Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29618
CASS
Sentenza 25 ottobre 2023

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In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei menzionati soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. Con riguardo al fondamento della presunzione è stato affermato che nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questi abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso e ciò vale anche per le ipotesi di registrazione degli atti in via telematica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29618
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

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