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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Mascia
e
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Perra
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Pag. 1 a 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1) i ricorrenti sono i genitori della minore , nata a [...] il Persona_1
13.10.2021. In costanza della relazione sentimentale tra i genitori la minore ha sempre convissuto con entrambi presso l'abitazione del padre sig. in CAGLIARI Controparte_1
VIA PARTEOLLA, 57;
viceversa attualmente a seguito della cessazione del rapporto tra i genitori la mamma, sig.ra ha trasferito la propria residenza in DOLIANOVA nella VIA Parte_1
AMSICORA 15, tuttavia la stessa è in procinto di trasferire la propria residenza in
MONSERRATO, VIA VIRGINIA, 18, nuova abitazione dalla stessa reperita;
viceversa il padre,
sig. vive per proprio conto in abitazione in CAGLIARI, VIA Controparte_1
PARTEOLLA, 57
2) In tale contesto la minore riceve da entrambi i genitori cure, attenzioni e quant'altro necessario per il proprio sostentamento, tuttavia al fine di evitare eventuali futuri contenziosi sorge la necessità una puntuale regolamentazione degli aspetti relativi ai reciproci diritti e doveri genitoriali
3) Il sig. svolge attività autonoma con P.VA , nello specifico consulente, mentre la CP_1
sig.ra quella di autista attività dalla quale entrambi traggono redditi sufficienti ai fini Pt_1
della propria autosufficienza nonché per potere fare fronte a tutte le necessita della figlia minore comune;
Pag. 2 a 4 Nel merito degli assumendi provvedimenti le parti hanno in particolare concordato tra loro le condizioni la cui assunzione tramite decreto si richiede a codesto Ill.mo Tribunale. Tutto ciò
premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso
RICORRE
all'Ill.mo Tribunale adito affinché lo stesso voglia disporre:
1) Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori Persona_1
stabilendo che la stessa abbia domicilio presso entrambi i genitori senza individuazione di
“domicilio prevalente”. In particolare stante la estrema vicinanza delle due abitazioni dei genitori ( ) la minore trascorrerà presso l'abitazione di ciascuno dei Parte_2
genitori settimane alterne , prevedendosi che nella settimana di competenza del padre la madre possa vedere la bambina liberamente e trascorrere con la stessa il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera e viceversa sempre in regime di alternanza tra i genitori. Sempre
in regime di alternanza le parti prevedono la ripartizione dei giorni relativi alle festività
principali: etc. oltre che i rispettivi compleanni ed il Parte_3
compleanno della minore. Durante le vacanze estive i genitori concorderanno un periodo di almeno 15 giorni continuativi ciascuno da potere trascorrere con al minore.
Entrambi i genitori nella settimana di loro competenza si occuperanno di condurre la bambina presso la scuola materna S. GIUSEPPE ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 2 (CAGLIARI),
nonché alle attività ludiche o sportive eventualmente frequentate.
2) Stabilire che entrambi i genitori provvederanno autonomamente al mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettVA competenza presso ciascuno, senza previsione di assegno di mantenimento alcuno, viceversa prevedendosi la ripartizione tra essi del pagamento del 50%
delle spese straordinarie relative alla minore previamente concordate tra i genitori salvo quelle urgenti e indifferibili. Le parti concordano che in relazione ai diritti spettanti ai genitori
Pag. 3 a 4 sull'erogazione dell'assegno unico per la minore, lo stesso sarà percepito nella misura del
100% dalla madre sig.ra .”. Parte_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere Parte_1 Controparte_1
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 24.04.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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