Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 ult. Co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10727 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Avv. , nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Sciacca (AG), Via Ruffini C.F._1
10, presso lo studio dell'Avv. Bellanca Elisabetta Maria Fatima che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (C.F. GRF- Controparte_1
), ed ivi residente in [...]8; C.F._2
– parte convenuta contumace –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 26/08/2023, l'avv.
ha chiesto la liquidazione del compenso, in misura pari Parte_1 complessivamente ad € 2.025,00, oltre accessori, per l'attività svolta nell'interesse di , in particolare per l'attività difensiva svolta Controparte_1 nel procedimento penale dinanzi la Corte di Appello di Palermo, definito in data 05/07/2021 con Sentenza di assoluzione n. 3891/2021.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato nominato dalla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Sciacca ai sensi dell'art. 97, co. 1, c.p.c., di- fensore d'ufficio del , imputato dinanzi al Tribunale di Sciacca nel CP_1
Il ricorrente, in ragione della nomina quale difensore d'ufficio, ha provve- duto al deposito di Appello presso la Corte di Appello di Palermo, avverso la
Sentenza del Tribunale di Sciacca, ha esaminato e studiato gli atti relativi al procedimento penale ed ha partecipato all'intera fase processuale, celebrata dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, definito in data 05/07/2021 con
Sentenza di assoluzione n. 3891/2021.
Il ricorrente ha dedotto di avere trasmesso a mezzo raccomandata a/r del
06/09/2022, restituita al mittente, richiesta di pagamento in ragione della prestazione professionale eseguita (cfr. doc. 7 allegato all'atto introduttivo).
Con successiva raccomandata a/r del 18/10/2022, anche questa restitui- ta al mittente, il ricorrente ha invitato il a stipulare una convenzio- CP_1 ne di negoziazione assistita al fine di ottenere quanto a lui dovuto (cfr. doc. 8 allegato all'atto introduttivo).
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Orbene, la documentazione versata in atti dal ricorrente attesta tanto la sussistenza del mandato professionale (sul punto cfr. citazione a giudizio e
Sentenza della Corte di Appello di Palermo) quanto il regolare svolgimento dell'incarico fino alla Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Pertanto, nulla osta all'accoglimento della domanda.
Tuttavia, in punto di quantum - in assenza di regolamentazione pattizia circa il compenso spettante al ricorrente - lo stesso va calcolato in base al
D.M. 55/2014.
In particolare, con riguardo al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di
[...]
, gli importi da liquidare vengono così determinati: Pt_2
- fase di studio € 225,00;
- fase introduttiva: € 450,00;
- fase istruttoria/dibattimentale: € 675,00;
2 - fase decisionale: € 675,00.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e tenuto conto del disposto di cui all'art. 4, primo comma, del citato D.M. Giustizia
127/2004 (ai sensi del quale “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle con- dizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della com- plessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”), appare congruo, in ra- gione dell'attività svolta, liquidare il compenso facendo applicazione dei valori tariffari minimi, pervenendo così al complessivo importo di € 2.025,00, oltre rimborso spese forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sulla somma predetta vanno calcolati gli interessi legali dalla data della costituzione in mora al soddisfo (cfr. Cass. civ. n. 8611/2022).
Infine, il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento, atte- nendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008);
Quindi, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
[...]
va condannato al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3 del ricorrente, parimenti da liquidare in base al D.M. Giustizia 55/2014, pa- ragrafo 2, scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, facendo applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Liquida, in favore dell'Avv. , quale compenso professionale Parte_1 dovuto da per l'attività difensiva svolta la somma di € Controparte_1
2.025,00, oltre gli interessi legali dalla data della costituzione in mora al soddisfo ed oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3 condanna al pagamento del suddetto importo in favore Controparte_1 dell'Avv. , oltre interessi legali dalla data di costituzione in Parte_1 mora al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 852,00, oltre esborsi, rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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