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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente rel.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3336/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 16/09/25, vertente TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. ARGIRO' MARCO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. BLANDINI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 16/09/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 07/01/2009 in Santa Maria Capua Vetere. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio.
I difensori hanno concluso per lo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 02.10.2024.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3336/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07/01/2009 da , nato in [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Controparte_1
Avellino il 07/07/1975 -atto n.1, P.2, serie c, anno 2009-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 16/09/25
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente rel.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 3336/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 16/09/25, vertente TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. ARGIRO' MARCO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. BLANDINI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 16/09/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 07/01/2009 in Santa Maria Capua Vetere. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio.
I difensori hanno concluso per lo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza del 02.10.2024.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3336/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 07/01/2009 da , nato in [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Controparte_1
Avellino il 07/07/1975 -atto n.1, P.2, serie c, anno 2009-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 16/09/25
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso