Sentenza 30 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/06/2015, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01849/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2002, proposto da:
DE SE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Giunta, con domicilio eletto presso IE LL in Catania, Via Aloi , 54/A;
contro
Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio scolastico regionale Centro Servizi Amministrativi di Messina, Istituto Comprensivo “F.Petrarca” di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
MI NI e LD NI, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
nei limiti dell’interesse, della graduatoria provinciale definitiva di circolo e d’istituto per l’educazione musicale di terza fascia (AO32) per le supplenze del personale docente ed educativo, affissa all’Albo dell’istituto comprensivo “F. Petrarca” di Messina il 30.01.2002 con decreto n. 873.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria provinciale definitiva di circolo e d’istituto per l’educazione musicale di terza fascia (AO32) per le supplenze del personale docente ed educativo, affissa all’Albo dell’istituto comprensivo “F. Petrarca” di Messina il 30.01.2002, nella parte in cui la ricorrente stessa risulta collocata nella posizione n. 73 con 8 punti anziché nella posizione n. 40 con 24 punti.
Con la memoria depositata in vista dell’odierna udienza pubblica, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo ormai decorsi i termini di validità triennale della graduatoria impugnata, insistendo tuttavia per una declaratoria di fondatezza del ricorso e di condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle spese del giudizio.
Il Collegio rileva d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente gravame.
La graduatoria impugnata, essendo decorsi i termini di validità triennale della stessa, ha oramai integralmente esaurito ogni effetto; ciò che - in assenza di domanda di risarcimento dei danni da parte della ricorrente - non può non incidere sull'interesse alla decisione del presente ricorso.
Parte ricorrente, infatti, non ha proposto, né con il ricorso introduttivo, nè successivamente, domanda di risarcimento di eventuali danni, sicché nemmeno sotto tale profilo può ritenersi sussistere un interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso ( cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, 24 luglio 2014, n. 2029); anche perché, venuta meno la pregiudiziale amministrativa, il privato leso da un atto amministrativo ben può, ove lo ritenga, proporre la domanda di risarcimento per l'accertamento incidentale, in tale sede, della illegittimità del provvedimento lesivo.
Come affermato dal Cons. Stato V, sent. n. 6539 del 14 dicembre 2011, per ottenere ai fini risarcitori la pronuncia del giudice sulla illegittimità del provvedimento impugnato, il cui annullamento non risulti più utile per il ricorrente, è sempre necessaria la domanda della parte.
Il T.A.R. Milano, con sentenza n. 2352 del 5 ottobre 2011 ha poi osservato che, ai sensi degli artt. 30 e 34 comma 3 Cod. proc. amm., l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento del provvedimento amministrativo comporta che la mancata decisione del merito del ricorso divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse non lede il destinatario del provvedimento asseritamente illegittimo, ma anzi evita di limitare la cognizione del giudice davanti al quale sia proposta la detta azione risarcitoria pura in ordine ad alcuni degli elementi necessari per individuare il danno risarcibile – ad esempio, l’illegittimità del comportamento amministrativo –consentendo invece un giudizio pieno in relazione al complesso dei presupposti richiesti per ottenere il risarcimento.
Invero, dopo che l’art. 30, secondo comma, del c.p.a. ha introdotto nel processo amministrativo l’azione autonoma di condanna per ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa , la vexata quaestio della pregiudizialità amministrativa è stata definitivamente risolta in senso negativo, sicché non può più affermarsi che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda annullatoria non possa dichiarare l’improcedibilità del gravame, ove l'eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare ulteriori effetti (conformativi, ripristinatori o) anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno (cfr. Cons. St. Sez. sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1431).
A ciò va soggiunto che opinare diversamente comporterebbe anche un pregiudizio per la ricorrente, posto che i profili di illegittimità sarebbero cristallizzati alla domanda introduttiva del ricorso impugnatorio mentre l’affermata insussistenza della pregiudizialità del giudizio annullatorio e la possibilità di proposizione autonoma della domanda risarcitoria consentono di proporre ulteriori e diversi profili di illegittimità dell’agire dell’amministrazione su cui fondare la richiesta di risarcimento.
In definitiva, a fronte dei fatti sopra descritti, la controversia in esame può essere considerata ormai superata, e al Collegio non resta che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma uno, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Il complessivo svolgimento della vicenda processuale induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
IE Burzichelli, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2015
IL SEGRETARIO