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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2112/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Parte_1
Giampiero Proia, come da procura in atti appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 914/2022 pubblicata l'1.2.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il dipendente Parte_1 CP_1 esponendo: di avere ricevuto, in data 16.11.2020, comunicazione da parte dell'Ispettorato
[...]
Territoriale del Lavoro di Roma con la quale era stata invitata a nominare il proprio arbitro nell'ambito della procedura di costituzione del collegio arbitrale ex art. 7 della legge n. 300/1970 avviata dal signor in merito al provvedimento disciplinare con cui era stata adottata nei suoi CP_1
confronti la sanzione di un giorno di sospensione dalla retribuzione e dal servizio comminatagli da con lettera protocollo n. 10128 del 27.7.2020, ricevuta dal lavoratore in data 25.8.2020; Parte_1
1 di non avere inteso aderire all'indicata procedura arbitrale e di avere, in data 20.11.2020, comunicato sia al lavoratore che all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 7, comma 7, L. n. 300/1970, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; che, con comunicazione pec del 21.12.2020, l'ITL di Roma aveva comunicato alla Società che il signor non aveva presentato memorie e/o difese nel termine CP_1
di venti giorni previsto dal predetto art. 410 c.p.c.
Premesso quanto sopra, argomentato in merito alla legittimità dell'iniziativa disciplinare ed alla irrogazione della sanzione, concludeva chiedendo: “dichiarare la rilevanza disciplinare della condotta oggetto dell'addebito contestato e, per l'effetto, dichiarare la legittimità ed efficacia del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del signor con lettera Controparte_1
protocollo n. 10128 del 27 luglio 2020, ricevuta dal lavoratore in data 25 agosto 2020 e, per
l'effetto, confermare il suddetto provvedimento. In ogni caso, voglia condannare il signor
a rifondere a la somma di Euro 274,22, pari a quella Controparte_1 Parte_1 complessivamente sostenuta dalla Società per riparare l'autobus n. 5582, ovvero quell'altra somma che dovesse risultare dovuta e/o di giustizia”.
Non si costituiva in giudizio il convenuto che veniva dichiarato contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, espletata la prova testimoniale, rigettava il ricorso in assenza di prova riferita alla responsabilità disciplinare del lavoratore e alla imputabilità allo stesso dell'evento.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: 1) sulla Parte_1 sussistenza del fatto contestato: violazione art. 2104 c.c. e art. 42, punto 10) dell'allegato A) al
Regio Decreto n. 148/1931; erroneità e contraddittorietà della motivazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la sentenza ha mal interpretato e valutato le allegazioni della società e il materiale probatorio;
3) insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare la rilevanza disciplinare della condotta oggetto dell'addebito contestato e, per l'effetto, dichiarare la legittimità ed efficacia del provvedimento disciplinare di cui al doc. 1 allegato al presente ricorso adottato nei confronti del signor con lettera protocollo n. 10128 del 27 luglio Controparte_1
2020, ricevuta dal lavoratore in data 25 agosto 2020 e, per l'effetto, confermare il suddetto provvedimento.
In ogni caso, voglia condannare il signor a rifondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di Euro 274,22, pari a quella complessivamente sostenuta dalla Società per riparare l'autobus n.
5582, ovvero quell'latra somma che dovesse risultare dovuta e/o di giustizia.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 25.3.2025 il difensore della società appellante, munito di apposita procura, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
2. Il giudizio va dichiarato estinto.
Come premesso, la parte appellante all'udienza del 25.3.2025 ha formalizzato la propria rinuncia agli atti del gravame ai sensi dell'art. 306 c.p.c., chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del 03/08/1999).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando l'appellato non ha chiesto una pronuncia nel merito e non ha proposto appello incidentale.
Si osserva, in ogni caso, che, nel caso di specie, l'appellato è rimasto contumace.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008; Sez. L,
Sentenza n. 14936 del 18/11/2000).
Nulla sulle spese di lite del grado, stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- nulla sulle spese di lite del grado.
Roma, 25.3.2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Alessandra Lucarino La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
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