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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9412 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. 12785 2025
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 9.9.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 12785 / 2025
Tra
( Parte_1 Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico;
)
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con sentenza n. 9587/2024 del 2 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini :
dell' indennità di accompagnamento
Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell'
al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata.
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza 1.1.24 e revisione a 2 anni risulta dalla sentenza in atti .
Poiché risulta anche la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr mod AP 70 atto notorio) , la domanda merita accoglimento
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi come per legge CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1.1.24 e revisione a 2 anni.
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 9.9.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 12785 / 2025
Tra
( Parte_1 Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico;
)
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con sentenza n. 9587/2024 del 2 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini :
dell' indennità di accompagnamento
Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell'
al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata.
Il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza 1.1.24 e revisione a 2 anni risulta dalla sentenza in atti .
Poiché risulta anche la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr mod AP 70 atto notorio) , la domanda merita accoglimento
L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi come per legge CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente all' indennità di accompagnamento con decorrenza 1.1.24 e revisione a 2 anni.
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice