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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 25/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1334 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1334/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. STAMPONE Parte_1 C.F._1
LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
STAMPONE LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 26.5.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Norimberga (GE) in data 02/07/2019, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ b) Dichiarare cessata ogni comunione materiale e spirituale e per l'effetto i coniugi vivranno separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio e residenza. c) La Sig.ra Parte_1 attualmente risiederà unitamente al figlio minore in Vasto, presso l'abitazione familiare Per_1 dei propri genitori, fatta salva la possibilità di trasferirsi altrove successivamente. Il sig.
sarà domiciliato a San Salvo Marina con i propri genitori, fatta salva la Controparte_1 possibilità di trasferirsi altrove. d) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con Per_1 collocazione prevalente e stabile con la madre e con facoltà per entrambi i genitori di esercitare il diritto di affido secondo le modalità che essi riterranno più opportuno. d1) Saranno difatti rimesse ai genitori tutte le modalità specifiche di affidamento, e per l'appunto il diritto di visita per il padre da svolgersi sempre di concerto e con la presenza della madre ed in luoghi adatti per il bambino per l'intero anno e senza il pernotto. In caso di disaccordo tra i genitori si stabilisce, sin da ora, sia per i periodi scolastici e non, sia per i fine settimana;
nonché per le ferie estive, natalizie e pasquali e le altre festività, un diritto di visita per il padre durante la settimana, da svolgersi sempre di concerto e con la presenza della madre ed in luoghi adatti per il bambino, per i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30. In tale contesto, se la madre sarà impegnata in attività lavorativa, le predette giornate settimanali saranno spostate, ma previo accordo condiviso tra i genitori. Per i weekend si stabilisce, nelle stesse modalità specifiche di cui sopra, il primo ed il terzo sabato del mese dalle ore 15.30 alle ore 19.00; in pari modo si stabilisce la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Il prae-citato schema, si ribadisce, che sarà attuato in caso di disaccordo tra i genitori, avrà valore per l'intero anno. e) La sig.ra attualmente rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio Parte_1 favore in quanto domiciliata presso l'abitazione dei propri genitori. Le parti concordano che nel momento in cui la sig.ra andrà a risiedere in altra abitazione il sig. Parte_1 [...]
corrisponderà, quale assegno ed in favore di essa, la somma mensile pari ad euro CP_1
150,00. Per quel che concerne la modalità di crescita e di sostentamento del figlio minore si stabilisce un importo mensile che il padre verserà a titolo di mantenimento pari ad euro 350,00 da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso, su conto
Pag. 2 a 4 corrente postale e/o bancario che la madre comunicherà, ovvero in mancanza brevi manu. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, con effetto immediato, anche tutti i precedenti ratei mensili a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore, ad oggi non ancora versati, così come concordato nel ricorso per separazione. f) I ricorrenti stabiliscono che saranno altresì al 50% tra i genitori tutte le ulteriori spese ordinarie e straordinarie, tra cui quelle mediche, ordinarie e straordinarie;
quelle relative alle attività ludiche – ricreative e sportive per il minore;
nonché le spese relative all'istruzione del bambino e le spese ordinarie e sopravvenute di studio.
g) Le detrazioni fiscali come per legge e/o gli assegni familiari e/o ogni tipo di agevolazione fiscale e/o contributo di natura economica, di qualunque genere, verranno percepiti e saranno in favore della madre, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quale è altresì autorizzata a depositare con effetto immediato il presente atto per la richiesta di ogni agevolazione e/o percezione di contributo, di qualsivoglia genere, presso gli uffici competenti, ovvero senza ulteriore ratifica da parte del padre. h) Il sig. con la presente Controparte_1 sottoscrizione rinuncia immediatamente a qualsivoglia beneficio, di qualunque natura, anche pregresso, e si obbliga a comunicare ad eventuali autorità ogni indebita percezione, sollevando la madre da ogni onere e/o responsabilità. i) I coniugi dichiarano di voler sciogliere il loro vincolo coniugale e di aver regolato ogni aspetto dei beni caduti e comprati e/o acquisiti in costanza di matrimonio, anche in regime di separazione legale, e di non avere l'un verso l'altro null'altro a pretendere per nessuna ragione, titolo o azione, salvo quanto concordato e precisato nel presente atto in particolare per quel che concerne il punto sub e) primo secondo e terzo capoverso. l) Le spese e gli onorari della procedura sono a carico della Sig.ra ”. Parte_1
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto n.4673/2021 del 4.11.2021.
Pag. 3 a 4 Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Norimberga (GE) il 02/07/2019 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di
Vasto (CH) (atto numero 101 parte II serie C anno 2023) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/07/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1334/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. STAMPONE Parte_1 C.F._1
LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
STAMPONE LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 26.5.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Norimberga (GE) in data 02/07/2019, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ b) Dichiarare cessata ogni comunione materiale e spirituale e per l'effetto i coniugi vivranno separatamente con l'ossequio del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare il cambio di domicilio e residenza. c) La Sig.ra Parte_1 attualmente risiederà unitamente al figlio minore in Vasto, presso l'abitazione familiare Per_1 dei propri genitori, fatta salva la possibilità di trasferirsi altrove successivamente. Il sig.
sarà domiciliato a San Salvo Marina con i propri genitori, fatta salva la Controparte_1 possibilità di trasferirsi altrove. d) Disporre l'affido condiviso del figlio minore , con Per_1 collocazione prevalente e stabile con la madre e con facoltà per entrambi i genitori di esercitare il diritto di affido secondo le modalità che essi riterranno più opportuno. d1) Saranno difatti rimesse ai genitori tutte le modalità specifiche di affidamento, e per l'appunto il diritto di visita per il padre da svolgersi sempre di concerto e con la presenza della madre ed in luoghi adatti per il bambino per l'intero anno e senza il pernotto. In caso di disaccordo tra i genitori si stabilisce, sin da ora, sia per i periodi scolastici e non, sia per i fine settimana;
nonché per le ferie estive, natalizie e pasquali e le altre festività, un diritto di visita per il padre durante la settimana, da svolgersi sempre di concerto e con la presenza della madre ed in luoghi adatti per il bambino, per i giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30. In tale contesto, se la madre sarà impegnata in attività lavorativa, le predette giornate settimanali saranno spostate, ma previo accordo condiviso tra i genitori. Per i weekend si stabilisce, nelle stesse modalità specifiche di cui sopra, il primo ed il terzo sabato del mese dalle ore 15.30 alle ore 19.00; in pari modo si stabilisce la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Il prae-citato schema, si ribadisce, che sarà attuato in caso di disaccordo tra i genitori, avrà valore per l'intero anno. e) La sig.ra attualmente rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio Parte_1 favore in quanto domiciliata presso l'abitazione dei propri genitori. Le parti concordano che nel momento in cui la sig.ra andrà a risiedere in altra abitazione il sig. Parte_1 [...]
corrisponderà, quale assegno ed in favore di essa, la somma mensile pari ad euro CP_1
150,00. Per quel che concerne la modalità di crescita e di sostentamento del figlio minore si stabilisce un importo mensile che il padre verserà a titolo di mantenimento pari ad euro 350,00 da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso, su conto
Pag. 2 a 4 corrente postale e/o bancario che la madre comunicherà, ovvero in mancanza brevi manu. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, con effetto immediato, anche tutti i precedenti ratei mensili a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore, ad oggi non ancora versati, così come concordato nel ricorso per separazione. f) I ricorrenti stabiliscono che saranno altresì al 50% tra i genitori tutte le ulteriori spese ordinarie e straordinarie, tra cui quelle mediche, ordinarie e straordinarie;
quelle relative alle attività ludiche – ricreative e sportive per il minore;
nonché le spese relative all'istruzione del bambino e le spese ordinarie e sopravvenute di studio.
g) Le detrazioni fiscali come per legge e/o gli assegni familiari e/o ogni tipo di agevolazione fiscale e/o contributo di natura economica, di qualunque genere, verranno percepiti e saranno in favore della madre, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quale è altresì autorizzata a depositare con effetto immediato il presente atto per la richiesta di ogni agevolazione e/o percezione di contributo, di qualsivoglia genere, presso gli uffici competenti, ovvero senza ulteriore ratifica da parte del padre. h) Il sig. con la presente Controparte_1 sottoscrizione rinuncia immediatamente a qualsivoglia beneficio, di qualunque natura, anche pregresso, e si obbliga a comunicare ad eventuali autorità ogni indebita percezione, sollevando la madre da ogni onere e/o responsabilità. i) I coniugi dichiarano di voler sciogliere il loro vincolo coniugale e di aver regolato ogni aspetto dei beni caduti e comprati e/o acquisiti in costanza di matrimonio, anche in regime di separazione legale, e di non avere l'un verso l'altro null'altro a pretendere per nessuna ragione, titolo o azione, salvo quanto concordato e precisato nel presente atto in particolare per quel che concerne il punto sub e) primo secondo e terzo capoverso. l) Le spese e gli onorari della procedura sono a carico della Sig.ra ”. Parte_1
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto n.4673/2021 del 4.11.2021.
Pag. 3 a 4 Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Norimberga (GE) il 02/07/2019 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di
Vasto (CH) (atto numero 101 parte II serie C anno 2023) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/07/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4