Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2417/2019, posta in decisione in data 11.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
VALLO in data 15/01/1956 e (C.F. Parte_2
), nato a [...] in data [...], con il C.F._2
patrocinio dell'Avv. MISTRETTA MARCO e con elezione di domicilio in via VIA
VINCENZO DI MARCO N. 8 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
LIDO VITA ( ) - MARSALA;
e con elezione di domicilio in C.F._3
via Turrisi n. 13 presso l'Avv. Antonio Geraci.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano avanti Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al Tribunale di Marsala, esponendo: che in data 13 agosto 2004 stipulavano contratto di mutuo fondiario con l'istituto di credito evocato, per l'importo di € 120.000,00; che tale contratto prevedeva un interesse nominale annuo fisso pari a 4,60% per le prime sessanta rate e, a decorrere dalla 61^, un tasso nominale annuo pari all'Euribor espresso fino alla terza cifra decimale;
che i tassi di interesse pattuiti erano usurari, in quanto la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori determinava il superamento del tasso soglia vigente nel periodo di riferimento;
che in ogni caso il tasso di mora superava il tasso soglia usura;
che anche la commissione di estinzione anticipata doveva essere considerata ai fini del calcolo del Taeg e, dunque, dell'usura. Per tali ragioni, previo accertamento delle predette illegittimità, chiedevano dichiararsi la gratuità dei rapporti a norma dell'art. 1815 co. 2 c.c.
Ritualmente costituitasi, la rilevava l'assoluta Controparte_2
infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree e, in particolare, deduceva: che il tasso corrispettivo e quello di mora non potevano sommarsi in quanto se si includessero gli interessi di mora nel calcolo del TEG previsto in un contratto e si confrontassero i risultati con i tassi soglia identificati sulla scorta delle rilevazioni trimestrali, che tali interessi non includono, si finirebbe per confrontare tassi disomogenei;
che, per tali ragioni, chiedeva il rigetto delle pretese attoree.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
2 Con sentenza n. 964/2019, il Tribunale rigettava le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice, pur riconoscendo l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, non procedeva alla sommatoria dei due interessi corrispettivi e moratori, ma li analizzava separatamente;
rilevava che i tassi previsti nei contratti non superavano i tassi soglia usura nei periodi di riferimento, richiamando la categoria dei mutui a tasso variabile e discostandosi dalla relazione del CTU, che aveva inquadrato il mutuo tra quelli a tasso fisso. Inoltre, aderiva all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la commissione di estinzione anticipata non era da includere nel taeg, in quanto, diversamente opinando, si sarebbe creata una sorta di tasso sommatoria fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello i , avversi Parte_3
i quali resisteva il Controparte_1
In data 10 ottobre 2024, sulle note per la trattazione scritta depositate in via telematica, la causa veniva posta in decisione.
Con unico e articolato motivo di gravame, gli appellanti, reiterando le difese già spiegate in prime cure, censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto usurari i tassi applicati. Argomentano che il primo Giudice ha errato a non richiamare il
CTU, che, inquadrando correttamente il contratto nella categoria dei mutui a tasso variabile, avrebbe certamente riscontrato l'usurarietà dei tassi. Chiedono, in definitiva, di dichiarare che il mutuo sia usurario in ragione del fatto che il tasso complessivo è pari a 13,153%, che il tasso di mora anche singolarmente considerato è usurario, che il tasso di estinzione anticipata supera il tasso soglia usura.
Giova premettere che correttamente il Giudice ha inquadrato il contratto di mutuo intercorrente tra le parti nella categoria di mutui a tasso variabile, considerando che dalla 61° rata sino all'estinzione è previsto un tasso da calcolare sulla base delle variazioni dell'Euribor.
Ciò posto, invero, e contrariamente a quanto addotto dagli appellanti, deve convenirsi con quanto prospettato dal Tribunale, che si è soffermato sulla diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola
3 è nulla e non sono dovuti interessi”, dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo
644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
Sulla base di questi riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima – che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi dell'appellante, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (né in questo senso può leggersi la sentenza di
Cassazione n. 350/2013, evocata dagli appellanti in prime cure), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia. Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
La giurisprudenza di legittimità conferma la fondatezza di questa valutazione, sicché trova applicazione la disciplina antiusura non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori e chiarisce che il tasso soglia di riferimento per gli interessi moratori è il T.e.g.m., al quale va aggiunta “la maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio”, la quale è rilevata periodicamente dalla Banca di Italia e normalmente inserita nei decreti ministeriali: si tratta della differenza in punti percentuali tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori praticati sul mercato. In particolare, per i contratti conclusi dall'01/04/2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma
4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Pertanto, nel caso di specie, nemmeno il tasso soglia per la mora è stato superato /da ultimo Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19597).
4 Quanto alla commissione di estinzione anticipata, va premesso (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla rilevanza di questa commissione ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), questa Corte ha evidenziato che, avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644 c.p.”.
Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno. Epperò, tale commissione ha applicazione solo eventuale come si dirà in dettaglio, sebben sia stata prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione eventuale da applicare solo nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Non può accedersi invero alla prospettazione dell'appellante sui criteri di inserimento nel calcolo di tale eventuale costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, considerando non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
So deve altresì considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo
5 dal medesimo fattore tempo rilevante per il TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando , pertanto, ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
E vieppiù, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n. 7352 del 17.3.2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996. Pertanto, le censure sul punto devono essere disattese, essendo, in definitiva, volte ad includere la commissione di estinzione anticipata ai fini della determinazione del TAEG.
Per tutte tali considerazioni, assorbita ogni altra censura, poiché infondato,
l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
6 1) rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di avverso la sentenza n. 964/2019 del 14.11.2019 Controparte_1
resa dal Tribunale di Marsala;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 13.2.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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