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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di NA , in persona del Giudice dott. Marianna Serrao ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1647/2023 tra le parti:
ATTRICE
cf Parte_1 C.F._1
- difesa: DEFILIPPI CLAUDIO, cf C.F._2
( ) Indirizzo Parte_2 C.F._3 Telematico;
- domicilio: Indirizzo Telematico
CONVENUTE
, cf Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, cf
[...] P.IVA_2
- difesa: , cf Controparte_3 C.F._4
- domicilio: VIA DEL CAVALLERIZZO 4 53100 SIENA
MC , cf Parte_3 P.IVA_3
- difesa: , cf CP_4 C.F._5
- domicilio: VIA VISCONTI DI MODRONE 36 20122 MILANO
CONCLUSIONI :
Per parte attrice “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere la domanda per i motivi esposti e per l'effetto:
IN VIA PRINCIPALE
– accertare e dichiarare la nullità totale ex art. 1418 c.c. delle fideiussioni prestate da in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, e della Controparte_2
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione della
[...] violazione dell'art. 2/2° comma lett. a) della Legge n. 287/1990 (L. Antitrust) e del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005;
– per l'effetto, dichiarare che nulla deve alle banche convenute ed Parte_1 ordinare alle banche medesime la restituzione di tutte le somme pagate dall'attrice in adempimento delle clausole fideiussorie secondo gli importi indicati nel presente atto, salvo le diverse somme che verranno accertate a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
– accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419/1° o 2° comma c.c. delle fideiussioni prestate da in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione della Controparte_2 violazione dell'art. 2/2° comma lett. a) della Legge n. 287/1990 (L. Antitrust) e del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005;
– per l'effetto, dichiarare che nulla deve alle banche convenute ed Parte_1 ordinare alle banche medesime la restituzione di tutte le somme pagate dall'attrice in adempimento delle clausole fideiussorie secondo gli importi indicati nel presente atto, salvo le diverse somme che verranno accertate a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo effettivo;
IN OGNI CASO
– in ogni caso, accertare e dichiarare che la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno
[...] cagionato per i fatti di cui è causa un danno patrimoniale e non patrimoniale a e, per l'effetto, condannare le banche convenute, in persona dei Parte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, pagare la somma di € 234.667,35 a titolo di danno patrimoniale ed € 603.277,00 a titolo di danno non patrimoniale a favore dell'attrice, o quelle somme maggiori e minori che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria e delle espletande CTU, anche in via equitativa in ragione dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.” “
Per parte convenuta “ “Piaccia l'Ecc.mo Tribunale di NA, per le CP_2 causali di cui in narrativa, in via preliminare riunire il presente giudizio R.G. 1647/2023 al R.G. 1646/2023; in tesi respingere le domande tutte formulate dalla signora perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
voglia altresì condannare ex art. 96 c.p.c. la signora e al risarcimento Parte_1 danni per lite temeraria, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
Per parte convenuta MC Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - emessa ogni opportuna pronuncia, condanna o declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1) in via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad MC in relazione a tutte le domande restitutorie e/o risarcitorie e comunque per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza funzionale del Tribunale di NA in favore del Tribunale di Napoli o, in alternativa, di quello di Firenze, per tutti i motivi esposti in atti;
2) in ogni caso:
- rigettare integralmente le domande avversarie, siccome inammissibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali forfettarie (15%).
Con espressa e più ampia riserva
FA rimesso in decisione : 7.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 e MC per sentir dichiarare la nullità , totale o in subordine parziale CP_2 delle fideiussioni ( prestata in favore di ) per violazione delle normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, essendo le fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli art. 2 , 6 ed 8, del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2055. Chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato che quantificava in complessivi €
Si sono costituite le convenute che hanno chiesto il rigetto di ogni domanda . In particolare MC ha eccepito l'incompetenza per territori del Tribunale adito in favore del tribunale delle imprese e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie.
.La causa non vedeva istruttoria e veniva rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 6.3.2025
Parte attrice si è espressamente richiamata alle conclusioni di cui all'atto di citazione come riportate in epigrafe . Le parti convenute hanno precisato le conclusioni come nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza depositate il 5.3.2025 . La presente causa , non vincolata dal previo esame le questioni pregiudiziali di rito in ( secondo l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c.) lascia libera la giudicante di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare solo alcuni dei motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, (v. Cass. Sez. Un. n. 9936 dell'8 maggio 2014). Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ.,
E nella specie la ragione più liquida è costituita dalla valutazione della natura delle fideiussioni prestate da , tale da condurre al rigetto della domanda Parte_1 attorea .
La domanda di parte attrice è infondata, al cospetto non di fideiussione omnibus, bensì una fideiussione specifica : le garanzie prestate dall'attrice attengono in maniera specifica ai contratti di mutuo nei quali sono inserite . E la fideiussione specifica non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2,6,8 dello schema AB. del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.Basti esaminare il contenuto delle fideiussioni prestate Contrato di mutuo del 9.3.2004 il mutuo del 13.6.20027 ugualmente prevede la prestazione di fideiussione Il secondo mutuo del 9.3.2004 prevede
E la fideiussione specifica non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2,6,8 dello schema AB. del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.
Il provvedimento della Banca d'Italia valuta ruolo, funzioni e condizioni contrattuali riferibili alla fideiussione omnibus, definita come l'operazione con cui “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale
Ed evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
E' con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema AB. (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. La domanda attorea – fondata sulla nullità di fideiussione omnibus per dev'essere rigettata .
Ogni altra domanda o eccezione ( ivi compresa quella sulla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese) rimane assorbita .
Le spese di causa . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio , introduttiva , trattazione e decisoria ( le ultime due ai minimi tabellari, in considerazione dell'attività processuale svolta ) sono poste a carico dell'attrice e in favore delle convenute .
Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria trattandosi di questioni ancora ampiamente dibattute in giurisprudenza e tali da non far configurare abuso dello strumento processuale .
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza e domanda così provvede :
1) Rigetta la domanda attorea
2) Dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione
3) Pone a carico dell'attrice il pagamento delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna parte convenuta in € 18.420per compenso , oltre il 15% per rimborso forfetario
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in NA il 27.5.2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.