Sentenza 25 ottobre 2023
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In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei menzionati soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. Con riguardo al fondamento della presunzione è stato affermato che nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questi abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso e ciò vale anche per le ipotesi di registrazione degli atti in via telematica.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29618 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
ne consegue che il pagamento dell'imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell'obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia "ex lege" esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9538). 3. Il secondo motivo di ricorso va accolto. 4. Gli altri motivi restano assorbiti: con il primo veniva lamentata la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere la commissione regionale omesso “di rilevare la fondatezza della pretesa erariale, quanto meno rispetto alla somma versata spontaneamente dal notaio” al momento della registrazione dell’atto; con il terzo motivo 7 di 10 veniva lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per avere la commissione affermato che “risultava pacifico” che alla Associazione spettasse l’esenzione prevista dal tale disposizione essendo l’ambito della norma stato esteso, “alla luce del disposto dell’art. 11-quinquies del d.l. 30/09/2005, n.203 … alla dismissione di tutti i beni pubblici senza limitazione di ordine oggettivo” e per avere così ritenuto che la cessione dei beni de quibus integrasse di per sé una loro valorizzazione laddove invece sarebbe stato da ritenere il contrario stanti, in primo luogo, la mancanza di un provvedimento comunale, ai sensi dell’art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con l. 6 agosto 2008, n. 133, di individuazione dei beni ceduti alla Associazione come “suscettibili di valorizzazione”, in secondo luogo, il fatto che i beni trasferiti dal Comune alla Associazione erano già da tempo detenuti da quest’ultima e quindi non potevano risultare valorizzati “da una più proficua gestione” per effetto del trasferimento;
con il quarto motivo di ricorso veniva lamentata la nullità della sentenza per difetto di discorso motivazionale effettivo in ordine alle ragioni di ritenuta applicabilità della esenzione di cui all’art.1, comma 275, della l. 311 del 2004; l’esame dei tre motivi appena sintetizzati è reso inutile, avuto riguardo all’interesse della ricorrente, dall’accoglimento del secondo motivo. 5. La parte resistente, con la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., solleva questioni di legittimità costituzionale “ai sensi dell’art. 24 e 113 Cost” e di compatibilità con “l’art. 1 del primo protocollo della CEDU” “dell’interpretazione dell’art.3 ter del d.lgs. 463 del 1997, secondo cui il pagamento da parte del notaio dell’imposta liquidata determina la definitività del rapporto anche nei confronti delle parti contraenti alla quali l’avviso di liquidazione non è stato notificato”. L’art.3 ter, cit. dispone che “Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento 8 di 10 delle imposte e qua lora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 26 aprile 1981, n.131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica;
trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il MB all'Amministrazione finanziaria”. Sostiene la parte ricorrente che la ricordata interpretazione giurisprudenziale “ridurrebbe sostanzialmente a 15 giorni il termine per impugnare atteso che il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione”. Dacché il dubbio di legittimità rispetto all’art. 24 Cost. Deduce inoltre la parte che tale interpretazione contrasterebbe con il medesimo art. 24 e con il successivo art. 113 in quanto toglierebbe “ad alcuni condebitori del tributo ogni possibilità di difesa autonoma del proprio interesse perché fa espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti di altro coobbligato”. Si tratta di questioni le quali non sono rilevanti nel caso di specie ove non si è mai discusso della impugnazione dell’avviso di liquidazione e non è mai stato allegato 9 di 10 che la ricorrente non abbia avuto tempo sufficiente per impugnare l’avviso essendosi invece discusso della possibilità per la parte di chiedere il MB dopo che la maggiore imposta liquidata dall’ufficio è stata pagata dal notaio ed ove va applicato il principio -da cui non vi sono ragioni per distaccarsi e che la parte neppure ha contestato né in termini generali né in riferimento alla concreta applicazione alla fattispecie- in base al quale la possibilità non sussiste in quanto il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti delle parti del contratto, data la presunzione che esse sono state informate della notifica ed hanno deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. Peraltro, sotto il profilo delle possibilità di difesa, è stato anche già evidenziato che la parte del contratto ha titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del notaio coobbligato adempiente (v. Cass. 7 marzo 2023, n. 6864; Cass. n. 15005/14, Cass. n. 4047/07 ed altre). La parte infine deduce che alla data in cui l’avviso fu notificato al notaio vi era una giurisprudenza, anche di legittimità, in base alla quale il contraente era ammesso a chiedere il MB. Cita la sentenza di questa Corte n.4954 del 08/03/2006. Sostiene che negarle la legittimazione al MB in base all’orientamento giurisprudenziale già esistente prima di quella data ma definitivamente affermatosi solo dopo, significherebbe andare contro l’art. 1, primo protocollo aggiuntivo alla CEDU. Orbene, in disparte il fatto che la sentenza 4954/200 è stata resa con riguardo specifico non alla legittimazione della parte a chiedere il MB dell’imposta pagata dal notaio ma alla legittimazione del notaio ad impugnare la pretesa tributaria avanzata direttamente nei suoi confronti quale soggetto che l'ufficio aveva assunto obbligato al pagamento dell'imposta, è da sottolinearsi che la contribuente non ha mai allegato di non essere stata informata dal notaio della notifica dell’avviso cosicché non vi è che da rimarcare ancora che il 10 di 10 pagamento del notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti della parte “dovendosi presumere che sia stata informata della notifica ed abbia deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione” (v. Cass. 7 marzo 2023, n. 6864; Cass. n. 15005/14, Cass. n. 4047/07 ed altre). La preclusione della legittimazione, rectius della possibilità, di chiedere il MB discende dalla definitività del rapporto per non essere stato l’avviso di liquidazione impugnato, In concreto, dunque, per la ricorrente la dedotta questione di contrasto con “l’art. 1 del primo protocollo della CEDU” non si pone. 6. La sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto di svolgere. La causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso originario. 7. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario;
compensa le spese del merito;
condanna la parte controricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6000.00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma 20 ottobre 2023.