € 1.000,00, fase decisoria € 1.000,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2142/2023, pronunziata con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 27.2.2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.100,00 per
[...] compenso professionale ed € 465,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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